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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/10/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
23 settembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. URSELLI MASSIMO
- Ricorrente – contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappr. e dif. dall'AVV.RA DISTR. DELLO STATO DI LECCE (avv. Antonella
ER e IA INVITTO)
- Convenuto –
OGGETTO: “risarcimento danni non patrimoniali”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 04/09/2021 chiese a questo Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del lavoro, la condanna del convenuto al risarcimento in CP_1
suo favore del danno non patrimoniale (biologico e/o esistenziale e/o morale) relativamente alle patologie “esiti di discectomia e artrodesi L5-S1” e “broncopatia cronica ostruttiva” riconosciutegli con sentenze del Tribunale di Taranto nr 3286/2019 e nr 872/2021 come malattie professionali, e dunque assertivamente contratte in relazione all'espletamento dell'attività lavorativa di conduttore gru, carriponte, e automezzi , CP_2
responsabile zincatura, e addetto alla manutenzione e revisione delle scialuppe di salvataggio delle unità navali per l'Arsenale della Marina Militare di Taranto.
In particolare, affermava l'esistenza di nesso eziologico tra le patologie predette e la continua esposizione alle sostanze patogene, che si sprigionavano nei luoghi ove era stata prestata attività, e la movimentazione manuale di carichi che aveva comportato notevoli sforzi fisici senza che il datore di lavoro avesse mai adottato tutti gli accorgimenti tecnici idonei a tutelare la salute dei lavoratori, in asserita violazione dell'art. 2087 cod. civ..
Costituitosi (tempestivamente) in giudizio, il convenuto Controparte_1
esponeva l'infondatezza nel merito delle domande, contestando le stesse mansioni dedotte dal ricorrente e che questi, nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, fosse stato esposto a sostanze tossiche e a movimentazioni di carichi, nelle proporzioni e con le metodologie prospettate in ricorso.
Escussi i testi ritualmente presentati, espletata CTU ed acquisite informative, la causa
è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle
“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione)
**** Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr.
CASS. 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono Pt_2 Pt_2
altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI
UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_3 MAGGIO 2014 N° 12002).
***
Venendo al merito, opina questo giudice che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato.
La prova da fornire in giudizio, ai fini del riconoscimento della invocata tutela risarcitoria, stante la natura contrattuale dell'azione esperita, atteso il tenore letterale della domanda, era quella dell'inadempimento degli obblighi facenti capo al datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e, alla luce della normativa di settore in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, quella del danno patito dal lavoratore e quella del nesso di causalità materiale tra il danno sofferto e lamentato e la condotta inadempiente ascrivibile al datore di lavoro (v. CASS. LAV. 26 APRILE 2017 N° 10319).
Occorre infatti rilevare che, allorquando il lavoratore, come nel caso di specie, abbia agito in giudizio (anche) in base alla norma dell'art. 2087 cod. civ. (avendo in sostanza dedotto l'inadempimento datoriale all'obbligo di tutelare la salute del proprio dipendente), spetta al debitore-datore di lavoro l'onere di dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di eseguire diligentemente la prestazione dovuta, giusta il disposto normativo di cui agli artt. 1218 e 2697 cod. civ., ovvero almeno di dimostrare la sussistenza di eventuali circostanze che avrebbero consentito, in concreto, un'attenuazione del dovere medesimo: ma tale onere del debitore-datore di lavoro è individuabile solo se il lavoratore, preventivamente, abbia fornito la prova del danno subìto, della nocività dell'ambiente di lavoro cagionata dall'inadempimento datoriale e del nesso causale tra questi due elementi.
Sul punto possono rassegnarsi le seguenti pronunzie della SUPREMA CORTE:
• “In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte, dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore - datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (sic CASS. LAV. 7 NOVEMBRE 2000 N.
