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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 818/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da
dott. Manuela Cantù Presidente
OGGETTO:
dott. Daniela Fedele Consigliere
Responsabilità
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore professionale ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 818/2022 R.G., posta in decisione all'udienza
collegiale del 30.10.2024, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Piccinino Joelle Rosanna, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via Fontana n. 22, come da procura in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), già
[...] P.IVA_1 Controparte_2
in persona del direttore generale e legale rappresentante dott.
[...]
Pag. 1 di 33 e (C.F. ), Controparte_3 Controparte_4 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Vinci del foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Piazza della
Conciliazione n. 5, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE' CONTRO
(C.F. , rappresentato Controparte_5 C.F._3
e difeso dall'avv. Omar Chiari, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Piccinini n. 2, come da procura in calce alla CP_1
comparsa di costituzione in appello
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: Appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, terza sezione
civile n. 59/2022 pubblicata in data 18/01/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia alla Corte d'Appello di Brescia così giudicare:
In principalità e nel merito: respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa qualunque formula e/o statuizione, accertare la responsabilità dell'
[...]
del Dott. e del Dott. Controparte_1 Controparte_4 [...]
nella causazione del danno occorso all'appellante a seguito Controparte_5
dell'intervento del 10.02.2015 e, per l'effetto, condannarli, in via tra loro solidale e/o disgiunta, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore a causa ed in conseguenza dei fatti per cui è causa, quantificati in €
Pag. 2 di 33 68.787,30, o nella diversa misura che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì dell'intervento al saldo effettivo.
In via istruttoria: disporre la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, con la contestuale nomina di nuovi Consulenti Tecnici d'Ufficio, avuto riguardo alle osservazioni tecniche già articolate dall'appellante nel corso dell'accertamento peritale a mezzo dei propri Consulenti di parte.
Si chiede altresì ammettersi prova per interrogatorio formale degli appellati e per testi sui seguenti capitoli, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) In data 16.12.2014 si rivolgeva al Dott. primario Parte_1 Controparte_4
di urologia all' di , Controparte_2 CP_2 CP_2 CP_2
lamentando algie nella deambulazione tra l'anca e l'inguine di sinistra;
2) Nel corso della visita svolta in data 16.12.2014, il Dott. Controparte_4
rappresentava ad che la dolenzia dallo stesso lamentata tra l'anca e Parte_1
l'inguine di sinistra era causata dalla presenza di un pregresso varicocele sinistro,
trattabile con intervento chirurgico;
3) Il Dott. asseriva che l'intervento di varicocele di cui al Controparte_4
precedente capitolo 2) era un'operazione ambulatoriale di routine, priva di rischi e complicazioni, la cui degenza si sarebbe conclusa nell'arco di una giornata, come emerge dalla mail 18.01.2016 [che si produce sub doc. 13 da rammostrare al teste].
4) In data 18.01.2015 chiedeva all' Parte_1 Controparte_6
di essere messo in lista d'attesa per l'intervento di varicocele, così come prescritto dal Dott. Controparte_4
5) L'intervento di varicocele veniva fissato per il 10.02.2015.
6) effettuava gli esami clinici prescritti dal Dott. in Parte_1 Controparte_4
Pag. 3 di 33 data 06.02.2015;
7) Nel corso del colloquio, seguito agli esami di cui al punto che precede, con il
Dott. medico chirurgo dell'Ospedale di Calcinate che Testimone_1
avrebbe eseguito l'intervento di varicocele, quest'ultimo rappresentava al Dott.
[...]
le proprie perplessità in merito all'opportunità dell'operazione, trattandosi Pt_1
di varicocele di dimensioni ridotte.
8) Il Dott. evidenziava al Dott. nel corso della Parte_1 Testimone_1
visita del 06.02.2015, che si fidava di quanto prescrittogli dal Dott. Controparte_4
e sottoscriveva il documento attestante il proprio consenso informato.
9) In data 10.02.2015 veniva ricoverato presso il Dipartimento Area Parte_1
Chirurgica dell'Ospedale F.M. Passi di Calcinate, apprendendo solo in tale circostanza che la durata del ricovero sarebbe stata di un giorno e mezzo, al fine di permettere all'organismo lo smaltimento dell'anestesia spinale.
10) veniva dimesso in data 11.02.2015, con relazione di dimissione Parte_1
riportante la conclusione “decorso post-operatorio scevro da complicanze
chirurgiche”, come da documento che mi si rammostra [doc. 1 fascicolo appellante da rammostrare al teste].
11) In data 16.02.2015, verificando un ingrossamento del testicolo sinistro,
[...]
contattava invano lo Studio medico del Dott. Pt_1 Controparte_4
12) In data 16.02.2015 la segretaria del Dott. richiamava Controparte_4 [...]
invitandolo a contattare telefonicamente la caposala dell' di Pt_1 CP_2
e ad esporre a lei la circostanza dell'ingrossamento testicolare post- CP_2
operatorio.
13) In data 17.02.2015 contattava telefonicamente la caposala del Parte_1
Pag. 4 di 33 reparto di chirurgia dell' di che lo metteva in contatto con una CP_2 CP_2
dottoressa del reparto di urologia. Quest'ultima gli consigliava di attendere la visita di controllo che sarebbe avvenuta due giorni dopo, nonché di presentarsi al pronto soccorso dell'Ospedale qualora fossero sopraggiunti febbre e/o dolori.
14) In data 19.02.2015 si recava per la visita di controllo all'Ospedale Parte_1
di Calcinate, ove il Dott. diagnosticava “testicoli in sede, il Controparte_5
sinistro di consistenza aumentata. Non dolenzia testicolare bilateralmente.
Verosimile ematoma a livello dell'emiscroto di sinistra”, prescrivendo l'antibiotico
Levofloxacina 500 mg da assumere una volta al giorno per 15 giorni e una nuova visita di control-lo a distanza di due settimane, come da documento che mi si rammostra [doc. 2 fascicolo appellante da rammostrare al teste].
15) In data 20.02.2015, constatato che nonostante la terapia antibiotica Parte_1
persisteva l'aumento delle dimensioni del testicolo sinistro, informava della circostanza, tramite posta elettronica, il Dott. richiedendo un suo Controparte_4
personale controllo urgente.
16) Il Dott. ometteva di riscontrare l'e-mail di del Controparte_4 Parte_1
20.02.2015 e di cui al precedente capitolo n. 15).
17) In data 21.02.2015 si recava al Pronto Soccorso dell'Azienda Parte_1
Ospedaliera San Paolo di Milano ove veniva sottoposto ad ecografia, visionata la quale l'urologo Dott. prescriveva un intervento immediato di apertura CP_7
ed esplorazione dello scroto.
18) Nel corso dell'intervento chirurgico cui veniva sottoposto presso Parte_1
l'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano veniva diagnosticata una “ischemia e
necrosi testicolare sinistra da verosimile torsione intravaginale”, la quale
Pag. 5 di 33 comportava l'asportazione del testicolo sinistro, come da documento che mi si rammostra [doc. 3 fascicolo appellante da rammostrare al teste].
19) Il referto dell'esame istopatologico eseguito sul testicolo sinistro asportato ad evidenziava: “testicolo, annessi testicolari e tessuti molli circostanti Parte_1
sede di alterazioni regressive necrotiche di tipo ischemico-emorragico associate a
congestione ematica vascolare e a flogosi cronica attiva periva scolare e stromale
con presenza di frequenti siderofagi, come in iniziale fase di organizzazione”, come da documento che mi si rammostra [doc. 4 fascicolo appellante da rammostrare al teste].
20) In data 22.02.2015 riceveva una e-mail dal Dott. Parte_1 Controparte_4
il qua-le lo invitava a sottoporsi a visita di controllo presso il proprio studio in data
02.03.2015.
21) si sottoponeva ad esami radiografici in data 12.05.2015, all'esito Parte_1
dei quali emergevano “bilaterali manifestazioni coxartrosiche con sclerosi
strutturale dei tetti aceta bolari e cavità articolari di ampiezza ridotta,
maggiormente a sinistra. Sclerosi delle limitanti articolari al pube e manifestazioni
artrosi che a livello delle sincondrosi sacro-iliache”, come da referto che mi si rammostra [doc. 5 fascicolo appellante da rammostrare al teste].
22) In data 26.05.2015 si sottoponeva a visita ambulatoriale presso il Parte_1
Dott. specialista ortopedico, il quale rilevava “una riduzione in Persona_1
toto della rima articolare femoro-acetabolo (in particolare a livello dell'estremo
acetabolare (coxartrosi polare)”, rappresentando che in tale processo fosse da ricercarsi la tipologia e la sede del dolore lamentato dal medesimo Parte_1
come da referto che mi si rammostra [cfr. doc. 6 fascicolo appellante da rammostrare
Pag. 6 di 33 al teste].
Si indicano a testi:
- Sui capitoli da 1) a 6) la Dott. residente in [...], al V.le Testimone_2
Misurata n. 37
- sui capitoli da 7) a 10) il Dott. domiciliato in Calcinate Testimone_1
(BG), alla Piazza Ospedale n. 3, presso l'Ospedale “F.M. Passi”;
- sui capitoli 11) e 12) la segretaria dello Studio Medico Dott. Controparte_4
domiciliata in alla Via XX Settembre n. 29, presso il medesimo Studio CP_1
Medico;
- sul capitolo 13) la caposala del reparto di chirurgia dell' di , di CP_2 CP_2
turno nella giornata del 17.02.2015, domiciliata in Treviglio (BG), al Piazzale
Ospedale n. 1, presso il medesimo CP_2
- sui capitoli da 14) a 16) la Dott. residente in [...], al V.le Testimone_2
Misurata n. 37;
- sui capitoli 17) e 18) il Dott. domiciliato in Milano, alla Via A. di CP_7
Ru-dini n. 8, presso il Reparto di Urologia dell'Azienda Ospedaliera San Paolo;
-
- sul capitolo 19) il Dott. domiciliato in Milano, alla Via A. di Rudini Tes_3
n. 8, presso l'Unità Operativa di Anatomia Patologica;
- sul capitolo 20) la Dott. residente in [...], al V.le Misurata n. Testimone_2
37;
- sul capitolo 21) il Dott. , domiciliato in Milano, alla Via Testimone_4
A. di Rudini n. 8, presso l'Unità Operativa di Radiologia Diagnostica Interventistica
dell'Azienda Ospedaliera San Paolo;
- sul capitolo 22) il Dott. domiciliato in Milano, alla Via Persona_1
Pag. 7 di 33 Monteca-tini n. 2.
In ogni caso: con il favore delle spese tutte di lite, tassa di sentenza e competenze professionali, di entrambi i gradi del giudizio.
Per e Controparte_1 CP_4
:
[...]
Voglia la Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito: respingere tutti i motivi di appello articolati da Parte_1
Nel merito, in via di appello incidentale
1) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, in riforma della sentenza n. 59/2022, resa il 15.01.2022 e depositata il 18.01.2022 dal Tribunale di Bergamo,
Giudice Dott.ssa Dimatteo, all'esito del procedimento sub R.G. n. 4241/2016,
rigettare la domanda svolta dall'originario attore;
2) in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale e in riforma della sentenza n. 59/2022, resa il 15.01.2022 e depositata il 18.01.2022 dal Tribunale di
Bergamo, Giudice Dott.ssa Dimatteo, porre le spese di consulenza e le spese di lite del doppio grado di giudizio a carico del Sig. Pt_1
3) in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, in subordine rispetto ai motivi che precedono, in riforma della sentenza n. 59/2022, resa il 15.01.2022 e depositata il 18.01.2022 dal Tribunale di Bergamo, giudice Dott.ssa Dimatteo,
all'esito del procedimento sub R.G. n. 4241/2016, rideterminare l'ammontare del risarcimento relativo al danno non patrimoniale, applicando le Tabelle di cui al
Codice delle Assicurazioni in luogo di quelle del Tribunale di Milano.
Quantomeno con la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Pag. 8 di 33 In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di rinnovo della consulenza in quanto l'elaborato è scevro da qualsivoglia vizio formale e/o sostanziale. Le avverse doglianze, come si è dedotto diffusamente sopra, sono volte esclusivamente a lamentare delle conclusioni sfavorevoli alle proprie ragioni.
