Sentenza 15 luglio 2008
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, indipendentemente dalla forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate, assume rilevanza la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione, realizzandosi il reato anche quando il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, attribuendo ad esse un contenuto allusivo percepibile dal lettore medio.
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- 1. Giornalista che non svela fonte rischia la condanna per mancanza di verità (Cass. 6847/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2026
Il segreto professionale non tutela solo il giornalista, ma soprattutto la collettività, che ha il diritto di ricevere notizie veritiere e complete, salvo il contemperamento di tali interessi di rango costituzionale con l'interesse all'accertamento di fatti costituenti reato, realizzato con la previsione del dovere del giudice di ordinare la rivelazione delle fonti giornalistiche quando ciò sia indispensabile per l'accertamento della verità processuale. Qualora il giornalista opponga il segreto sulla fonte delle informazioni, la sua testimonianza sulla notizia fiduciaria è inutilizzabile, perché ne rimane ignota la fonte di riferimento: tanto, in ossequio all'art. 195, comma 7, cod. …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: integra il reato una accusa generica e priva di riferimenti determinati (Cass. Pen. n. 47041/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima Integra il reato di diffamazione l'esposizione da parte del dipendente di un centro commerciale di un manifesto con il quale si attribuisce alla direzione il mancato rispetto delle "più elementari norme di sicurezza", in modo generico e senza alcun riferimento determinato, tale da trasmettere la rappresentazione di una condotta di generalizzata negligenza, suscettibile di qualificazione anche in termini di illecito penale, della quale sia, invece, accertata l'insussistenza nel giudizio di merito. (In motivazione la S.C. ha altresì escluso che nel caso di specie potesse configurarsi la scriminante del diritto di critica, attesa la genericità, ambiguità ed allusività della …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: legittimo il sequestro preventivo di un sito web di informazione televisivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, è legittimo il sequestro preventivo di un sito "web" di informazione televisiva che, pur soggetto al formale controllo di un apposito "delegato", non possieda le caratteristiche formali di una testata giornalistica telematica registrata, non potendo trovare applicazione la normativa di rango costituzionale e di livello ordinario che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico (Cassazione penale sez. V - 23/04/2021, n. 20644). Fonte: CED Cass. pen. 2021) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - 23/04/2021, n. 20644 …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: in caso di offesa alla memoria del defunto, la querela può essere sporta dagli erediAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, nel caso di "offesa alla memoria del defunto", i prossimi congiunti e gli altri soggetti indicati dall'art. 597, comma 3, c.p. sono legittimati "iure proprio" ad esercitare il diritto di querela, quali soggetti passivi dell'offesa. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, non occorre che i querelanti manifestino espressamente la volontà di tutelare la memoria del loro congiunto, essendo sufficiente che espongano l'accadimento storico ritenuto lesivo -Cassazione penale sez. V - 24/06/2021, n. 31530). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La …
Leggi di più… - 5. Offese agli avvocati sui social: cosa si rischia?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2008, n. 37124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37124 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 15/07/2008
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 1114
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 004422/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CATANZARO;
nei confronti di:
1) DE UC AN, N. IL 12/01/1961;
2) GI NU, N. IL 04/03/1929;
avverso SENTENZA del 22/10/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COSENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro avverso la sentenza in data 22 ottobre 2007 con la quale il Gup di Cosenza ha dichiarato non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., nei confronti di De LU AN e GI EL in ordine ai reati di diffamazione a mezzo stampa e omissione di controllo loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste.
Secondo la ipotesi accusatoria, la diffamazione era stata commessa mediante la pubblicazione, sui numeri de "Il quotidiano della Calabria" del 18 e 19 ottobre 2006, di due articoli di stampa contenenti affermazioni lesive della reputazione dell'avv. PUGLIESE Angelo, Presidente del Consiglio direttivo della Fondazione antiusura "Don Carlo de Cardona". Era stata cioè divulgata la notizia che dai bilanci della fondazione sarebbero emersi degli ammanchi di denaro che, si prospettava, sarebbe finito nelle casse della organizzazione che gestiva l'Istituto Papa Giovanni XXIII, a sua volta al centro di indagini della magistratura riguardanti soprattutto la persona che dirigeva tale Istituto.
Si sottolineava anche che il ES aveva chiesto spiegazioni le quali sembravano non essere mai pervenute dai vertici della fondazione.
Il Gup aveva prosciolto sotto il duplice profilo che la descrizione dei fatti contenuta negli articoli non era risultata lesiva della reputazione della fondazione Don Carlo e della figura del suo presidente PUGLIESE, essendo incentrata piuttosto su tale LIBERTO, al centro delle indagini della magistratura riguardanti l'istituto Papa Giovanni.
In secondo luogo il giudice aveva ritenuto comunque che la notizia fosse quella dei possibili sviluppi della indagine in corso, tanto era vero che era stata data con l'uso del verbo al condizionale. Si trattava quindi di notizia se non di fatto vero, quantomeno verosimile.
