Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01370/2025REG.PROV.COLL.
N. 07680/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7680 del 2023, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, nonché -OMISSIS- e -OMISSIS-, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, corso Gabriele Manthonè 62;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Distretto Scolastico di Lingua Tedesca -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo, Jutta Segna e Cristina Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 19/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Distretto Scolastico di Lingua Tedesca-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 la Cons. Gudrun Agostini e udito per le parti l’avvocato Anna Olivieri.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. E’ impugnata la sentenza del T.R.G.A. Sezione autonoma di Bolzano n. 19/2023 che ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti ai fini dell’annullamento della comunicazione del 23 maggio 2022, con cui l’Istituto comprensivo di lingua tedesca di -OMISSIS-riscontrava le comunicazioni via pec del 12.5.2022 per la famiglia -OMISSIS-– -OMISSIS-, di ritiro dall'iscrizione scolastica del minore -OMISSIS-, nella quale affermavano di aver scelto come regime alternativo l'istruzione familiare, e della comunicazione del 13 maggio 2022 per la famiglia -OMISSIS-– -OMISSIS-, di ritiro dall'iscrizione scolastica del minore -OMISSIS--OMISSIS-, nella quale affermavano di aver scelto come regime alternativo l'istruzione familiare nonché per la declaratoria del riconoscimento dell’istruzione familiare quale scelta formativa formulata dalle famiglie di assolvimento e organizzazione in ambito famigliare del diritto-dovere di istruire la prole, in attuazione dell’articolo 30 della Costituzione Italiana, dell’art. 26 della Carta dei diritti dell’Uomo e del principio settimo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della seguente normativa: D.Lgs n. 297/1994 e D.Lgs. n. 76/2005 art. 1, comma 4 e art. 5, comma 1 e del diritto dei minori sopra nominati ad essere disiscritti dall’Istituto comprensivo di -OMISSIS-.
2. Le pregresse vicende in punto di fatto possono essere così riassunte:
- i minori -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, nell’anno scolastico 2021/2022, erano iscritti alla seconda e alla prima classe della scuola primaria di primo grado “-OMISSIS-”, presso l’Istituto comprensivo di lingua tedesca di -OMISSIS-, entrambi in regime di “istruzione parentale”;
- con note del 12 e 13 maggio 2022, trasmesse via pec alla Dirigente dell’Istituto comprensivo, i genitori dei minori sopra menzionati comunicavano all’istituzione scolastica che a partire dal 1 settembre 2022 intendono ritirare l’iscrizione dei propri figli minori dalla scuola primaria di primo grado per avvalersi dell’asserito diritto di istruire privatamente i minori in regime di “istruzione familiare”; nella nota dichiaravano, in merito alla comunicazione annuale alle competenti autorità di vigilanza sull’obbligo educativo, di avere informato le competenti autorità (ossia il Sindaco di -OMISSIS-), di avere le capacità tecniche ed economiche per istruire il figlio e che, pertanto, da tale data la Dirigente scolastica doveva considerarsi sollevata da qualsivoglia responsabilità; in merito all’adempimento dell’obbligo scolastico, dichiaravano di non essere al momento interessati a formalizzare il percorso scolastico dei minori, di non avere accettato offerte formative da alcun istituto statale o paritario e di non intendere avvalersi, per ora, della facoltà di richiedere l’esame di idoneità per il passaggio a classi o cicli successivi;
- con separata comunicazione di pari data, trasmessa sempre via pec alla Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di lingua tedesca di -OMISSIS-, i genitori di -OMISSIS-e -OMISSIS-comunicavano di revocare all’Istituto il trattamento dei dati dei loro figli con invito di cancellare tutti i dati personali e particolari degli stessi e di quelli a loro correlatati dei genitori, dichiarando di essere gli unici titolati a ricevere tali dati e, in quanto tali, di voler ricevere l’intera documentazione inerente la carriera scolastica dei proprio figli;
- con separata comunicazione di pari data, sempre via pec, i genitori comunicavano al Sindaco di -OMISSIS-di avvalersi dell’istruzione familiare ex art. 1 comma 4 del D.lgs 76/05 dal 1 settembre 2022;
- il 23 maggio 2022 la Direzione didattica rispondeva alle note dei genitori di -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, specificando che la denominazione “ istruzione famigliare ” è un sinonimo di “ istruzione parentale ” unica alternativa alla frequenza scolastica che nella Provincia autonoma di Bolzano risulta esaustivamente disciplinata dalla legge provinciale del 16 luglio 2008, n. 5 e deliberazione della Giunta provinciale n. 1983 del 14 dicembre 2021; la Direzione spiegava che in caso di fruizione dell’istruzione parentale il/la minore non viene iscritto a scuola ma permangono comunque alcuni obblighi per i genitori e modalità anche comunicative da osservare, che elencava nel dettaglio, e poteri di vigilanza e verifica della Dirigenza scolastica a carattere statale del primo ciclo territorialmente competente e di quella pubblica del secondo ciclo prescelta sull’obbligo di istruzione e formazione e di intervento sull’adempimento dell’obbligo istruttivo.