Ci si oppone alle istanze di prova orale articolate da parte attrice e se ne deduce l'inammissibilità in quanto:
- i capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21 e 22 sono da provarsi documentalmente;
- il cap. 7 è generico e valutativo;
- i cap. 8, 11, 12 e 13 sono irrilevanti ai fini del decidere;
- il cap. 16 ha ad oggetto una circostanza negativa.
Per parte appellata Controparte_5
Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previe le necessarie od occorrende declaratorie del caso,
In via principale: confermare la sentenza impugnata n. 59/2022 emessa dal
Tribunale di Bergamo (dott.ssa Raffaella Dimatteo) in data 15/01/2022 e pubblicata il 18/01/2022– rep. n. 187/2022, resa a definizione del giudizio rubricato al n.
4.241/2016 R.G, nella parte in cui esclude la responsabilità del dott. CP_5
.
[...]
in via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato: nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse riformare la sentenza impugnata e, in accoglimento dell'appello principale di dovesse attribuire una qualche Pt_1
responsabilità in capo al dott. condannandolo al risarcimento del danno, CP_5
in parziale riforma della sentenza n. 59/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo
Pag. 9 di 33 (dott.ssa Raffaella Dimatteo) in data 15/01/2022 e pubblicata il 18/01/2022– rep. n.
187/2022, resa a definizione del giudizio rubricato al n. 4241/2016 R.G, determinare l'ammontare dell'importo dovuto a tale titolo, nella minor somma dovuta in forza dell'applicazione per la liquidazione del danno dei criteri prescritti dagli artt. 138 e
139 del Codice delle Assicurazioni, considerando una IP di 2,5 punti percentuali ed escludendo o comunque riducendo o modificando i giorni di invalidità temporanea totale e invalidità temporanea parziale, riducendo altresì l'importo dovuto in considerazione della condotta tenuta dal sig. in applicazione dell'art. 1227 Pt_1
comma 1 c.c.
In via istruttoria: ci oppone alla richiesta di rinnovazione della consulenza con la sostituzione dei consulenti tecnici. Nel denegato caso in cui venga disposta la rinnovazione della consulenza si chiede sin d'ora che nella formulazione del quesito si tenga conto di quanto esposto alle pagine 6, 7 e 8 della memoria ex art. 183 VI
comma n. 2 c.p.c. datata 16.12.2016 del dott. . Ci si oppone altresì alle CP_5
ulteriori istanze istruttorie di parte appellante per i motivi già esposti negli atti ed all'udienza del 13.04.2017 del giudizio di primo grado.
In ogni caso: con vittoria integrale delle spese di lite, comprese quelle di consulenza,
oltre accessori fiscali e rimborso forfetario del 15% di ogni grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 15.04.2018, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo
[...]
nonché i dottori e Controparte_1 Controparte_4 CP_5
, affinché, previo accertamento della loro responsabilità nella
[...]
causazione del danno occorsogli in conseguenza dell'intervento chirurgico
Pag. 10 di 33 del 10.02.2015, fossero condannati in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura di € 68.787,30.
A supporto, l'attore esponeva:
- che in data 16.12.2014 aveva effettuato una visita specialista dal dott.
[...]
primario di urologia dell' CP_4 Controparte_2
”, lamentando algie nella deambulazione tra l'anca e
[...]
l'inguine di sinistra, dolore che il medico aveva attribuito ad un varicocele sinistro trattabile con un intervento chirurgico di routine, privo di complicazioni e con una degenza ospedaliera di una giornata senza pernottamento;
- che, una volta eseguiti gli esami richiesti, in data 6.02.2015, aveva sostenuto un colloquio con il medico chirurgo dott. il quale gli aveva Testimone_1
sconsigliato l'intervento in quanto il varicocele era di piccole dimensioni;
- che tuttavia, fidandosi dell'autorevolezza del dott. in data CP_4
10.02.2015, dopo gli esami del caso e la firma del documento di consenso,
era stato ricoverato presso il dipartimento Area Chirurgica dell' CP_8
Calcinate ed ivi sottoposto all'intervento chirurgico (legatura della vena spermatica sinistra), per essere poi dimesso, su sua richiesta, in data
11.02.2015;
- che, dopo qualche giorno dall'intervento, aveva riscontrato un notevole ingrossamento del testicolo sinistro e, su consiglio del personale sanitario della struttura ospedaliera, aveva atteso la successiva visita di controllo programmata dopo due giorni, in assenza di dolori e di febbre per i quali sarebbe stato necessario rivolgersi al pronto soccorso;
Pag. 11 di 33 - che in data 19.02.2015 si era recato alla visita di controllo con il dott.
che aveva diagnosticato “testicoli in sede, il sinistro Controparte_5
di consistenza aumentata. Non dolenzia testicolare bilateralmente.
Verosimile ematoma a livello dell'emiscroto di sinistra” e prescritto terapia antibiotica e una successiva visita di controllo dopo due settimane, senza effettuare ulteriori accertamenti diagnostici;
- che nei giorni seguenti, nonostante l'assunzione dell'antibiotico, aveva notato un ulteriore aumento del gonfiore;
- che in data 21.02.2015 si era recato al Pronto Soccorso dell'Azienda
Ospedaliera San Paolo di Milano, ove era sottoposto ad una esplorazione scrotale che aveva evidenziato un'ischemia e la necrosi testicolare sinistra da verosimile torsione intravaginale, e così, ricoverato in regime di urgenza, era stato sottoposto ad intervento chirurgico per asportazione del testicolo sinistro;
- dopo tale ultimo intervento, continuando a lamentare dolore all'anca sinistra, si era sottoposto ad esami radiografici e ad una visita ortopedica all'esito della quali era accertata una coxartrosi del bacino, in corso già da qualche tempo, che poteva giustificare la tipologia e sede del dolore lamentato in occasione della visita con il dott. CP_4
- che, in base delle risultanze della perizia medico - legale allegata agli atti,
aveva patito un periodo di inabilità al 100% di giorni 5, al 75% di giorni 15
e al 50% di giorni 15 e postumi permanenti nella misura del 15%, nonché
spese mediche per € 463,30;
- che tali danni erano stati causati dalla condotta negligente ed imprudente
Pag. 12 di 33 dei due medici, in particolare il dott. per avere prescritto un Controparte_4
intervento chirurgico non necessario e non risolutivo dei dolori all'anca e all'inguine lamentate in occasione della visita 16.12.2014 e per non averlo adeguatamente informato dei rischi connessi all'intervento e il dott.
[...]
per non avere eseguito gli accertamenti diagnostici Controparte_5
necessari ad evidenziare la grave situazione in atto in occasione della visita di controllo del 19.02.2015, limitandosi a prescrivere un'inutile terapia antibiotica e una visita di controllo dopo due settimane;
- che l era Controparte_1
responsabile per inadempimento agli obblighi contrattuali.
Si costituiva con comparsa del 7.07.2016 che resisteva Controparte_4
esponendo:
- che in data 16.12.2014 l'attore si era sottoposto a visita urologica presso il suo studio, in seguito alla quale egli aveva diagnosticato un varicocele sinistro di II grado ed aveva prescritto una terapia specifica (antalgici,
sospensore scrotale);
- che il paziente, stante l'intolleranza rispetto al presidio urologico, aveva chiesto la risoluzione chirurgica della patologia in atto e per tale motivo, in data 10.02.2015, in regime di day- hospital, presso l'Ospedale di Calcinate,
si era proceduto all'intervento di aspirazione di varicocele sinistro;
- che, a seguito l'ingrossamento dell'emiscroto dopo l'intervento, l'attore non aveva contatto il numero telefonico attivo per “eventuali problematiche
correlate all'intervento chirurgico subito per risolvere” indicato nella lettera dimissione dell'ospedale;
Pag. 13 di 33 - che, come si poteva desumere dall'accesso all'Ospedale San Paolo di
Milano, la necrosi ischemica del testicolo e la conseguente orchiectomia sinistra, era stata causata da una torsione intravaginale verificatasi indipendentemente dall'intervento da egli praticato;
- che non sussisteva la prova del nesso causale tra la sua condotta e le lesioni patite dall'attore;
- che, infine, non sussisteva alcuna violazione del consenso informato poiché
la complicanza in cui era incorso il non era prevedibile ex ante e che Pt_1
l'ammontare dei danni chiesto era eccessivo.
Si costituiva, con il medesimo legale, Controparte_1
che negava ogni responsabilità propria e dei medici
[...]
convenuti; contestava nel quantum le pretese risarcitorie attoree.
In via subordinata, in caso di condanna, chiedeva di essere manlevato dal dott. che, operando presso la struttura sanitaria in forza Controparte_5
di contratto libero professionale per attività di medico specialista, aveva sottoscritto apposita clausola contrattuale di manleva della struttura.
Si costituiva che contestava gli assunti attorei Controparte_5
affermando la correttezza del suo operato;
sosteneva che la prescrizione degli accertamenti ecografici, che l'attore reputava colposamente omessi in occasione della visita del 19.02.2015, non avrebbero potuto evitare al paziente la successiva orchiectomia omolaterale poiché, al momento della visita era già trascorso troppo tempo dall'insorgere del primo sintomo della torsione, ossia il gonfiore del testicolo manifestatosi il 16.02.2015, mentre solo un'azione tempestiva e immediata, entro 4/6 ore, avrebbe potuto evitare
Pag. 14 di 33 l'asportazione del testicolo;
da ultimo, contestava l'an e il quantum delle voci di danno richieste.
Istruita la causa con consulenza medica e successiva nota integrativa del
10.12.2018, affidata al collegio peritale composto dal dott. Persona_2
e dal dott. , e con ammissione di prova per
[...] Persona_3
testi sui capitoli nn. 3 e 9 di parte attrice, mai espletata, il Tribunale:
- accertava, discostandosi dalla c.t.u., la responsabilità del dott. CP_4
per avere eseguito un intervento inutile per il trattamento e la gestione
[...]
della sintomatologia dolorosa (algie nella deambulazione tra l'anca e l'inguine) lamentata dall'attore in occasione della prima visita del
16.12.2014 e, dunque quella contrattuale dell'
[...]
richiamando in diritto quanto disposto dalla Controparte_1
legge 8 marzo 2017 n. 24;
- condannava in solido i convenuti e Controparte_4 [...]
al pagamento dei danni subiti Controparte_1
dall'attore, liquidati in i) € 3.313,00 per danno biologico permanente nella misura del 3 %, come da c.t.u. sulla base delle Tabelle di Milano;
ii) €
2.351,25 per danno biologico temporaneo pari a 5 giorni al 100%, 15 giorni al 75% e 15 giorni al 50%; iii) € 130 per esborsi sostenuti e dunque un importo complessivo di € 5.794,25, oltre interessi;
- rigettava la domanda attorea per lesione del consenso informato ritenendo che parte attrice non aveva allegato e provato che, in caso di corretta informazione sulle possibili complicazioni, avrebbe rifiutato l'intervento;
- compensava integralmente le spese processuali tra l'attore e i convenuti
Pag. 15 di 33 Vavassori e e CP_4 Controparte_1
- rigettava la domanda attorea nei confronti del dott. Controparte_5
escludendo la sussistenza di una condotta omissiva colposa del medico sulla scorta della consulenza depositata;
- condannava parte attrice a rifondere al dott. alla Controparte_5
rifusione delle spese di lite che liquidava in € 2.430, poi emendate in € 4.835,
oltre accessori di legge ed esborsi;
- poneva in solido a carico di e Controparte_4 [...]
le spese di c.t.u. Controparte_1
La sentenza era gravata da a cui resistevano e Parte_1 Controparte_4
che proponevano Controparte_1
appello incidentale, e , che proponeva appello Controparte_5
incidentale condizionato dall'accoglimento dei motivi di appello sulla propria responsabilità professionale.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
30.10.2024 e la Corte la rimetteva in decisione, assegnando alle parti termine di giorni 60 per il deposito delle conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed articolato motivo censura la premessa della Parte_1
gravata sentenza con cui il Tribunale cui ha applicato retroattivamente la legge 8.03.2017 n. 24, entrata in vigore dopo i fatti di causa, mentre nel caso concreto va applicato il decreto LD che espressamente richiama le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica ed esenta da
Pag. 16 di 33 responsabilità penale il medico che le abbia eseguite.
