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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NN RR Presidente
Dott. RA D'LL Consigliere rel
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 164/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIALE BIANCA MARIA, 35 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. COLOMBO
BARBARA, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Viale Luigi Majno 20129 MILANO presso lo studio pagina 1 di 11 dell'avv. PELLEGRIN EVA, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare integralmente la sentenza n. 10492/2024, emessa in data 04.12.2024 dal Tribunale di Milano, Sezione V,
Giudice dottoressa Cassone, nel procedimento RG. 30881/2022 e notificata in data
10.12.2024 e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e difesa:
Nel merito in via principale:
1) Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché sprovvista di prova, per i motivi esposti in atti, l'opposizione proposta da e confermare, per l'effetto, il CP_1
decreto ingiuntivo n. 20996/2022, emesso in data 04.06.2022 dal Tribunale di Milano;
2) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda articolata in via principale, condannare Controparte_1
al pagamento, a favore del Sig. per il titolo per
[...] Parte_1
cui è causa, della somma di €. 8.700,00#, o quant'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla data fattura all'effettivo saldo;
In via istruttoria:
Disporre l'escussione dei testi indicati dall'opposto e segnatamente: il Dott.
[...]
la Signora;
il Dott. ; il Sen. Tommaso Cerno, Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
a prova diretta sui capitoli 1), 6), 14), 15), 16), 17), 18), 20) della nella memoria ex art. pagina 2 di 11 183, VI comma n. 2 c.p.c. di parte opposta e, a prova contraria, sui capitoli 1), 2), 3), 5),
7), 8), 9), 10) della memoria istruttoria di parte opponente.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1 CP_1
Piaccia alla giustizia dell'On.le Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: - respingere l'appello proposto dal sig.
[...]
avverso la sentenza n. 10492/2024 del Tribunale di Milano, confermandola Parte_1
integralmente; - condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio. In via istruttoria: si chiede che vengano acquisiti tutti i documenti già prodotti nel giudizio di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano su ricorso monitorio di per Parte_1
il pagamento dell'importo di € 8.700,00, a titolo di prestazioni professionali rese per l'analisi e lo sviluppo di un progetto editoriale, eccependo che tra le parti non era intercorso nessun contratto di consulenza e che non era stato concordato alcun compenso. contestava l'avversa opposizione insistendo per il suo rigetto. Parte_1
All'esito dell'istruttoria orale, con la pronuncia qui impugnata il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando parte opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte.
pagina 3 di 11 In particolare, il Giudice di prime cure osservava che dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata era emerso che presentato a dal sig. Parte_1 CP_1
, si era impegnato a reperire investitori per il finanziamento della pubblicazione CP_2
di un quotidiano on line e che non era stata fornita prova che l'attività dovesse essere svolta a titolo oneroso.
Ad avviso del primo Giudice costituiva elemento significativo della gratuità della prestazione il messaggio (prodotto quale doc. 6) con cui si dichiarava Parte_1
“contento di essere stato coinvolto nel progetto "quotidiano", è la mia passione e il mio lavoro. Sono contento di aver messo a disposizione le risorse umane che ho capitalizzato nella mia vita lavorativa e che ho coinvolto solo adesso a fronte di persone serie ed importanti come voi;
… Posso ripropormi come consulente a 360 gradi, ma non voglio più impegnare il mio tempo e i miei contatti gratuitamente. … Decidi che devo fare, per chi, e soprattutto a chi fatturare e quanto.. Soddisfatto nelle necessità minime e primarie sarò capace di realizzare e finalizzare molti dei progetti che hai in mente....”.
Sottolineava inoltre che dalla testimonianza del teste era emerso che il Business CP_2
Plan era stato elaborato dal sig. e che il sig. avrebbe voluto apportare Pt_2 Parte_1
modifiche, ma non vi era prova che effettivamente avesse messo mano a detto documento, modificandolo. ha interposto appello avverso detta sentenza chiedendo, in sua Parte_1
integrale riforma, il pagamento della somma di €. 8.700,00, oltre interessi ex D. Lgs.
