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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1723/2019 discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18/03/2025,
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
SIRIMARCO FEDERICO
Attore
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), , (C.F. , C.F._3 CP_3 C.F._4 Controparte_4
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. CAVALIERE ADOLFO C.F._5
Convenuti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale i sigg.ri , e per Controparte_1 CP_2 Controparte_4 CP_3 CP_5 sentir accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore dell'istante dell'immobile sito in Paola, alla Via
Poiana 6 distinto in catasto fabbricati al foglio n. 22, p.lla 192 sub 2 - meglio indicato in atti – e conseguentemente annullare l'atto notarile rep. 30212 racc 16383 per notar , con vittoria si spese e Per_1
competenza del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
che in data 5.3.2014 con il predetto atto la sig.ra
[...]
cedeva e vendeva a una quota pari a 38/40 ed ai coniugi e CP_5 CP_3 CP_2
la quota di 2/40 dell'immobile l'intera proprietà dell'immobile sito in Paola, alla Controparte_4
Via Poiana 6 distinto in catasto fabbricati al foglio n. 22, p.lla 192 sub 2 ad un prezzo di € 2.000,00; che in detto atto la parte cedente dichiarava di averlo usucapito attraverso un possesso ultraventennale non accertato giudizialmente;
che in realtà detta unità immobiliare non era pervenuta alla per un possesso ultraventennale ma per averla acquistata con atto notarile CP_5
rep. 23952 per notar con il quale i sigg.ri e Per_1 Persona_2 Controparte_6 le cedevano ciascuno per la propria quota ad un prezzo di € 1.000,00 una porzione Persona_3
di un fabbricato rurale sito in Paola distinto in catasto fabbricati al, foglio 22, p.lla n. 192 sub. 2 ove gli alienanti garantivano di averla usucapita attraverso un possesso ultraventennale non accertato giudizialmente;
in realtà detta porzione di fabbricato rurale oggetto degli indicati atti era stata posseduta sin dall'anno 1937 dai coniugi e rispettivamente Controparte_7 CP_8
deceduti in data 20.2.2013 e 10.6.2007; che esso istante quale erede universale degli stessi in qualità di figlio al fine di sentire accertare la nullità di detto atto espletava con esito negativo il tentativo di mediazione.
Si costituivano in giudizio i convenuti che instavano per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto;
esplicavano altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere in caso di accoglimento della domanda principale la condanna della sig.ra alla restituzione della somma di € 10.000,00 oltre interessi e CP_5
rivalutazione monetaria dal dì del pagamento e fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza , con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione ne corso dea quale veniva acquisita documentazione ed assunta prova testimoniale veniva discussa ex art. 286 sexies c.p.c. all'udienza del 18.3.2025.
In linea generale occorre evidenziare che, affinché si configuri un possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, non interrotto, pacifico e pubblico che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere di signoria sul bene, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena.
Afferma al riguardo al giurisprudenza di legittimità “Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem,
è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare” (Cass. n.18392/06).
Ed ancora in via generale la vendita per possesso deve ritenersi ammissibile laddove l'unico soggetto legittimato a contestare la dichiarazione dell'alienante di aver usucapito il bene, è
l'intestatario originario dell'immobile ovvero chi assume di essere il proprietario.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, sezione II – 12 dicembre 2018 n.
32147) ritiene ammissibile la vendita per possesso siccome lecita individuando, tuttavia, al notaio che redige l'atto sono imposti ben precisi doveri di informazione dell'acquirente, sui rischi che un simile atto traslativo comporta.
Ciò posto con riguardo alla fattispecie di cui è causa deve rilevarsi che l'odierno istante, essendone onerato ex art. 2697 c.c., non ha fornito univoca di aver posseduto, e prima di lui i di lui genitori unendosi il possesso, in modo univo la porzione dell'immobile rustico di cui è causa così da poter, in quanto proprietario seppur in assenza dell'accertamento giudiziale, rendere invalido l'atto di trasferimento di detto immobile.
Ed invero le dichiarazioni testimoniali ree dai testi addotti dall'attore risultano adeguatamente contraddette da quelle rese dai testi addotti dalla parte convenuta;
ed ancora le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1 devono essere inoltre adeguatamente soppesate essendo la stessa coniuge dell'sitante in regime di comunione legale die beni e quindi portatrice di un potenziale interesse all'accoglimento della domanda mentre il teste
[...]
, a conoscenza dei luoghi per aver ivi effettuato die rilievi tecnici, oltre a non Testimone_2
ricordare se sulla porte della porzione di fabbricato vi fossero dei lucchetti ha riferito di non aver mai visto la sig.ra nei locali medesimi né di saper per cosa fosse utilizzato il magazzino. CP_7
Pertanto non essendo emerse circostanze univoche dalle quali evincere
Del resto la mera produzione del pagamento delle utenze telefoniche di per sé non può ritenersi sufficiente a dimostrare un possesso univoco, ininterrotto potendo essere le stesse imputabile anche
Conseguentemente alla stregua di tali risultanze non si è potuto effettivamente desumere che l'odierno attore e per lui i suoi danti causa dei quali risulta essere erede universale, abbiano posseduto animo domini, per una durata ultraventennale, in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto, l'immobile per cui è causa, senza che nessun altro si sia interessato della gestione degli stessi o abbia ostacolato tale godimento.
Pertanto la domanda attorea deve essere rigettata.
