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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/11/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IN TT Presidente dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice dott. RB De NA Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 584/2024 promossa da: con avv. Massimo Minuti Parte_1
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Padova
- vista la sentenza parziale sullo status, che ha statuito lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Santa Maria di Sala tra i signori ed Parte_1
(sentenza N 803/2020 passata in giudicato il 9 gennaio 2021); Controparte_1 esaminati i fatti ed i motivi esposti:
1) disporre a carico del signor ed a favore della ricorrente l'assegno Controparte_1 di divorzio mensile pari ad euro 700,00, o quel diverso importo ritenuto di giustizia, con decorrenza dal gennaio 2021 ; ai sensi e per gli effetti dell'art 5 L. 898/70 ;
pagina 1 di 10 2) dichiarare tenuto lo stesso signor a corrispondere alla stessa Controparte_1 ricorrente tutti gli arretrati del deciso assegno di divorzio a partire dall'ottobre 2022, in quanto sino a tale data il medesimo ha corrisposto spontaneamente denaro;
3) stabilire che l'assegno di divorzio sarà soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, di anno in anno, con primo aumento trascorso un anno dall'emananda
Sentenza;
4) accertare, ovvero stabilire che la ricorrente, quale ex coniuge, titolare dell'assegno di divorzio, ha altresì diritto alla corresponsione di euro 40 mila , o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia , da parte del signor;
ai sensi e per gli Controparte_1 effetti di cui all'art 12 bis L.898/70 ;
5) stabilire che il figlio minore , nato il [...], sia affidato Persona_1 esclusivamente alla madre con cui vivrà stabilmente in Brasile, visto il disinteresse assoluto del padre rispetto ai doveri genitoriali, come dimostrato negli ultimi tre anni;
pur riconoscendo allo stesso padre il diritto di vederlo;
ma solo e soltanto nella città di residenza dello stesso minore;
6) dichiarare tenuto il signor al mantenimento del citato figlio Controparte_1 minore versando alla madre la Persona_1 Parte_1 somma mensile di euro 500,00; o quel diverso importo ritenuto di giustizia. Applicandosi la rivalutazione Istat di anno in anno;
ed alla partecipazione al 50 % di ogni spesa straordinaria necessaria per motivi di salute e studio dello stesso minore. Con immediato obbligo a carico del medesimo di versare ogni somma arretrata maturata dall'Ottobre
2022
Con vittoria di spese ed onorari oltre accessori
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.1.2024 ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Padova n.
803/2020 passata in giudicato il 09.01.2021 con la quale il Tribunale di Padova ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Controparte_1 [...]
chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile per sé e Parte_1
l'attribuzione di una quota del TFR pari a euro 40.000, l'affido del figlio minore Per_1
in via esclusiva e collocamento presso di sè, disciplina del diritto di visita paterno e
[...] riconoscimento di un contributo di mantenimento per il figlio minore pari a Persona_1 euro 500 oltre il 50% delle spese straordinarie. pagina 2 di 10 Allegava a sostegno che:
- le parti avevano contratto matrimonio civile il 22.2.2000 a Santa Maria di Sala e dal matrimonio erano nati i figli (il 17.6.2001) e (il 25.6.2002); Per_2 Persona_3
- nel 2007, a fronte di una crisi coniugale, si rivolgevano al Tribunale di Venezia per una separazione consensuale, omologata con decreto n. 6111/2007 del 28.1.2007 col quale veniva previsto quanto segue: affido condiviso dei figli e , Per_2 Persona_3 con collocazione presso la madre;
libero diritto di visita del padre previo accordo con la madre e in ogni caso, per 1 mese durante le vacanze estive, 15 gg. durante le vacanza di
Natale e 7 gg. durante le vacanza di Pasqua;
onere paterno di contribuire al mantenimento mediante il versamento di una somma mensile pari a euro 1.000 complessivi mentre le spese straordinarie saranno totalmente a carico della madre;
nulla a titolo di assegno di mantenimento per la moglie.
