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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 12.6.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21.1.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 18 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente tra
TRA
(CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Pasquale Pizzuti e Enza Maria Pizzuti, con i quali elettivamente domicilia in Bellizzi alla via Roma 177;
PEC: Email_1 Email_2
Ricorrente-opponente
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA: ) (C.F. ) in persona del Presidente,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
legale rapp.te pt, con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n.4, rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo Garzilli ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla via Riviera di
Chiaia n. 127,
1 PEC: Email_3
Resistente-opposto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria - Opposizione a D.I. n.
814/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 814/2023, emesso in data 24.11.2023 e notificato a mezzo PEC
il 24.11.2023, il Tribunale di Salerno – sez. lavoro – ingiungeva alla parte opponente il pagamento in favore di parte opposta della somma di € 78.189,47 oltre interessi, a titolo di contributi previdenziali non versati alla nonché maggiorazioni, interessi e CP_1
sanzioni, relativamente alle annualità dal 2009 al 2021, e spese di giustizia, liquidate in €
1.121,00 per compenso professionale, oltre il rimborso per spese generali nella misura del
15% i.v.a. e c.n.a.p. come per legge.
2. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l'ingiunto proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo chiedendone <la revoca per l'indeterminatezza
e la mancanza di prova scritta dei crediti;
l'intervenuta prescrizione quinquennale e
decadenza dei crediti e di ogni altro onere accessorio nonché l'illegittimità degli applicati
interessi di mora, maggiorazioni e sanzioni>>.
In particolare, l'opponente deduceva preliminarmente <<- la nullità del decreto ingiuntivo per
violazione dell'articolo 635 c.p.c-.>> in quanto l'attestazione del Direttore della
[...]
volta a rendicontare la pretesa creditizia dell'ente, era inidonea a fornire la piena CP_1
prova dell'esistenza del credito oltre che incerta poiché riportante un importo discordante con quello indicato nella diffida ad adempiere dell'08.06.2023 nonché nell'estratto contributivo depositato dalla stessa resistente unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo.
2 Con il secondo motivo di opposizione, invece, l'opponente, richiamando, da un lato, l'articolo
33 del Regolamento sulla contribuzione della e, dall'altro, sottolineando CP_1
l'assenza di atti interruttivi, lamentava l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e relativi interessi e sanzioni riguardanti gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 e 2017.
Contestava, in ogni caso, la maturata decadenza della dall'esercizio del suo potere CP_1
impositivo, <non avendo per alcuni anni provveduto ad iscrivere a ruolo le somme nel
termine di cinque anni da quando queste erano divenute esigibili>>.
Eccepiva, inoltre, l'illegittimità degli applicati interessi di mora, maggiorazioni e sanzioni in quanto disposti in misura superiore a quella prevista dall'articolo 43 comma 8 del citato
Regolamento; non cumulabili con le richieste sanzioni contributive;
non preceduti da nessun atto di messa in mora e diffida ad adempiere, idoneo a farli maturare.
Lamentava, infine, l'illegittima duplicazione degli interessi di mora poichè asseritamente liquidati due volte dal giudice del monitorio.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, l'opponente concludeva chiedendo di: <- (...)
a - accogliere, per i motivi di cui in premessa, la proposta opposizione e per l'effetto revocare
e/o annullare e/o dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 814/2023 del 24.11.2023,
sia per la mancanza dei presupposti che hanno portato alla sua concessione, stante la
mancanza di prova certa e l'indeterminatezza delle somme ingiunte, che per l'illegittimità
dei calcolati interessi moratori, maggiorazioni e sanzioni e, comunque, per l'avvenuta
prescrizione e/o decadenza dei crediti contributivi riferiti agli anni dal 2009 al 2017;
b - Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi ai sottoscritti procuratori
antistatari>>.
3. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la
[...]
che instava per il rigetto Controparte_1
dell'opposizione con conferma del D.I. opposto.
3 In primo luogo, in merito alla dedotta mancanza di prova scritta del credito e, quindi,
all'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, reso in assenza dei requisiti di legge,
evidenziava che il credito vantato era certo, liquido ed esigibile, in quanto risultante per
tabulas dall'attestazione del credito, resa dal direttore generale dell'ente , versata in Pt_2
atti in relazione al fasciolo monitorio.
