TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 12137/2024
Oggi 22/01/2025 ad ore 11,00 sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti PAGLIUCA PAOLO Parte_1
nessuno Per , Controparte_1
Dr Edoardo Tebaldi addetto UPP
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Pagliuca precisa le conclusioni come da ricorso precisando che la morosità ammonta a euro 2590,00 gennaio 2025 compreso.
Discute la causa riportandosi ai propri scritti. Rinuncia alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 12137/2024 tra le parti:
Attore: con l'Avv. PAGLIUCA PAOLO Parte_1
Convenuto: , contumace Controparte_1
Ritenuto in fatto e in diritto
1. allega: Parte_1
1) contratto di locazione uso abitativo 12 giugno 2018 con cui ha concesso in godimento ad l'immobile meglio descritto in atti;
Controparte_1
2) l'inadempimento di , che non ha pagato i canoni da luglio 2024 Controparte_1 in poi.
Pertanto, chiede che il contratto di locazione 12 giugno 2018 sia risolto, Parte_1 che sia condannato al rilascio dell'immobile che ne costituisce Controparte_1 oggetto.
, regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
2.
La domanda è fondata.
Il ricorrente ha fornito prova del titolo.
, nella pure legittima scelta di non costituirsi, non ha assolto l'onere Controparte_1 probatorio su di lui gravante nella materia contrattuale, cioè di aver adempiuto il suo
3 obbligo di pagamento del canone, né ha potuto allegare altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa del ricorrente.
Sussiste pertanto la causa di risoluzione indicata dall'art. 5 L. n. 392/1978.
Essendo venuto meno il titolo della detenzione qualificata, dovrà Controparte_1 rilasciare l'immobile.
Il ricorrente si è riservato di agire in separata sede per le pretese economiche.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione 12 giugno 2018 tra le parti;
2) condanna a rilasciare ad l'immobile oggetto Controparte_1 Parte_1 del contratto sub 1);
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 1.965,00 (di cui 264,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 22/01/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 12137/2024
Oggi 22/01/2025 ad ore 11,00 sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti PAGLIUCA PAOLO Parte_1
nessuno Per , Controparte_1
Dr Edoardo Tebaldi addetto UPP
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Pagliuca precisa le conclusioni come da ricorso precisando che la morosità ammonta a euro 2590,00 gennaio 2025 compreso.
Discute la causa riportandosi ai propri scritti. Rinuncia alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 12137/2024 tra le parti:
Attore: con l'Avv. PAGLIUCA PAOLO Parte_1
Convenuto: , contumace Controparte_1
Ritenuto in fatto e in diritto
1. allega: Parte_1
1) contratto di locazione uso abitativo 12 giugno 2018 con cui ha concesso in godimento ad l'immobile meglio descritto in atti;
Controparte_1
2) l'inadempimento di , che non ha pagato i canoni da luglio 2024 Controparte_1 in poi.
Pertanto, chiede che il contratto di locazione 12 giugno 2018 sia risolto, Parte_1 che sia condannato al rilascio dell'immobile che ne costituisce Controparte_1 oggetto.
, regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
2.
La domanda è fondata.
Il ricorrente ha fornito prova del titolo.
, nella pure legittima scelta di non costituirsi, non ha assolto l'onere Controparte_1 probatorio su di lui gravante nella materia contrattuale, cioè di aver adempiuto il suo
3 obbligo di pagamento del canone, né ha potuto allegare altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa del ricorrente.
Sussiste pertanto la causa di risoluzione indicata dall'art. 5 L. n. 392/1978.
Essendo venuto meno il titolo della detenzione qualificata, dovrà Controparte_1 rilasciare l'immobile.
Il ricorrente si è riservato di agire in separata sede per le pretese economiche.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione 12 giugno 2018 tra le parti;
2) condanna a rilasciare ad l'immobile oggetto Controparte_1 Parte_1 del contratto sub 1);
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 1.965,00 (di cui 264,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 22/01/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4