14469; in senso conforme, CASS. LAV. 11 APRILE 2013 N. 8855 e CASS. LAV. 28
AGOSTO 2013 N. 19826);
• “Il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 cod. civ. non escludono che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per sé sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza
(suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione,
a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva” (sic CASS. LAV. 5 MARZO 2002 N° 3162; conf. CASS. LAV. 12 MARZO
2003 N° 3622);
• “L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Pertanto, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, grava sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o generiche e il nesso causale tra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno” (CASS. LAV. 23 LUGLIO 2004 N° 13887; idem 2 SETTEMBRE 2003 N° 12789,
25 AGOSTO 2003 N° 12467, 20 GIUGNO 2003 N° 9909, 6 LUGLIO 2002 N° 9856, 5
MARZO 2002 N° 3162, 18 FEBBRAIO 2000 N° 1886);
• “Sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di “neminem laedere” espresso dall'art. 2043 cod. civ. (la cui violazione è fonte di responsabilità extra- contrattuale) sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 cod. civ. ad integrazione “ex lege” delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro (la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale). Conseguentemente il danno biologico - inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in sé considerato, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione - può in astratto conseguire sia all'una sia all'altra responsabilità. Qualora la responsabilità fatta valere sia quella contrattuale dalla natura dell'illecito (consistente nel lamentato inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare
l'integrità psico - fisica del lavoratore) non deriva affatto che si versa in una fattispecie di responsabilità oggettiva (fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa), ma occorre pur sempre l'elemento della colpa ossia la violazione di una disposizione di legge o di contratto o di una regola di esperienza.
La necessità della colpa - che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana - va poi coordinata con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale che è quello previsto dall'art. 1218 cod. civ. (diverso da quello di cui all'art. 2043 cod. civ.) sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione in argomento, mentre il lavoratore deve provare sia la lesione all'integrità psico – fisica sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa”
(CASS. LAV. 21 DICEMBRE 1998 N° 12763)
Da tali principi consegue, dunque, che il lavoratore deve allegare e dimostrare non solo l'esistenza del fatto materiale, ma anche la nocività dell'ambiente di lavoro dovuta a violazione di determinate regole di condotta.
Giova inoltre precisare che la qualificazione dell'evento dannoso come infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la sua conseguente indennizzabilità sotto tale profilo, non è sufficiente a ravvisare una responsabilità ex art. 2087 c.c., poiché a tal fine è necessario che il pregiudizio subito dal dipendente sia riconducibile non semplicemente all'attività lavorativa, bensì all'inadempimento datoriale.
In tal senso si veda anche CASS. LAV. 29 GENNAIO 2013 N° 2038, secondo cui: “L'art.
2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare
l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici” (conf. CASS. LAV. 25 AGOSTO 2003 N° 12467). Orbene, in adesione ai principi enucleati, opina il giudicante che nella fattispecie in esame difetta la prova dell'illecito contrattuale asseritamente commesso dal datore di lavoro, non essendo stata fornita la dimostrazione sia delle mansioni dedotte dal ricorrente sia della nocività dell'ambiente di lavoro.
Infatti, rispetto alla prospettazione in fatto esposta nel ricorso e pur a fronte delle specifiche contestazioni formulate ex adverso, sul punto nessuna idonea prova è stata addotta, tale da eventualmente suffragare le circostanze asserite dal ricorrente.
In particolare, a fronte della deduzione in ricorso di aver svolto dapprima le mansioni di conduttore gru, carriponte, e automezzi stilger, poi responsabile zincatura con movimentazione di 30 e 40 kg con inalazione di fumi di acido solforico e cloridico nonché di addetto alla manutenzione e revisione di scialuppe, non è stato allegato alcunché.
Il ricorrente si è difatti limitato alla produzione di certificazione medica e delle sentenze del Tribunale di Taranto nr 3286/2019 e nr. 872/2021 con le quali gli sono state riconosciute le malattie professionali.
Al contrario il , ha contestato puntualmente le mansioni per come dedotte in CP_1
ricorso sotto diversi profili.
Ha, in primo luogo, negato che il ricorrente abbia mai svolto la mansione di responsabile zincatura.