Parte opposta eccepiva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, da un lato,
stigmatizzando il difetto, da parte dell'opponente, della prova dell'avvenuta trasmissione della comunicazione annuale dell'ammontare del proprio reddito professionale, utile ai fini dell'avvio del decorso del termine prescrizionale e, dall'altro, l'interruzione in ogni caso del suddetto termine in forza delle varie comunicazioni di pagamento notificate al geometra.
Precisava, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione inerente all'asserita decadenza dal potere impositivo della stante l'assoluta libertà della medesima nella scelta circa le modalità Pt_2
di recupero del credito.
Ribadiva, parimenti, la correttezza dei calcoli allegati, in quanto effettuati in modo meccanizzato, senza alcuna possibilità di errore.
Concludeva chiedendo alll'Ill.mo Giudice adito di: <<- rigettare l'opposizione perché
infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare il
geometra al pagamento della complessiva somma di euro 78.189,47 ovvero Parte_1
a quella diversa somma, maggiore e/o minore, che dovesse essere accertata in corso di
causa a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi per gli anni di cui all'istanza di
ingiunzione;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio-.>>
4. Alla prima udienza del 21.05.2024, celebratasi a trattazione scritta, la causa veniva rinviata per discussione al 21.01.2025, con concessione alle parti di un termine per note illustrative sino a 10 giorni prima.
4 L'udienza di discussione veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione va interamente rigettata.
2. Occorre, in primo luogo, rilevare l'infondatezza della deduzione concernente l'inesistenza della prova scritta del credito azionato in sede monitoria dall'odierna opposta.
E, difatti, va condiviso l'assunto secondo cui l'attestazione di credito redatta dal Direttore
Generale della ha valore di prova documentale ex art. 635 comma 2 c.p.c. ai fini Pt_2
dell'emissione del Decreto Ingiuntivo.
In particolare, in forza di suddetta norma:
agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo
459, secondo comma, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato
corporativo e dai funzionari degli enti>> (dovendo inoltre ora intendersi riferibile all'articolo
442 c.p.c. il richiamo contenuto nell'articolo 635 all'articolo 459 c.p.c., che era relativo alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, articolo da ritenersi abrogato per effetto dell'articolo 1 L. 5333/1973 che ha modificato l'intero titolo quarto del c.p.c.; cfr. Cass., Sez. L. n. 2568/1979).
Posto che le Casse professionali, novero nel cui ambito rientra anche la , sono Pt_2
inquadrabili nel genere degli Enti di previdenza cc.dd. “privatizzati”, ne consegue che la relativa attestazione da parte del direttore generale rientra a pieno titolo tra quegli atti
5 idonei a fondare prova scritta del credito fatto valere con il ricorso alla procedura monitoria così come stabilito dal secondo comma dell'articolo 635 c.p.c.
Tantomeno condivisibile risulta la censura volta a stigmatizzare il carattere generico ed indeterminato della suddetta attestazione.
Nel ricorso in opposizione, infatti, parte attrice non ha formulato alcuna deduzione specifica e puntuale, indicante la ragione per la quale le risultanze della sarebbero CP_1
da reputare erronee ed inattendibili, ma si è limitata ad una contestazione tutto indeterminata ed aspecifica del credito, invocando l'assenza di riferimenti agli accertamenti in concreto svolti, genericamente negatoria dell'esistenza e della misura dello stesso, senza la necessaria articolazione, in via deduttiva e tanto meno probatoria,
di specifiche ragioni di erroneità del conteggio operato dalla CP_1
Sul punto, infatti, l'opponente si è limitato a stigmatizzare la discrasia tra l'importo dedotto nella diffida ad adempiere dell'8.6.2023 e quello indicato nel decreto ingiuntivo opposto senza addurre alcun elemento volto a individuare e meglio circostanziare quale sarebbe l'asserito errore di calcolo alla base della doglianza.