231/2002. si è costituita in giudizio, insistendo per il Controparte_1
rigetto dell'avverso gravame.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa pagina 4 di 11 assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. di giorni 40 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di note di replica.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 17 giugno 2025 e decisa nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per aver respinto l'istanza di rimessione della causa in istruttoria per l'escussione dei testi, ammessi ma non sentiti.
Rileva infatti che il provvedimento, con cui il primo Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione all'esito dell'escussione dei testimoni e Testimone_4 Testimone_5
, viola la disposizione di cui all'art. 245 c.p.c., in quanto la riduzione della lista
[...]
testi deve essere manifesta ed espressa.
Ribadisce poi che l'escussione dei testi non ammessi (Dott. e ) Tes_3 Testimone_6
è tuttora rilevante al fine di dare ulteriore conferma delle mansioni che erano state affidate da al Sig. CP_1 Parte_1
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che il contratto di prestazione d'opera professionale avesse natura gratuita.
Rileva infatti che l'esistenza di un accordo circa la gratuità della prestazione resa dal
Sig. era stata esclusa dalla stessa la quale, nell'atto di citazione in Parte_1 CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo, espressamente negava che vi fossero accordi sul compenso.
pagina 5 di 11 Ritiene, in altri termini, che “se – come riconosciuto nella sentenza impugnata – il compenso è elemento naturale del contratto di prestazione d'opera e la gratuità è
l'eccezione che deve essere prevista dalle parti, qualora un parte disconosca l'esistenza di un qualsivoglia accordo sul compenso per l'opera, la stessa parte sta ammettendo che non sussiste neppure un accordo sulla gratuità dell'opera” (così pag. 9 atto d'appello).
Il primo Giudice, infatti, aveva ravvisato la natura gratuita della prestazione professionale, fornendo un'interpretazione parziale del messaggio inviato dall'appellante, di contenuto equivoco: il Giudice, infatti, aveva omesso di valutare che nella medesima comunicazione il Sig. scriveva: “Decidi che devo fare, per Parte_1
chi, e soprattutto a chi fatturare e quanto…”.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Va a tal fine considerato che costituisce esercizio del potere discrezionale del Giudice non procedere all'escussione di tutti i testi ammessi, allorché gli elementi acquisiti appaiono sufficienti per decidere la causa.
Nel caso in esame le prove testimoniali espletate, rappresentate dall'audizione dei testi e comuni ad entrambe le parti e dall'interpello del legale Tes_4 Tes_7
rappresentante dell'opponente, hanno permesso di acquisire sufficienti elementi di prova in merito al contestato conferimento dell'incarico di consulenza e alla circostanza relativa alla gratuità della prestazione;
poiché le questioni sulle quali i testi hanno deposto costituiscono l'oggetto del contendere, del tutto correttamente il primo Giudice ha ritenuto irrilevante la prosecuzione dell'istruttoria.
In relazione al secondo motivo d'appello si osserva quanto segue.
pagina 6 di 11 È noto che “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. per tutte Cass. ordinanza n. 21522/2019), mentre grava a carico del committente la prova della sussistenza di un eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. in tal senso Cass. sentenza n. 23993/16).
Nel caso in esame parte appellante non ha fornito prova di aver ricevuto un incarico per l'espletamento di un'attività professionale.
Invero l'appellante ha allegato nei suoi atti difensivi di aver curato, su incarico di
, la fattibilità di un progetto editoriale, partecipando ad alcuni appuntamenti per CP_1
incontrare altri potenziali partner dell'operazioni e rivedendo e modificando il Business
Plan inizialmente presentato da . CP_1
Peraltro, dalle prove testimoniali espletate non è emerso che abbia conferito a CP_1
un incarico di consulenza. Parte_1
Risulta in particolare dalla deposizione del teste , comune ad entrambe le parti, CP_2
che si era proposto, di sua iniziativa, di reperire degli investitori, ma non già Parte_1
che l'appellante avesse ricevuto l'incarico di svolgere una consulenza per valutare la fattibilità dell'operazione.