- successivamente la ricorrente aveva altri due figli: nato il [...] e Per_4 riconosciuto dal padre , e , nato il [...] e dapprima Persona_5 Persona_1 riconosciuto dalla sola madre e successivamente riconosciuto davanti alle autorità brasiliane anche dal padre, Controparte_1
-nel 2011 la ricorrente tornava a vivere definitivamente in Brasile con i tre figli avuti dal resistente;
- dal 2007 al 2022 il ha sempre versato il mantenimento anche per somme CP_1 superiori a quelle dovute (attestantesi attorno ai 2.400/2.500 euro mensili dal 2018 al 2022 di cui: 500 per , 500 per , 700 per la moglie e 500 per Per_2 Persona_3 Per_1
);
[...]
- dal 2007 e sino al 2020 egli si era recato anche in visita presso la casa della in Pt_1
Brasile almeno 8 volte, tenendo rapporti affettuosi con i figli, ivi compreso;
Persona_1
- nel 2015 il depositava ricorso per lo scioglimento del matrimonio, nel cui CP_1 ambito la ricorrente restava contumace, e il Tribunale di Padova con sentenza parziale n.
803/2020 pronunciava lo scioglimento del matrimonio;
- il dopo la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, CP_1 rinunciava alle altre domande e la causa terminava con la sola pronuncia sullo status, passata in giudicato il 09.01.2021;
- dal 2022 , divenuto maggiorenne, teneva contatti direttamente col Persona_3 padre e riceveva il mantenimento in via diretta;
pagina 3 di 10 - la figlia maggiore , anch'essa divenuta maggiorenne, alla fine del 2021 Per_2 decideva di trasferirsi in Italia per studiare;
- in conseguenza di detti mutamenti il comunicava alla ricorrente che avrebbe CP_1 diminuito l'importo del mantenimento, e tuttavia, da settembre 2022, egli smetteva completamente di provvedere al versamento di qualsivoglia somma in favore della e del figlio minore;
Pt_1 Persona_1
- a novembre – dicembre 2022 egli chiedeva alla di firmare un documento al fine Pt_1 di “riscattare una somma a chiusura del suo rapporto di lavoro” pari a euro 50.000 e offrendo alla stessa l'8% del ricavato: ella accettava e tuttavia non le veniva poi versato alcunché;
- anche il trasferimento della figlia in Italia si rivelava fallimentare poiché ella Per_2 comunicava alla madre che il padre era molto cambiato, era diventato aggressivo, non le aveva fornito il denaro per gli studi e che la casa del padre era stata messa all'asta;
- contattato direttamente dalla il le riferiva che non avrebbe versato Pt_1 CP_1 più nulla e la diffidava dal cercarlo ulteriormente;
- quanto alle condizioni patrimoniali riferiva di essere proprietaria di un bilocale in Brasile del valore di 11.000 euro mentre il è proprietario di un immobile in CP_1
Borgoricco che pare essere sottoposto a procedura esecutiva con vendita all'asta prevista per aprile 2024;
- quanto alle condizioni reddituali, riferiva che il è pensionato e titolare di una CP_1 officina (la Usa Motorcycle in Susegnana) mentre la ricorrente non svolge attività lavorativa.
All'udienza del 5.7.2024 compariva la sola parte ricorrente e il resistente veniva dichiarato contumace.
All'esito il Giudice con ordinanza 31.7.2024 adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: pone a carico del resistente l'onere di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minore mediante il Persona_6 versamento mensile della somma di euro 500 (somma annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT) oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
All'esito disponeva indagini tramite la Guardia di finanza sulle condizioni del resistente e rinviava all'udienza del 3.12.2024, poi rinviata a 7.1.2025, per l'esame della documentazione.
pagina 4 di 10 All'udienza del 7.1.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la rimessione della causa al Collegio al 2.10.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
***
1. Assegno divorzile
Preliminarmente, presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità (parte ricorrente è cittadina brasiliana e risiede in Brasile con il figlio dal 2011) Persona_1 appare necessario verificare anzitutto se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla domanda.