3. Ritenendo la risposta dell’Istituto scolastico illegittima e lesiva del diritto dei figli minori di avvalersi di una “istruzione familiare” in regime di completa autonomia anche didattica priva di verifiche da parte delle istituzioni scolastiche, i genitori proponevano ricorso al T.r.g.a. di Bolzano, affidato a quattro motivi di censura, con cui eccepivano la nullità dell’atto per mancanza di firma e incompetenza della Vice-Direttrice, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, eccesso di potere nelle svariate figure sintomatiche e violazione dell’art. 3 della Costituzione italiana.
4. All’esito del relativo giudizio il T.r.g.a., prendendo atto della presentazione di un separato ricorso dinanzi alla competente Autorità Garante della Privacy per ottenere la restituzione del fascicolo scolastico e la cancellazione dei dati personali in ossequio della normativa vigente sulla privacy e ritenendo di poter prescindere dall’esame delle molte eccezioni pregiudiziali sollevate dalle amministrazioni resistenti, ha respinto il ricorso considerando legittima e corretta la posizione assunta dalla Direzione scolastica che in replica alla comunicazione di avvalersi della istruzione familiare ha fatto richiamo alla pertinente normativa provinciale e ad abundantiam all’art. 23 del d.lgs. n. 62 del 2017 sulla “ istruzione parentale ”.
5. La sentenza è stata impugnata con l’odierno appello che reca quattro motivi di ricorso finalizzati a censurare i capi della sentenza che hanno ritenuto infondati, ad avviso degli appellanti in modo errato, il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso originario.
I motivi di appello sono rubricati come segue:
I. “ Errore in iudicando sul primo motivo del ricorso introduttivo – dal punto 2.1. sino al punto 2.2. della sentenza impugnata ”;
II. “ Error in iudicando. Violazione ed erronea applicazione dei D.Lgs 62/17; D.lgs 76/05 art. 1 c. 3, 5, 7 (istruzione parentale) se visti in rapporto ai D.Lgs 297/94 art. 111 c. 2; D.Lgs 76/05 art. 1 c. 4 art. 5 c 1 (istruzione famigliare) ”;
III. “ Error in iudicando in relazione ai punti da pag. 14 a pag. 20 della sentenza ”;
IV. “ Error in iudicando in relazione alle pag. 20-21-22 della sentenza ”.
6. Si sono costituiti in giudizio in resistenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Distretto Scolastico di lingua tedesca -OMISSIS-. Tutte le parti nei termini di rito hanno depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 73, comma 1 c.p.a., alle quali gli appellanti hanno replicato con memoria depositata in data 13 gennaio 2024. Il Ministero insiste nel difetto di legittimazione passiva e nella richiesta di estromissione dal giudizio. Il Distretto Scolastico di lingua tedesca -OMISSIS-ripropone le eccezioni pregiudiziali di rito già sollevate in prime cure, tra cui l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e omessa citazione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e, in via graduata, per omessa notifica alla PAB quale soggetto controinteressato, per carenza di legittimazione attiva e interesse a ricorrere, nonché inammissibilità parziale per acquiescenza e giudicato formatosi sul preteso diritto alla restituzione del fascicolo scolastico e cancellazione dei dati personali; nel merito insite per il rigetto dell’appello.