Il teste, infatti, ha riferito quanto segue: “ è un esperto del settore Parte_1
editoriale. intendeva sviluppare un progetto editoriale e a questo fine contattò Pt_2
disse che se ci fosse stata la necessità di trovare investitori Parte_1 Parte_1
interessati al progetto, lui avrebbe potuto presentarli al dott. e ha aggiunto: Pt_2
“ non era in grado di investire risorse proprie nell'iniziativa. Sarebbe stato in Parte_1
condizione di portare degli investitori. Ricordo che se il progetto fosse decollato il signor veneziani chiedeva un ruolo anche come socio/prestatore d'opera”.
pagina 7 di 11 Da ciò si desume, quindi, che non aveva ricevuto un incarico di consulenza, Parte_1
ma si era offerto spontaneamente di reperire investitori, che avrebbero dovuto finanziare il progetto editoriale predisposto da . CP_1
In ogni caso, dalla stessa fattura versata in atti si evince l'attività in concreto posta in essere dall'appellante è rappresentata unicamente dalla partecipazione ad alcuni incontri, prodromici al reperimento di investitori.
Poiché tale attività non è andata a buon fine, in quanto con mail dell'11 febbraio 2022
(v. doc. 5 fascicolo opponente) il dott. decideva di abbandonare il progetto, Pt_2
neppure ricorrono i presupposti per il pagamento del compenso per il reperimento di eventuali investitori.
Occorre inoltre considerare che lo stesso ha riconosciuto di non aver svolto, Parte_1
fino a quel momento, attività di consulenza per conto di . CP_1
Si legge infatti nel messaggio del 17.02.2022 (v. doc. 6 fascicolo parte opponente) quanto segue: “sono contento di essere stato coinvolto nel progetto "quotidiano", è la mia passione e il mio lavoro. Sono contento di aver messo a disposizione le risorse umane che ho capitalizzato nella mia vita lavorativa e che ho coinvolto solo adesso a fronte di persone serie ed importanti come voi” …. “Posso ripropormi come consulente
a 360 gradi, ma non voglio più impegnare il mio tempo e i miei contatti gratuitamente
… Decidi che devo fare, per chi, e soprattutto a chi fatturare e quanto... Soddisfatto nelle necessità minime e primarie sarò capace di realizzare e finalizzare molti dei progetti che hai in mente....”
Orbene, dall'esame del citato messaggio si evince chiaramente che l'appellante, laddove afferma di essere soddisfatto “di essere stato coinvolto nel progetto "quotidiano", riconosce sostanzialmente di non aver svolto, fino a quel momento, attività di consulenza, ma di aver soltanto partecipato al progetto editoriale;
mentre laddove afferma “Posso ripropormi come consulente a 360 gradi, ma non voglio più impegnare pagina 8 di 11 il mio tempo e i miei contatti gratuitamente”, riconosce che l'attività da lui svolta fino a quel momento era stata resa in assenza di un vincolo negoziale e che invece in futuro si sarebbe impegnato a svolgere soltanto attività di consulenza, come ben si desume dall'espressione “Posso ripropormi come consulente a 360 gradi”.
Di conseguenza l'espressione “decidi che devo fare, per chi, e soprattutto a chi fatturare e quanto” non è significativa dello svolgimento di un'attività professionale, in quanto fa riferimento a future prestazioni, che egli avrebbe reso se le parti avessero stipulato un contratto di consulenza.
Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo all'attività consistente nella modifica del Business Plan.
Il teste , infatti, ha dichiarato che l'appellante “voleva apportare modifiche al CP_2
business plan” già realizzato da , ma dalla sua testimonianza non è emerso che CP_1
dette modifiche siano state richieste dalla controparte, né che ne abbia CP_1
effettivamente usufruito.
Lo stesso dott. nel corso dell'interrogatorio formale, ha escluso che Pt_2 CP_1
abbia mai richiesto modifiche al business plan, in quanto ha ribadito che “il business plan dell'operazione è rimasto quello originario realizzato da me e dai miei collaboratori. Il dott. si era proposto per modificare, in totale autonomia, Parte_1
senza alcuna richiesta, il business plan, ma le sue modifiche mai sono state recepite.