Quanto alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio con riconoscimento di assegno, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) punto ii) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: …ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Nel caso di specie, risulta che il resistente sia tuttora abitualmente residente in Italia con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice italiano.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di assegno di divorzio, l'art. 8, lett.
a) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, risultando l'inapplicabilità dei criteri sub a) (non avendo le parti una residenza abituale comune al momento del deposito del ricorso), sub b) (essendo la residenza comune venuta meno già nel 2007), e sub c) (avendo le parti cittadinanza diversa), va applicata la legge italiana per il criterio sub d).
Facendo applicazione della legge italiana devono essere richiamati, anzitutto, i principi in materia di riconoscimento dell'assegno divorzile: tale assegno deve essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri pagina 5 di 10 indicati dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, essendo volto non alla ricostruzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. Civ. n. 11790 del 05.05.2021; Cass. Civ. n. 5605 del
28.02.2020).
Al fine dell'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile, dovendosi tener conto delle funzioni assistenziale/compensativa e perequativa dello stesso, va valutata in concreto l'impossibilità del coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di aver dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che l'entità del reddito dell'altro coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass.
Civ. n. 21234 del 09.08.2019).
Ancora, quanto all'onere probatorio si osserva che “spetta a chi richiede l'assegno di divorzio dare la prova di non essere riuscito a rendersi autonomo senza sua colpa, attesa la natura assistenziale e perequativa dell'assegno divorzile” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, n.
25646 del 22.09.2021).
Facendo applicazione di tali principi occorre rilevare come nel caso di specie tra le parti sussiste tuttora uno squilibrio economico.
Infatti, il pur risultando ad oggi privo di reddito da lavoro e privo di beni CP_1 immobili, risulta essere stato sino a poco tempo fa soggetto attivo da un punto di vista lavorativo (essendo stato proprietario della USA MOTORCYCLE s.n.c. di AN
BO & C. dal 4.2.2023 al 7.5.2023 e assunto alle dipendenze della Controparte_2 sino a marzo del 2025) e avendo, negli ultimi anni, incassato rilevanti somme di denaro (il tfr nel 2023 e il ricavato parziale della vendita dell'immobile di Borgoricco nel 2024).
A fronte di tale situazione, più modeste risultano le condizioni della resistente, che è proprietaria di un bilocale in Brasile del valore di €. 11.000 e ha allegato di non svolgere attività lavorativa e di non percepire redditi.
Tuttavia, pur sussistendo tale sperequazione tra le parti, ritiene il Collegio che l'assegno divorzile non possa essere riconosciuto a fronte delle seguenti ulteriori circostanze.
In primo luogo, vale osservare che il matrimonio tra le parti è cessato con la separazione ben 18 anni fa, nel 2007, allorquando la aveva solo 25 anni. Pt_1
pagina 6 di 10 Già in quella sede ella aveva mostrato di avere capacità lavorativa adeguata o comunque di ritenersi capace di provvedere autonomamente al proprio sostentamento non avendo formulato domanda di assegno di mantenimento (cfr. decreto di omologa del 28.6.2007 depositato sub 1 da parte ricorrente).
Negli anni successivi ella viveva in Italia e nel 2011 si trasferiva definitivamente a vivere in Brasile.
Dalle allegazioni di parte ricorrente e dalla documentazione depositata risulta, inoltre, che la abbia una professionalità come parrucchiera (cfr. libretto di lavoro sub. 13-14) Pt_1 ed abbia negli anni svolto tale attività.
Va dunque tenuto in debito conto che la ricorrente si è separata dal resistente all'età di 25 anni, che ad oggi ella ha 43 anni, che ha adeguata professionalità e che non risulta soffrire di limitazioni alla capacità lavorativa.
Ritiene il Collegio che, a fronte di tale oggettiva situazione, la ricorrente non abbia dato la necessaria prova di non essere riuscita a rendersi, in questo lungo lasso temporale, autonoma senza sua colpa.
Per tali motivi deve essere escluso l'assegno divorzile nella sua funzione assistenziale.