7. All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Anche in questa sede si può prescindere dalle eccezioni pregiudiziali in aderenza al principio della ragion più liquida per passare al merito del ricorso che è infondato.
1.1. Con il primo motivo di appello si ripropone in esame l’eccezione di nullità dell’atto impugnato in quanto inviato con semplice e-mail ordinaria priva di firma digitale che nel testo richiama come autore la vice-Dirigente che a dire dei ricorrenti sarebbe priva di competenza. Gli appellanti si dolgono della erroneità della pronuncia del giudice di prime cure che ha considerato queste carenze, a loro dire macroscopiche, come non invalidanti. Insistono nel fatto che manchi totalmente qualunque elemento che possa far desumere la riferibilità all’organo di competenza e ritengono versarsi in una chiara ipotesi di nullità di tipo strutturale. In ordine alla posizione della vice-Direttrice affermano che la Direttrice scolastica, sulla base delle norme contrattuali vigenti, potrebbe individuare docenti che la “coadiuvano” in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istruzione scolastica ma ciò non implicherebbe alcun potere di sostituzione. Secondo la tesi dei ricorrenti, una eventuale delega alla firma di atti amministrativi in ogni caso dovrebbe essere resa pubblica e inserita sul sito Web della scuola nella sezione trasparenza e quindi conoscibile a chiunque.
1.2. Il secondo mezzo di impugnazione ha ad oggetto il punto 2.2. della sentenza dove il Trga, dopo aver richiamato le norme citate dai ricorrenti (artt. 30, 33 e 34 Cost., art. 147 del c.c., artt. 111, 112, 113, 114 e 192 del D.lgs. n. 297 del 1994, art. 21 della L. n. 59 del 1997, artt. 1 e 2 della L. n. 53 del 2003, art. 5 del D.lgs. n. 76 del 2005, art. 1, comma 622, della L. 296 del 2006, art. 2 del DM 489 del 2001, la nota ministeriale n. 1147 del 2006, la circolare 3101 del 2010, il D.lgs. n. 196 del 2003, il D.lgs. n. 196 del 2003, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l’art. 26 della Dichiarazione universale dei Diritti Umani, il settimo principio della Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, l’art. 18 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) a conferma della presenza nell’ordinamento giuridico italiano della “Istruzione familiare” come alternativa alla “Istruzione parentale”, in quanto tale, avulsa dal sistema scolastico e rimessa alla piena autonomia familiare anche didattica, senza poteri di vigilanza e obblighi di verifica da parte della istituzione scolastica, ha così concluso “ A giudizio del Collegio tale convinzione è priva di ogni fondamento giuridico”.
Gli appellanti lamentano che il giudicante non avrebbe analizzato le norme citate nel ricorso e compiutamente esaminate nelle memorie depositate in giudizio, fondando il rigetto su un assunto apodittico, del tutto privo di fondamento, che l’istruzione famigliare non esiste e che l’istruzione familiare e parentale sono la stessa cosa. Un tanto, a dire dei ricorrenti, non sarebbe vero.
Ribadiscono che nel nostro ordinamento giuridico esiste anche l’alternativa della “Istruzione Familiare” che le famiglie potrebbero scegliere, in considerazione del fatto che ormai il sistema scolastico è obsoleto e non più in grado di “riformarsi” per tornare ad essere un vero centro di dialettica culturale.
Ritengono erroneo, quanto affermato in sentenza, sul fatto che tali famiglie non volgiano essere sottoposti ad alcun tipo di vigilanza. Come spiegato sia nel ricorso sia nelle comunicazioni fatte alla Scuola e al Comune di residenza, le famiglie in “Istruzione familiare”, contrariamente a quanto insinuato dal giudicante, non vogliono affatto relegare l’istruzione dei figli ad un “affare privato” a danno dell’interesse pubblico. Le famiglie, come previsto per legge, ogni anno effettuano la comunicazione della loro scelta formativa in ambito privato/famigliare all’organo competente per la vigilanza che per i non iscritti, e quindi i fanciulli in “istruzione familiare”, in base ai commi 2 e 4 dell’art. 1 del D.lgs. 76/2005, è il Sindaco mentre per i soli iscritti è la Scuola di riferimento.