Lamenta che il primo giudice non ha disposto la rinnovazione della consulenza che ha escluso qualsiasi addebito al dott. Controparte_5
che non si è attenuto alle linee guida e sostiene che i consulenti nominati hanno travalicato il proprio ruolo formulando ipotesi giuridiche e palesando nelle loro comunicazioni atteggiamenti di astio verso il procuratore di parte attrice.
Censura il fatto che il primo giudice si sia avvalso della c.t.u. depositata, mai rinnovata nonostante le ripetute richieste, anche se non contenente alcun richiamo alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica, nonché priva di adeguate risposte alle osservazioni del consulente di parte. Allega che la necrosi del testicolo, in assenza di algia, era riconducibile non tanto ad una torsione testicolare, come ritenuto erroneamente dal primo giudice, quanto ad una lesione vascolare causata da eccessiva legatura dei rami venosi, come prospettato dai propri consulenti di parte, e, dunque, un approfondimento diagnostico da parte del dott.
[...]
avrebbe potuto evitare la necrosi e la conseguente asportazione del CP_5
testicolo.
Con il secondo motivo censura la sentenza per avere il Tribunale erratamente quantificato nella misura del 3% il danno biologico permanente sulla scorta della c.t.u.
Rileva la contraddittorietà della decisione laddove afferma che la perdita del testicolo comporta di norma un danno biologico del 5% per poi quantificarlo come lesione (e non perdita) dell'organo nella misura del 3%.
Pag. 17 di 33 Afferma che tale riduzione del danno è stata giustificata in modo errato dal
Tribunale sulla base di affermazioni ipotetiche e non provate afferenti alla
“non integrità nell'anatomia e nella funzione quantomeno riproduttiva, se
non endocrina, sia a causa di un varicocele, patologia di non verosimile
insorgenza, che dell'età del signor (70 anni) al momento dei fatti”. Pt_1
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha liquidato parzialmente il danno patrimoniale riconoscendo solo l'importo di € 130 per la visita presso l'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano e non anche gli altri importi richiesti e documentati non ritenendoli conseguenza immediata e diretta dell'illecito commesso dal dott. CP_4
Con il quarto motivo censura la sentenza per avere il Tribunale escluso la responsabilità professionale del dott. aderendo in Controparte_5
modo acritico alle risultanze della c.t.u.
Con il quinto motivo censura il capo decisorio di rigetto della richiesta di risarcimento per la mancanza di consenso informato. Sostiene che se il dott.
avesse informato correttamente l'attore che una delle Controparte_4
possibili conseguenze dell'intervento di varicocele era la perdita del testicolo, non avrebbe mai prestato il proprio consenso.
Con il primo motivo di appello incidentale
[...]
censurano la sentenza per avere accolto la Controparte_9
domanda attorea di risarcimento danni a fronte di una c.t.u. che, in più punti,
ha accertato in modo incontrovertibile l'assenza di qualsiasi responsabilità.
Richiamano i passaggi dell'elaborato peritale da cui emerge l'insussistenza di una condotta sanitaria censurabile per imprudenza o imperizia del
Pag. 18 di 33 Vavassori e sostengono che la condotta colposa del medico non può mai essere valutata ex post ma, tenendo conto di tutte le peculiarità del caso,
unicamente ex ante, per cui “la sussistenza del nesso di causalità tra condotta
del medico ed evento danno non può essere meccanicamente fatto discendere
dalla mera verificazione di quest'ultimo, né tantomeno la responsabilità può
fondarsi su elementi opinabili o sulla mera probabilità di un esito
maggiormente favorevole di un diverso evento”.
Con il secondo mezzo gli appellanti incidentali censurano la sentenza per avere compensato le spese di lite e di c.t.u., chiedendo la condanna dell'appellante alle spese del primo e del secondo grado in caso di accoglimento dell'appello.
Con il terzo motivo, in subordine, censurano la sentenza per avere erratamente applicato le Tabelle di Milano, anziché le Tabelle delle cd.
“micropermanenti” previste dagli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni, nonostante l'invalidità riconosciuta rientri ampiamente sotto la soglia del 9%.
Con articolato motivo di appello incidentale condizionato il dott. CP_5
censura la sentenza per l'erronea quantificazione del danno patito
[...]
da rilevando: Parte_1
- l'errata applicazione delle Tabelle di Milano poiché ai sensi dell'art. 7,
comma 4, della L.24/2017 andavano adottate le tabelle previste dagli art. 138
e 139 del Codice delle Assicurazioni;
- l'errata quantificazione del danno biologico permanente nella misura del
3%, anziché del 2,5%;
Pag. 19 di 33 - l'erronea indicazione dei giorni di invalidità temporanea totale e parziale poiché effettuata sulla base della perizia medico-legale di parte attrice, che era stata espressamente contestata;
- l'omesso esame ai sensi dell'art. 1227 c.c. della condotta di Pt_1
allorquando non aveva contattato il numero di telefono indicato nella lettera di dimissioni per eventuali problematiche correlate all'intervento chirurgico di varicocele.
Prima di esaminare i motivi, in fatto, è pacifico che in data 16.12.2014
[...]
si rivolgeva al dott. per una visita presso l' Pt_1 Controparte_4 [...]
”, lamentando dolori nella Controparte_2
deambulazione tra l'anca e l'inguine sinistra che il medico attribuiva ad un varicocele sinistro trattabile con un intervento chirurgico.
In data 10.02.2015, era ricoverato presso la Struttura Complessa di Pt_1
Chirurgia Generale dell'Azienda Ospedaliera di Treviglio per essere sottoposto all'intervento chirurgico di legatura della vena spermatica sinistra,
e il paziente veniva dimesso, su sua richiesta, in data 11.02.2015.
In data 19.02.2015 si recava alla visita urologica di controllo programmata con il dott. che, riscontrato un ingrossamento del Controparte_5
testicolo sinistro, in assenza di dolore, per un verosimile ematoma a livello dell'emiscroto di sinistra, prescriveva terapia antibiotica e visita di controllo dopo due settimane.
In data 21.02.2015, si recava al Pronto Soccorso dell'Azienda Parte_1
Ospedaliera San Paolo di Milano, ove, effettuati gli esami e un'ecografia ai testicoli evidenzianti una torsione intravaginale, veniva ricoverato in regime
Pag. 20 di 33 di urgenza e sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione del testicolo sinistro a causa della intervenuta necrosi dell'organo.
Dopo tale ultimo intervento, permanendo il dolore all'anca sinistra, si sottoponeva ad esami radiografici e ad una visita ortopedica/fisiatrica che accertava una coxartrosi del bacino, già in corso da qualche tempo, che giustificava la tipologia e la sede del dolore lamentato in occasione della prima visita con il dott. CP_4
I consulenti, dopo aver descritto l'iter clinico sino all'intervento del
21.02.2015 presso il Reparto Urologia dell'Azienda Ospedaliera San Paolo
di Milano con diagnosi di ingresso “Dolore testicolare” e sottoposto ad intervento chirurgico con asportazione del testicolo sinistro a causa della necrosi, aggiungevano che solo in data 12.05.2015 si era Parte_1
sottoposto a RX rachide lombo sacrale, anca sinistra e bacino per quesito diagnostico di cruralgia e in data 26.05.2015 gli era stata somministrata una valutazione ortopedica fisiatrica in relazione al dolore inguinale lamentato.
Rispondendo agli articolati quesiti, i consulenti evidenziavano che non era possibile stabilire con precisione la sintomatologia evidenziata da al Pt_1
momento del primo contatto con il medico dott. in data 16.12.2014 CP_4
a causa dell'assenza del referto e che, nonostante la parzialità della documentazione, l'attore era stato operato per correzione di varicocele sinistro esclusivamente sulla base di una diagnosi clinica (tensione testicolare). Precisavano che era improbabile, ma non impossibile, che la rilevante sintomatologia (dolore inguinale) del visitato potesse dipendere da un varicocele, che rappresenta tipicamente una patologia del giovane
Pag. 21 di 33 maschio, e che, considerato che aveva 70 anni all'epoca dei Parte_1
fatti, si poteva valutare l'esistenza di una patologia scheletrica o di un'importante ernia inguinale.
Per quanto di interesse, i consulenti evidenziavano che, qualora la causa della sintomatologia riferita da fosse stata ricondotta ad altra patologia Pt_1
rispetto al varicocele, un intervento chirurgico sarebbe stato inopportuno. In
altri termini, l'intervento proposto ed eseguito è stato corretto per il trattamento della patologia varicocele, ma non per la patologia lamentata dall'attore che avrebbe richiesto accertamenti più approfonditi per cercare la causa del dolore inguinale.
Circa poi le cause della necrosi testicolare, i consulenti aggiungevano che
“Nel caso di valutazione, appare pertanto ragionevole ipotizzare che nel
periodo post-operatorio il testicolo/funicolo spermatico sinistro – anche solo
minimamente mobilizzato in corso di intervento chirurgico – abbia potuto
torcersi sul proprio asse, nei giorni seguenti, sulla base di una
predisposizione anatomica non prevedibile né diagnosticabile”. Ancora, i consulenti, incaricati di precisare se i danni fisici accertati e ricollegabili all'operato del personale medico dell' convenuta fossero la CP_1
conseguenza della violazione di regole di prudenza, diligenza e perizia,
riferivano che non erano propriamente ravvisabili profili di colpa e che pure un intervento, sulla carta semplice o a bassa complessità, poteva essere foriero di complicanze.
Passando ora all'esame del primo motivo dell'appello principale, da valutare unitamente all'appello incidentale del dott. e dell CP_4 CP_1
Pag. 22 di 33 Ospedaliera in quanto investe l'an della pretesa risarcitoria, osserva la Corte
che gli stessi sono nel loro complesso infondati.
È vero che l'art. 7 della legge 8.03.2017 n. 24 non è applicabile retroattivamente, ma nel caso di specie il Tribunale ha accordato il risarcimento del danno in quanto l'attore era stato trattato chirurgicamente con un intervento inutile poiché non funzionale a risolvere il danno lamentato.
A fronte del dolore descritto, i consulenti hanno bene evidenziato che l'intervento chirurgico di legatura delle vene spermatiche non costituiva la procedura utile al trattamento e alla gestione della sintomatologia, anche in relazione all'età del paziente.
Il Tribunale, con motivazione condivisibile, ha dato atto, proprio sulla scorta delle indagini peritali, che la coxartrosi accertata a mezzo RX nel maggio
2015 avrebbe potuto essere diagnosticata sei mesi prima, visto che il quadro clinico del paziente non era stato valutato in modo corretto e completo,
apparendo improbabile che il dolore lamentato potesse essere ricondotto solo al varicocele e non già ad una diversa patologia scheletrica o ad un'importante ernia inguinale.
Proprio in relazione a tali esiti, nonostante i consulenti abbiano poi giudicato corretta l'esecuzione dell'intervento chirurgico, non si comprendono neppure i motivi di censura svolti dall'appellante principale e l'insistita richiesta di sostituzione dei consulenti per via di scortesi scambi via email dovuti per lo più a disguidi di natura tecnica del p.c.t. (mancata visibilità di atti, tra cui la richiesta di proroga del termine di deposito della relazione) che
Pag. 23 di 33 certo non possono fondare un'istanza di ricusazione o giustificare la richiesta di sostituzione dei consulenti.
Invero, la relazione peritale è completa e i consulenti hanno risposto, ove possibile, a tutti i numerosi quesiti formulati e alle osservazioni di parte;
in essa non si ravvisano errori concettuali e proprio sulla scorta di tali risultanze il Tribunale ha ritenuto di accordare il danno.