Ed ha sostegno di ciò ha prodotto documentazione dalla quale emerge come, a partire dal marzo 1985, fosse stata disposta la sospensione dei lavori della zincatura (cfr all 8 A)
e protratta fino a quando la zincheria era stata tenuta in funzione, fino poi alla definitiva dismissione.
Lo stesso foglio matricolare e l'attestato di servizio prodotto (all. 2 a e 2b) sono molto chiari nell'indicare con specificità le varie qualifiche e i vari servizi ricoperti nel tempo dal ricorrente, e ivi non figura mai quello di responsabile di zincatura.
Anche il mansionario e i rapporti informativi in atti, la cui funzione è quella di delineare le attività in concreto svolte dal ricorrente, conducono alla medesima conclusione, atteso che anche qui non si rinviene quella di responsabile zincatura. (all. 5 a e ss) Quanto alla mansione di conduttor gru, carriponte e automezzi stilger, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la documentazione fornita dal Ministero comprova che questi abbia svolto tale attività fino al 2014, dapprima nel reparto poi al reparto Per_1
Per_2
Particolarmente significativo risulta essere l'allegato 2B alla memoria di costituzione, trattandosi di un manoscritto del ricorrente ( circostanza pacifica in quanto non contestata né disconosciuta) datato 2.3.1995, nel quale questi definendosi “conduttore di mezzi speciali - con qualifica di conduttore gru e carriponte”- afferma che dalla data dell'assunzione del 7.3.1979 e fino a quel momento aveva sempre e solo svolto le mansioni di conduttore di gru, e conduttore carroponti, manovrando tali mezzi da terra e, quindi, stando in piedi.
Né questi aggiunge o specifica ulteriori circostanze in ordine ai notevoli sforzi fisici o alla movimentazione di grandi carichi.
Inoltre, dagli allegati 1A e 1C si evince, coerentemente con quanto dichiarato nella suddetta lettera, che finno al 1995 il bbia svolto solo il ruolo di conduttore gru, Pt_1
contraddicendo, peraltro, la asserita qualifica di responsabile zincatura dal 1984 al 1999.
Infine, pur avendo dedotto che a cagione di tale qualifica era costretto a salire e scendere le scale con modalità tali da subire sforzi notevoli, né ha documentato tale circostanza né gli stessi testi di parte ricorrente hanno riferito nulla su ciò.
A fronte di tale carenza si deve ragionevolmente dedurre, come contestato da parte resistente, che si sia trattato di normali scalini che consentivano l'accesso sui bacini in muratura.
Quanto, infine, ai carichi movimentati nella mansione di manutentore e revisore scialuppe di salvataggio delle unità navali il Ministero deduce e allega che erano stati predisposti idonei mezzi meccanici di movimentazione (all. 6°A e ss) e che l'eventuale e residuale rischio da movimentazione manuale era stato valutato come “basso” (cfr. all 6
b).
E nonostante ciò al come si evince dalla documentazione sanitaria (All.6o), il 9 Pt_1
novembre 1998 era stata controindicata la movimentazione manuale dei carichi con una prescrizione specifica della medicina del lavoro, sicché ciò fa ragionevolmente ritenere che il resistente abbia provveduto ad adibirlo a modalità lavorative idonee con il suo stato di salute.
Pertanto, la documentazione versata in atti dal evidenzia non solo CP_1
l'insussistenza dell'attività di responsabile della zincatura ma che esso abbia correttamente agito a tutela dell'integrità psico-fisica del dipendente, predisponendo adeguati mezzi e prevenendo i rischi da movimentazione dei carichi..
Oltre ad aver prodotto copiosa documentazione idonea a dimostrare la predisposizione di tutte le cautele in materia antinfortunistica (cfr all. 4 a, 4C, 4b) nonché le valutazioni di rischio dei luoghi di lavoro nei quali ha svolto la propria attività il Sig. Parte_1
(all. da 6 A a 6 H)..
Di contro, alla carenza di allegazione del ricorrente, sul quale gravava l'onere della prova per come sopra delineato, non sopperiscono neppure le riconosciute malattie professionali né l'escussione testimoniale.