Quanto alla componente perequativo-compensativa, nella verifica del se la posizione reddituale e patrimoniale del resistente sia la conseguenza del contributo fornito dalla ricorrente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle di lei aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età della stessa e alla durata del matrimonio, dall'esame degli atti di evince che il matrimonio è durato dal 22.2.2000 (data della sua celebrazione) al 28.6.2007 (data di omologa della separazione). Va poi rilevato come la parte ricorrente, a fronte di un matrimonio durato 7 anni (dal 2000 al 2007) e contratto quando ella aveva 18 anni e il ricorrente ne aveva 32, non ha fornito adeguata prova di avere, in ragione di tale unione, rinunciato a occasioni professionali ovvero di avere contribuito alla formazione del patrimonio di controparte, non risultando alcuna documentazione sull'attività lavorativa svolta dalle parti e su eventuali incrementi patrimoniali conseguiti in quell'epoca.
La domanda di assegno divorzile deve pertanto essere rigettata.
Al rigetto della domanda consegue il rigetto della domanda relativa al riconoscimento di una quota del tfr percepito dal resistente.
2. Affido, collocamento e diritto di visita del figlio minore Persona_1
pagina 7 di 10 Quanto alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento, collocamento e l'esercizio del diritto di visita del figlio minore, l'articolo 7 del
Regolamento (CE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018
C512/17 HR).
Nel caso di specie, il figlio della coppia, , risiede stabilmente in Brasile con la Persona_1 madre sin dal 2011; in Brasile ha la propria abitazione e frequenta gli istituti scolastici;
tanto rilevato, va esclusa la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
3. Contributo di mantenimento per la prole.
Quanto alla domanda della ricorrente relativa alla determinazione di un contributo per il mantenimento del figlio terzogenito delle parti, minorenne e convivente con la madre, la giurisdizione e la legge applicabile devono essere determinate applicando il regolamento dell'Unione Europea n.4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
Ai sensi dall'articolo 3, la competenza spetta ad una delle seguenti autorità giurisdizionale dello Stato membro: quella in cui il convenuto risieda abitualmente;
quella in cui il creditore risieda abitualmente;
quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo Stato delle persone qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti); quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale (per es. una domanda di affidamento) qualora la domanda relativa pagina 8 di 10 all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti).
Applicando il richiamato art. 3 Reg. n.4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano in quanto luogo di residenza abituale del convenuto.
Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'articolo 15 del regolamento n.4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati
Membri dell'Unione (ad eccezione della Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione Europea. Per individuare i criteri di collegamento per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, occorre richiamare l'articolo 4 del Protocollo dell'Aja 2007, che individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori.
Nel caso di specie, avendo il creditore alimentare adito l'autorità giurisdizionale italiana, luogo di residenza abituale del debitore, per l'individuazione e la determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana.
Applicando la legge italiana per determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio, preso atto dei parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Quanto alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, si richiama quanto evidenziato al paragrafo relativo all'assegno divorzile.
Quanto ai parametri di cui all'art. 337 ter c.c. occorre evidenziare come viva Persona_1 con la madre, che si occupa in via esclusiva del suo accudimento, e non abbia alcuna frequentazione col padre.
Alla luce di tali circostanze, tenuto conto dell'età del figlio minore, della sua collocazione presso la madre, della sperequazione delle condizioni economiche delle parti appare pagina 9 di 10 congruo confermare l'importo del contributo già stabilito con ordinanza 31.7.2024 pari a euro 500 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del resistente e della soccombenza di parte ricorrente rispetto ad alcune delle domande proposte, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda di assegno divorzile;
2. rigetta la domanda di parte ricorrente di attribuzione di una quota di tfr;
3. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative a affido, collocamento e diritto di visita del figlio minore;
Persona_1
4. pone a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio minore mediante il versamento mensile della somma di euro 500 Persona_1
(somma annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT) da versare alla madre
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese oltre al rimborso del 50% delle spese Parte_1 straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11 novembre 2025
Il Giudice est.