Era evidente che il business plan presentato dal sig. in assoluta autonomia Parte_1
(mi riferisco alla documentazione che mi è stata rammostrata), fosse stato prodotto per iniziative diverse rispetto a quelle che stava valutando e probabilmente CP_1
rivenienti da precedenti esperienze lavorative editoriali del sig. . Parte_1
Pertanto, in assenza di alcun elemento di prova, volto a dimostrare che la modifica del business plan sia stata richiesta dall'appellata e che la stessa ne abbia in concreto pagina 9 di 11 usufruito, non può ravvisarsi il diritto dell'appellante a percepire il compenso per la presentazione e modifica del business plan.
In definitiva, quindi, le modalità stesse con cui si sono svolti i rapporti tra le parti inducono ad escludere la sussistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, sicché la sentenza di primo grado deve essere confermata con diversa motivazione.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, desunto dal valore della causa dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10492/2024, resa in data 4 dicembre 2024 e pubblicata in pari data che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere a le spese Controparte_1
del grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del pagina 10 di 11 D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 25 giugno 2025
Il consigliere est.
RA D'LL
Il Presidente
NN RR
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NN RR Presidente
Dott. RA D'LL Consigliere rel
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 164/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIALE BIANCA MARIA, 35 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. COLOMBO
BARBARA, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Viale Luigi Majno 20129 MILANO presso lo studio pagina 1 di 11 dell'avv. PELLEGRIN EVA, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare integralmente la sentenza n. 10492/2024, emessa in data 04.12.2024 dal Tribunale di Milano, Sezione V,
Giudice dottoressa Cassone, nel procedimento RG. 30881/2022 e notificata in data
10.12.2024 e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e difesa:
Nel merito in via principale:
1) Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché sprovvista di prova, per i motivi esposti in atti, l'opposizione proposta da e confermare, per l'effetto, il CP_1
decreto ingiuntivo n. 20996/2022, emesso in data 04.06.2022 dal Tribunale di Milano;
2) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda articolata in via principale, condannare Controparte_1
al pagamento, a favore del Sig. per il titolo per
[...] Parte_1
cui è causa, della somma di €. 8.700,00#, o quant'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla data fattura all'effettivo saldo;
In via istruttoria:
Disporre l'escussione dei testi indicati dall'opposto e segnatamente: il Dott.
[...]
la Signora;
il Dott. ; il Sen. Tommaso Cerno, Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
a prova diretta sui capitoli 1), 6), 14), 15), 16), 17), 18), 20) della nella memoria ex art. pagina 2 di 11 183, VI comma n. 2 c.p.c. di parte opposta e, a prova contraria, sui capitoli 1), 2), 3), 5),
7), 8), 9), 10) della memoria istruttoria di parte opponente.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1 CP_1
Piaccia alla giustizia dell'On.le Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: - respingere l'appello proposto dal sig.
[...]
avverso la sentenza n. 10492/2024 del Tribunale di Milano, confermandola Parte_1
integralmente; - condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio. In via istruttoria: si chiede che vengano acquisiti tutti i documenti già prodotti nel giudizio di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano su ricorso monitorio di per Parte_1
il pagamento dell'importo di € 8.700,00, a titolo di prestazioni professionali rese per l'analisi e lo sviluppo di un progetto editoriale, eccependo che tra le parti non era intercorso nessun contratto di consulenza e che non era stato concordato alcun compenso. contestava l'avversa opposizione insistendo per il suo rigetto. Parte_1
All'esito dell'istruttoria orale, con la pronuncia qui impugnata il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando parte opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte.
pagina 3 di 11 In particolare, il Giudice di prime cure osservava che dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata era emerso che presentato a dal sig. Parte_1 CP_1
, si era impegnato a reperire investitori per il finanziamento della pubblicazione CP_2
di un quotidiano on line e che non era stata fornita prova che l'attività dovesse essere svolta a titolo oneroso.