Sottolineano che da nessuna parte le norme fanno la correlazione tra “vigilanza” e “verifica dell’apprendimento” che nell’istruzione familiare non è prevista.
1.3. La terza censura è rivolta ai punti da pag. 14 a pag. 20 della sentenza, dove il T.r.g.a. precisa che in materia di istruzione scolastica la Provincia autonoma gode di speciale autonomia nell’ambito della quale il legislatore provinciale ha provveduto a normare l’istituto dell’istruzione parentale con le leggi provinciali 16 luglio 2008, n. 5 e 11 luglio 2018, n. 10 con le modifiche apportate dalle leggi provinciali 29 aprile 2019, n. 2 e 12 ottobre 2021, n. 11 sulla falsariga dell’art. 23 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, che illustra nel dettaglio, e specifica che l’esistenza della normativa provinciale ai sensi dell’art. 105 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto, n. 670 e ss.mm.ii) esclude l’applicazione diretta della corrispondente normativa statale e che nei soli casi di ritenuta violazione di principi vincolanti della legislazione statale si potrebbe profilare una illegittimità costituzionale della specifica legislazione provinciale.
Gli appellanti precisano di non aver mai messo in discussione l’autonomia legislativa della Provincia autonoma di Bolzano e neppure il meccanismo preclusivo dell’art. 105 dello Statuto speciale. Tuttavia ciò, a loro dire, non escluderebbe che negli spazi lasciati vuoti dalla normativa provinciale, come quello della istruzione familiare, possa trovare ingresso quanto previsto dalla normativa nazionale da loro citata, anche perché la legge provinciale non prevede nessun divieto.
Richiamano quindi alcune norme che oltre alle norme costituzionali e internazionali ritengono direttamente applicabili anche nella provincia di Bolzano, tra cui l’art. 5, co. 2 del D.lgs. n. 76/2005 che disciplina l’attività di vigilanza cui sarebbero, nei casi di istruzione familiare, sottoposti i genitori circa l’adempimento del dovere di fornire al minore un’adeguata istruzione, attribuendola ai rispettivi comuni di residenza. Ritengono pertanto corretto il proprio operato, avendo comunicato al Sindaco del Comune di residenza della minore, oltre all’intenzione di avvalersi dell’istituto dell’istruzione familiare anche il possesso delle capacità tecniche ed economiche per poter provvedere all’istruzione della figlia. Evidenziano che non esiste una legge che obblighi all’iscrizione in una scuola in presenza e che vi è, di converso, una Carta Costituzionale, un Codice Civile e il T.U. 297/1994 che consentono ai genitori di provvedere “privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligo” dei loro figli, purché dimostrino di avere la capacità tecnica ed economica e diano comunicazione anno per anno alla competente autorità, ovvero al sindaco. Quanto all’obbligo di vigilanza esso, sempre in base alle norme da loro richiamate e ritenute applicabili anche nella provincia di Bolzano, non corrisponderebbe all’obbligo di verifica; ciò troverebbe conferma anche nella sentenza del Tribunale Penale di Pescare citata nel ricorso in cui si afferma che non far sostenere l’esame scolastico, di per sé, non significa che la famiglia non abbia assolto al dovere costituzionale dell’istruzione escludendo pertanto il reato di cui all’art. 731 c.p.. Aggiungono anche in base all’art. 112 c. 1 del D.lgs. 297/1994 e all’art. 1 c. 622 della L. 296/2006 vi è solamente un obbligo di istruzione finalizzato a conseguire i titoli di studio per almeno dodici anni ma non anche un obbligo di conseguire il titolo di studio. Concludono quindi che ci si avvale dell’autonomia didattica prevista dall’art. 21, c. 9 della L. 59/1997 e quindi del diritto di non seguire un POF dettato dalla scuola che vincola a riprodurre a casa un modello che queste famiglie non ritengono essere punto di esempio o riferimento educativo-pedagogico per i propri figli.
