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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/10/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2400 /2022 da:
L'avv. CELESTE LEONARDO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. FERRARI FRANCESCO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2400 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 70/2022, notificata in data 18 settembre 2022, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Patrizia Straface
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., nella qualità di Impresa Controparte_1 P.IVA_1 designata ai sensi dell'art. 286 D.lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa d all'avv. Francesco Ferrari
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 70/2022, emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Cariati, con cui è stata respinta la domanda di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro asseritamente verificatosi il 2 settembre 2019, alle ore 17.00 circa, in
Cariati, sulla SS 106, allorquando l'auto Fiat Panda Tg. ED909XX, di proprietà e condotta da
, sulla quale era a bordo l'appellante, sarebbe stata urtata da un veicolo scuro di Controparte_2 grosse dimensioni proveniente dalla direzione opposta, che avrebbe invaso la corsia della Panda, attingendola all'altezza dello specchietto del lato conducente.
Ha dedotto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
1 Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda risarcitoria.
1.2. Si è costituita parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
2. L'appello è infondato.
3.1. In primo luogo, infatti, si evidenzia la genericità della descrizione del sinistro contenuta nell'atto di citazione in primo grado, nel quale l'attore si è limitato ad affermare che l'evento sarebbe avvenuto sulla SS 106 nel territorio di Cariati, senza fornire alcuna indicazione sul luogo preciso dell'incidente.
Una indicazione più precisa compare soltanto nei capitoli di prova articolati in prima udienza, ma deve ritenersi inammissibile perché in violazione del principio di circolarità tra allegazione e prova.
Infatti, l'istruzione probatoria si colloca naturaliter subito dopo la fissazione del thema decidendum ovvero dopo la cristallizzazione del complesso dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni che identificano l'oggetto del giudizio, così presupponendo logicamente l'esaurimento dell'attività assertiva delle parti, motivo per cui la successiva attività di deduzione dei mezzi di prova è profondamente condizionata dal thema decidendum posto dalle parti, assolvendo alla funzione di fornire il supporto probatorio delle domande ed eccezioni svolte e cioè la prova dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive pret ese.
Il nesso logico e processuale tra attività assertiva, determinazione e cristallizzazione del thema decidendum da un lato, e attività probatoria dall'altro, porta all'affermazione del fondamentale principio per il quale non è possibile provare fatti c he non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. L'allegazione tempestiva del fatto determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio (si parla condivisibilmente, al riguardo, di “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, contestazione e prova) (cfr. Cass. civ. Sez. lav. 9 febbraio 2012, n. 1878, secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3,
c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”; per un richiamo di tale principio anche nel rito civile cfr. Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2018, n. 25369).
Per tale ragione, anche nel rito civile, caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni assertive e istruttorie, non può ritenersi consentito alla parte di provare fa tti che non siano stati ritualmente allegati, tanto più se la deficienza in punto di allegazione riguarda i fatti costitutivi della pretesa e, dunque, fatti principali.
2 In buona sostanza, quindi, in assenza di allegazione specifica del punto ove sarebbe av venuto il sinistro, non è consentito alla parte introdurre una simile indicazione direttamente attraverso l'articolazione dei capitoli di prova.
3.2. La questione, del resto, non è secondaria, in quanto, anche a voler ritenere ammissibile l'indicazione del luogo esatto del sinistro direttamente nell'ambito dei capitoli di prova, si rileva che all'udienza de 2 febbraio 2022, nel capitolo 2 l'attore ha chiesto di provare che il sinistro si fosse verificato nei pressi del cinema teatro di Cariati.
Il teste escusso , invece, ha riferito che l'urto si sarebbe verificato all'altezza della Tes_1
RR CO (zio . Per_1
Sussiste, quindi, anche una essenziale diversità tra la narrazione (contenuta soltanto nei capitoli di prova) e la prova, tale da far ritenere il fatto diverso da come descritto.
Pertanto, in difetto di prova dell'evento lesivo per come narrato da parte attrice, la domanda risarcitoria non può che essere respinta (cfr. Corte Appello Napoli sez. VIII, 12 febbraio 2020, n.
637, la quale ha confermato la sentenza di primo grado proprio in quanto l'evento lesivo ricostruito all'esito dell'istruttoria è risultato del tutto diverso da quello descritto in citazione).
3.3. Un ulteriore elemento presuntivo che induce al rigetto della pretesa è costituito dal fatto che non sia stato richiesto in alcun modo l'intervento dell'autorità competente al momento del sinistro, né risulta effettuata una alcuna denuncia.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile) , nei confronti dell'impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circost anze obiettive
e non imputabili a negligenza della vittima” (Cass. civ., Sez. VI - 3, 15 aprile 2021, n. 9873).
In buona sostanza, se è certamente vero che la denuncia del sinistro non è condizione di proponibilità della domanda, la sua omissione costituis ce un indizio da valutare unitamente alle altre risultanze istruttorie acquisite.
Ebbene, tenuto conto di quanto sopra esposto in relazione al luogo dell'asserito impatto, appare singolare che né il proprietario della Panda né il terzo trasportato danneggi ato abbiano ritenuto opportuno richiedere l'intervento dell'autorità nell'immediatezza e non abbiano neppure in seguito presentato denuncia del sinistro.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellata per il presente giudizio di appello che liquida in euro 1.600,00 (di cui euro 300,00 per la fase di studio, euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 500,00 per la fase istruttoria ed euro
500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA
e IVA come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulter iore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio di appello .