3. Passando, a questo punto, al primo motivo di merito a fondamento dell'opposizione, va detto che non merita accoglimento la deduzione di prescrizione, anche solo parziale, dei crediti contributivi vantati CP_1
Sul piano normativo, l'istituto della prescrizione in subiecta materia è disciplinato dall'articolo
19 della legge 773/1982 e dall'articolo 33 del Regolamento Contributivo, a mente dei quali la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
dichiarazione relativa al proprio reddito professionale ai fini IRPEF, nonché al valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, anche se incomplete o non veritiere, non iniziando a decorrere, invece, nel caso in cui tale comunicazione manchi del tutto.
Secondo la giurisprudenza, infatti,
1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma
6 non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con
riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova
ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui
la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della
medesima legge>> (Cass. Sez. L, n. 4981 del 04/03/2014, e, più di recente, Tribunale
Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 26/03/2019, n. 532).
Tale previsione di fonte primaria è ribadita dall'articolo 33, comma secondo, del
Regolamento di contribuzione della in forza del quale Pt_2
(id est relative ai contributi previdenziali e ogni relativo accessorio) decorrono dal termine
previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui
la ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati CP_1
definitivi da comunicare all'interessato. Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, le prescrizioni
di cui sopra decorrono dai termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione
del Modello Unico e per i relativi pagamenti >>.
Le comunicazioni richiamate devono, inoltre, essere presentate entro il termine del 15
settembre di ogni anno (art. 9, primo comma Regolamento citato) secondo le specifiche modalità indicate dall'articolo 14 del medesimo regolamento.
Ai sensi della richiamata disposizione
ingegneria, da inviare alla a mezzo posta con raccomandata semplice, la CP_1
trasmissione della dichiarazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica,
direttamente o tramite i Collegi che ne rilasceranno ricevuta, secondo il protocollo Internet
messo a disposizione dalla In caso di mancato rispetto delle modalità di cui al CP_1
comma 1, la dichiarazione sarà considerata irregolare, ferma rimanendo l'applicabilità delle
sanzioni previste dall'art. 43. Ai fini dell'accertamento della tempestività dell'invio fa fede la
data attestata dallo strumento telematico utilizzato ovvero la data attestata dall'ufficio
7 postale. Al Consiglio di Amministrazione è demandato il compito di disciplinare ulteriori
modalità operative di inoltro delle comunicazioni da parte dei Collegi, ai sensi dell'art. 14,
comma 10 lett. h) dello Statuto>>.
Nel caso di specie occorre rilevare come difetti l'effettiva e puntuale allegazione da parte del ricorrente dell'avvenuta trasmissione alla cassa di appartenenza delle dichiarazioni richieste dalla legge.
Non è condivisibile, infatti, l'assunto, fatto proprio dall'opponente, secondo cui l'articolo 6
del Regolamento di contribuzione, indicando il termine del 15 settembre quale ultimo momento utile per l'invio della documentazione in oggetto, fisserebbe altresì una presunzione di avvenuto invio entro il medesimo termine.
La disposizione richiamata, invero, si limita ad individuare un momento finale oltre il quale ritenere nel caso tardiva la trasmissione senza nulla modificare o disporre sul piano probatorio, rimanendo sempre a carico della parte che voglia far valere il decorso del termine prescrizionale la prova del tempestivo invio.
Tantomeno idonea a fondare la suddetta prova risulta la circostanza, anche essa fatta propria dall'opponente, per cui, mancando nell'attestazione del credito rilasciata dal
Direttore Generale, e posta alla base dell'ingiunzione, l'irrogazione di sanzioni dichiarative per le annualità diverse dal 2015, se ne dovrebbe desumere la regolare trasmissione per le restanti annualità.
Trattasi, difatti, di una presunzione che prova troppo e che manca dei caratteri della precisione, gravità e concordanza, ben potendo ipotizzarsi che la abbia CP_1
semplicemente omesso di rilevare tempestivamente la mancata comunicazione della dichiarazione di reddito ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione, senza che ciò
pregiudichi anche la formulazione alla richiesta di pagamento della contribuzione omessa.