RB De NA
Il Presidente
IN TT
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IN TT Presidente dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice dott. RB De NA Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 584/2024 promossa da: con avv. Massimo Minuti Parte_1
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Padova
- vista la sentenza parziale sullo status, che ha statuito lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Santa Maria di Sala tra i signori ed Parte_1
(sentenza N 803/2020 passata in giudicato il 9 gennaio 2021); Controparte_1 esaminati i fatti ed i motivi esposti:
1) disporre a carico del signor ed a favore della ricorrente l'assegno Controparte_1 di divorzio mensile pari ad euro 700,00, o quel diverso importo ritenuto di giustizia, con decorrenza dal gennaio 2021 ; ai sensi e per gli effetti dell'art 5 L. 898/70 ;
pagina 1 di 10 2) dichiarare tenuto lo stesso signor a corrispondere alla stessa Controparte_1 ricorrente tutti gli arretrati del deciso assegno di divorzio a partire dall'ottobre 2022, in quanto sino a tale data il medesimo ha corrisposto spontaneamente denaro;
3) stabilire che l'assegno di divorzio sarà soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, di anno in anno, con primo aumento trascorso un anno dall'emananda
Sentenza;
4) accertare, ovvero stabilire che la ricorrente, quale ex coniuge, titolare dell'assegno di divorzio, ha altresì diritto alla corresponsione di euro 40 mila , o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia , da parte del signor;
ai sensi e per gli Controparte_1 effetti di cui all'art 12 bis L.898/70 ;
5) stabilire che il figlio minore , nato il [...], sia affidato Persona_1 esclusivamente alla madre con cui vivrà stabilmente in Brasile, visto il disinteresse assoluto del padre rispetto ai doveri genitoriali, come dimostrato negli ultimi tre anni;
pur riconoscendo allo stesso padre il diritto di vederlo;
ma solo e soltanto nella città di residenza dello stesso minore;
6) dichiarare tenuto il signor al mantenimento del citato figlio Controparte_1 minore versando alla madre la Persona_1 Parte_1 somma mensile di euro 500,00; o quel diverso importo ritenuto di giustizia. Applicandosi la rivalutazione Istat di anno in anno;
ed alla partecipazione al 50 % di ogni spesa straordinaria necessaria per motivi di salute e studio dello stesso minore. Con immediato obbligo a carico del medesimo di versare ogni somma arretrata maturata dall'Ottobre
2022
Con vittoria di spese ed onorari oltre accessori
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.1.2024 ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Padova n.
803/2020 passata in giudicato il 09.01.2021 con la quale il Tribunale di Padova ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Controparte_1 [...]
chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile per sé e Parte_1
l'attribuzione di una quota del TFR pari a euro 40.000, l'affido del figlio minore Per_1
in via esclusiva e collocamento presso di sè, disciplina del diritto di visita paterno e
[...] riconoscimento di un contributo di mantenimento per il figlio minore pari a Persona_1 euro 500 oltre il 50% delle spese straordinarie. pagina 2 di 10 Allegava a sostegno che:
- le parti avevano contratto matrimonio civile il 22.2.2000 a Santa Maria di Sala e dal matrimonio erano nati i figli (il 17.6.2001) e (il 25.6.2002); Per_2 Persona_3
- nel 2007, a fronte di una crisi coniugale, si rivolgevano al Tribunale di Venezia per una separazione consensuale, omologata con decreto n. 6111/2007 del 28.1.2007 col quale veniva previsto quanto segue: affido condiviso dei figli e , Per_2 Persona_3 con collocazione presso la madre;
libero diritto di visita del padre previo accordo con la madre e in ogni caso, per 1 mese durante le vacanze estive, 15 gg. durante le vacanza di
Natale e 7 gg. durante le vacanza di Pasqua;
onere paterno di contribuire al mantenimento mediante il versamento di una somma mensile pari a euro 1.000 complessivi mentre le spese straordinarie saranno totalmente a carico della madre;
nulla a titolo di assegno di mantenimento per la moglie.
