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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 11106/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
MARTELLOTTA GIOVANNI
ricorrente contro
-, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per l'accesso alla pensione di inabilità civile ed ai benefici ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 09.06.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente per il riconoscimento del requisito sanitario della pensione per invalidi civili di cui all'art. 12 della L. n. 118/1971 e dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, per non corretta valutazione della sindrome depressiva denunciata e per erronea applicazione dei codici di riferimento, atteso, altresì, l'aggravamento delle condizioni di salute attestate da certificazione medica prodotta, agiva in giudizio per la declaratoria di sussistenza del requisito sanitario per l'accesso alla pensione d'inabilità di cui all'art. 12 della
L. n. 118/1971 ed dei benefici ex art. 3, comma 3, della L. n.
104/1992, dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_1 verifica di tempestività del promosso ricorso, eccepiva l'inammissibilità delle domande avanzate per omessa allegazione e prova dei requisiti socio-economici indispensabili per l'accesso al beneficio economico preteso nonché la genericità dei rilievi mossi dalla parte ricorrente, e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario preteso, tenuto conto della corretta valutazione medica fatta dal CTU in sede di ATPO, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle evidenze processuali.
Ed infatti, emerge dagli atti di causa che in data 16.07.2024 è stato comunicato alle parti il decreto ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c. di conclusione delle operazioni peritali con fissazione dei termini per contestarne i contenuti;
il dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella
Pag. 2 di 6 fase per ATPO è stato depositato dalla parte ricorrente in via telematica in data 13.08.2024, dunque tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV c.p.c.; infine, il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 12.09.2024, e, pertanto, è tempestivo in quanto intervenuto nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma VI
c.p.c.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per genericità dei motivi della contestazione CP_1 alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni del CTU riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
La parte ricorrente, infatti, ha lamentato specificamente la non corretta valutazione da parte del CTU della sindrome depressiva ed un'attribuzione di codici non pertinente.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per carenza di interesse ad agire in capo CP_1 alla parte ricorrente per omessa allegazione e prova dei requisiti socio-economici necessari per l'accesso al beneficio di cui all'art. 12 L.
n. 118/1971.
A ben vedere, infatti, la parte ricorrente ha allegato nel ricorso per
ATPO di essere in possesso dei requisiti socio-economici necessari per l'accesso al beneficio di cui all'art. 12 L. n. 118/1971, producendo autocertificazione reddituale1.
Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale, non potendo ritenersi ad una valutazione prima facie manifestamente
Pag. 3 di 6 insussistenti gli ulteriori presupposti delle prestazioni rivendicate in questo giudizio.
In concreto, anche in questa ipotesi, occorre dare continuità ai seguenti principi più volte espressi dalla Suprema Corte di
Cassazione: “…questa Corte di legittimità, da ultimo con Cass. nn.
20417/2020, 26270/2020, 19267/ 2019, ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato;
tale indicazione è funzionale alla indagine sull'interesse ad agire in via di accertamento tecnico preventivo obbligatorio essendo ormai consolidato il principio secondo il quale l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata
Pag. 4 di 6 del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (vd. da ultimo Cass. nn. 14629 del 2021; 2587 del 2020); …”2.
Nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Innanzitutto, occorre partire dalle conclusioni rese in sede di operazioni peritali dal CTU nominato in questo giudizio.
Ebbene, all'esito della visita medica e della valutazione di tutta la documentazione e della certificazione medica prodotte, pur avendo riscontrato tutte le patologie denunciate dalla parte ricorrente, compresa la sindrome depressiva, il CTU ha confermato l'insussistenza dei requisiti sanitari per l'accesso alla pensione di inabilità ed ai benefici ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.
Tanto conforta l'infondatezza di tutte le domande avanzate in ricorso.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche e soprattutto alla luce delle precedenti conformi valutazioni peritali.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente per infondatezza.
Deve essere affermata l'insussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per l'accesso alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L. n. 118/1971 ed ai benefici ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.
Tenuto conto della dichiarazione della parte ricorrente di esenzione dal pagamento dele spese processuali, le spese di lite andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per l'accesso alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L. n. 118/1971 ed ai benefici ex art. 3, comma 3, della L.
n. 104/1992;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separati provvedimenti.
Bari,09/06/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. n. 3 del ricorso introduttivo del giudizio N.R.G. 10258/2023. 2 Così Cass. n. 36382/2021.
