Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 11/06/2025, n. 11388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11388 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11388/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02980/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2980 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto -OMISSIS- del 18.6.2020 con il quale il Ministero degli Interni ha rigettato l'istanza di concessione del beneficio della cittadinanza italiana proposta dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Esperita l’istruttoria di rito, il Ministero dell'Interno con il provvedimento di diniego in epigrafe, previo conforme preavviso ex art. 10 bis L. 241/90 del 18.6.2020, ha respinto la domanda sulla base della seguente motivazione:
“VISTE le risultanze dell'istruttoria dalle quali sono emersi, a carico del richiedente, i seguenti pregiudizi penali:
-OMISSIS- CNR del Nucleo Operativo Radiomobile di -OMISSIS- per il reato di cui all'art. 73 comma I del DPR n. 309/1990 (stupefacenti);
-OMISSIS- CNR del Nucleo Operativo Radiomobile di -OMISSIS- per il reato di cui all'art. 73 comma I del DPR n. 309/1990 (stupefacenti);
-OMISSIS- sentenza di condanna (ex arti. 444 e 445 del c.p.p.) del Tribunale di -OMISSIS-, irrevocabile il -OMISSIS-, per il reato di cui all'art. 337 del c.p. (resistenza a pubblico ufficiale);
TENUTO conto che l'istante, all'atto della presentazione della domanda, ha autocertificato di non aver mai subito condanne, incorrendo pertanto in una nuova violazione del codice penale…”.
Avverso tale decreto ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà, violazione dell'art 3 e 21 nonies della l. 241/90; insufficiente, erronea motivazione,
Il comportamento sotteso al diniego non potrebbe essere considerato sintomatico di un atteggiamento d' inaffidabilità e di mancata integrazione del ricorrente nella comunità nazionale, tenuto conto della archiviazione di due dei procedimenti penali menzionati e della esistenza di una sola sentenza di condanna risalente al 2012 per la quale sarebbe stato riabilitato.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’udienza del 6 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. Il ricorso è infondato.
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione, da parte di chi non lo sia per nascita, è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione, come desumibile dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “può” - e non “deve” - essere concessa in presenza dei relativi presupposti.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, con le rilevanti conseguenze che ciò comporta.
L'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano le qualità necessarie per ottenere la cittadinanza.
In tale valutazione spiccano la verifica dell’assenza di precedenti penali o di altre mende che possano denotare una condotta morale non irreprensibile, della sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi e, in generale, di una condotta che esprima una proficua integrazione sociale ed il rispetto dei valori di convivenza della Comunità.
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
2. Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3. Tanto premesso, il collegio ritiene che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, essendo pervenuta ad un giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione del richiedente nella comunità nazionale alla luce del precedente penale emerso a suo carico che non appare affetto dai vizi di eccesso di potere denunciati, in quanto volto ad assicurare preminente tutela ai principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico.
Difatti, quanto alle comunicazioni di notizia di reato e alla sentenza di condanna del 2012, occorre osservare che dal punto di vista cronologico, la condotta addebitata all’interessato si colloca nel decennio che precede il momento di presentazione della domanda in cui devono essere maturati i requisiti per l’acquisto dello status.
4. Dal punto di vista della gravità va ricordato che la condotta deve essere considerata nella dimensione storico-fattuale, per cui tale circostanza è stata ragionevolmente ritenuta ostativa all’acquisizione del bene della vita richiesto, in quanto si tratta di “indicatore”, vale a dire di un “elemento di fatto” che può essere considerato comunque utile a fondare la valutazione dell’Amministrazione.
Le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono, invero, su di un piano del tutto diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo; da ciò deriva la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possono valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali (cfr. T.a.r. Lazio, sez. II quater, n. 7723 del 2012).
Invero, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale (T.a.r. Lazio, sez. II quater, n. 12568 del 2009).
Inoltre, tale valutazione non può che rientrare nel potere discrezionale della Amministrazione circa il completo inserimento dello straniero nella comunità nazionale.
Ne deriva che, essendo affidato ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo demandato al giudice, avendo – come detto - natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio e della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione (cfr. Cons. Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; T.a.r. Lazio, sez. II quater, 19 giugno 2012, n. 5665). La valutazione svolta dall’Amministrazione, quindi, non si rivela illogica, né irragionevole.
Nella vicenda in esame, in ogni caso, non emerge un giudizio di pericolosità, che potrebbe comportare anche la revoca del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non adeguatezza del ricorrente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, non avendo potuto vantare una condotta irreprensibile, bensì fonte di allarme sociale quale è la ripetuta e grave violazione di norme poste a presidio della sicurezza
5. Vale considerare che, a sostegno del diniego, rilevi anche l’omessa dichiarazione dei precedenti penali, resa in sede di presentazione della domanda, almeno sotto un duplice profilo.