Non vi sono motivi che giustifichino la nullità della consulenza, peraltro all'udienza del 23.05.2018 immediatamente successiva al suo deposito, la difesa di parte attrice ha insistito per la rinnovazione in virtù della dedotta,
ma inesistente, grave inimicizia, ma non ha eccepito alcun profilo di nullità
che pacificamente non esiste neppure nel caso in cui il consulente non abbia rispettato i termini di deposito assegnati.
Non vi è stata alcuna lesione del principio del contraddittorio ed anzi vi è
stata l'integrazione disposta dal primo giudice in data 27.10.2018 anche alla luce del contenuto della cartella clinica prodotta quale doc. 4 dalla Azienda
convenuta.
In definitiva, l'aver sottoposto ad un inutile intervento Parte_1
chirurgico, non funzionale alla sintomatologia lamentata, giustifica la richiesta risarcitoria e rende l'appello incidentale di e Controparte_10
del dott. sul punto infondato, a prescindere dal fatto che Controparte_4
l'intervento sia avvenuto in modo tecnicamente corretto e che le conseguenze della necrosi fossero imprevedibili.
Nell'odierno processo non è contestato l'intervento in sé: nella responsabilità
sanitaria non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente
Pag. 24 di 33 costituisca complicanza (concetto estraneo al diritto), ma occorre che l'evento definito complicanza sia non prevedibile o non evitabile sì da integrare gli estremi della causa non imputabile.
Nel caso concreto, le conseguenze dell'intervento sono state descritte dai consulenti come non prevedibili e non diagnosticabili in quanto legate ad una predisposizione anatomica del paziente e tanto avrebbe comportato il rigetto della domanda risarcitoria attorea se si fosse censurato l'intervento in sé
considerato e non, come accaduto nel caso concreto, la sua concreta opportunità e utilità.
Il secondo motivo di appello principale che investe la misura della percentuale di invalidità permanente accordata non è fondato.
I consulenti sul punto evidenziavano: “ … si dirà che i comuni barème (ex
pluribus, - Rossi, 2006; - 2006; Bargagna Pt_2 Pt_3 Persona_4
et al. 2001) accreditano la perdita di un testicolo integro di un permanente
pregiudizio all'integrità psicofisica nell'ordine dei 5 (cinque) punti
percentuali. Nel caso di specie, tuttavia – e sempre in astratto, si badi – il
testicolo sinistro del Sig. al momento della procedura chirurgica de Pt_1
qua, non era probabilmente già più integro nell'anatomia e nella funzione
(quantomeno riproduttiva, se non endocrina) a causa di un varicocele,
patologia di non verosimile recente insorgenza, e della età del soggetto (70
anni al momento dei fatti).
L'eventuale danno, perciò, esclusa l'ipotesi del pregiudizio al sistema
organo funzionale endocrino-riproduttivo costituito, come ovvio, dal
complesso dei due testicoli (indenne il destro, per quanto evincibile dagli
Pag. 25 di 33 elementi tecnici in atti e da quanto emerso dall'esame obiettivo effettuato dai
CTU in corso di operazioni), la cui menomazione eccederebbe, in termini di
integrità psicofisica, quello del singolo organo, ammonterebbe comunque ad
una frazione – indicativamente ½ – della tariffa generalmente attribuita a
quest'organo (5%, NdA), ossia 2-3 punti percentuali”.
Si tratta di una valutazione assolutamente condivisibile tanto più che i consulenti di parte attrice dott. e dott. non Persona_5 Controparte_11
contrappongono un criterio di quantificazione fondato su dati presenti nella letteratura scientifica.
Correttamente poi il primo giudice ha quantificato l'invalidità temporanea al
100% per giorni 5, quella al 75% per giorni 15, quella al 50% per giorni 15,
come stabilito dagli stessi consulenti di parte attrice in difetto di quantificazione da parte dei consulenti tecnici d'ufficio, i quali, va precisato,
hanno omesso la quantificazione non tanto perché non vi sia stata invalidità
temporanea, ma perché non hanno riscontrato profili di colpa nell'operato dei sanitari.
Il terzo motivo dell'appello principale è parimenti infondato.
Il Tribunale ha riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, solo l'importo di
€ 130 relativo alla visita presso Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano e correttamente ha escluso il riconoscimento di € 128 per visita andrologica ed
€ 51 per RX anca in quanto esborsi funzionali ad accertare la reale causa del dolore, ma non eziologicamente connessi con l'inutile intervento chirurgico.
Il quarto motivo di appello principale che investe la responsabilità del dott.
è parimenti infondato. Controparte_5
Pag. 26 di 33 A parte l'evidente rilievo che se la fonte del danno non risiede nell'intervento di per sé considerato, ma nella sua concreta utilità, al dott. non CP_5
può essere attribuito alcun profilo di responsabilità in relazione ad un intervento non proposto, la consulenza ha chiaramente evidenziato che in nessun caso può essere ascritta al dott. la Controparte_5
responsabilità per il successivo intervento di asportazione del testicolo riconducibile a colpa nell'esecuzione del controllo.
Sul tema, i consulenti evidenziavano che o l'evento di torsione testicolare era già avvenuto al momento della visita ambulatoriale molti giorni prima non lamentando il paziente alcun dolore o l'evento si è verificato in data compresa tra il 19 e il 21 febbraio e, in tale evenienza, l'esecuzione di una ecografa testicolare, come ipotizzato da parte appellante, non avrebbe potuto prevenire o prevedere un successivo evento di torsione (tenuto conto del fatto che il testicolo ha un'autonomia massima di sei ore a aprire dall'insorgenza dell'evento ischemico).
In definitiva, anche a voler ipotizzare superficialità nel controllo, nessun nesso causale esiste con il conseguente intervento di asportazione del testicolo.
Il quinto motivo inerente al consenso informato è di converso fondato.
In plurime occasioni, la Suprema Corte ha chiarito che la violazione degli obblighi informativi nei confronti del paziente può essere dedotta in relazione eziologica sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione al diritto della salute, sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente,
Pag. 27 di 33 rispetto ad entrambi. Nel primo caso, l'inadempimento dell'obbligo informativo può assumere incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito solo in caso di presunto dissenso in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito e l'esito infausto non si sarebbe verificato.
Nel caso concreto, il consenso informato sottoscritto dall'attore è piuttosto generico … Per tale prestazione dichiaro di essere stato informato che posso
andare incontro a complicanze sia di carattere generale che specifiche
legate al tipo di procedura. Le complicanze generali possono essere
anestesiologiche ... circolatorie, polmonari, metaboliche, infettive. Per
quanto riguarda invece le complicanze specifiche: idrocele reattivo, recidiva
della patologia (raramente)”.
Non risulta che sia stata rappresentata l'eventualità non astrattamente prevedibile nel caso concreto, ma esistente in letteratura, di un evento ischemico testicolare e tanto lascia presumere che verosimilmente, se il paziente fosse stato informato in modo corretto, non si sarebbe sottoposto all'intervento chirurgico de quo in presenza di un varicocele modesto.
Facendo uso delle Tabelle milanesi sul punto, ritiene la Corte che ricorre l'ipotesi di minore gravità in quanto i postumi sono risultati piuttosto limitati,
il paziente non era in condizione di vulnerabilità, l'intervento abbastanza semplice e la violazione dell'obbligo informativo non è stata particolarmente grave, sicché il danno per la lesione del diritto all'autodeterminazione può
essere liquidato nella somma di € 4.000 in moneta attuale.
Passando ora all'esame dei motivi di appello incidentale, del primo si è già
Pag. 28 di 33 sopra detto nel momento in cui è stato esaminato il gravame incidentale.
La responsabilità del dott. e dell'Azienda Ospedaliera (di natura CP_4
contrattuale) esistono in quanto gli accertamenti che hanno condotto a ritenere la causa del dolore inguinale di il varicocele sono stati Parte_1
connotati da superficialità e incompletezza.
Come sopra detto, è vero che la sintomatologia algica inguino-scrotale è
frequentemente sfumata e subdola, e che pertanto una diagnosi differenziale può essere difficile, tuttavia, nel caso dell'attore (soggetto di 70 anni al momento dei fatti) doveva essere presa in considerazione la presenza di una patologia scheletrica o di un'importante ernia inguinale e, per una migliore comprensione medica, si doveva eseguire un accertamento ecografico del canale inguinale ed una RX rachide lombosacrale.
Il secondo motivo che involge le spese di lite e di consulenza va apprezzato alla luce dell'esito complessivo della lite e non costituisce un vero e proprio mezzo di gravame.
Il terzo motivo di appello incidentale va invece accolto.
L'art. 3 comma 3 del D.L. 158/2012 dispone che il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
In base ai principi affermati dalla Suprema Corte “In tema di risarcimento
del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta
nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del
2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del
Pag. 29 di 33 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non
patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del
d.lgs. n. 209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative
ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in
vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato
interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo
retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della
responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed
acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al
giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio
tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno” (Cass.
11.12.2024 n. 31686)
Dunque, il danno biologico permanente e temporaneo patito da Parte_1
va liquidato applicando le tabelle previste per le lesioni micropermanenti dagli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, come aggiornati dal D.M.
16.07.2024,
In applicazione a detti criteri, competono all'attore di anni 70 al momento del fatto € 2.387,20 per danno biologico ed € 1.311,95 per invalidità
temporanea per un totale di € 3.699,15 all'attualità.
Va altresì riconosciuto il danno morale, già riconosciuto dal primo giudice per aver attore subito un intervento inutile da cui si è generata una catena di eventi che hanno perdita la testicolo, in quanto sul punto non vi è stata espressa censura.
Il danno morale va liquidato in € 1.223 in moneta attuale.
Pag. 30 di 33 Il complessivo danno di € 8.932,15 (sommatoria di € 4.000, di € 3.699,15 e di € 1.233) va devalutato all'epoca del fatto, ossia € 7.412 ed incrementato di rivalutazione sino ad oggi maturata (€ 1.520) e interessi legali sulla somma via via rivalutata (€ 918) per una debenza attuale di € 9.850, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Il danno patrimoniale di € 130 riconosciuto viene confermato.
L'appello incidentale condizionato del dott. è Controparte_5
assorbito.
Passando ora a regolare le spese di lite, l'appellante deve rifondere Pt_1
all'appellato le spese del grado in quanto totalmente Controparte_5
soccombente che vanno liquidate assumendo quale scaglione di riferimento il valore della domanda, il disputatum, ossia € 68.787, (vedi tra le molte Cass.
24.02.2016 n. 35741, Cass.
6.05.2022 n. 14470 e Cass. 24.07.23 n. 22160) e quindi vengono liquidate in € 9.991 per compenso (€ 2.977 per la fase studio,
€ 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
nei rapporti tra appellante, da un lato, e e dall'altro, CP_4 Controparte_12
vengono liquidate sulla scorta del decisum e quindi, per il primo grado vengono liquidate in € 786 per borsuali ed € 5.077 per compenso (€ 919 per la fase studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria ed
€ 1.701 per la fase decisionale), oltre rimborso oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e per il presente grado in € 1.165,50
per borsuali ed € 3.966 per compenso (€ 1.134 per la fase studio, € 921 per la fase introduttiva ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso oltre
Pag. 31 di 33 rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Infatti, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 secondo comma cod. proc. civ. (cfr.
Cass. sezioni unite 31.10.2022 n. 32061).
Gli esborsi per la consulenza restano a carico di Controparte_13
in via tra di loro solidale.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sugli appelli Parte_1
incidentali proposti da Controparte_1
e da avverso la sentenza n. 59/2022 emessa dal
[...] Controparte_4
Tribunale di Bergamo, terza sezione civile, pubblicata in data 18/01/2022,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale,
condanna e Controparte_4 Controparte_1
a versare a la somma di € 9.850, oltre interessi legali ex
[...] Parte_1
art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo, a titolo di
Pag. 32 di 33 danno non patrimoniale;
- conferma nel resto;
- condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_5
del presente grado, liquidate come in parte motiva;
- condanna e in solido tra loro, a Controparte_4 Controparte_10
rifondere a le spese di lite del primo e del secondo grado, Parte_1
liquidate come in parte motiva;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico di e Controparte_4
in solido tra loro. Controparte_10
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Manuela Cantù
Pag. 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da
dott. Manuela Cantù Presidente
OGGETTO:
dott. Daniela Fedele Consigliere
Responsabilità
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore professionale ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 818/2022 R.G., posta in decisione all'udienza
collegiale del 30.10.2024, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Piccinino Joelle Rosanna, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via Fontana n. 22, come da procura in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), già
[...] P.IVA_1 Controparte_2
in persona del direttore generale e legale rappresentante dott.