Sezione Lavoro
N.R.G. 11106/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
MARTELLOTTA GIOVANNI
ricorrente contro
-, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per l'accesso alla pensione di inabilità civile ed ai benefici ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 09.06.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente per il riconoscimento del requisito sanitario della pensione per invalidi civili di cui all'art. 12 della L. n. 118/1971 e dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, per non corretta valutazione della sindrome depressiva denunciata e per erronea applicazione dei codici di riferimento, atteso, altresì, l'aggravamento delle condizioni di salute attestate da certificazione medica prodotta, agiva in giudizio per la declaratoria di sussistenza del requisito sanitario per l'accesso alla pensione d'inabilità di cui all'art. 12 della
L. n. 118/1971 ed dei benefici ex art. 3, comma 3, della L. n.
104/1992, dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_1 verifica di tempestività del promosso ricorso, eccepiva l'inammissibilità delle domande avanzate per omessa allegazione e prova dei requisiti socio-economici indispensabili per l'accesso al beneficio economico preteso nonché la genericità dei rilievi mossi dalla parte ricorrente, e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario preteso, tenuto conto della corretta valutazione medica fatta dal CTU in sede di ATPO, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle evidenze processuali.
Ed infatti, emerge dagli atti di causa che in data 16.07.2024 è stato comunicato alle parti il decreto ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c. di conclusione delle operazioni peritali con fissazione dei termini per contestarne i contenuti;
il dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella
Pag. 2 di 6 fase per ATPO è stato depositato dalla parte ricorrente in via telematica in data 13.08.2024, dunque tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV c.p.c.; infine, il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 12.09.2024, e, pertanto, è tempestivo in quanto intervenuto nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma VI
c.p.c.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per genericità dei motivi della contestazione CP_1 alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni del CTU riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
La parte ricorrente, infatti, ha lamentato specificamente la non corretta valutazione da parte del CTU della sindrome depressiva ed un'attribuzione di codici non pertinente.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per carenza di interesse ad agire in capo CP_1 alla parte ricorrente per omessa allegazione e prova dei requisiti socio-economici necessari per l'accesso al beneficio di cui all'art. 12 L.
n. 118/1971.
A ben vedere, infatti, la parte ricorrente ha allegato nel ricorso per
ATPO di essere in possesso dei requisiti socio-economici necessari per l'accesso al beneficio di cui all'art. 12 L. n. 118/1971, producendo autocertificazione reddituale1.
Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale, non potendo ritenersi ad una valutazione prima facie manifestamente
Pag. 3 di 6 insussistenti gli ulteriori presupposti delle prestazioni rivendicate in questo giudizio.
In concreto, anche in questa ipotesi, occorre dare continuità ai seguenti principi più volte espressi dalla Suprema Corte di
Cassazione: “…questa Corte di legittimità, da ultimo con Cass. nn.
20417/2020, 26270/2020, 19267/ 2019, ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato;
tale indicazione è funzionale alla indagine sull'interesse ad agire in via di accertamento tecnico preventivo obbligatorio essendo ormai consolidato il principio secondo il quale l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata
Pag. 4 di 6 del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (vd. da ultimo Cass. nn. 14629 del 2021; 2587 del 2020); …”2.
Nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Innanzitutto, occorre partire dalle conclusioni rese in sede di operazioni peritali dal CTU nominato in questo giudizio.
Ebbene, all'esito della visita medica e della valutazione di tutta la documentazione e della certificazione medica prodotte, pur avendo riscontrato tutte le patologie denunciate dalla parte ricorrente, compresa la sindrome depressiva, il CTU ha confermato l'insussistenza dei requisiti sanitari per l'accesso alla pensione di inabilità ed ai benefici ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.
Tanto conforta l'infondatezza di tutte le domande avanzate in ricorso.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche e soprattutto alla luce delle precedenti conformi valutazioni peritali.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente per infondatezza.
Deve essere affermata l'insussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per l'accesso alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L. n. 118/1971 ed ai benefici ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.
Tenuto conto della dichiarazione della parte ricorrente di esenzione dal pagamento dele spese processuali, le spese di lite andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per l'accesso alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L. n. 118/1971 ed ai benefici ex art. 3, comma 3, della L.
n. 104/1992;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separati provvedimenti.
Bari,09/06/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. n. 3 del ricorso introduttivo del giudizio N.R.G. 10258/2023. 2 Così Cass. n. 36382/2021.