1.4. Con l’ultimo motivo si critica la parte motiva delle pagine da 20 a 22 della sentenza in cui il giudice di prime cure specifica che il diritto all’istruzione non è inteso nel sistema della Costituzione, come un diritto che sia esclusivamente tale “ e sia perciò svincolato dall’adempimento di corrispondenti doveri da parte dei genitori (Corte Cost. sentenza del 4-02-1967, n. 7 )” e dove riprende concetto della comunicazione annuale all’autorità scolastica specificando che essa è “ preordinata ad assicurare tanto l’effettivo e corretto esercizio del diritto-dovere d’istruzione dei propri figli, quanto l’esercizio del potere-dovere di controllo, in corrispondenza di ciascun anno scolastico, da parte della competente Autorità. (…) Su tale ultimo adempimento, poi, il Ministero ha anche chiarito che “Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione” (così, l’art. 2, comma 6, della Circolare del Ministero dell’Istruzione dell’8 febbraio 2021, relativa agli “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”).”
Anche qui parte appellante spiega nuovamente come i termini “vigilare” e “valutare” abbiano significati completamente differenti a mente delle norme dagli stessi richiamati, che prevedrebbero solo la vigilanza che riguarda unicamente le capacità tecniche e economiche dei genitori e che annualmente andrebbero dichiarate al sindaco. Diversa, a loro dire, è invece la verifica annuale dell’apprendimento dei fanciulli che per sua natura avviene su un piano formativo (che è quello della scuola) e che andrebbe a ledere non solo il diritto di scelta educativa ma anche l’autonomia didattica della famiglia, ambedue garantite per legge e quindi incompatibili con l’istruzione familiare. Insistono nel fatto che l’esame di idoneità per gli “ homeschooler ” nell’istruzione familiare, se non richiesto dalla famiglia nell’ambito della sua progettualità e se non finalizzato al rientro nel percorso scolastico, non può essere imposto per il fatto che nessuna norma lo impone. Ove l’istituto scolastico travalichi questo aspetto, secondo la tesi degli appellanti, attua una violazione sia del diritto costituzionale garantito della libertà di insegnamento. Chiedono quindi a questo Consiglio di adottare una interpretazione illuminata e concreta che eviti che si creano disparità di trattamento della norma sul territorio nazionale, posto che in moltissime realtà l’istituto troverebbe applicazione senza opposizione alcuna da parte di molti istituti scolastici.
2. Il primo motivo con cui si oppone la nullità strutturale dell’atto e il vizio di incompetenza dell’autore dello stesso è infondato.
A tale riguardo il Collegio rileva che oggetto dell’impugnazione non rappresenta un provvedimento autoritativo con un contenuto dispositivo ma si tratta di una nota di chiarimento del Distretto Scolastico di lingua tedesca di -OMISSIS-in ordine al regime giuridico applicabile in ambito provinciale alla istruzione familiare, come tale denominata dal legislatore “Istruzione parentale”. La nota è stata inviata in risposta alle precedenti comunicazioni pec degli appellanti, come emerge chiaramente dai riferimenti testuali presenti nella e-mail di cui si discute. E’ evidente che in questi casi non è pertinente l’orientamento giurisprudenziale richiamato dagli appellanti che ritiene viziato l’atto da una nullità di tipo strutturale ma va applicato quell’indirizzo ormai consolidato, richiamato in sentenza, dal quale non vi sono ragioni di discostarsi, per il fatto che nella nota di comunicazione del 23 maggio 2022 del SSP Laas vi sono sufficienti elementi testuali che rendono chiara la riferibilità della risposta alla Direzione del Distretto Scolastico di lingua tedesca di -OMISSIS-. In questi casi la mancanza di firma digitale è da considerarsi irrilevante ( ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2018, n. 3112, Sez. VI, 7 dicembre 2017, n. 5766, Sez. V, 28 maggio 2012, n. 3119, Sez. IV, 5 ottobre 2010, n. 7309).