Difatti, le statuizioni giurisdizionali sulle malattie professionali non fanno stato per il
, terzo estraneo al giudizio, e comunque si deve rilevare come le mansioni siano CP_1
state ritenute provate sulla base della carenza di contestazione di controparte . CP_4
Quanto alle dichiarazioni rese dai due testimoni di parte ricorrente si evidenzia che il teste si è limitato a confermare le soli mansioni di “addetto conduttore gru, Tes_1
carroponti e automezzi stigler. Ha anche svolto successivamente mansioni di addetto alla manutenzione e revisione delle scialuppe di salvataggio delle unità navali”.
Sebbene poi non abbia specificato l'adibizione a ulteriori mansioni oltre le suddette, ha riferito di aver visto “talvolta” il ricorrente sollevare tubi zincati da 30 e 40 kg e che questi, era stato esposto all' acido solforico e cloridico.
Tuttavia la genericità e l'imprecisione di tali affermazioni, a fronte di un compendio documentale granitico offerto dal , non consentono di ritenere le stesse di CP_1
adeguato spessore probatorio anche perché non si comprende quale sia la fonte di tale conoscenza e la competenza rispetto alle affermazioni esternate, né in relazione a quale mansione il ricorrente abbia inalato tali fumi. Infine, il teste non ha neppure ricordato se il ricorrente indossava o meno le mascherine di protezione.
Al contrario il convenuto ha prodotto le schede di consegna dei DPI al CP_1 Pt_1
(Allegati 6f e 6h, 6g contenete l'elenco dispositivi di protezione individuale
[...]
consegnati al ricorrente in dipendenza delle specifiche mansioni svolte).
Il teste a dichiarato di ricordare solo le mansioni di manutentore scialuppe e Tes_2
che in tale qualità il ricorrente movimentava salvagenti che comportavano notevoli sforzi.
Dunque, anche in questo caso le risposte generiche e parziali rispetto al dedotto del ricorrente ed in riferimento alla movimentazione a cui era tenuto, non consentono di valutarle idonee a fondare la tesi attorea.
Vieppiù ove si consideri che il teste ha dichiarato che i dipendenti Tes_3
dell'Arsenale della marina Militare di Taranto erano tenuti a frequentare corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, e che la movimentazione manuale dei carichi avveniva solo nei limiti del consentito dalla legislazione sulla sicurezza sul lavoro, e il teste a dichiarato, per il periodo successivo al 2008 in poi “l'arsenale Tes_4
era dotato di struttura che si occupava del tema sicurezza e salute nell'ambito delle attività lavorative, era dotata di un documento valutazione dei rischi e si occupava di fornire i Dispositivi di Protezione Individuale e di erogare la formazione necessaria ai lavoratori.”
Pertanto, ribaditi qui tutti i principi applicabili al caso di specie come precedentemente richiamati, deve ritenersi non provata per un verso la dedotta attività di responsabile zincatura e per altro verso l'asserita nocività dell'ambiente di lavoro, nei termini specificati nell'atto introduttivo del giudizio.
In altri termini, non risulta essere stata fornita sufficiente dimostrazione in ordine alla
“nocività” dell'ambiente di lavoro e, quindi, alla dedotta sussistenza di un nesso causale tra gli eventuali danni subìti e la “pericolosità” assertivamente determinata dalla omessa adozione da parte del datore di lavoro di tutte le cautele necessarie.
E' evidente quindi che, mancando idonea prova in ordine alle circostanze che il ricorrente era tenuto a dimostrare, non è possibile imputare alla parte convenuta di non aver adempiuto l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dei danni, proprio perché si tratta di onere probatorio subordinato al previo adempimento dell'onere posto a carico del lavoratore.
Avuto riguardo alla oggettiva controvertibilità delle questioni affrontate e alla complessità della vicenda, appaiono comunque sussistenti le "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano l'integrale compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis (cfr.
CASS. SEZ. VI-II, 10 FEBBRAIO 2014 N° 2883)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara compensate le spese processuali.