[...]
Pag. 1 di 33 e (C.F. ), Controparte_3 Controparte_4 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Vinci del foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Piazza della
Conciliazione n. 5, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE' CONTRO
(C.F. , rappresentato Controparte_5 C.F._3
e difeso dall'avv. Omar Chiari, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Piccinini n. 2, come da procura in calce alla CP_1
comparsa di costituzione in appello
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: Appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, terza sezione
civile n. 59/2022 pubblicata in data 18/01/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia alla Corte d'Appello di Brescia così giudicare:
In principalità e nel merito: respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa qualunque formula e/o statuizione, accertare la responsabilità dell'
[...]
del Dott. e del Dott. Controparte_1 Controparte_4 [...]
nella causazione del danno occorso all'appellante a seguito Controparte_5
dell'intervento del 10.02.2015 e, per l'effetto, condannarli, in via tra loro solidale e/o disgiunta, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore a causa ed in conseguenza dei fatti per cui è causa, quantificati in €
Pag. 2 di 33 68.787,30, o nella diversa misura che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì dell'intervento al saldo effettivo.
In via istruttoria: disporre la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, con la contestuale nomina di nuovi Consulenti Tecnici d'Ufficio, avuto riguardo alle osservazioni tecniche già articolate dall'appellante nel corso dell'accertamento peritale a mezzo dei propri Consulenti di parte.
Si chiede altresì ammettersi prova per interrogatorio formale degli appellati e per testi sui seguenti capitoli, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) In data 16.12.2014 si rivolgeva al Dott. primario Parte_1 Controparte_4
di urologia all' di , Controparte_2 CP_2 CP_2 CP_2
lamentando algie nella deambulazione tra l'anca e l'inguine di sinistra;
2) Nel corso della visita svolta in data 16.12.2014, il Dott. Controparte_4
rappresentava ad che la dolenzia dallo stesso lamentata tra l'anca e Parte_1
l'inguine di sinistra era causata dalla presenza di un pregresso varicocele sinistro,
trattabile con intervento chirurgico;
3) Il Dott. asseriva che l'intervento di varicocele di cui al Controparte_4
precedente capitolo 2) era un'operazione ambulatoriale di routine, priva di rischi e complicazioni, la cui degenza si sarebbe conclusa nell'arco di una giornata, come emerge dalla mail 18.01.2016 [che si produce sub doc. 13 da rammostrare al teste].
4) In data 18.01.2015 chiedeva all' Parte_1 Controparte_6
di essere messo in lista d'attesa per l'intervento di varicocele, così come prescritto dal Dott. Controparte_4
5) L'intervento di varicocele veniva fissato per il 10.02.2015.
6) effettuava gli esami clinici prescritti dal Dott. in Parte_1 Controparte_4
Pag. 3 di 33 data 06.02.2015;
7) Nel corso del colloquio, seguito agli esami di cui al punto che precede, con il
Dott. medico chirurgo dell'Ospedale di Calcinate che Testimone_1
avrebbe eseguito l'intervento di varicocele, quest'ultimo rappresentava al Dott.
[...]
le proprie perplessità in merito all'opportunità dell'operazione, trattandosi Pt_1
di varicocele di dimensioni ridotte.
8) Il Dott. evidenziava al Dott. nel corso della Parte_1 Testimone_1
visita del 06.02.2015, che si fidava di quanto prescrittogli dal Dott. Controparte_4
e sottoscriveva il documento attestante il proprio consenso informato.
9) In data 10.02.2015 veniva ricoverato presso il Dipartimento Area Parte_1
Chirurgica dell'Ospedale F.M. Passi di Calcinate, apprendendo solo in tale circostanza che la durata del ricovero sarebbe stata di un giorno e mezzo, al fine di permettere all'organismo lo smaltimento dell'anestesia spinale.
10) veniva dimesso in data 11.02.2015, con relazione di dimissione Parte_1
riportante la conclusione “decorso post-operatorio scevro da complicanze
chirurgiche”, come da documento che mi si rammostra [doc. 1 fascicolo appellante da rammostrare al teste].
11) In data 16.02.2015, verificando un ingrossamento del testicolo sinistro,
[...]
contattava invano lo Studio medico del Dott. Pt_1 Controparte_4
12) In data 16.02.2015 la segretaria del Dott. richiamava Controparte_4 [...]
invitandolo a contattare telefonicamente la caposala dell' di Pt_1 CP_2
e ad esporre a lei la circostanza dell'ingrossamento testicolare post- CP_2
operatorio.
13) In data 17.02.2015 contattava telefonicamente la caposala del Parte_1
Pag. 4 di 33 reparto di chirurgia dell' di che lo metteva in contatto con una CP_2 CP_2
dottoressa del reparto di urologia. Quest'ultima gli consigliava di attendere la visita di controllo che sarebbe avvenuta due giorni dopo, nonché di presentarsi al pronto soccorso dell'Ospedale qualora fossero sopraggiunti febbre e/o dolori.
14) In data 19.02.2015 si recava per la visita di controllo all'Ospedale Parte_1
di Calcinate, ove il Dott. diagnosticava “testicoli in sede, il Controparte_5
sinistro di consistenza aumentata. Non dolenzia testicolare bilateralmente.
Verosimile ematoma a livello dell'emiscroto di sinistra”, prescrivendo l'antibiotico
Levofloxacina 500 mg da assumere una volta al giorno per 15 giorni e una nuova visita di control-lo a distanza di due settimane, come da documento che mi si rammostra [doc. 2 fascicolo appellante da rammostrare al teste].
15) In data 20.02.2015, constatato che nonostante la terapia antibiotica Parte_1
persisteva l'aumento delle dimensioni del testicolo sinistro, informava della circostanza, tramite posta elettronica, il Dott. richiedendo un suo Controparte_4
personale controllo urgente.
16) Il Dott. ometteva di riscontrare l'e-mail di del Controparte_4 Parte_1
20.02.2015 e di cui al precedente capitolo n. 15).
17) In data 21.02.2015 si recava al Pronto Soccorso dell'Azienda Parte_1
Ospedaliera San Paolo di Milano ove veniva sottoposto ad ecografia, visionata la quale l'urologo Dott. prescriveva un intervento immediato di apertura CP_7
ed esplorazione dello scroto.
18) Nel corso dell'intervento chirurgico cui veniva sottoposto presso Parte_1
l'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano veniva diagnosticata una “ischemia e
necrosi testicolare sinistra da verosimile torsione intravaginale”, la quale
Pag. 5 di 33 comportava l'asportazione del testicolo sinistro, come da documento che mi si rammostra [doc. 3 fascicolo appellante da rammostrare al teste].
19) Il referto dell'esame istopatologico eseguito sul testicolo sinistro asportato ad evidenziava: “testicolo, annessi testicolari e tessuti molli circostanti Parte_1
sede di alterazioni regressive necrotiche di tipo ischemico-emorragico associate a
congestione ematica vascolare e a flogosi cronica attiva periva scolare e stromale
con presenza di frequenti siderofagi, come in iniziale fase di organizzazione”, come da documento che mi si rammostra [doc. 4 fascicolo appellante da rammostrare al teste].
20) In data 22.02.2015 riceveva una e-mail dal Dott. Parte_1 Controparte_4
il qua-le lo invitava a sottoporsi a visita di controllo presso il proprio studio in data
02.03.2015.
21) si sottoponeva ad esami radiografici in data 12.05.2015, all'esito Parte_1
dei quali emergevano “bilaterali manifestazioni coxartrosiche con sclerosi
strutturale dei tetti aceta bolari e cavità articolari di ampiezza ridotta,
maggiormente a sinistra. Sclerosi delle limitanti articolari al pube e manifestazioni
artrosi che a livello delle sincondrosi sacro-iliache”, come da referto che mi si rammostra [doc. 5 fascicolo appellante da rammostrare al teste].
22) In data 26.05.2015 si sottoponeva a visita ambulatoriale presso il Parte_1
Dott. specialista ortopedico, il quale rilevava “una riduzione in Persona_1
toto della rima articolare femoro-acetabolo (in particolare a livello dell'estremo
acetabolare (coxartrosi polare)”, rappresentando che in tale processo fosse da ricercarsi la tipologia e la sede del dolore lamentato dal medesimo Parte_1
come da referto che mi si rammostra [cfr. doc. 6 fascicolo appellante da rammostrare
Pag. 6 di 33 al teste].
Si indicano a testi:
- Sui capitoli da 1) a 6) la Dott. residente in [...], al V.le Testimone_2
Misurata n. 37
- sui capitoli da 7) a 10) il Dott. domiciliato in Calcinate Testimone_1
(BG), alla Piazza Ospedale n. 3, presso l'Ospedale “F.M. Passi”;
- sui capitoli 11) e 12) la segretaria dello Studio Medico Dott. Controparte_4
domiciliata in alla Via XX Settembre n. 29, presso il medesimo Studio CP_1
Medico;
- sul capitolo 13) la caposala del reparto di chirurgia dell' di , di CP_2 CP_2
turno nella giornata del 17.02.2015, domiciliata in Treviglio (BG), al Piazzale
Ospedale n. 1, presso il medesimo CP_2
- sui capitoli da 14) a 16) la Dott. residente in [...], al V.le Testimone_2
Misurata n. 37;
- sui capitoli 17) e 18) il Dott. domiciliato in Milano, alla Via A. di CP_7
Ru-dini n. 8, presso il Reparto di Urologia dell'Azienda Ospedaliera San Paolo;
-
- sul capitolo 19) il Dott. domiciliato in Milano, alla Via A. di Rudini Tes_3
n. 8, presso l'Unità Operativa di Anatomia Patologica;
- sul capitolo 20) la Dott. residente in [...], al V.le Misurata n. Testimone_2
37;
- sul capitolo 21) il Dott. , domiciliato in Milano, alla Via Testimone_4
A. di Rudini n. 8, presso l'Unità Operativa di Radiologia Diagnostica Interventistica
dell'Azienda Ospedaliera San Paolo;
- sul capitolo 22) il Dott. domiciliato in Milano, alla Via Persona_1
Pag. 7 di 33 Monteca-tini n. 2.
In ogni caso: con il favore delle spese tutte di lite, tassa di sentenza e competenze professionali, di entrambi i gradi del giudizio.
Per e Controparte_1 CP_4
:
[...]
Voglia la Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito: respingere tutti i motivi di appello articolati da Parte_1
Nel merito, in via di appello incidentale
1) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, in riforma della sentenza n. 59/2022, resa il 15.01.2022 e depositata il 18.01.2022 dal Tribunale di Bergamo,
Giudice Dott.ssa Dimatteo, all'esito del procedimento sub R.G. n. 4241/2016,
rigettare la domanda svolta dall'originario attore;
2) in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale e in riforma della sentenza n. 59/2022, resa il 15.01.2022 e depositata il 18.01.2022 dal Tribunale di
Bergamo, Giudice Dott.ssa Dimatteo, porre le spese di consulenza e le spese di lite del doppio grado di giudizio a carico del Sig. Pt_1
3) in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, in subordine rispetto ai motivi che precedono, in riforma della sentenza n. 59/2022, resa il 15.01.2022 e depositata il 18.01.2022 dal Tribunale di Bergamo, giudice Dott.ssa Dimatteo,
all'esito del procedimento sub R.G. n. 4241/2016, rideterminare l'ammontare del risarcimento relativo al danno non patrimoniale, applicando le Tabelle di cui al
Codice delle Assicurazioni in luogo di quelle del Tribunale di Milano.
Quantomeno con la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Pag. 8 di 33 In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di rinnovo della consulenza in quanto l'elaborato è scevro da qualsivoglia vizio formale e/o sostanziale. Le avverse doglianze, come si è dedotto diffusamente sopra, sono volte esclusivamente a lamentare delle conclusioni sfavorevoli alle proprie ragioni.