Deduce il Procuratore Generale
- la violazione di legge (art. 595 c.p.) e il vizio di motivazione. Ad avviso del ricorrente il giudice non aveva fatto uso corretto dei parametri fissati in tema di scriminante del diritto di cronaca. In particolare non risultavano indicate le fonti dalle quali il giornalista avrebbe appreso le notizie propalate, di cui mancava, infatti, qualsiasi riscontro oggettivo. In altri termini difettava il requisito della verità della notizia, che nella specie era quella della possibile implicazione dell'Istituto diretto dal PUGLIESE negli ammanchi illegittimi.
Il ricorso è fondato.
In primo luogo la giurisprudenza di questa Corte ha affermato più volte che l'intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e mediante allusioni o espressioni che risultino insinuanti o si limitino ad adombrare il dubbio.
Qualunque sia la forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate, ciò che conta è la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione, e il reato si realizza anche quando il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una o più' frasi, altrimenti non diffamatorie, dando loro un contenuto allusivo, percepibile dal lettore medio (rv 214234).
Il Giudice della udienza preliminare non ha fatto buon governo di tale principio avendo arrestato la propria analisi al fatto che l'articolo aveva preso le mosse dalla inchiesta giudiziaria riguardante tale LUBERTO, indagato dalla Procura di Paola, senza analizzare quale effetto avrebbe potuto avere sul lettore medio l'accostamento della notizia di tale indagine a quella della ulteriore affermazione riguardante l'ammanco riferito alle casse della fondazione diretta dal querelante: accostamento "vestito" col riferimento al flusso di denaro che dalla fondazione sarebbe finito nelle casse dell'Istituto diretto dal Liberto.
Ed anzi, la mera negatoria, contenuta nella sentenza impugnata, di qualsiasi effetto offensivo derivante dall'accostamento, da luogo ad una radicale aporia della motivazione che necessita di una adeguata rivisitazione, sia pure essendo libero il giudice di pervenire ad una decisione liberatoria, sia pur senza ripetere il percorso argomentativo qui censurato.
Quale che possa essere la decisione sul punto della esistenza di una condotta lesiva della altrui reputazione, occorre poi qui affrontare anche il secondo punto della doglianza del ricorrente, riguardante, ai fini della eventuale applicazione della scriminante del diritto di cronaca ad un fatto ritenuto di rilevanza penale, il requisito della "verità della notizia".
Il giudice anche sul punto ha reso una motivazione in violazione dei principi interpretativi dell'art. 595 c.p., divenuti diritto vivente per effetto della assoluta costanza della interpretazione giurisprudenziale della Cassazione.
Si è ripetutamente osservato che ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., per il reato di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, per avere efficacia scriminante, postula, oltre all'interesse per la opinione pubblica e alla correttezza dell'esposizione, anche la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità, principio comportante l'obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia e il rigoroso controllo della attendibilità della fonte (rv 216120). E, nello stesso senso, si è pure sottolineato che ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto di cronaca, anche sotto l'aspetto putativo o dell'eccesso colposo, in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa, la necessaria correlazione fra quanto è stato narrato e ciò che è realmente accaduto importa l'inderogabile necessità di un "assoluto" rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, nonché lo stretto obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, risultando inaccettabili i valori sostitutivi di esso, quali quello della veridicità o della verosimiglianza dei fatti narrati;
ne' il giornalista può appagarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative (altri giornali, agenzie e simili) senza esplicare alcun controllo, perché in tal modo le diverse fonti propalatrici delle notizie - attribuendosi reciproca credibilità - finirebbero per rinvenire l'attendibilità in se stesse (rv 208085; rv 231687).
Alla luce di tali principi è dunque da censurare la affermazione contenuta nella sentenza impugnata sulla sufficienza del rispetto del canone della mera "verosimiglianza" della notizia, essendo necessaria, come detto, la dimostrazione della sua verità. Nella specie, se è vero che la notizia è stata data con l'uso dei verbi al condizionale, può convenirsi col giudice a quo nel ritenere che l'effetto della propalazione della informazione potrebbe essere stato quello di rendere noto non il fatto dell'ammanco doloso dalle casse della Fondazione quanto la esistenza di indagini su un fatto del genere.
Ed in tal senso la notizia potrebbe definirsi vera.
Tuttavia è compito del giudice, in una ipotesi come quella formulata, motivare sulla esistenza di una fonte attendibile alla quale il giornalista abbia fatto riferimento.
La cronaca giudiziaria è infatti lecita quando diffonda la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è quando le informazioni da esso desumibili siano utilizzate per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive, giacché, in tal caso, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e non può certo esibire il provvedimento giudiziario quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti(rv 232134).
In alternativa, poiché non può ritenersi di per sè attendibile una mera confidenza, il cronista, che raccolga, al di fuori delle comunicazioni ufficiali fornite nel corso di una conferenza stampa, ulteriori notizie relative ad attività di indagine, deve assumersi l'onere di verificarle direttamente e di dimostrarne la pubblica rilevanza (rv 220258).
L'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo) quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria;
ne consegue che, nella ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa esser ritenuta "verosimile" in relazione alle qualità personali dell'informatore), il giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità (rv 219638). Uniformandosi a tali principi, il giudizio di merito dovrà quindi essere ripetuto in sede di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza - Uff. Gip. - per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2008