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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2858/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IL SI Presidente
RA CC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2858/2025 promosso da: nata il [...] a [...]; Parte_1
e nato il [...] a [...]; Controparte_1
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. MARINA MAGISTRELLI;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di fissare ciascuno la residenza nel luogo ritenuto più opportuno.
2) Ciascun coniuge presta l'assenso preventivo all'espatrio dell'altro coniuge, autorizzando sin d'ora la competente autorità a rilasciargli o rinnovargli il passaporto e/o carta d'identità o qualsiasi altro documento occorrente per l'espatrio.
- 1 - 3) L'abitazione coniugale sita in Ancona, in via Colle Ameno 2f, di proprietà esclusiva della sig.ra verrà assegnata alla stessa che vi abiterà insieme ai figli e;
i ratei Pt_1 Per_1 Per_2 mensi borso del mutuo pari ad euro 675,00 continueranno ad s a sig.ra
Pt_1
4) I figli minori e restano affidati Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad ent o c presso la madre presso la casa coniugale sita ad Ancona, via Colle Ameno 2f.
5) Quanto alle modalità di visita padre- figli si stabilisce sin da ora che:
i minori trascorreranno con il padre dalle ore 19.00 del venerdì fino alla mattina del lunedì quando li accompagnerà a scuola, a weekend alternati. Nella settimana in cui il padre terrà con sé i minori durante il weekend, li terrà anche il lunedì dalle ore 16.00 sino alla mattina successiva quando il padre li accompagnerà a scuola ed un altro pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola alle ore 16.00 fino alle ore 19.00 quando li riporterà a casa della madre;
nella settimana in cui i minori non trascorreranno il weekend con il padre, il padre li terrà il giovedì dalle ore 16.00 sino alla mattina successiva quando il padre li riaccompagnerà a scuola ed un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16.00 alle ore 19.00. I genitori si accorderanno sui giorni infrasettimanali nel corso della settimana precedente;
Per quanto riguarda le vacanze estive, nel mese di agosto entrambi i genitori trascorreranno con e 15 giorni non continuativi ciascuno, in periodi che verranno reciprocamente Per_1 Per_2 con tr luglio di ogni anno. Durante il periodo estivo non scolastico, le visite ordinarie padre-figli potranno essere riviste previo accordo tra genitori.
Per quanto riguarda le vacanze di Natale, ciascun genitore terrà con sé i figli per 6 giorni da concordarsi tra coniugi entro l'8 dicembre di ogni anno. Alternati negli anni tra genitori saranno il giorno della Vigilia con il 25 Dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio.
Durante le vacanze pasquali, previo accordo tra genitori, i minori trascorreranno con un genitore la vigilia di Pasqua ed il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo e il martedì successivo. Le festività ulteriori di calendario, i minori le trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, secondo l'orario che verrà concordato fra i coniugi ed i figli stessi.
6) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della prole la somma pari CP_1 ad euro 800,00 mensili (400,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi secondo gli indici Istat, da versare sul c/c intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1
7) Le spese di natura straordinaria concernente la prole, come descritte e stabilite secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona che le parti intendono qui integralmente trascritto, saranno ripartite tra genitori nella misura del 50% ciascuno, compreso il costo per la babysitter di cui la famiglia da sempre usufruisce.
8) L'Assegno Unico verrà ripartito tra genitori nella misura pari al 50% ciascuno come per Legge.
9) I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo, fatto salvo l'adempimento di quanto previsto nei punti che precedono”.
* * * *
- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono Parte_1 Controparte_1 sposati ad Ancona il 9/08/2014, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli, entrambi minorenni, in favore dei quali le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico del padre adeguato alle loro esigenze e corrispondente alle risorse economiche dell'onerato. I tempi di visita padre-minori sono tali da garantire un rapporto continuativo di questi anche con il genitore non collocatario.
Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-is.4, ult. co., c.p.c., attesa peraltro l'età dei minori, di procedere d'ufficio al loro ascolto, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio ad Ancona il 09/08/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 65, parte 1, serie // dell'anno 2014; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
- 3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA CC IL SI
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IL SI Presidente
RA CC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2858/2025 promosso da: nata il [...] a [...]; Parte_1
e nato il [...] a [...]; Controparte_1
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. MARINA MAGISTRELLI;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di fissare ciascuno la residenza nel luogo ritenuto più opportuno.
2) Ciascun coniuge presta l'assenso preventivo all'espatrio dell'altro coniuge, autorizzando sin d'ora la competente autorità a rilasciargli o rinnovargli il passaporto e/o carta d'identità o qualsiasi altro documento occorrente per l'espatrio.
- 1 - 3) L'abitazione coniugale sita in Ancona, in via Colle Ameno 2f, di proprietà esclusiva della sig.ra verrà assegnata alla stessa che vi abiterà insieme ai figli e;
i ratei Pt_1 Per_1 Per_2 mensi borso del mutuo pari ad euro 675,00 continueranno ad s a sig.ra
Pt_1
4) I figli minori e restano affidati Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad ent o c presso la madre presso la casa coniugale sita ad Ancona, via Colle Ameno 2f.
5) Quanto alle modalità di visita padre- figli si stabilisce sin da ora che:
i minori trascorreranno con il padre dalle ore 19.00 del venerdì fino alla mattina del lunedì quando li accompagnerà a scuola, a weekend alternati. Nella settimana in cui il padre terrà con sé i minori durante il weekend, li terrà anche il lunedì dalle ore 16.00 sino alla mattina successiva quando il padre li accompagnerà a scuola ed un altro pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola alle ore 16.00 fino alle ore 19.00 quando li riporterà a casa della madre;
nella settimana in cui i minori non trascorreranno il weekend con il padre, il padre li terrà il giovedì dalle ore 16.00 sino alla mattina successiva quando il padre li riaccompagnerà a scuola ed un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16.00 alle ore 19.00. I genitori si accorderanno sui giorni infrasettimanali nel corso della settimana precedente;
Per quanto riguarda le vacanze estive, nel mese di agosto entrambi i genitori trascorreranno con e 15 giorni non continuativi ciascuno, in periodi che verranno reciprocamente Per_1 Per_2 con tr luglio di ogni anno. Durante il periodo estivo non scolastico, le visite ordinarie padre-figli potranno essere riviste previo accordo tra genitori.
Per quanto riguarda le vacanze di Natale, ciascun genitore terrà con sé i figli per 6 giorni da concordarsi tra coniugi entro l'8 dicembre di ogni anno. Alternati negli anni tra genitori saranno il giorno della Vigilia con il 25 Dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio.
Durante le vacanze pasquali, previo accordo tra genitori, i minori trascorreranno con un genitore la vigilia di Pasqua ed il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo e il martedì successivo. Le festività ulteriori di calendario, i minori le trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, secondo l'orario che verrà concordato fra i coniugi ed i figli stessi.
6) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della prole la somma pari CP_1 ad euro 800,00 mensili (400,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi secondo gli indici Istat, da versare sul c/c intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1
7) Le spese di natura straordinaria concernente la prole, come descritte e stabilite secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona che le parti intendono qui integralmente trascritto, saranno ripartite tra genitori nella misura del 50% ciascuno, compreso il costo per la babysitter di cui la famiglia da sempre usufruisce.
8) L'Assegno Unico verrà ripartito tra genitori nella misura pari al 50% ciascuno come per Legge.
9) I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo, fatto salvo l'adempimento di quanto previsto nei punti che precedono”.
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- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono Parte_1 Controparte_1 sposati ad Ancona il 9/08/2014, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli, entrambi minorenni, in favore dei quali le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico del padre adeguato alle loro esigenze e corrispondente alle risorse economiche dell'onerato. I tempi di visita padre-minori sono tali da garantire un rapporto continuativo di questi anche con il genitore non collocatario.
Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-is.4, ult. co., c.p.c., attesa peraltro l'età dei minori, di procedere d'ufficio al loro ascolto, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio ad Ancona il 09/08/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 65, parte 1, serie // dell'anno 2014; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
- 3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA CC IL SI
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