Taranto, 4 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Viviana Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
23 settembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. URSELLI MASSIMO
- Ricorrente – contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappr. e dif. dall'AVV.RA DISTR. DELLO STATO DI LECCE (avv. Antonella
ER e IA INVITTO)
- Convenuto –
OGGETTO: “risarcimento danni non patrimoniali”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 04/09/2021 chiese a questo Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del lavoro, la condanna del convenuto al risarcimento in CP_1
suo favore del danno non patrimoniale (biologico e/o esistenziale e/o morale) relativamente alle patologie “esiti di discectomia e artrodesi L5-S1” e “broncopatia cronica ostruttiva” riconosciutegli con sentenze del Tribunale di Taranto nr 3286/2019 e nr 872/2021 come malattie professionali, e dunque assertivamente contratte in relazione all'espletamento dell'attività lavorativa di conduttore gru, carriponte, e automezzi , CP_2
responsabile zincatura, e addetto alla manutenzione e revisione delle scialuppe di salvataggio delle unità navali per l'Arsenale della Marina Militare di Taranto.
In particolare, affermava l'esistenza di nesso eziologico tra le patologie predette e la continua esposizione alle sostanze patogene, che si sprigionavano nei luoghi ove era stata prestata attività, e la movimentazione manuale di carichi che aveva comportato notevoli sforzi fisici senza che il datore di lavoro avesse mai adottato tutti gli accorgimenti tecnici idonei a tutelare la salute dei lavoratori, in asserita violazione dell'art. 2087 cod. civ..
Costituitosi (tempestivamente) in giudizio, il convenuto Controparte_1
esponeva l'infondatezza nel merito delle domande, contestando le stesse mansioni dedotte dal ricorrente e che questi, nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, fosse stato esposto a sostanze tossiche e a movimentazioni di carichi, nelle proporzioni e con le metodologie prospettate in ricorso.
Escussi i testi ritualmente presentati, espletata CTU ed acquisite informative, la causa
è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle
“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione)
**** Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr.
CASS. 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono Pt_2 Pt_2
altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI
UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_3 MAGGIO 2014 N° 12002).
***
Venendo al merito, opina questo giudice che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato.
La prova da fornire in giudizio, ai fini del riconoscimento della invocata tutela risarcitoria, stante la natura contrattuale dell'azione esperita, atteso il tenore letterale della domanda, era quella dell'inadempimento degli obblighi facenti capo al datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e, alla luce della normativa di settore in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, quella del danno patito dal lavoratore e quella del nesso di causalità materiale tra il danno sofferto e lamentato e la condotta inadempiente ascrivibile al datore di lavoro (v. CASS. LAV. 26 APRILE 2017 N° 10319).
Occorre infatti rilevare che, allorquando il lavoratore, come nel caso di specie, abbia agito in giudizio (anche) in base alla norma dell'art. 2087 cod. civ. (avendo in sostanza dedotto l'inadempimento datoriale all'obbligo di tutelare la salute del proprio dipendente), spetta al debitore-datore di lavoro l'onere di dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di eseguire diligentemente la prestazione dovuta, giusta il disposto normativo di cui agli artt. 1218 e 2697 cod. civ., ovvero almeno di dimostrare la sussistenza di eventuali circostanze che avrebbero consentito, in concreto, un'attenuazione del dovere medesimo: ma tale onere del debitore-datore di lavoro è individuabile solo se il lavoratore, preventivamente, abbia fornito la prova del danno subìto, della nocività dell'ambiente di lavoro cagionata dall'inadempimento datoriale e del nesso causale tra questi due elementi.
Sul punto possono rassegnarsi le seguenti pronunzie della SUPREMA CORTE:
• “In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte, dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore - datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (sic CASS. LAV. 7 NOVEMBRE 2000 N.
14469; in senso conforme, CASS. LAV. 11 APRILE 2013 N. 8855 e CASS. LAV. 28
AGOSTO 2013 N. 19826);
• “Il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 cod. civ. non escludono che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per sé sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza
(suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione,
a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva” (sic CASS. LAV. 5 MARZO 2002 N° 3162; conf. CASS. LAV. 12 MARZO
2003 N° 3622);
• “L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Pertanto, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, grava sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o generiche e il nesso causale tra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno” (CASS. LAV. 23 LUGLIO 2004 N° 13887; idem 2 SETTEMBRE 2003 N° 12789,
25 AGOSTO 2003 N° 12467, 20 GIUGNO 2003 N° 9909, 6 LUGLIO 2002 N° 9856, 5
MARZO 2002 N° 3162, 18 FEBBRAIO 2000 N° 1886);
• “Sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di “neminem laedere” espresso dall'art. 2043 cod. civ. (la cui violazione è fonte di responsabilità extra- contrattuale) sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 cod. civ. ad integrazione “ex lege” delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro (la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale). Conseguentemente il danno biologico - inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in sé considerato, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione - può in astratto conseguire sia all'una sia all'altra responsabilità. Qualora la responsabilità fatta valere sia quella contrattuale dalla natura dell'illecito (consistente nel lamentato inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare
l'integrità psico - fisica del lavoratore) non deriva affatto che si versa in una fattispecie di responsabilità oggettiva (fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa), ma occorre pur sempre l'elemento della colpa ossia la violazione di una disposizione di legge o di contratto o di una regola di esperienza.
La necessità della colpa - che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana - va poi coordinata con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale che è quello previsto dall'art. 1218 cod. civ. (diverso da quello di cui all'art. 2043 cod. civ.) sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione in argomento, mentre il lavoratore deve provare sia la lesione all'integrità psico – fisica sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa”
(CASS. LAV. 21 DICEMBRE 1998 N° 12763)
Da tali principi consegue, dunque, che il lavoratore deve allegare e dimostrare non solo l'esistenza del fatto materiale, ma anche la nocività dell'ambiente di lavoro dovuta a violazione di determinate regole di condotta.
Giova inoltre precisare che la qualificazione dell'evento dannoso come infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la sua conseguente indennizzabilità sotto tale profilo, non è sufficiente a ravvisare una responsabilità ex art. 2087 c.c., poiché a tal fine è necessario che il pregiudizio subito dal dipendente sia riconducibile non semplicemente all'attività lavorativa, bensì all'inadempimento datoriale.
In tal senso si veda anche CASS. LAV. 29 GENNAIO 2013 N° 2038, secondo cui: “L'art.
2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare
l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici” (conf. CASS. LAV. 25 AGOSTO 2003 N° 12467). Orbene, in adesione ai principi enucleati, opina il giudicante che nella fattispecie in esame difetta la prova dell'illecito contrattuale asseritamente commesso dal datore di lavoro, non essendo stata fornita la dimostrazione sia delle mansioni dedotte dal ricorrente sia della nocività dell'ambiente di lavoro.
Infatti, rispetto alla prospettazione in fatto esposta nel ricorso e pur a fronte delle specifiche contestazioni formulate ex adverso, sul punto nessuna idonea prova è stata addotta, tale da eventualmente suffragare le circostanze asserite dal ricorrente.
In particolare, a fronte della deduzione in ricorso di aver svolto dapprima le mansioni di conduttore gru, carriponte, e automezzi stilger, poi responsabile zincatura con movimentazione di 30 e 40 kg con inalazione di fumi di acido solforico e cloridico nonché di addetto alla manutenzione e revisione di scialuppe, non è stato allegato alcunché.
Il ricorrente si è difatti limitato alla produzione di certificazione medica e delle sentenze del Tribunale di Taranto nr 3286/2019 e nr. 872/2021 con le quali gli sono state riconosciute le malattie professionali.
Al contrario il , ha contestato puntualmente le mansioni per come dedotte in CP_1
ricorso sotto diversi profili.
Ha, in primo luogo, negato che il ricorrente abbia mai svolto la mansione di responsabile zincatura.
Ed ha sostegno di ciò ha prodotto documentazione dalla quale emerge come, a partire dal marzo 1985, fosse stata disposta la sospensione dei lavori della zincatura (cfr all 8 A)
e protratta fino a quando la zincheria era stata tenuta in funzione, fino poi alla definitiva dismissione.
Lo stesso foglio matricolare e l'attestato di servizio prodotto (all. 2 a e 2b) sono molto chiari nell'indicare con specificità le varie qualifiche e i vari servizi ricoperti nel tempo dal ricorrente, e ivi non figura mai quello di responsabile di zincatura.
Anche il mansionario e i rapporti informativi in atti, la cui funzione è quella di delineare le attività in concreto svolte dal ricorrente, conducono alla medesima conclusione, atteso che anche qui non si rinviene quella di responsabile zincatura. (all. 5 a e ss) Quanto alla mansione di conduttor gru, carriponte e automezzi stilger, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la documentazione fornita dal Ministero comprova che questi abbia svolto tale attività fino al 2014, dapprima nel reparto poi al reparto Per_1
Per_2
Particolarmente significativo risulta essere l'allegato 2B alla memoria di costituzione, trattandosi di un manoscritto del ricorrente ( circostanza pacifica in quanto non contestata né disconosciuta) datato 2.3.1995, nel quale questi definendosi “conduttore di mezzi speciali - con qualifica di conduttore gru e carriponte”- afferma che dalla data dell'assunzione del 7.3.1979 e fino a quel momento aveva sempre e solo svolto le mansioni di conduttore di gru, e conduttore carroponti, manovrando tali mezzi da terra e, quindi, stando in piedi.
Né questi aggiunge o specifica ulteriori circostanze in ordine ai notevoli sforzi fisici o alla movimentazione di grandi carichi.
Inoltre, dagli allegati 1A e 1C si evince, coerentemente con quanto dichiarato nella suddetta lettera, che finno al 1995 il bbia svolto solo il ruolo di conduttore gru, Pt_1
contraddicendo, peraltro, la asserita qualifica di responsabile zincatura dal 1984 al 1999.
Infine, pur avendo dedotto che a cagione di tale qualifica era costretto a salire e scendere le scale con modalità tali da subire sforzi notevoli, né ha documentato tale circostanza né gli stessi testi di parte ricorrente hanno riferito nulla su ciò.
A fronte di tale carenza si deve ragionevolmente dedurre, come contestato da parte resistente, che si sia trattato di normali scalini che consentivano l'accesso sui bacini in muratura.
Quanto, infine, ai carichi movimentati nella mansione di manutentore e revisore scialuppe di salvataggio delle unità navali il Ministero deduce e allega che erano stati predisposti idonei mezzi meccanici di movimentazione (all. 6°A e ss) e che l'eventuale e residuale rischio da movimentazione manuale era stato valutato come “basso” (cfr. all 6
b).
E nonostante ciò al come si evince dalla documentazione sanitaria (All.6o), il 9 Pt_1
novembre 1998 era stata controindicata la movimentazione manuale dei carichi con una prescrizione specifica della medicina del lavoro, sicché ciò fa ragionevolmente ritenere che il resistente abbia provveduto ad adibirlo a modalità lavorative idonee con il suo stato di salute.
Pertanto, la documentazione versata in atti dal evidenzia non solo CP_1
l'insussistenza dell'attività di responsabile della zincatura ma che esso abbia correttamente agito a tutela dell'integrità psico-fisica del dipendente, predisponendo adeguati mezzi e prevenendo i rischi da movimentazione dei carichi..
Oltre ad aver prodotto copiosa documentazione idonea a dimostrare la predisposizione di tutte le cautele in materia antinfortunistica (cfr all. 4 a, 4C, 4b) nonché le valutazioni di rischio dei luoghi di lavoro nei quali ha svolto la propria attività il Sig. Parte_1
(all. da 6 A a 6 H)..
Di contro, alla carenza di allegazione del ricorrente, sul quale gravava l'onere della prova per come sopra delineato, non sopperiscono neppure le riconosciute malattie professionali né l'escussione testimoniale.