In considerazione della peculiarità della fattispecie sussistono i presupposto per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Paola in persona del giudice unico dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'interesse di ogni altra istanza disattesa, così provvede: Parte_1
1) RIGETTA la domanda;
2) COMPENSA le spese del giudizio
Paola, 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1723/2019 discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18/03/2025,
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
SIRIMARCO FEDERICO
Attore
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), , (C.F. , C.F._3 CP_3 C.F._4 Controparte_4
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. CAVALIERE ADOLFO C.F._5
Convenuti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale i sigg.ri , e per Controparte_1 CP_2 Controparte_4 CP_3 CP_5 sentir accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore dell'istante dell'immobile sito in Paola, alla Via
Poiana 6 distinto in catasto fabbricati al foglio n. 22, p.lla 192 sub 2 - meglio indicato in atti – e conseguentemente annullare l'atto notarile rep. 30212 racc 16383 per notar , con vittoria si spese e Per_1
competenza del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
che in data 5.3.2014 con il predetto atto la sig.ra
[...]
cedeva e vendeva a una quota pari a 38/40 ed ai coniugi e CP_5 CP_3 CP_2
la quota di 2/40 dell'immobile l'intera proprietà dell'immobile sito in Paola, alla Controparte_4
Via Poiana 6 distinto in catasto fabbricati al foglio n. 22, p.lla 192 sub 2 ad un prezzo di € 2.000,00; che in detto atto la parte cedente dichiarava di averlo usucapito attraverso un possesso ultraventennale non accertato giudizialmente;
che in realtà detta unità immobiliare non era pervenuta alla per un possesso ultraventennale ma per averla acquistata con atto notarile CP_5
rep. 23952 per notar con il quale i sigg.ri e Per_1 Persona_2 Controparte_6 le cedevano ciascuno per la propria quota ad un prezzo di € 1.000,00 una porzione Persona_3
di un fabbricato rurale sito in Paola distinto in catasto fabbricati al, foglio 22, p.lla n. 192 sub. 2 ove gli alienanti garantivano di averla usucapita attraverso un possesso ultraventennale non accertato giudizialmente;
in realtà detta porzione di fabbricato rurale oggetto degli indicati atti era stata posseduta sin dall'anno 1937 dai coniugi e rispettivamente Controparte_7 CP_8
deceduti in data 20.2.2013 e 10.6.2007; che esso istante quale erede universale degli stessi in qualità di figlio al fine di sentire accertare la nullità di detto atto espletava con esito negativo il tentativo di mediazione.
Si costituivano in giudizio i convenuti che instavano per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto;
esplicavano altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere in caso di accoglimento della domanda principale la condanna della sig.ra alla restituzione della somma di € 10.000,00 oltre interessi e CP_5
rivalutazione monetaria dal dì del pagamento e fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza , con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione ne corso dea quale veniva acquisita documentazione ed assunta prova testimoniale veniva discussa ex art. 286 sexies c.p.c. all'udienza del 18.3.2025.
In linea generale occorre evidenziare che, affinché si configuri un possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, non interrotto, pacifico e pubblico che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere di signoria sul bene, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena.
Afferma al riguardo al giurisprudenza di legittimità “Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem,
è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare” (Cass. n.18392/06).
Ed ancora in via generale la vendita per possesso deve ritenersi ammissibile laddove l'unico soggetto legittimato a contestare la dichiarazione dell'alienante di aver usucapito il bene, è
l'intestatario originario dell'immobile ovvero chi assume di essere il proprietario.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, sezione II – 12 dicembre 2018 n.
32147) ritiene ammissibile la vendita per possesso siccome lecita individuando, tuttavia, al notaio che redige l'atto sono imposti ben precisi doveri di informazione dell'acquirente, sui rischi che un simile atto traslativo comporta.
Ciò posto con riguardo alla fattispecie di cui è causa deve rilevarsi che l'odierno istante, essendone onerato ex art. 2697 c.c., non ha fornito univoca di aver posseduto, e prima di lui i di lui genitori unendosi il possesso, in modo univo la porzione dell'immobile rustico di cui è causa così da poter, in quanto proprietario seppur in assenza dell'accertamento giudiziale, rendere invalido l'atto di trasferimento di detto immobile.
Ed invero le dichiarazioni testimoniali ree dai testi addotti dall'attore risultano adeguatamente contraddette da quelle rese dai testi addotti dalla parte convenuta;
ed ancora le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1 devono essere inoltre adeguatamente soppesate essendo la stessa coniuge dell'sitante in regime di comunione legale die beni e quindi portatrice di un potenziale interesse all'accoglimento della domanda mentre il teste
[...]
, a conoscenza dei luoghi per aver ivi effettuato die rilievi tecnici, oltre a non Testimone_2
ricordare se sulla porte della porzione di fabbricato vi fossero dei lucchetti ha riferito di non aver mai visto la sig.ra nei locali medesimi né di saper per cosa fosse utilizzato il magazzino. CP_7
Pertanto non essendo emerse circostanze univoche dalle quali evincere
Del resto la mera produzione del pagamento delle utenze telefoniche di per sé non può ritenersi sufficiente a dimostrare un possesso univoco, ininterrotto potendo essere le stesse imputabile anche
Conseguentemente alla stregua di tali risultanze non si è potuto effettivamente desumere che l'odierno attore e per lui i suoi danti causa dei quali risulta essere erede universale, abbiano posseduto animo domini, per una durata ultraventennale, in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto, l'immobile per cui è causa, senza che nessun altro si sia interessato della gestione degli stessi o abbia ostacolato tale godimento.
Pertanto la domanda attorea deve essere rigettata.
In considerazione della peculiarità della fattispecie sussistono i presupposto per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Paola in persona del giudice unico dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'interesse di ogni altra istanza disattesa, così provvede: Parte_1
1) RIGETTA la domanda;
2) COMPENSA le spese del giudizio
Paola, 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli