CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/11/2025, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 795/2025
Sezione quarta civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
Dott. Marco Del Vecchio Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 795/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Montevideo n. 5, Milano, presso lo studio dell'avv. Giovanni Marchese.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Corso Europa n. 209, Rho, presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Giuseppe D'Alonzo.
APPELLATO
Avente ad oggetto: vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“In via preliminare: Ritenuta l'ammissibilità e la tempestività del presente giudizio di appello, disporre la sospensione della sentenza di primo grado per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa. Sempre in via preliminare: Laddove la Corte dovesse ritenere applicabile il termine breve disporre la remissione in termini della appellante e per l'effetto ritenere il presente atto come tempestivo, oppure disporre che l'appellante lo possa proporre nei termini che l'Ecc.ma Corte vorrà ritenere di voler concedere. Nel merito
- In via principale, riformare la sentenza del Tribunale di Milano, in quanto viziata da errore di diritto e da un difetto di motivazione, per non aver considerato la corretta formazione dell'atto d'acquisto nelle forme in cui lo stesso si è perfezionato.
- Spese del doppio grado rifuse o, comunque, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado.”.
Per Controparte_1
“Dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello per le motivazioni ampiamente dedotte confermando la sentenza impugnata. Rigettare comunque ogni domanda svolta nei confronti dell'appellata. Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa.”.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 6 In data 2.8.2022 la sig.ra ed il sig. Parte_1 Controparte_2 stipulavano un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Rho (MI), via Diaz n. 10. Successivamente il sig. in CP_2 qualità di procuratore speciale della sig.ra vendeva il suddetto immobile Pt_1 alla società Controparte_1
Quest'ultima conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano
[...] al fine di ottenere la condanna della convenuta al rilascio Parte_1 dell'immobile allegando l'inadempimento dell'obbligo di consegna. La convenuta non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace. Con sentenza n. 8167/2024 pronunciata il 18.09.2024 il Tribunale di Milano, accertato l'inadempimento della sig.ra all'obbligo di consegna, Pt_1 condannava la convenuta al rilascio immediato dell'immobile in favore di
[...]
nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 Controparte_1 per compensi ed euro 759,00 per spese, oltre accessori. Avverso tale decisione ha proposto appello la Sig. Si è costituita la Pt_1 società deducendo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello in quanto proposto tardivamente. La causa è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 30.10.2025.
* * * Motivi d'appello. Con il primo motivo l'appellante deduce l'inefficacia della notifica della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, sostenendo che la notificazione avvenuta in data 5.10.2024 non avrebbe potuto produrre effetti, in quanto l'atto era redatto in lingua italiana, non compresa adeguatamente dalla destinataria, cittadina straniera con conoscenza soltanto elementare di tale lingua. Secondo l'appellante, la notificazione della sentenza in lingua italiana, unitamente al precetto, non le avrebbe consentito di comprendere la natura ed il contenuto dell'atto, in particolare in relazione ai termini ed alle modalità d'impugnazione. Con il secondo motivo l'appellante chiede che, ove si ritenga decorso il termine breve per proporre impugnazione, venga disposta la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. per la tempestiva proposizione dell'appello. Secondo l'appellante la notificazione della sentenza in lingua italiana costituirebbe un fatto impeditivo la proposizione dell'impugnazione entro il termine breve a lei non imputabile. pagina 3 di 6 Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere disposto il rilascio dell'immobile, nonostante l'invalidità del titolo fatto valere dall'appellata a fondamento della propria domanda. L'appellante sostiene che sia il contratto preliminare di compravendita del 2.8.2022, sia la procura speciale a vendere conferita al sig. furono da lei sottoscritti in condizioni di CP_2 fragilità economica e difficoltà linguistiche. Da tale assunto conseguirebbe l'invalidità a cascata del contratto definitivo stipulato dal procuratore con
[...]
Controparte_1
Evidenzia, infine, la pendenza di separati giudizi avanti al Tribunale di Milano per opposizione all'esecuzione (R.G. 42668/24) e per accertamento della nullità del contratto di vendita (R.G. 43853/24), chiedendo la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata fino alla conclusione dei suddetti procedimenti.
