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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI CE, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 593/2023 depositato il 31/01/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 739/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 06/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20191T6594 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 739\2\2022, la CTP di Latina accoglieva l'opposizione proposta dalla contribuente generalizzata in epigrafe avverso l'avviso di liquidazione in rettifica di cui in epigrafe, avente ad oggetto imposte ipotecarie e catastali relative a compravendita immobiliare, spese compensate.
I primi giudici annullavano l'avviso ritenendo fondato il primo motivo di opposizione, consistente nella mancata instaurazione del contraddittorio da parte dell'Ufficio prima dell'emissione dell'avviso, a mezzo di convocazione preventiva del contribuente.
La CTP riteneva quindi assorbiti gli altri motivi di opposizione, consistenti in: nullità dell'avviso per inidoneità dei valori dell'OMI adottati, trattandosi di immobile collabente, nullità per omessa valutazione dei parametri corretti per la determinazione del valore del bene, nullità per erronea comparazione con immobile non collabente.
L'Agenzia propone appello con un unico motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto presupposto obbligatorio dell'accertamento la preventiva instaurazione del contraddittorio con il contribuente.
L'appellante chiede quindi la riforma integrale della sentenza, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata non si è costituita.
L'appello è fondato.
Infatti, secondo il constante orientamento della Suprema Corte, “La normativa di cui al D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 che ha introdotto l'accertamento con adesione quale strumento facoltativo atto a ridurre il contenzioso tributario e risolvere rapidamente la vertenza, non impone all'Ufficio l'obbligo di concludere il procedimento nemmeno in caso di istanza avanzata dal contribuente, e tantomeno l'obbligo di convocare il contribuente… dal tenore letterale del testo sopra riportato [art. 6, ultimi tre commi] emerge che la convocazione del contribuente, a seguito della sua richiesta, non costituisce per l'ufficio un obbligo, ma soltanto una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale” (Cass. n. 36107\2022).
In difetto di costituzione dell'appellata, gli ulteriori motivi di ricorso, non riproposti in questo grado del giudizio, si intendono rinunciati ex artt. 346 c.p.c. e 56 dec. lgl. 546\92
e non possono essere esaminati.
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza deve essere integralmente riformata.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate - D.P. di Latina e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara legittimo l'avviso di accertamento impugnato;
condanna la contribuente a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in 3.000,00 euro, oltre accessori di legge.
Roma, 22 ottobre 2025
La Giud. Est. Il Presidente
EL NI CE OD
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI CE, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 593/2023 depositato il 31/01/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 739/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 06/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20191T6594 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 739\2\2022, la CTP di Latina accoglieva l'opposizione proposta dalla contribuente generalizzata in epigrafe avverso l'avviso di liquidazione in rettifica di cui in epigrafe, avente ad oggetto imposte ipotecarie e catastali relative a compravendita immobiliare, spese compensate.
I primi giudici annullavano l'avviso ritenendo fondato il primo motivo di opposizione, consistente nella mancata instaurazione del contraddittorio da parte dell'Ufficio prima dell'emissione dell'avviso, a mezzo di convocazione preventiva del contribuente.
La CTP riteneva quindi assorbiti gli altri motivi di opposizione, consistenti in: nullità dell'avviso per inidoneità dei valori dell'OMI adottati, trattandosi di immobile collabente, nullità per omessa valutazione dei parametri corretti per la determinazione del valore del bene, nullità per erronea comparazione con immobile non collabente.
L'Agenzia propone appello con un unico motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto presupposto obbligatorio dell'accertamento la preventiva instaurazione del contraddittorio con il contribuente.
L'appellante chiede quindi la riforma integrale della sentenza, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata non si è costituita.
L'appello è fondato.
Infatti, secondo il constante orientamento della Suprema Corte, “La normativa di cui al D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 che ha introdotto l'accertamento con adesione quale strumento facoltativo atto a ridurre il contenzioso tributario e risolvere rapidamente la vertenza, non impone all'Ufficio l'obbligo di concludere il procedimento nemmeno in caso di istanza avanzata dal contribuente, e tantomeno l'obbligo di convocare il contribuente… dal tenore letterale del testo sopra riportato [art. 6, ultimi tre commi] emerge che la convocazione del contribuente, a seguito della sua richiesta, non costituisce per l'ufficio un obbligo, ma soltanto una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale” (Cass. n. 36107\2022).
In difetto di costituzione dell'appellata, gli ulteriori motivi di ricorso, non riproposti in questo grado del giudizio, si intendono rinunciati ex artt. 346 c.p.c. e 56 dec. lgl. 546\92
e non possono essere esaminati.
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza deve essere integralmente riformata.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate - D.P. di Latina e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara legittimo l'avviso di accertamento impugnato;
condanna la contribuente a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in 3.000,00 euro, oltre accessori di legge.
Roma, 22 ottobre 2025
La Giud. Est. Il Presidente
EL NI CE OD