Ci si oppone alle istanze di prova orale articolate da parte attrice e se ne deduce l'inammissibilità in quanto:
- i capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21 e 22 sono da provarsi documentalmente;
- il cap. 7 è generico e valutativo;
- i cap. 8, 11, 12 e 13 sono irrilevanti ai fini del decidere;
- il cap. 16 ha ad oggetto una circostanza negativa.
Per parte appellata Controparte_5
Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previe le necessarie od occorrende declaratorie del caso,
In via principale: confermare la sentenza impugnata n. 59/2022 emessa dal
Tribunale di Bergamo (dott.ssa Raffaella Dimatteo) in data 15/01/2022 e pubblicata il 18/01/2022– rep. n. 187/2022, resa a definizione del giudizio rubricato al n.
4.241/2016 R.G, nella parte in cui esclude la responsabilità del dott. CP_5
.
[...]
in via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato: nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse riformare la sentenza impugnata e, in accoglimento dell'appello principale di dovesse attribuire una qualche Pt_1
responsabilità in capo al dott. condannandolo al risarcimento del danno, CP_5
in parziale riforma della sentenza n. 59/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo
Pag. 9 di 33 (dott.ssa Raffaella Dimatteo) in data 15/01/2022 e pubblicata il 18/01/2022– rep. n.
187/2022, resa a definizione del giudizio rubricato al n. 4241/2016 R.G, determinare l'ammontare dell'importo dovuto a tale titolo, nella minor somma dovuta in forza dell'applicazione per la liquidazione del danno dei criteri prescritti dagli artt. 138 e
139 del Codice delle Assicurazioni, considerando una IP di 2,5 punti percentuali ed escludendo o comunque riducendo o modificando i giorni di invalidità temporanea totale e invalidità temporanea parziale, riducendo altresì l'importo dovuto in considerazione della condotta tenuta dal sig. in applicazione dell'art. 1227 Pt_1
comma 1 c.c.
In via istruttoria: ci oppone alla richiesta di rinnovazione della consulenza con la sostituzione dei consulenti tecnici. Nel denegato caso in cui venga disposta la rinnovazione della consulenza si chiede sin d'ora che nella formulazione del quesito si tenga conto di quanto esposto alle pagine 6, 7 e 8 della memoria ex art. 183 VI
comma n. 2 c.p.c. datata 16.12.2016 del dott. . Ci si oppone altresì alle CP_5
ulteriori istanze istruttorie di parte appellante per i motivi già esposti negli atti ed all'udienza del 13.04.2017 del giudizio di primo grado.
In ogni caso: con vittoria integrale delle spese di lite, comprese quelle di consulenza,
oltre accessori fiscali e rimborso forfetario del 15% di ogni grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 15.04.2018, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo
[...]
nonché i dottori e Controparte_1 Controparte_4 CP_5
, affinché, previo accertamento della loro responsabilità nella
[...]
causazione del danno occorsogli in conseguenza dell'intervento chirurgico
Pag. 10 di 33 del 10.02.2015, fossero condannati in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura di € 68.787,30.
A supporto, l'attore esponeva:
- che in data 16.12.2014 aveva effettuato una visita specialista dal dott.
[...]
primario di urologia dell' CP_4 Controparte_2
”, lamentando algie nella deambulazione tra l'anca e
[...]
l'inguine di sinistra, dolore che il medico aveva attribuito ad un varicocele sinistro trattabile con un intervento chirurgico di routine, privo di complicazioni e con una degenza ospedaliera di una giornata senza pernottamento;
- che, una volta eseguiti gli esami richiesti, in data 6.02.2015, aveva sostenuto un colloquio con il medico chirurgo dott. il quale gli aveva Testimone_1
sconsigliato l'intervento in quanto il varicocele era di piccole dimensioni;
- che tuttavia, fidandosi dell'autorevolezza del dott. in data CP_4
10.02.2015, dopo gli esami del caso e la firma del documento di consenso,
era stato ricoverato presso il dipartimento Area Chirurgica dell' CP_8
Calcinate ed ivi sottoposto all'intervento chirurgico (legatura della vena spermatica sinistra), per essere poi dimesso, su sua richiesta, in data
11.02.2015;
- che, dopo qualche giorno dall'intervento, aveva riscontrato un notevole ingrossamento del testicolo sinistro e, su consiglio del personale sanitario della struttura ospedaliera, aveva atteso la successiva visita di controllo programmata dopo due giorni, in assenza di dolori e di febbre per i quali sarebbe stato necessario rivolgersi al pronto soccorso;
Pag. 11 di 33 - che in data 19.02.2015 si era recato alla visita di controllo con il dott.
che aveva diagnosticato “testicoli in sede, il sinistro Controparte_5
di consistenza aumentata. Non dolenzia testicolare bilateralmente.
Verosimile ematoma a livello dell'emiscroto di sinistra” e prescritto terapia antibiotica e una successiva visita di controllo dopo due settimane, senza effettuare ulteriori accertamenti diagnostici;
- che nei giorni seguenti, nonostante l'assunzione dell'antibiotico, aveva notato un ulteriore aumento del gonfiore;
- che in data 21.02.2015 si era recato al Pronto Soccorso dell'Azienda
Ospedaliera San Paolo di Milano, ove era sottoposto ad una esplorazione scrotale che aveva evidenziato un'ischemia e la necrosi testicolare sinistra da verosimile torsione intravaginale, e così, ricoverato in regime di urgenza, era stato sottoposto ad intervento chirurgico per asportazione del testicolo sinistro;
- dopo tale ultimo intervento, continuando a lamentare dolore all'anca sinistra, si era sottoposto ad esami radiografici e ad una visita ortopedica all'esito della quali era accertata una coxartrosi del bacino, in corso già da qualche tempo, che poteva giustificare la tipologia e sede del dolore lamentato in occasione della visita con il dott. CP_4
- che, in base delle risultanze della perizia medico - legale allegata agli atti,
aveva patito un periodo di inabilità al 100% di giorni 5, al 75% di giorni 15
e al 50% di giorni 15 e postumi permanenti nella misura del 15%, nonché
spese mediche per € 463,30;
- che tali danni erano stati causati dalla condotta negligente ed imprudente
Pag. 12 di 33 dei due medici, in particolare il dott. per avere prescritto un Controparte_4
intervento chirurgico non necessario e non risolutivo dei dolori all'anca e all'inguine lamentate in occasione della visita 16.12.2014 e per non averlo adeguatamente informato dei rischi connessi all'intervento e il dott.
[...]
per non avere eseguito gli accertamenti diagnostici Controparte_5
necessari ad evidenziare la grave situazione in atto in occasione della visita di controllo del 19.02.2015, limitandosi a prescrivere un'inutile terapia antibiotica e una visita di controllo dopo due settimane;
- che l era Controparte_1
responsabile per inadempimento agli obblighi contrattuali.
Si costituiva con comparsa del 7.07.2016 che resisteva Controparte_4
esponendo:
- che in data 16.12.2014 l'attore si era sottoposto a visita urologica presso il suo studio, in seguito alla quale egli aveva diagnosticato un varicocele sinistro di II grado ed aveva prescritto una terapia specifica (antalgici,
sospensore scrotale);
- che il paziente, stante l'intolleranza rispetto al presidio urologico, aveva chiesto la risoluzione chirurgica della patologia in atto e per tale motivo, in data 10.02.2015, in regime di day- hospital, presso l'Ospedale di Calcinate,
si era proceduto all'intervento di aspirazione di varicocele sinistro;
- che, a seguito l'ingrossamento dell'emiscroto dopo l'intervento, l'attore non aveva contatto il numero telefonico attivo per “eventuali problematiche
correlate all'intervento chirurgico subito per risolvere” indicato nella lettera dimissione dell'ospedale;
Pag. 13 di 33 - che, come si poteva desumere dall'accesso all'Ospedale San Paolo di
Milano, la necrosi ischemica del testicolo e la conseguente orchiectomia sinistra, era stata causata da una torsione intravaginale verificatasi indipendentemente dall'intervento da egli praticato;
- che non sussisteva la prova del nesso causale tra la sua condotta e le lesioni patite dall'attore;
- che, infine, non sussisteva alcuna violazione del consenso informato poiché
la complicanza in cui era incorso il non era prevedibile ex ante e che Pt_1
l'ammontare dei danni chiesto era eccessivo.
Si costituiva, con il medesimo legale, Controparte_1
che negava ogni responsabilità propria e dei medici
[...]
convenuti; contestava nel quantum le pretese risarcitorie attoree.
In via subordinata, in caso di condanna, chiedeva di essere manlevato dal dott. che, operando presso la struttura sanitaria in forza Controparte_5
di contratto libero professionale per attività di medico specialista, aveva sottoscritto apposita clausola contrattuale di manleva della struttura.
Si costituiva che contestava gli assunti attorei Controparte_5
affermando la correttezza del suo operato;
sosteneva che la prescrizione degli accertamenti ecografici, che l'attore reputava colposamente omessi in occasione della visita del 19.02.2015, non avrebbero potuto evitare al paziente la successiva orchiectomia omolaterale poiché, al momento della visita era già trascorso troppo tempo dall'insorgere del primo sintomo della torsione, ossia il gonfiore del testicolo manifestatosi il 16.02.2015, mentre solo un'azione tempestiva e immediata, entro 4/6 ore, avrebbe potuto evitare
Pag. 14 di 33 l'asportazione del testicolo;
da ultimo, contestava l'an e il quantum delle voci di danno richieste.
Istruita la causa con consulenza medica e successiva nota integrativa del
10.12.2018, affidata al collegio peritale composto dal dott. Persona_2
e dal dott. , e con ammissione di prova per
[...] Persona_3
testi sui capitoli nn. 3 e 9 di parte attrice, mai espletata, il Tribunale:
- accertava, discostandosi dalla c.t.u., la responsabilità del dott. CP_4
per avere eseguito un intervento inutile per il trattamento e la gestione
[...]
della sintomatologia dolorosa (algie nella deambulazione tra l'anca e l'inguine) lamentata dall'attore in occasione della prima visita del
16.12.2014 e, dunque quella contrattuale dell'
[...]
richiamando in diritto quanto disposto dalla Controparte_1
legge 8 marzo 2017 n. 24;
- condannava in solido i convenuti e Controparte_4 [...]
al pagamento dei danni subiti Controparte_1
dall'attore, liquidati in i) € 3.313,00 per danno biologico permanente nella misura del 3 %, come da c.t.u. sulla base delle Tabelle di Milano;
ii) €
2.351,25 per danno biologico temporaneo pari a 5 giorni al 100%, 15 giorni al 75% e 15 giorni al 50%; iii) € 130 per esborsi sostenuti e dunque un importo complessivo di € 5.794,25, oltre interessi;
- rigettava la domanda attorea per lesione del consenso informato ritenendo che parte attrice non aveva allegato e provato che, in caso di corretta informazione sulle possibili complicazioni, avrebbe rifiutato l'intervento;
- compensava integralmente le spese processuali tra l'attore e i convenuti
Pag. 15 di 33 Vavassori e e CP_4 Controparte_1
- rigettava la domanda attorea nei confronti del dott. Controparte_5
escludendo la sussistenza di una condotta omissiva colposa del medico sulla scorta della consulenza depositata;
- condannava parte attrice a rifondere al dott. alla Controparte_5
rifusione delle spese di lite che liquidava in € 2.430, poi emendate in € 4.835,
oltre accessori di legge ed esborsi;
- poneva in solido a carico di e Controparte_4 [...]
le spese di c.t.u. Controparte_1
La sentenza era gravata da a cui resistevano e Parte_1 Controparte_4
che proponevano Controparte_1
appello incidentale, e , che proponeva appello Controparte_5
incidentale condizionato dall'accoglimento dei motivi di appello sulla propria responsabilità professionale.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
30.10.2024 e la Corte la rimetteva in decisione, assegnando alle parti termine di giorni 60 per il deposito delle conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed articolato motivo censura la premessa della Parte_1
gravata sentenza con cui il Tribunale cui ha applicato retroattivamente la legge 8.03.2017 n. 24, entrata in vigore dopo i fatti di causa, mentre nel caso concreto va applicato il decreto LD che espressamente richiama le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica ed esenta da
Pag. 16 di 33 responsabilità penale il medico che le abbia eseguite.