* * *
L'opinione della Corte L'impugnazione è inammissibile. Nel caso di specie la notificazione della sentenza è stata eseguita personalmente alla parte ai sensi dell'art. 292, comma 4, c.p.c., con avvenuto ritiro in data 5.10.2024. La suddetta notificazione ha determinato la decorrenza del termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.. L'asserita scarsa comprensione della lingua italiana non incide sulla validità della notifica. Va in primo luogo rilevato che l'art. 122 comma 1, c.p.c. stabilisce l'uso nel processo civile della lingua italiana. La medesima regola vale altresì per le notificazioni degli atti giudiziari. Non esiste nel nostro ordinamento un obbligo legale di tradurre la sentenza (od altri atti processuali) ai fini della notifica all'interno del territorio dello Stato al destinatario straniero. La Corte costituzionale n. 10/1993, richiamata dall'appellante, riguarda solo il processo penale, dove l'art. 143 c.p.p. impone la traduzione degli atti necessari per consentire l'esercizio del diritto di difesa all'imputato che non conosce la lingua dello Stato. Anche la CEDU (art. 6, comma 3, lett. a) ed il Patto ONU sui diritti civili e politici (art. 14, comma 3, lett. a) tutelano il diritto all'interpretazione per “l'accusato” esclusivamente in un procedimento penale e non nel processo civile. L'unica eccezione in sede processual-civilistica vale per le notifiche all'estero. Si pensi al Regolamento UE 2020/1784 che impone la traduzione degli atti da notificare tra Stati membri diversi. pagina 4 di 6 In ogni caso, ad abundantiam, l'asserita scarsa comprensione della lingua italiana, oltre ad essere del tutto indimostrata, è smentita dal fatto che la raccomandata è stata ritirata personalmente dalla ed altresì dal fatto che l'appellante, in Pt_1 precedenza, si era costituita in un altro procedimento avanti al Tribunale di Milano, svolgendo le proprie difese. Né può essere invocata la rimessione in termini ai fini di considerare tempestiva l'impugnazione, che risulta proposta nel termine lungo di sei mesi ai sensi dell'art. 327 c.p.c. La decadenza da un termine processuale, per giustificare la rimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone l'esistenza di un evento che presenti le caratteristiche di impedimento assoluto, oggettivo ed inevitabile, che è onere della parte istante dimostrare. L'appellante non ha invece fornito alcuna prova di non comprendere la lingua italiana e dunque di essere stata impossibilitata a conoscere il contenuto dell'atto notificato. L'inammissibilità dell'impugnazione determina pertanto l'assorbimento dei motivi di merito. Le spese del grado (Cass. Sez. 3, 24/04/2025, n. 10794) seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore di causa, da reputarsi indeterminabile - di bassa difficoltà (Cass. n. 21613 del 2018; n. 21776 del 2021; n. 36406 del 2021; n. 7543 del 2022), nonché dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così dispone: Parte_1
1. Dichiara inammissibile l'appello e conseguentemente conferma integralmente la sentenza n. 8167 del 2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 18.9.2024 nell'ambito del procedimento n. r.g. 43761/2023; 2. Condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di questo grado che Controparte_1 si liquidano in € 3.473,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni pagina 5 di 6 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte del 30 ottobre 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 6 di 6
Sezione quarta civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
Dott. Marco Del Vecchio Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 795/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Montevideo n. 5, Milano, presso lo studio dell'avv. Giovanni Marchese.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Corso Europa n. 209, Rho, presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Giuseppe D'Alonzo.
APPELLATO
Avente ad oggetto: vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“In via preliminare: Ritenuta l'ammissibilità e la tempestività del presente giudizio di appello, disporre la sospensione della sentenza di primo grado per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa. Sempre in via preliminare: Laddove la Corte dovesse ritenere applicabile il termine breve disporre la remissione in termini della appellante e per l'effetto ritenere il presente atto come tempestivo, oppure disporre che l'appellante lo possa proporre nei termini che l'Ecc.ma Corte vorrà ritenere di voler concedere. Nel merito
- In via principale, riformare la sentenza del Tribunale di Milano, in quanto viziata da errore di diritto e da un difetto di motivazione, per non aver considerato la corretta formazione dell'atto d'acquisto nelle forme in cui lo stesso si è perfezionato.
- Spese del doppio grado rifuse o, comunque, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado.”.
Per Controparte_1
“Dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello per le motivazioni ampiamente dedotte confermando la sentenza impugnata. Rigettare comunque ogni domanda svolta nei confronti dell'appellata. Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa.”.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 6 In data 2.8.2022 la sig.ra ed il sig. Parte_1 Controparte_2 stipulavano un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Rho (MI), via Diaz n. 10. Successivamente il sig. in CP_2 qualità di procuratore speciale della sig.ra vendeva il suddetto immobile Pt_1 alla società Controparte_1
Quest'ultima conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano
[...] al fine di ottenere la condanna della convenuta al rilascio Parte_1 dell'immobile allegando l'inadempimento dell'obbligo di consegna. La convenuta non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace. Con sentenza n. 8167/2024 pronunciata il 18.09.2024 il Tribunale di Milano, accertato l'inadempimento della sig.ra all'obbligo di consegna, Pt_1 condannava la convenuta al rilascio immediato dell'immobile in favore di
[...]
nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 Controparte_1 per compensi ed euro 759,00 per spese, oltre accessori. Avverso tale decisione ha proposto appello la Sig. Si è costituita la Pt_1 società deducendo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello in quanto proposto tardivamente. La causa è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 30.10.2025.