La richiesta della cittadinanza presuppone una seppur minima conoscenza dei principi dell’ordinamento della comunità alla quale si chiede di far parte ed è significativo di una inadeguata conoscenza, che peraltro avrebbe potuto essere colmata con una maggiore cautela nel fare dichiarazioni di cui non comprendeva il significato, quale quella di ritenere che una pena condonata equivalesse ad incensuratezza.
La non veritiera dichiarazione fatta in sede di domanda è fatto, suscettibile di essere perseguito penalmente, e che impedisce di considerare la risalenza della commissione dei fatti per i quali è sopraggiunta l’estinzione dei procedimenti penali in questione.
Esso è, comunque, in attuazione del principio ricavabile dall’art. 75 del d.p.r. 445/2000, suscettibile di determinare, anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, la reiezione della domanda ed in ogni caso indicativo di una non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento di cui si tratta.
6. La difesa dell’interessato non contesta la sussistenza dell’episodio oggetto di condanna, ma ha evidenziato che gli altri procedimenti si sono conclusi con una assoluzione, la residenza in Italia da oltre un decennio e l’asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza.
Tali argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’istante, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Difatti, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che "nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
7. D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza, per cui gli elementi sopravvenuti e dedotti in sede di ricorso (in ordine allo stabile inserimento bella comunità italiano e all’assoluto rispetto e condivisione dei valori ai quali si ispira la Repubblica italiana) potranno essere valorizzati in occasione di una nuova richiesta di concessione della cittadinanza italiana da parte del ricorrente.
8. Alla luce di tali premesse, emerge che l’amministrazione ha nel caso di specie correttamente esercitato il potere discrezionale conferitole dalla legge, dando adeguatamente conto di aver comparato tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria fino all’emanazione del provvedimento finale e di aver ritenuto l’interesse dell’istante recessivo rispetto a quello pubblico, fondando tale valutazione sul riscontrato pregiudizio penale, che non ha consentito di escludere che l'inserimento stabile del richiedente nella comunità nazionale potesse arrecare danno alla stessa.
9. Del pari non fondata è la censura con cui si lamenta il mancato invio della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis, l. 241/1990 o meglio l’impossibilità di accedere al preavviso, posto che l’istante avrebbe smarrito i codici di accesso al sistema.
L’amministrazione contesta tale assunto, richiamando la specifica disciplina che regola la materia.
A tal riguardo si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non sussiste alcuna violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, qualora l’Amministrazione provveda ad effettuare la comunicazione del preavviso di rigetto per via telematica con l’inserimento sulla piattaforma online in cui vanno necessariamente inserite le domande di cittadinanza e mediante la quale sono gestiti i relativi procedimenti.
Ciò perché tale adempimento deve ritenersi rispettato ove effettuato mediante la comunicazione del preavviso di rigetto in via telematica con inserimento nell’area riservata del portale del Ministero dell’Interno – istituito, ai sensi dell’art. 33, comma 2-bis del decreto legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013 - che, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, d.lgs. n. 82/2005, art. 3-bis, rappresenta una modalità ordinaria di comunicazione delle pubbliche amministrazioni con il privato, quindi valida da un punto di vista giuridico.
La valutazione, così espressa, tiene conto che il procedimento di cittadinanza è ormai totalmente digitalizzato e che il fascicolo informatico di ciascuna istanza è costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla legge n. 241 del 1990 e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l'immediata conoscibilità, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento.
Pertanto, a fronte dell’esistenza del domicilio digitale e del riconoscimento normativo delle comunicazioni in via telematica ai sensi rispettivamente dell’artt. 3-bis e 41 del d. lgs. n. 82/2005, sussiste l’onere e l’interesse, del soggetto richiedente di consultare e mantenere le credenziali necessarie per accedere al portale al fine di verificare lo stato di avanzamento della pratica, nonché l’obbligo di monitorare e leggere in tempo reale le notifiche di recapito di corrispondenza sulla mail associata al portale on line (cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 2914/2022).
10. Alla luce di quanto sopra richiamato, la procedura adottata costituisce idonea misura amministrativa, che si aggiunge a quelle già introdotte con l’intento realizzare una migliore efficienza della funzione esercitata, favorevolmente valutate, peraltro, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2322/2022 del 29.3.2022 in cui è stato osservato che “Nel caso di specie, risulta condivisibile la prospettazione delle amministrazioni appellanti, secondo la quale tale equivalenza funzionale è stata disposta dall’art. 3- bis (inserito dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), comma 4, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (recante “Codice dell’amministrazione digitale), per il quale, “A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario…”.
Nel caso di specie, quindi, non risulta dimostrato che il ricorrente non sia stato messo in condizione di conoscere il preavviso di diniego, che l’amministrazione eccepisce di aver inviato per via telematica. In tale quadro, la comunicazione di cui all’art. 10-bis del preavviso di rigetto era nella sfera di conoscibilità di parte ricorrente che -come anticipato- aveva l’onere di monitorare il sistema informatico periodicamente per verificare la presenza di comunicazioni da parte dell’Amministrazione.
11. Per le motivazioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto.
12. Tuttavia, nella peculiarità della fattispecie vanno ravvisate ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra tutte le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.