- successivamente la ricorrente aveva altri due figli: nato il [...] e Per_4 riconosciuto dal padre , e , nato il [...] e dapprima Persona_5 Persona_1 riconosciuto dalla sola madre e successivamente riconosciuto davanti alle autorità brasiliane anche dal padre, Controparte_1
-nel 2011 la ricorrente tornava a vivere definitivamente in Brasile con i tre figli avuti dal resistente;
- dal 2007 al 2022 il ha sempre versato il mantenimento anche per somme CP_1 superiori a quelle dovute (attestantesi attorno ai 2.400/2.500 euro mensili dal 2018 al 2022 di cui: 500 per , 500 per , 700 per la moglie e 500 per Per_2 Persona_3 Per_1
);
[...]
- dal 2007 e sino al 2020 egli si era recato anche in visita presso la casa della in Pt_1
Brasile almeno 8 volte, tenendo rapporti affettuosi con i figli, ivi compreso;
Persona_1
- nel 2015 il depositava ricorso per lo scioglimento del matrimonio, nel cui CP_1 ambito la ricorrente restava contumace, e il Tribunale di Padova con sentenza parziale n.
803/2020 pronunciava lo scioglimento del matrimonio;
- il dopo la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, CP_1 rinunciava alle altre domande e la causa terminava con la sola pronuncia sullo status, passata in giudicato il 09.01.2021;
- dal 2022 , divenuto maggiorenne, teneva contatti direttamente col Persona_3 padre e riceveva il mantenimento in via diretta;
pagina 3 di 10 - la figlia maggiore , anch'essa divenuta maggiorenne, alla fine del 2021 Per_2 decideva di trasferirsi in Italia per studiare;
- in conseguenza di detti mutamenti il comunicava alla ricorrente che avrebbe CP_1 diminuito l'importo del mantenimento, e tuttavia, da settembre 2022, egli smetteva completamente di provvedere al versamento di qualsivoglia somma in favore della e del figlio minore;
Pt_1 Persona_1
- a novembre – dicembre 2022 egli chiedeva alla di firmare un documento al fine Pt_1 di “riscattare una somma a chiusura del suo rapporto di lavoro” pari a euro 50.000 e offrendo alla stessa l'8% del ricavato: ella accettava e tuttavia non le veniva poi versato alcunché;
- anche il trasferimento della figlia in Italia si rivelava fallimentare poiché ella Per_2 comunicava alla madre che il padre era molto cambiato, era diventato aggressivo, non le aveva fornito il denaro per gli studi e che la casa del padre era stata messa all'asta;
- contattato direttamente dalla il le riferiva che non avrebbe versato Pt_1 CP_1 più nulla e la diffidava dal cercarlo ulteriormente;
- quanto alle condizioni patrimoniali riferiva di essere proprietaria di un bilocale in Brasile del valore di 11.000 euro mentre il è proprietario di un immobile in CP_1
Borgoricco che pare essere sottoposto a procedura esecutiva con vendita all'asta prevista per aprile 2024;
- quanto alle condizioni reddituali, riferiva che il è pensionato e titolare di una CP_1 officina (la Usa Motorcycle in Susegnana) mentre la ricorrente non svolge attività lavorativa.
All'udienza del 5.7.2024 compariva la sola parte ricorrente e il resistente veniva dichiarato contumace.
All'esito il Giudice con ordinanza 31.7.2024 adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: pone a carico del resistente l'onere di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minore mediante il Persona_6 versamento mensile della somma di euro 500 (somma annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT) oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
All'esito disponeva indagini tramite la Guardia di finanza sulle condizioni del resistente e rinviava all'udienza del 3.12.2024, poi rinviata a 7.1.2025, per l'esame della documentazione.
pagina 4 di 10 All'udienza del 7.1.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la rimessione della causa al Collegio al 2.10.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
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1. Assegno divorzile
Preliminarmente, presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità (parte ricorrente è cittadina brasiliana e risiede in Brasile con il figlio dal 2011) Persona_1 appare necessario verificare anzitutto se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla domanda.