* * * Motivi d'appello. Con il primo motivo l'appellante deduce l'inefficacia della notifica della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, sostenendo che la notificazione avvenuta in data 5.10.2024 non avrebbe potuto produrre effetti, in quanto l'atto era redatto in lingua italiana, non compresa adeguatamente dalla destinataria, cittadina straniera con conoscenza soltanto elementare di tale lingua. Secondo l'appellante, la notificazione della sentenza in lingua italiana, unitamente al precetto, non le avrebbe consentito di comprendere la natura ed il contenuto dell'atto, in particolare in relazione ai termini ed alle modalità d'impugnazione. Con il secondo motivo l'appellante chiede che, ove si ritenga decorso il termine breve per proporre impugnazione, venga disposta la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. per la tempestiva proposizione dell'appello. Secondo l'appellante la notificazione della sentenza in lingua italiana costituirebbe un fatto impeditivo la proposizione dell'impugnazione entro il termine breve a lei non imputabile. pagina 3 di 6 Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere disposto il rilascio dell'immobile, nonostante l'invalidità del titolo fatto valere dall'appellata a fondamento della propria domanda. L'appellante sostiene che sia il contratto preliminare di compravendita del 2.8.2022, sia la procura speciale a vendere conferita al sig. furono da lei sottoscritti in condizioni di CP_2 fragilità economica e difficoltà linguistiche. Da tale assunto conseguirebbe l'invalidità a cascata del contratto definitivo stipulato dal procuratore con
[...]
Controparte_1
Evidenzia, infine, la pendenza di separati giudizi avanti al Tribunale di Milano per opposizione all'esecuzione (R.G. 42668/24) e per accertamento della nullità del contratto di vendita (R.G. 43853/24), chiedendo la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata fino alla conclusione dei suddetti procedimenti.
* * *
L'opinione della Corte L'impugnazione è inammissibile. Nel caso di specie la notificazione della sentenza è stata eseguita personalmente alla parte ai sensi dell'art. 292, comma 4, c.p.c., con avvenuto ritiro in data 5.10.2024. La suddetta notificazione ha determinato la decorrenza del termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.. L'asserita scarsa comprensione della lingua italiana non incide sulla validità della notifica. Va in primo luogo rilevato che l'art. 122 comma 1, c.p.c. stabilisce l'uso nel processo civile della lingua italiana. La medesima regola vale altresì per le notificazioni degli atti giudiziari. Non esiste nel nostro ordinamento un obbligo legale di tradurre la sentenza (od altri atti processuali) ai fini della notifica all'interno del territorio dello Stato al destinatario straniero. La Corte costituzionale n. 10/1993, richiamata dall'appellante, riguarda solo il processo penale, dove l'art. 143 c.p.p. impone la traduzione degli atti necessari per consentire l'esercizio del diritto di difesa all'imputato che non conosce la lingua dello Stato. Anche la CEDU (art. 6, comma 3, lett. a) ed il Patto ONU sui diritti civili e politici (art. 14, comma 3, lett. a) tutelano il diritto all'interpretazione per “l'accusato” esclusivamente in un procedimento penale e non nel processo civile. L'unica eccezione in sede processual-civilistica vale per le notifiche all'estero. Si pensi al Regolamento UE 2020/1784 che impone la traduzione degli atti da notificare tra Stati membri diversi. pagina 4 di 6 In ogni caso, ad abundantiam, l'asserita scarsa comprensione della lingua italiana, oltre ad essere del tutto indimostrata, è smentita dal fatto che la raccomandata è stata ritirata personalmente dalla ed altresì dal fatto che l'appellante, in Pt_1 precedenza, si era costituita in un altro procedimento avanti al Tribunale di Milano, svolgendo le proprie difese. Né può essere invocata la rimessione in termini ai fini di considerare tempestiva l'impugnazione, che risulta proposta nel termine lungo di sei mesi ai sensi dell'art. 327 c.p.c. La decadenza da un termine processuale, per giustificare la rimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone l'esistenza di un evento che presenti le caratteristiche di impedimento assoluto, oggettivo ed inevitabile, che è onere della parte istante dimostrare. L'appellante non ha invece fornito alcuna prova di non comprendere la lingua italiana e dunque di essere stata impossibilitata a conoscere il contenuto dell'atto notificato. L'inammissibilità dell'impugnazione determina pertanto l'assorbimento dei motivi di merito. Le spese del grado (Cass. Sez. 3, 24/04/2025, n. 10794) seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore di causa, da reputarsi indeterminabile - di bassa difficoltà (Cass. n. 21613 del 2018; n. 21776 del 2021; n. 36406 del 2021; n. 7543 del 2022), nonché dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così dispone: Parte_1
1. Dichiara inammissibile l'appello e conseguentemente conferma integralmente la sentenza n. 8167 del 2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 18.9.2024 nell'ambito del procedimento n. r.g. 43761/2023; 2. Condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di questo grado che Controparte_1 si liquidano in € 3.473,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni pagina 5 di 6 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte del 30 ottobre 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 6 di 6