Lamenta che il primo giudice non ha disposto la rinnovazione della consulenza che ha escluso qualsiasi addebito al dott. Controparte_5
che non si è attenuto alle linee guida e sostiene che i consulenti nominati hanno travalicato il proprio ruolo formulando ipotesi giuridiche e palesando nelle loro comunicazioni atteggiamenti di astio verso il procuratore di parte attrice.
Censura il fatto che il primo giudice si sia avvalso della c.t.u. depositata, mai rinnovata nonostante le ripetute richieste, anche se non contenente alcun richiamo alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica, nonché priva di adeguate risposte alle osservazioni del consulente di parte. Allega che la necrosi del testicolo, in assenza di algia, era riconducibile non tanto ad una torsione testicolare, come ritenuto erroneamente dal primo giudice, quanto ad una lesione vascolare causata da eccessiva legatura dei rami venosi, come prospettato dai propri consulenti di parte, e, dunque, un approfondimento diagnostico da parte del dott.
[...]
avrebbe potuto evitare la necrosi e la conseguente asportazione del CP_5
testicolo.
Con il secondo motivo censura la sentenza per avere il Tribunale erratamente quantificato nella misura del 3% il danno biologico permanente sulla scorta della c.t.u.
Rileva la contraddittorietà della decisione laddove afferma che la perdita del testicolo comporta di norma un danno biologico del 5% per poi quantificarlo come lesione (e non perdita) dell'organo nella misura del 3%.
Pag. 17 di 33 Afferma che tale riduzione del danno è stata giustificata in modo errato dal
Tribunale sulla base di affermazioni ipotetiche e non provate afferenti alla
“non integrità nell'anatomia e nella funzione quantomeno riproduttiva, se
non endocrina, sia a causa di un varicocele, patologia di non verosimile
insorgenza, che dell'età del signor (70 anni) al momento dei fatti”. Pt_1
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha liquidato parzialmente il danno patrimoniale riconoscendo solo l'importo di € 130 per la visita presso l'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano e non anche gli altri importi richiesti e documentati non ritenendoli conseguenza immediata e diretta dell'illecito commesso dal dott. CP_4
Con il quarto motivo censura la sentenza per avere il Tribunale escluso la responsabilità professionale del dott. aderendo in Controparte_5
modo acritico alle risultanze della c.t.u.
Con il quinto motivo censura il capo decisorio di rigetto della richiesta di risarcimento per la mancanza di consenso informato. Sostiene che se il dott.
avesse informato correttamente l'attore che una delle Controparte_4
possibili conseguenze dell'intervento di varicocele era la perdita del testicolo, non avrebbe mai prestato il proprio consenso.
Con il primo motivo di appello incidentale
[...]
censurano la sentenza per avere accolto la Controparte_9
domanda attorea di risarcimento danni a fronte di una c.t.u. che, in più punti,
ha accertato in modo incontrovertibile l'assenza di qualsiasi responsabilità.
Richiamano i passaggi dell'elaborato peritale da cui emerge l'insussistenza di una condotta sanitaria censurabile per imprudenza o imperizia del
Pag. 18 di 33 Vavassori e sostengono che la condotta colposa del medico non può mai essere valutata ex post ma, tenendo conto di tutte le peculiarità del caso,
unicamente ex ante, per cui “la sussistenza del nesso di causalità tra condotta
del medico ed evento danno non può essere meccanicamente fatto discendere
dalla mera verificazione di quest'ultimo, né tantomeno la responsabilità può
fondarsi su elementi opinabili o sulla mera probabilità di un esito
maggiormente favorevole di un diverso evento”.
Con il secondo mezzo gli appellanti incidentali censurano la sentenza per avere compensato le spese di lite e di c.t.u., chiedendo la condanna dell'appellante alle spese del primo e del secondo grado in caso di accoglimento dell'appello.
Con il terzo motivo, in subordine, censurano la sentenza per avere erratamente applicato le Tabelle di Milano, anziché le Tabelle delle cd.
“micropermanenti” previste dagli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni, nonostante l'invalidità riconosciuta rientri ampiamente sotto la soglia del 9%.
Con articolato motivo di appello incidentale condizionato il dott. CP_5
censura la sentenza per l'erronea quantificazione del danno patito
[...]
da rilevando: Parte_1
- l'errata applicazione delle Tabelle di Milano poiché ai sensi dell'art. 7,
comma 4, della L.24/2017 andavano adottate le tabelle previste dagli art. 138
e 139 del Codice delle Assicurazioni;
- l'errata quantificazione del danno biologico permanente nella misura del
3%, anziché del 2,5%;
Pag. 19 di 33 - l'erronea indicazione dei giorni di invalidità temporanea totale e parziale poiché effettuata sulla base della perizia medico-legale di parte attrice, che era stata espressamente contestata;
- l'omesso esame ai sensi dell'art. 1227 c.c. della condotta di Pt_1
allorquando non aveva contattato il numero di telefono indicato nella lettera di dimissioni per eventuali problematiche correlate all'intervento chirurgico di varicocele.
Prima di esaminare i motivi, in fatto, è pacifico che in data 16.12.2014
[...]
si rivolgeva al dott. per una visita presso l' Pt_1 Controparte_4 [...]
”, lamentando dolori nella Controparte_2
deambulazione tra l'anca e l'inguine sinistra che il medico attribuiva ad un varicocele sinistro trattabile con un intervento chirurgico.
In data 10.02.2015, era ricoverato presso la Struttura Complessa di Pt_1
Chirurgia Generale dell'Azienda Ospedaliera di Treviglio per essere sottoposto all'intervento chirurgico di legatura della vena spermatica sinistra,
e il paziente veniva dimesso, su sua richiesta, in data 11.02.2015.
In data 19.02.2015 si recava alla visita urologica di controllo programmata con il dott. che, riscontrato un ingrossamento del Controparte_5
testicolo sinistro, in assenza di dolore, per un verosimile ematoma a livello dell'emiscroto di sinistra, prescriveva terapia antibiotica e visita di controllo dopo due settimane.
In data 21.02.2015, si recava al Pronto Soccorso dell'Azienda Parte_1
Ospedaliera San Paolo di Milano, ove, effettuati gli esami e un'ecografia ai testicoli evidenzianti una torsione intravaginale, veniva ricoverato in regime
Pag. 20 di 33 di urgenza e sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione del testicolo sinistro a causa della intervenuta necrosi dell'organo.
Dopo tale ultimo intervento, permanendo il dolore all'anca sinistra, si sottoponeva ad esami radiografici e ad una visita ortopedica/fisiatrica che accertava una coxartrosi del bacino, già in corso da qualche tempo, che giustificava la tipologia e la sede del dolore lamentato in occasione della prima visita con il dott. CP_4
I consulenti, dopo aver descritto l'iter clinico sino all'intervento del
21.02.2015 presso il Reparto Urologia dell'Azienda Ospedaliera San Paolo
di Milano con diagnosi di ingresso “Dolore testicolare” e sottoposto ad intervento chirurgico con asportazione del testicolo sinistro a causa della necrosi, aggiungevano che solo in data 12.05.2015 si era Parte_1
sottoposto a RX rachide lombo sacrale, anca sinistra e bacino per quesito diagnostico di cruralgia e in data 26.05.2015 gli era stata somministrata una valutazione ortopedica fisiatrica in relazione al dolore inguinale lamentato.
Rispondendo agli articolati quesiti, i consulenti evidenziavano che non era possibile stabilire con precisione la sintomatologia evidenziata da al Pt_1
momento del primo contatto con il medico dott. in data 16.12.2014 CP_4
a causa dell'assenza del referto e che, nonostante la parzialità della documentazione, l'attore era stato operato per correzione di varicocele sinistro esclusivamente sulla base di una diagnosi clinica (tensione testicolare). Precisavano che era improbabile, ma non impossibile, che la rilevante sintomatologia (dolore inguinale) del visitato potesse dipendere da un varicocele, che rappresenta tipicamente una patologia del giovane
Pag. 21 di 33 maschio, e che, considerato che aveva 70 anni all'epoca dei Parte_1
fatti, si poteva valutare l'esistenza di una patologia scheletrica o di un'importante ernia inguinale.
Per quanto di interesse, i consulenti evidenziavano che, qualora la causa della sintomatologia riferita da fosse stata ricondotta ad altra patologia Pt_1
rispetto al varicocele, un intervento chirurgico sarebbe stato inopportuno. In
altri termini, l'intervento proposto ed eseguito è stato corretto per il trattamento della patologia varicocele, ma non per la patologia lamentata dall'attore che avrebbe richiesto accertamenti più approfonditi per cercare la causa del dolore inguinale.
Circa poi le cause della necrosi testicolare, i consulenti aggiungevano che
“Nel caso di valutazione, appare pertanto ragionevole ipotizzare che nel
periodo post-operatorio il testicolo/funicolo spermatico sinistro – anche solo
minimamente mobilizzato in corso di intervento chirurgico – abbia potuto
torcersi sul proprio asse, nei giorni seguenti, sulla base di una
predisposizione anatomica non prevedibile né diagnosticabile”. Ancora, i consulenti, incaricati di precisare se i danni fisici accertati e ricollegabili all'operato del personale medico dell' convenuta fossero la CP_1
conseguenza della violazione di regole di prudenza, diligenza e perizia,
riferivano che non erano propriamente ravvisabili profili di colpa e che pure un intervento, sulla carta semplice o a bassa complessità, poteva essere foriero di complicanze.
Passando ora all'esame del primo motivo dell'appello principale, da valutare unitamente all'appello incidentale del dott. e dell CP_4 CP_1
Pag. 22 di 33 Ospedaliera in quanto investe l'an della pretesa risarcitoria, osserva la Corte
che gli stessi sono nel loro complesso infondati.
È vero che l'art. 7 della legge 8.03.2017 n. 24 non è applicabile retroattivamente, ma nel caso di specie il Tribunale ha accordato il risarcimento del danno in quanto l'attore era stato trattato chirurgicamente con un intervento inutile poiché non funzionale a risolvere il danno lamentato.
A fronte del dolore descritto, i consulenti hanno bene evidenziato che l'intervento chirurgico di legatura delle vene spermatiche non costituiva la procedura utile al trattamento e alla gestione della sintomatologia, anche in relazione all'età del paziente.
Il Tribunale, con motivazione condivisibile, ha dato atto, proprio sulla scorta delle indagini peritali, che la coxartrosi accertata a mezzo RX nel maggio
2015 avrebbe potuto essere diagnosticata sei mesi prima, visto che il quadro clinico del paziente non era stato valutato in modo corretto e completo,
apparendo improbabile che il dolore lamentato potesse essere ricondotto solo al varicocele e non già ad una diversa patologia scheletrica o ad un'importante ernia inguinale.
Proprio in relazione a tali esiti, nonostante i consulenti abbiano poi giudicato corretta l'esecuzione dell'intervento chirurgico, non si comprendono neppure i motivi di censura svolti dall'appellante principale e l'insistita richiesta di sostituzione dei consulenti per via di scortesi scambi via email dovuti per lo più a disguidi di natura tecnica del p.c.t. (mancata visibilità di atti, tra cui la richiesta di proroga del termine di deposito della relazione) che
Pag. 23 di 33 certo non possono fondare un'istanza di ricusazione o giustificare la richiesta di sostituzione dei consulenti.
Invero, la relazione peritale è completa e i consulenti hanno risposto, ove possibile, a tutti i numerosi quesiti formulati e alle osservazioni di parte;
in essa non si ravvisano errori concettuali e proprio sulla scorta di tali risultanze il Tribunale ha ritenuto di accordare il danno.