Quanto alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio con riconoscimento di assegno, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) punto ii) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: …ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Nel caso di specie, risulta che il resistente sia tuttora abitualmente residente in Italia con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice italiano.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di assegno di divorzio, l'art. 8, lett.
a) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, risultando l'inapplicabilità dei criteri sub a) (non avendo le parti una residenza abituale comune al momento del deposito del ricorso), sub b) (essendo la residenza comune venuta meno già nel 2007), e sub c) (avendo le parti cittadinanza diversa), va applicata la legge italiana per il criterio sub d).
Facendo applicazione della legge italiana devono essere richiamati, anzitutto, i principi in materia di riconoscimento dell'assegno divorzile: tale assegno deve essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri pagina 5 di 10 indicati dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, essendo volto non alla ricostruzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. Civ. n. 11790 del 05.05.2021; Cass. Civ. n. 5605 del
28.02.2020).
Al fine dell'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile, dovendosi tener conto delle funzioni assistenziale/compensativa e perequativa dello stesso, va valutata in concreto l'impossibilità del coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di aver dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che l'entità del reddito dell'altro coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass.
Civ. n. 21234 del 09.08.2019).
Ancora, quanto all'onere probatorio si osserva che “spetta a chi richiede l'assegno di divorzio dare la prova di non essere riuscito a rendersi autonomo senza sua colpa, attesa la natura assistenziale e perequativa dell'assegno divorzile” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, n.
25646 del 22.09.2021).
Facendo applicazione di tali principi occorre rilevare come nel caso di specie tra le parti sussiste tuttora uno squilibrio economico.
Infatti, il pur risultando ad oggi privo di reddito da lavoro e privo di beni CP_1 immobili, risulta essere stato sino a poco tempo fa soggetto attivo da un punto di vista lavorativo (essendo stato proprietario della USA MOTORCYCLE s.n.c. di AN
BO & C. dal 4.2.2023 al 7.5.2023 e assunto alle dipendenze della Controparte_2 sino a marzo del 2025) e avendo, negli ultimi anni, incassato rilevanti somme di denaro (il tfr nel 2023 e il ricavato parziale della vendita dell'immobile di Borgoricco nel 2024).
A fronte di tale situazione, più modeste risultano le condizioni della resistente, che è proprietaria di un bilocale in Brasile del valore di €. 11.000 e ha allegato di non svolgere attività lavorativa e di non percepire redditi.
Tuttavia, pur sussistendo tale sperequazione tra le parti, ritiene il Collegio che l'assegno divorzile non possa essere riconosciuto a fronte delle seguenti ulteriori circostanze.
In primo luogo, vale osservare che il matrimonio tra le parti è cessato con la separazione ben 18 anni fa, nel 2007, allorquando la aveva solo 25 anni. Pt_1
pagina 6 di 10 Già in quella sede ella aveva mostrato di avere capacità lavorativa adeguata o comunque di ritenersi capace di provvedere autonomamente al proprio sostentamento non avendo formulato domanda di assegno di mantenimento (cfr. decreto di omologa del 28.6.2007 depositato sub 1 da parte ricorrente).
Negli anni successivi ella viveva in Italia e nel 2011 si trasferiva definitivamente a vivere in Brasile.
Dalle allegazioni di parte ricorrente e dalla documentazione depositata risulta, inoltre, che la abbia una professionalità come parrucchiera (cfr. libretto di lavoro sub. 13-14) Pt_1 ed abbia negli anni svolto tale attività.
Va dunque tenuto in debito conto che la ricorrente si è separata dal resistente all'età di 25 anni, che ad oggi ella ha 43 anni, che ha adeguata professionalità e che non risulta soffrire di limitazioni alla capacità lavorativa.
Ritiene il Collegio che, a fronte di tale oggettiva situazione, la ricorrente non abbia dato la necessaria prova di non essere riuscita a rendersi, in questo lungo lasso temporale, autonoma senza sua colpa.
Per tali motivi deve essere escluso l'assegno divorzile nella sua funzione assistenziale.