Ad avviso del primo Giudice costituiva elemento significativo della gratuità della prestazione il messaggio (prodotto quale doc. 6) con cui si dichiarava Parte_1
“contento di essere stato coinvolto nel progetto "quotidiano", è la mia passione e il mio lavoro. Sono contento di aver messo a disposizione le risorse umane che ho capitalizzato nella mia vita lavorativa e che ho coinvolto solo adesso a fronte di persone serie ed importanti come voi;
… Posso ripropormi come consulente a 360 gradi, ma non voglio più impegnare il mio tempo e i miei contatti gratuitamente. … Decidi che devo fare, per chi, e soprattutto a chi fatturare e quanto.. Soddisfatto nelle necessità minime e primarie sarò capace di realizzare e finalizzare molti dei progetti che hai in mente....”.
Sottolineava inoltre che dalla testimonianza del teste era emerso che il Business CP_2
Plan era stato elaborato dal sig. e che il sig. avrebbe voluto apportare Pt_2 Parte_1
modifiche, ma non vi era prova che effettivamente avesse messo mano a detto documento, modificandolo. ha interposto appello avverso detta sentenza chiedendo, in sua Parte_1
integrale riforma, il pagamento della somma di €. 8.700,00, oltre interessi ex D. Lgs.
231/2002. si è costituita in giudizio, insistendo per il Controparte_1
rigetto dell'avverso gravame.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa pagina 4 di 11 assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. di giorni 40 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di note di replica.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 17 giugno 2025 e decisa nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per aver respinto l'istanza di rimessione della causa in istruttoria per l'escussione dei testi, ammessi ma non sentiti.
Rileva infatti che il provvedimento, con cui il primo Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione all'esito dell'escussione dei testimoni e Testimone_4 Testimone_5
, viola la disposizione di cui all'art. 245 c.p.c., in quanto la riduzione della lista
[...]
testi deve essere manifesta ed espressa.
Ribadisce poi che l'escussione dei testi non ammessi (Dott. e ) Tes_3 Testimone_6
è tuttora rilevante al fine di dare ulteriore conferma delle mansioni che erano state affidate da al Sig. CP_1 Parte_1
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che il contratto di prestazione d'opera professionale avesse natura gratuita.
Rileva infatti che l'esistenza di un accordo circa la gratuità della prestazione resa dal
Sig. era stata esclusa dalla stessa la quale, nell'atto di citazione in Parte_1 CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo, espressamente negava che vi fossero accordi sul compenso.
pagina 5 di 11 Ritiene, in altri termini, che “se – come riconosciuto nella sentenza impugnata – il compenso è elemento naturale del contratto di prestazione d'opera e la gratuità è
l'eccezione che deve essere prevista dalle parti, qualora un parte disconosca l'esistenza di un qualsivoglia accordo sul compenso per l'opera, la stessa parte sta ammettendo che non sussiste neppure un accordo sulla gratuità dell'opera” (così pag. 9 atto d'appello).
Il primo Giudice, infatti, aveva ravvisato la natura gratuita della prestazione professionale, fornendo un'interpretazione parziale del messaggio inviato dall'appellante, di contenuto equivoco: il Giudice, infatti, aveva omesso di valutare che nella medesima comunicazione il Sig. scriveva: “Decidi che devo fare, per Parte_1
chi, e soprattutto a chi fatturare e quanto…”.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Va a tal fine considerato che costituisce esercizio del potere discrezionale del Giudice non procedere all'escussione di tutti i testi ammessi, allorché gli elementi acquisiti appaiono sufficienti per decidere la causa.
Nel caso in esame le prove testimoniali espletate, rappresentate dall'audizione dei testi e comuni ad entrambe le parti e dall'interpello del legale Tes_4 Tes_7
rappresentante dell'opponente, hanno permesso di acquisire sufficienti elementi di prova in merito al contestato conferimento dell'incarico di consulenza e alla circostanza relativa alla gratuità della prestazione;
poiché le questioni sulle quali i testi hanno deposto costituiscono l'oggetto del contendere, del tutto correttamente il primo Giudice ha ritenuto irrilevante la prosecuzione dell'istruttoria.