Il tutto, tanto più, alla luce del particolare formalismo richiesto dall'articolo 14 Regolamento
citato che, disponendo precise e dettagliate modalità di trasmissione e soprattutto di
8 attestazione di avvenuto invio, da un lato onera il mittente di gravose incombenze, ma dall'altro, gli fornisce adeguata traccia di quanto effettuato, con consequenziali facilitazioni anche in punto probatorio dell'attività svolta, sicché non sarebbe stato difficoltoso per l'opponente fornire la positiva dimostrazione dell'avvenuta trasmissione delle comunicazioni di reddito
4. Quanto, infine, al successivo motivo di opposizione, è da ritenersi ugualmente priva di fondamento la deduzione afferente all'intervenuta decadenza dal potere impositivo da parte dell'ente previdenziale per non aver provveduto ad iscrivere a ruolo le somme nel termine di cinque anni da quando divenute esigibili.
Premesso che nella fattispecie, com'è del tutto evidente, la non ha proceduto CP_1
esecutivamente mediante iscrizione a ruolo ma ha azionato il proprio credito in via giudiziale ordinaria, chiedendo ed ottenendo il titolo monitorio oggetto dell'odierna opposizione (sicché
già per questa sola ragione la doglianza si palesa priva di conferenza con il caso di specie),
va, comunque, rammentato che è rimessa alla libera scelta dell'ente l'individuazione delle modalità di recupero del credito, ben potendo quest'ultimo ricorrere all'autorità giudiziaria per la formazione del titolo (in questo caso del decreto ingiuntivo) piuttosto che affidare il recupero all'agente preposto alla riscossione previa formazione del ruolo, non esplicando di certo effetti sull'esistenza sostanziale dell'obbligazione contributiva l'eventuale decadenza dal potere di procedere mediante iscrizione a ruolo.
In tale senso si esprime, infatti, anche il testo dell'articolo 26, primo comma del Regolamento
sulla contribuzione il quale, stabilendo che <<tutte le somme dovute alla e non cp_1>
versate in conformità alle presenti disposizioni, possono essere riscosse mediante ruoli
esattoriali frazionati in più rate, compilati dalla stessa, resi esecutivi in conformità alle CP_1
vigenti disposizioni di legge e posti in riscossione secondo le norme in vigore per la
riscossione delle imposte dirette>> ribadisce il carattere meramente facoltativo della riscossione mediante ruolo del credito vantato.
9 5. Altrettanto infondata è, infine, la doglianza concernente la supposta erroneità nella quantificazione del credito oggetto dell'ingiunzione per aver l'Ente di previdenza calcolato gli interessi di mora in misura superiore a quella prevista dall'articolo 43, ottavo comma del
Regolamento sulla contribuzione oltre che per averli liquidati in assenza di alcun atto di messa in mora e diffida ad adempiere ed in cumulo con le sanzioni contributive.
Sul punto dirimente è l'articolo 43 del citato Regolamento che, dopo aver ribadito, l'obbligo di versare tutti i contributi dovuti, sancisce (al primo comma) l'irrogazione di sanzioni a carico del soggetto tenuto all'adempimento, in misura pari al 25 per cento dei contributi evasi
(comma secondo art. citato), in caso di omesso o incompleto versamento dei contributi medesimi, in aggiunta alle conseguenze sanzionatorie previste al capo II del Regolamento
in esame (comma 8 art. 43).
Ne consegue che, non essendo prevista alcuna preclusione in caso di irrogazione di sanzioni né alcun previo atto formale di messa in mora, gli interessi irrogati risultano pienamente legittimi quanto all'an oltre che al quantum, derivando quest'ultimo profilo da una mera operazione aritmetica, nemmeno dettagliatamente contestata da parte opponente.
6. Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, mod.
dal d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dichiarata l'esecutività del titolo monitorio oggetto dell'odierna opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 18/2024 del Ruolo Generale del lavoro, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 814/2023
reso dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro in data 24.11.2023 (RG n. 6467/2023);
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
10 previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, delle spese del presente giudizio,
che liquida in complessivi € 4.201,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge.
3) letto l'art. 653, comma 1, c.p.c., dichiara esecutivo il decreto opposto.
Salerno, 12.2.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del in tirocinio generico, dott. Gianvito De CP_2
Paola.
Il Magistrato affidatario
Dott. Antonio Cantillo
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