Quanto alla componente perequativo-compensativa, nella verifica del se la posizione reddituale e patrimoniale del resistente sia la conseguenza del contributo fornito dalla ricorrente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle di lei aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età della stessa e alla durata del matrimonio, dall'esame degli atti di evince che il matrimonio è durato dal 22.2.2000 (data della sua celebrazione) al 28.6.2007 (data di omologa della separazione). Va poi rilevato come la parte ricorrente, a fronte di un matrimonio durato 7 anni (dal 2000 al 2007) e contratto quando ella aveva 18 anni e il ricorrente ne aveva 32, non ha fornito adeguata prova di avere, in ragione di tale unione, rinunciato a occasioni professionali ovvero di avere contribuito alla formazione del patrimonio di controparte, non risultando alcuna documentazione sull'attività lavorativa svolta dalle parti e su eventuali incrementi patrimoniali conseguiti in quell'epoca.
La domanda di assegno divorzile deve pertanto essere rigettata.
Al rigetto della domanda consegue il rigetto della domanda relativa al riconoscimento di una quota del tfr percepito dal resistente.
2. Affido, collocamento e diritto di visita del figlio minore Persona_1
pagina 7 di 10 Quanto alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento, collocamento e l'esercizio del diritto di visita del figlio minore, l'articolo 7 del
Regolamento (CE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018
C512/17 HR).
Nel caso di specie, il figlio della coppia, , risiede stabilmente in Brasile con la Persona_1 madre sin dal 2011; in Brasile ha la propria abitazione e frequenta gli istituti scolastici;
tanto rilevato, va esclusa la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
3. Contributo di mantenimento per la prole.
Quanto alla domanda della ricorrente relativa alla determinazione di un contributo per il mantenimento del figlio terzogenito delle parti, minorenne e convivente con la madre, la giurisdizione e la legge applicabile devono essere determinate applicando il regolamento dell'Unione Europea n.4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
Ai sensi dall'articolo 3, la competenza spetta ad una delle seguenti autorità giurisdizionale dello Stato membro: quella in cui il convenuto risieda abitualmente;
quella in cui il creditore risieda abitualmente;
quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo Stato delle persone qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti); quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale (per es. una domanda di affidamento) qualora la domanda relativa pagina 8 di 10 all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti).
Applicando il richiamato art. 3 Reg. n.4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano in quanto luogo di residenza abituale del convenuto.
Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'articolo 15 del regolamento n.4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati
Membri dell'Unione (ad eccezione della Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione Europea. Per individuare i criteri di collegamento per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, occorre richiamare l'articolo 4 del Protocollo dell'Aja 2007, che individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori.
Nel caso di specie, avendo il creditore alimentare adito l'autorità giurisdizionale italiana, luogo di residenza abituale del debitore, per l'individuazione e la determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana.
Applicando la legge italiana per determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio, preso atto dei parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Quanto alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, si richiama quanto evidenziato al paragrafo relativo all'assegno divorzile.
Quanto ai parametri di cui all'art. 337 ter c.c. occorre evidenziare come viva Persona_1 con la madre, che si occupa in via esclusiva del suo accudimento, e non abbia alcuna frequentazione col padre.
Alla luce di tali circostanze, tenuto conto dell'età del figlio minore, della sua collocazione presso la madre, della sperequazione delle condizioni economiche delle parti appare pagina 9 di 10 congruo confermare l'importo del contributo già stabilito con ordinanza 31.7.2024 pari a euro 500 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del resistente e della soccombenza di parte ricorrente rispetto ad alcune delle domande proposte, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda di assegno divorzile;
2. rigetta la domanda di parte ricorrente di attribuzione di una quota di tfr;
3. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative a affido, collocamento e diritto di visita del figlio minore;
Persona_1
4. pone a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio minore mediante il versamento mensile della somma di euro 500 Persona_1
(somma annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT) da versare alla madre
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese oltre al rimborso del 50% delle spese Parte_1 straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11 novembre 2025
Il Giudice est.
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Il Presidente
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