Non vi sono motivi che giustifichino la nullità della consulenza, peraltro all'udienza del 23.05.2018 immediatamente successiva al suo deposito, la difesa di parte attrice ha insistito per la rinnovazione in virtù della dedotta,
ma inesistente, grave inimicizia, ma non ha eccepito alcun profilo di nullità
che pacificamente non esiste neppure nel caso in cui il consulente non abbia rispettato i termini di deposito assegnati.
Non vi è stata alcuna lesione del principio del contraddittorio ed anzi vi è
stata l'integrazione disposta dal primo giudice in data 27.10.2018 anche alla luce del contenuto della cartella clinica prodotta quale doc. 4 dalla Azienda
convenuta.
In definitiva, l'aver sottoposto ad un inutile intervento Parte_1
chirurgico, non funzionale alla sintomatologia lamentata, giustifica la richiesta risarcitoria e rende l'appello incidentale di e Controparte_10
del dott. sul punto infondato, a prescindere dal fatto che Controparte_4
l'intervento sia avvenuto in modo tecnicamente corretto e che le conseguenze della necrosi fossero imprevedibili.
Nell'odierno processo non è contestato l'intervento in sé: nella responsabilità
sanitaria non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente
Pag. 24 di 33 costituisca complicanza (concetto estraneo al diritto), ma occorre che l'evento definito complicanza sia non prevedibile o non evitabile sì da integrare gli estremi della causa non imputabile.
Nel caso concreto, le conseguenze dell'intervento sono state descritte dai consulenti come non prevedibili e non diagnosticabili in quanto legate ad una predisposizione anatomica del paziente e tanto avrebbe comportato il rigetto della domanda risarcitoria attorea se si fosse censurato l'intervento in sé
considerato e non, come accaduto nel caso concreto, la sua concreta opportunità e utilità.
Il secondo motivo di appello principale che investe la misura della percentuale di invalidità permanente accordata non è fondato.
I consulenti sul punto evidenziavano: “ … si dirà che i comuni barème (ex
pluribus, - Rossi, 2006; - 2006; Bargagna Pt_2 Pt_3 Persona_4
et al. 2001) accreditano la perdita di un testicolo integro di un permanente
pregiudizio all'integrità psicofisica nell'ordine dei 5 (cinque) punti
percentuali. Nel caso di specie, tuttavia – e sempre in astratto, si badi – il
testicolo sinistro del Sig. al momento della procedura chirurgica de Pt_1
qua, non era probabilmente già più integro nell'anatomia e nella funzione
(quantomeno riproduttiva, se non endocrina) a causa di un varicocele,
patologia di non verosimile recente insorgenza, e della età del soggetto (70
anni al momento dei fatti).
L'eventuale danno, perciò, esclusa l'ipotesi del pregiudizio al sistema
organo funzionale endocrino-riproduttivo costituito, come ovvio, dal
complesso dei due testicoli (indenne il destro, per quanto evincibile dagli
Pag. 25 di 33 elementi tecnici in atti e da quanto emerso dall'esame obiettivo effettuato dai
CTU in corso di operazioni), la cui menomazione eccederebbe, in termini di
integrità psicofisica, quello del singolo organo, ammonterebbe comunque ad
una frazione – indicativamente ½ – della tariffa generalmente attribuita a
quest'organo (5%, NdA), ossia 2-3 punti percentuali”.
Si tratta di una valutazione assolutamente condivisibile tanto più che i consulenti di parte attrice dott. e dott. non Persona_5 Controparte_11
contrappongono un criterio di quantificazione fondato su dati presenti nella letteratura scientifica.
Correttamente poi il primo giudice ha quantificato l'invalidità temporanea al
100% per giorni 5, quella al 75% per giorni 15, quella al 50% per giorni 15,
come stabilito dagli stessi consulenti di parte attrice in difetto di quantificazione da parte dei consulenti tecnici d'ufficio, i quali, va precisato,
hanno omesso la quantificazione non tanto perché non vi sia stata invalidità
temporanea, ma perché non hanno riscontrato profili di colpa nell'operato dei sanitari.
Il terzo motivo dell'appello principale è parimenti infondato.
Il Tribunale ha riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, solo l'importo di
€ 130 relativo alla visita presso Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano e correttamente ha escluso il riconoscimento di € 128 per visita andrologica ed
€ 51 per RX anca in quanto esborsi funzionali ad accertare la reale causa del dolore, ma non eziologicamente connessi con l'inutile intervento chirurgico.
Il quarto motivo di appello principale che investe la responsabilità del dott.
è parimenti infondato. Controparte_5
Pag. 26 di 33 A parte l'evidente rilievo che se la fonte del danno non risiede nell'intervento di per sé considerato, ma nella sua concreta utilità, al dott. non CP_5
può essere attribuito alcun profilo di responsabilità in relazione ad un intervento non proposto, la consulenza ha chiaramente evidenziato che in nessun caso può essere ascritta al dott. la Controparte_5
responsabilità per il successivo intervento di asportazione del testicolo riconducibile a colpa nell'esecuzione del controllo.
Sul tema, i consulenti evidenziavano che o l'evento di torsione testicolare era già avvenuto al momento della visita ambulatoriale molti giorni prima non lamentando il paziente alcun dolore o l'evento si è verificato in data compresa tra il 19 e il 21 febbraio e, in tale evenienza, l'esecuzione di una ecografa testicolare, come ipotizzato da parte appellante, non avrebbe potuto prevenire o prevedere un successivo evento di torsione (tenuto conto del fatto che il testicolo ha un'autonomia massima di sei ore a aprire dall'insorgenza dell'evento ischemico).
In definitiva, anche a voler ipotizzare superficialità nel controllo, nessun nesso causale esiste con il conseguente intervento di asportazione del testicolo.
Il quinto motivo inerente al consenso informato è di converso fondato.
In plurime occasioni, la Suprema Corte ha chiarito che la violazione degli obblighi informativi nei confronti del paziente può essere dedotta in relazione eziologica sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione al diritto della salute, sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente,
Pag. 27 di 33 rispetto ad entrambi. Nel primo caso, l'inadempimento dell'obbligo informativo può assumere incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito solo in caso di presunto dissenso in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito e l'esito infausto non si sarebbe verificato.
Nel caso concreto, il consenso informato sottoscritto dall'attore è piuttosto generico … Per tale prestazione dichiaro di essere stato informato che posso
andare incontro a complicanze sia di carattere generale che specifiche
legate al tipo di procedura. Le complicanze generali possono essere
anestesiologiche ... circolatorie, polmonari, metaboliche, infettive. Per
quanto riguarda invece le complicanze specifiche: idrocele reattivo, recidiva
della patologia (raramente)”.
Non risulta che sia stata rappresentata l'eventualità non astrattamente prevedibile nel caso concreto, ma esistente in letteratura, di un evento ischemico testicolare e tanto lascia presumere che verosimilmente, se il paziente fosse stato informato in modo corretto, non si sarebbe sottoposto all'intervento chirurgico de quo in presenza di un varicocele modesto.
Facendo uso delle Tabelle milanesi sul punto, ritiene la Corte che ricorre l'ipotesi di minore gravità in quanto i postumi sono risultati piuttosto limitati,
il paziente non era in condizione di vulnerabilità, l'intervento abbastanza semplice e la violazione dell'obbligo informativo non è stata particolarmente grave, sicché il danno per la lesione del diritto all'autodeterminazione può
essere liquidato nella somma di € 4.000 in moneta attuale.
Passando ora all'esame dei motivi di appello incidentale, del primo si è già
Pag. 28 di 33 sopra detto nel momento in cui è stato esaminato il gravame incidentale.
La responsabilità del dott. e dell'Azienda Ospedaliera (di natura CP_4
contrattuale) esistono in quanto gli accertamenti che hanno condotto a ritenere la causa del dolore inguinale di il varicocele sono stati Parte_1
connotati da superficialità e incompletezza.
Come sopra detto, è vero che la sintomatologia algica inguino-scrotale è
frequentemente sfumata e subdola, e che pertanto una diagnosi differenziale può essere difficile, tuttavia, nel caso dell'attore (soggetto di 70 anni al momento dei fatti) doveva essere presa in considerazione la presenza di una patologia scheletrica o di un'importante ernia inguinale e, per una migliore comprensione medica, si doveva eseguire un accertamento ecografico del canale inguinale ed una RX rachide lombosacrale.
Il secondo motivo che involge le spese di lite e di consulenza va apprezzato alla luce dell'esito complessivo della lite e non costituisce un vero e proprio mezzo di gravame.
Il terzo motivo di appello incidentale va invece accolto.
L'art. 3 comma 3 del D.L. 158/2012 dispone che il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
In base ai principi affermati dalla Suprema Corte “In tema di risarcimento
del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta
nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del
2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del
Pag. 29 di 33 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non
patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del
d.lgs. n. 209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative
ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in
vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato
interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo
retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della
responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed
acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al
giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio
tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno” (Cass.
11.12.2024 n. 31686)
Dunque, il danno biologico permanente e temporaneo patito da Parte_1
va liquidato applicando le tabelle previste per le lesioni micropermanenti dagli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, come aggiornati dal D.M.
16.07.2024,
In applicazione a detti criteri, competono all'attore di anni 70 al momento del fatto € 2.387,20 per danno biologico ed € 1.311,95 per invalidità
temporanea per un totale di € 3.699,15 all'attualità.
Va altresì riconosciuto il danno morale, già riconosciuto dal primo giudice per aver attore subito un intervento inutile da cui si è generata una catena di eventi che hanno perdita la testicolo, in quanto sul punto non vi è stata espressa censura.
Il danno morale va liquidato in € 1.223 in moneta attuale.
Pag. 30 di 33 Il complessivo danno di € 8.932,15 (sommatoria di € 4.000, di € 3.699,15 e di € 1.233) va devalutato all'epoca del fatto, ossia € 7.412 ed incrementato di rivalutazione sino ad oggi maturata (€ 1.520) e interessi legali sulla somma via via rivalutata (€ 918) per una debenza attuale di € 9.850, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Il danno patrimoniale di € 130 riconosciuto viene confermato.
L'appello incidentale condizionato del dott. è Controparte_5
assorbito.
Passando ora a regolare le spese di lite, l'appellante deve rifondere Pt_1
all'appellato le spese del grado in quanto totalmente Controparte_5
soccombente che vanno liquidate assumendo quale scaglione di riferimento il valore della domanda, il disputatum, ossia € 68.787, (vedi tra le molte Cass.
24.02.2016 n. 35741, Cass.
6.05.2022 n. 14470 e Cass. 24.07.23 n. 22160) e quindi vengono liquidate in € 9.991 per compenso (€ 2.977 per la fase studio,
€ 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
nei rapporti tra appellante, da un lato, e e dall'altro, CP_4 Controparte_12
vengono liquidate sulla scorta del decisum e quindi, per il primo grado vengono liquidate in € 786 per borsuali ed € 5.077 per compenso (€ 919 per la fase studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria ed
€ 1.701 per la fase decisionale), oltre rimborso oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e per il presente grado in € 1.165,50
per borsuali ed € 3.966 per compenso (€ 1.134 per la fase studio, € 921 per la fase introduttiva ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso oltre
Pag. 31 di 33 rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Infatti, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 secondo comma cod. proc. civ. (cfr.
Cass. sezioni unite 31.10.2022 n. 32061).
Gli esborsi per la consulenza restano a carico di Controparte_13
in via tra di loro solidale.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sugli appelli Parte_1
incidentali proposti da Controparte_1
e da avverso la sentenza n. 59/2022 emessa dal
[...] Controparte_4
Tribunale di Bergamo, terza sezione civile, pubblicata in data 18/01/2022,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale,
condanna e Controparte_4 Controparte_1
a versare a la somma di € 9.850, oltre interessi legali ex
[...] Parte_1
art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo, a titolo di
Pag. 32 di 33 danno non patrimoniale;
- conferma nel resto;
- condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_5
del presente grado, liquidate come in parte motiva;
- condanna e in solido tra loro, a Controparte_4 Controparte_10
rifondere a le spese di lite del primo e del secondo grado, Parte_1
liquidate come in parte motiva;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico di e Controparte_4
in solido tra loro. Controparte_10
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Manuela Cantù
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