Difatti, le statuizioni giurisdizionali sulle malattie professionali non fanno stato per il
, terzo estraneo al giudizio, e comunque si deve rilevare come le mansioni siano CP_1
state ritenute provate sulla base della carenza di contestazione di controparte . CP_4
Quanto alle dichiarazioni rese dai due testimoni di parte ricorrente si evidenzia che il teste si è limitato a confermare le soli mansioni di “addetto conduttore gru, Tes_1
carroponti e automezzi stigler. Ha anche svolto successivamente mansioni di addetto alla manutenzione e revisione delle scialuppe di salvataggio delle unità navali”.
Sebbene poi non abbia specificato l'adibizione a ulteriori mansioni oltre le suddette, ha riferito di aver visto “talvolta” il ricorrente sollevare tubi zincati da 30 e 40 kg e che questi, era stato esposto all' acido solforico e cloridico.
Tuttavia la genericità e l'imprecisione di tali affermazioni, a fronte di un compendio documentale granitico offerto dal , non consentono di ritenere le stesse di CP_1
adeguato spessore probatorio anche perché non si comprende quale sia la fonte di tale conoscenza e la competenza rispetto alle affermazioni esternate, né in relazione a quale mansione il ricorrente abbia inalato tali fumi. Infine, il teste non ha neppure ricordato se il ricorrente indossava o meno le mascherine di protezione.
Al contrario il convenuto ha prodotto le schede di consegna dei DPI al CP_1 Pt_1
(Allegati 6f e 6h, 6g contenete l'elenco dispositivi di protezione individuale
[...]
consegnati al ricorrente in dipendenza delle specifiche mansioni svolte).
Il teste a dichiarato di ricordare solo le mansioni di manutentore scialuppe e Tes_2
che in tale qualità il ricorrente movimentava salvagenti che comportavano notevoli sforzi.
Dunque, anche in questo caso le risposte generiche e parziali rispetto al dedotto del ricorrente ed in riferimento alla movimentazione a cui era tenuto, non consentono di valutarle idonee a fondare la tesi attorea.
Vieppiù ove si consideri che il teste ha dichiarato che i dipendenti Tes_3
dell'Arsenale della marina Militare di Taranto erano tenuti a frequentare corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, e che la movimentazione manuale dei carichi avveniva solo nei limiti del consentito dalla legislazione sulla sicurezza sul lavoro, e il teste a dichiarato, per il periodo successivo al 2008 in poi “l'arsenale Tes_4
era dotato di struttura che si occupava del tema sicurezza e salute nell'ambito delle attività lavorative, era dotata di un documento valutazione dei rischi e si occupava di fornire i Dispositivi di Protezione Individuale e di erogare la formazione necessaria ai lavoratori.”
Pertanto, ribaditi qui tutti i principi applicabili al caso di specie come precedentemente richiamati, deve ritenersi non provata per un verso la dedotta attività di responsabile zincatura e per altro verso l'asserita nocività dell'ambiente di lavoro, nei termini specificati nell'atto introduttivo del giudizio.
In altri termini, non risulta essere stata fornita sufficiente dimostrazione in ordine alla
“nocività” dell'ambiente di lavoro e, quindi, alla dedotta sussistenza di un nesso causale tra gli eventuali danni subìti e la “pericolosità” assertivamente determinata dalla omessa adozione da parte del datore di lavoro di tutte le cautele necessarie.
E' evidente quindi che, mancando idonea prova in ordine alle circostanze che il ricorrente era tenuto a dimostrare, non è possibile imputare alla parte convenuta di non aver adempiuto l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dei danni, proprio perché si tratta di onere probatorio subordinato al previo adempimento dell'onere posto a carico del lavoratore.
Avuto riguardo alla oggettiva controvertibilità delle questioni affrontate e alla complessità della vicenda, appaiono comunque sussistenti le "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano l'integrale compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis (cfr.
CASS. SEZ. VI-II, 10 FEBBRAIO 2014 N° 2883)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara compensate le spese processuali.
Taranto, 4 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Viviana Di Palma