Così deciso in Castrovillari, 10 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
4
L'avv. CELESTE LEONARDO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. FERRARI FRANCESCO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2400 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 70/2022, notificata in data 18 settembre 2022, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Patrizia Straface
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., nella qualità di Impresa Controparte_1 P.IVA_1 designata ai sensi dell'art. 286 D.lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa d all'avv. Francesco Ferrari
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 70/2022, emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Cariati, con cui è stata respinta la domanda di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro asseritamente verificatosi il 2 settembre 2019, alle ore 17.00 circa, in
Cariati, sulla SS 106, allorquando l'auto Fiat Panda Tg. ED909XX, di proprietà e condotta da
, sulla quale era a bordo l'appellante, sarebbe stata urtata da un veicolo scuro di Controparte_2 grosse dimensioni proveniente dalla direzione opposta, che avrebbe invaso la corsia della Panda, attingendola all'altezza dello specchietto del lato conducente.
Ha dedotto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
1 Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda risarcitoria.
1.2. Si è costituita parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
2. L'appello è infondato.
3.1. In primo luogo, infatti, si evidenzia la genericità della descrizione del sinistro contenuta nell'atto di citazione in primo grado, nel quale l'attore si è limitato ad affermare che l'evento sarebbe avvenuto sulla SS 106 nel territorio di Cariati, senza fornire alcuna indicazione sul luogo preciso dell'incidente.
Una indicazione più precisa compare soltanto nei capitoli di prova articolati in prima udienza, ma deve ritenersi inammissibile perché in violazione del principio di circolarità tra allegazione e prova.
Infatti, l'istruzione probatoria si colloca naturaliter subito dopo la fissazione del thema decidendum ovvero dopo la cristallizzazione del complesso dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni che identificano l'oggetto del giudizio, così presupponendo logicamente l'esaurimento dell'attività assertiva delle parti, motivo per cui la successiva attività di deduzione dei mezzi di prova è profondamente condizionata dal thema decidendum posto dalle parti, assolvendo alla funzione di fornire il supporto probatorio delle domande ed eccezioni svolte e cioè la prova dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive pret ese.
Il nesso logico e processuale tra attività assertiva, determinazione e cristallizzazione del thema decidendum da un lato, e attività probatoria dall'altro, porta all'affermazione del fondamentale principio per il quale non è possibile provare fatti c he non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. L'allegazione tempestiva del fatto determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio (si parla condivisibilmente, al riguardo, di “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, contestazione e prova) (cfr. Cass. civ. Sez. lav. 9 febbraio 2012, n. 1878, secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3,
c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”; per un richiamo di tale principio anche nel rito civile cfr. Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2018, n. 25369).
Per tale ragione, anche nel rito civile, caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni assertive e istruttorie, non può ritenersi consentito alla parte di provare fa tti che non siano stati ritualmente allegati, tanto più se la deficienza in punto di allegazione riguarda i fatti costitutivi della pretesa e, dunque, fatti principali.
2 In buona sostanza, quindi, in assenza di allegazione specifica del punto ove sarebbe av venuto il sinistro, non è consentito alla parte introdurre una simile indicazione direttamente attraverso l'articolazione dei capitoli di prova.
3.2. La questione, del resto, non è secondaria, in quanto, anche a voler ritenere ammissibile l'indicazione del luogo esatto del sinistro direttamente nell'ambito dei capitoli di prova, si rileva che all'udienza de 2 febbraio 2022, nel capitolo 2 l'attore ha chiesto di provare che il sinistro si fosse verificato nei pressi del cinema teatro di Cariati.
Il teste escusso , invece, ha riferito che l'urto si sarebbe verificato all'altezza della Tes_1
RR CO (zio . Per_1
Sussiste, quindi, anche una essenziale diversità tra la narrazione (contenuta soltanto nei capitoli di prova) e la prova, tale da far ritenere il fatto diverso da come descritto.
Pertanto, in difetto di prova dell'evento lesivo per come narrato da parte attrice, la domanda risarcitoria non può che essere respinta (cfr. Corte Appello Napoli sez. VIII, 12 febbraio 2020, n.
637, la quale ha confermato la sentenza di primo grado proprio in quanto l'evento lesivo ricostruito all'esito dell'istruttoria è risultato del tutto diverso da quello descritto in citazione).
3.3. Un ulteriore elemento presuntivo che induce al rigetto della pretesa è costituito dal fatto che non sia stato richiesto in alcun modo l'intervento dell'autorità competente al momento del sinistro, né risulta effettuata una alcuna denuncia.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile) , nei confronti dell'impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circost anze obiettive
e non imputabili a negligenza della vittima” (Cass. civ., Sez. VI - 3, 15 aprile 2021, n. 9873).
In buona sostanza, se è certamente vero che la denuncia del sinistro non è condizione di proponibilità della domanda, la sua omissione costituis ce un indizio da valutare unitamente alle altre risultanze istruttorie acquisite.
Ebbene, tenuto conto di quanto sopra esposto in relazione al luogo dell'asserito impatto, appare singolare che né il proprietario della Panda né il terzo trasportato danneggi ato abbiano ritenuto opportuno richiedere l'intervento dell'autorità nell'immediatezza e non abbiano neppure in seguito presentato denuncia del sinistro.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellata per il presente giudizio di appello che liquida in euro 1.600,00 (di cui euro 300,00 per la fase di studio, euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 500,00 per la fase istruttoria ed euro
500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA
e IVA come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulter iore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio di appello .
Così deciso in Castrovillari, 10 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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