Sempre in considerazione del fatto che si tratta di una nota di risposta priva di carattere dispositivo, come ammesso dagli stessi appellanti nella memoria di replica, è irrilevante anche il rilievo sulla presunta incompetenza che comunque non si ravvisa. E’ fuori dubbio che la Prof.ssa -OMISSIS-che nella comunicazione e-mail ha specificato di agire nella veste di vice-Direttrice scolastica del comprensorio -OMISSIS-, in assenza di contestazione specifica nel ricorso sul possesso della suddetta qualifica in capo all’autrice della nota, la stessa in tale dichiarata qualità è da ritenersi competente a firmare tutti gli atti e le comunicazioni riferibili alla Direzione scolastica, in casi di assenza o impedimento della Direttrice titolare, circostanza quest’ultima che in prime cure non risulta essere stata specificamente contestata. L’art. 13 della L.p. n. 12 del 2000 che disciplina le competenze dei dirigenti scolastici prevede che il dirigente o la dirigente attribuiscono al personale della scuola specifiche funzioni da svolgere, tra questi rientra certamente anche la funzione della sostituzione in via generale (vedasi anche artt. 11 e 29 del T.U. del 23 aprile 2003 dei contratti collettivi provinciali che disciplinano la riduzione dell’orario di insegnamento per i vicari e l’art. 25, co. 5, del D.lgs. 165 del 2001 che espressamente prevede la delega di compiti). Non si tratta quindi, in questo caso, né di una mera funzione di coadiuvazione del dirigente, come vorrebbe far credere la parte appellante, né di una delega di firma che di volta in volta richiederebbe l’indicazione della fonte, ma di una qualifica - quella del “vicario” - che autorizza ad esercitare tutte le funzioni proprie del dirigente sostituito senza necessità di delega e previa specificazione del titolo che legittima l’esercizio della potestà (Cass. Sez III civile, sentenza n. 11776/2017). Sul sito web https://www.ssp-laas.com ancora oggi risulta pubblicizzato l’organigramma del Distretto scolastico di lingua tedesca di -OMISSIS-dove nella sezione relativa alla Direzione scolastica risultano pubblicati i nominativi del Direttore pro tempore e del vice-Direttore, ciò a conferma del fatto che nel Distretto scolastico di -OMISSIS-esiste la figura del vicario con poteri di rappresentare la Direzione scolastica.
E’ pertanto corretto il pronunciamento di prime cure sul punto.
3. Le censure formulate nel secondo, terzo e quarto motivo di appello si prestano ad essere esaminate congiuntamente vertendo tutte sulla stessa questione di fondo, ovvero se nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano e più in generale nell’ordinamento giuridico italiano sia prevista – e quindi legittimamente praticabile – una “istruzione familiare”, così come delineata dagli appellanti nel ricorso e pretesa nella nota comunicativa del 12 maggio 2022 negativamente riscontrata dalla Direzione didattica del Distretto scolastico di lingua tedesca di -OMISSIS-.
Il Collegio in seguito ad un attento esame del quadro normativo speciale e generale richiamato dalle parti in causa, in adesione al pronunciamento espresso da questo Consiglio in un caso a questo sovrapponibile relativo alla regione Lombardia (cfr. sentenza, Sez. VII n. 1491/2024), ritiene priva di vizi la decisione assunta dal T.r.g.a. di Bolzano in ordine alla disciplina applicabile nella materia dell’istruzione scolastica (e istruzione familiare) nella provincia autonoma di Bolzano e giudica corretta la nota del Comprensorio scolastico di -OMISSIS-in cui si specifica che l’unico istituto alternativo alla istruzione scolastica liberamente selezionabile dai genitori responsabili dell’educazione e istruzione dei figli minori è la “Istruzione parentale” (“ homeschooling ”) che non richiede la frequenza scolastica e concede una certa autonomia didattica sottoposta a verifiche.
Non può essere condivisa la tesi di parte appellante, relativamente alla configurazione nell’ordinamento della Provincia autonoma di Bolzano ma neppure nell’ordinamento giuridico statale della “Istruzione familiare”, non prevista da alcuna norma e avulsa dal sistema scolastico, accanto alla “Istruzione parentale” specificamente normata con legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 e ss.mm.ii e prevista a livello statale dall’art. 23 del D.lgs. n. 62 del 2017.
La prospettazione degli appellanti poggia su un’interpretazione contrastante con le regole ermeneutiche imposte dall’art. 12 delle Preleggi, come tale non ammissibile.
Sia a livello provinciale che nel restante territorio dello Stato, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, se intendono effettuare questa diversa scelta di istruire-educare i figli in ambito familiare sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza o della scuola secondaria prescelta.
In questi casi, i genitori possono provvedere autonomamente all’istruzione del minore, fermo il potere-dovere in capo al Dirigente scolastico competente di verificare, mediante sottoposizione dei minori all’esame di idoneità (verifica) annuale per il passaggio alla classe successiva, l’effettivo assolvimento dell’obbligo di istruzione da parte dei genitori.
A livello statale i riferimenti normativi sono da una parte gli art. 30 e 34 della Costituzione italiana, che recitano, rispettivamente, che “ è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli ” e “ l’istruzone inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita ”, e nello specifico per l’ homeschooling il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 111, comma 2 che rimanda alla famiglia che opta per l’istruzione parentale gli obblighi di dimostrare di avere la capacità tecnica ed economica di provvedere all’istruzione del figlio e di darne comunicazione annualmente all’istituto di riferimento; il Decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, art. 2 comma 1 che individua nel Sindaco e nel Dirigente scolastico le autorità competenti che devono vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico da parte delle famiglie (il sindaco provvede annualmente a comunicare alle scuole territorialmente competenti l’elenco dei minori residenti che compiono l’età scolastica e riceve le comunicazioni dei dirigenti di coloro che non sostengono o non si iscrivono agli esami di idoneità per intervenire con una diffida e per l’attivazione delle comunicazioni alle Autorità Giudiziarie); il Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art. 1, comma 4 che riprende quanto detto al punto 1; il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 23 che detta le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Si tratta, a livello statale, di indicazioni generiche che lasciano alle Regioni e alle Autorità locali (scuole) una certa autonomia.
Proprio nell’ambito di questa autonomia, prevista specificamente dallo Statuto speciale nel settore dell’istruzione scolastica, la Provincia autonoma di Bolzano ha normato l’istituto della istruzione parentale con la legge provinciale del 16 luglio 2008, n. 5, come nel dettaglio meglio illustrato nella sentenza di prime cure. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1983 del 14 dicembre 2021 sono state determinate le modalità di iscrizione alla scuola anche con riguardo all’istruzione parentale, stabilendo che “ le/i minori che adempiono all’obbligo di istruzione e formazione nell’ambito dell’istruzione parentale non vengono iscritti a scuola. All’atto della comunicazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale di cui all’articolo 1, commi 6-ter e 6-ter 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a trasmettere i dati anagrafici e di contatto propri e della/del minore ”.
Non è possibile affermare che con la sentenza appellata non si sia tenuto conto dei principi stabiliti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
Infatti il compito dei genitori di istruire ed educare i figli, previsto dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali ha come scopo che ai minori sia assicurato un adeguato livello di istruzione in concorso con le istituzioni scolastiche e non invece di assegnare ai genitori un diritto di esclusiva riguardo all’educazione-istruzione dei figli. Il necessario equilibrio tra obblighi dei genitori e compiti delle istituzioni scolastiche è definito a livello di legislazione provinciale (e statale).
Fermo restando che, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, nel caso della istruzione parentale la norma non richiede di mantenere l’iscrizione scolastica, è comunque anche infondata la pretesa ad ottenere la cancellazione del nominativo dei minori (per ragioni di tutela della riservatezza) da qualunque registro riconducibile all’amministrazione scolastica, per il fatto che la direzione scolastica è autorità ex lege competente alla supervisione e al controllo.
Per le ragioni tutte esposte l’appello deve essere respinto.
Sussistono nondimeno, in considerazione della particolarità della questione trattata, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del grado di appello tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.