In relazione al secondo motivo d'appello si osserva quanto segue.
pagina 6 di 11 È noto che “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. per tutte Cass. ordinanza n. 21522/2019), mentre grava a carico del committente la prova della sussistenza di un eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. in tal senso Cass. sentenza n. 23993/16).
Nel caso in esame parte appellante non ha fornito prova di aver ricevuto un incarico per l'espletamento di un'attività professionale.
Invero l'appellante ha allegato nei suoi atti difensivi di aver curato, su incarico di
, la fattibilità di un progetto editoriale, partecipando ad alcuni appuntamenti per CP_1
incontrare altri potenziali partner dell'operazioni e rivedendo e modificando il Business
Plan inizialmente presentato da . CP_1
Peraltro, dalle prove testimoniali espletate non è emerso che abbia conferito a CP_1
un incarico di consulenza. Parte_1
Risulta in particolare dalla deposizione del teste , comune ad entrambe le parti, CP_2
che si era proposto, di sua iniziativa, di reperire degli investitori, ma non già Parte_1
che l'appellante avesse ricevuto l'incarico di svolgere una consulenza per valutare la fattibilità dell'operazione.
Il teste, infatti, ha riferito quanto segue: “ è un esperto del settore Parte_1
editoriale. intendeva sviluppare un progetto editoriale e a questo fine contattò Pt_2
disse che se ci fosse stata la necessità di trovare investitori Parte_1 Parte_1
interessati al progetto, lui avrebbe potuto presentarli al dott. e ha aggiunto: Pt_2
“ non era in grado di investire risorse proprie nell'iniziativa. Sarebbe stato in Parte_1
condizione di portare degli investitori. Ricordo che se il progetto fosse decollato il signor veneziani chiedeva un ruolo anche come socio/prestatore d'opera”.
pagina 7 di 11 Da ciò si desume, quindi, che non aveva ricevuto un incarico di consulenza, Parte_1
ma si era offerto spontaneamente di reperire investitori, che avrebbero dovuto finanziare il progetto editoriale predisposto da . CP_1
In ogni caso, dalla stessa fattura versata in atti si evince l'attività in concreto posta in essere dall'appellante è rappresentata unicamente dalla partecipazione ad alcuni incontri, prodromici al reperimento di investitori.
Poiché tale attività non è andata a buon fine, in quanto con mail dell'11 febbraio 2022
(v. doc. 5 fascicolo opponente) il dott. decideva di abbandonare il progetto, Pt_2
neppure ricorrono i presupposti per il pagamento del compenso per il reperimento di eventuali investitori.
Occorre inoltre considerare che lo stesso ha riconosciuto di non aver svolto, Parte_1
fino a quel momento, attività di consulenza per conto di . CP_1
Si legge infatti nel messaggio del 17.02.2022 (v. doc. 6 fascicolo parte opponente) quanto segue: “sono contento di essere stato coinvolto nel progetto "quotidiano", è la mia passione e il mio lavoro. Sono contento di aver messo a disposizione le risorse umane che ho capitalizzato nella mia vita lavorativa e che ho coinvolto solo adesso a fronte di persone serie ed importanti come voi” …. “Posso ripropormi come consulente
a 360 gradi, ma non voglio più impegnare il mio tempo e i miei contatti gratuitamente
… Decidi che devo fare, per chi, e soprattutto a chi fatturare e quanto... Soddisfatto nelle necessità minime e primarie sarò capace di realizzare e finalizzare molti dei progetti che hai in mente....”
Orbene, dall'esame del citato messaggio si evince chiaramente che l'appellante, laddove afferma di essere soddisfatto “di essere stato coinvolto nel progetto "quotidiano", riconosce sostanzialmente di non aver svolto, fino a quel momento, attività di consulenza, ma di aver soltanto partecipato al progetto editoriale;
mentre laddove afferma “Posso ripropormi come consulente a 360 gradi, ma non voglio più impegnare pagina 8 di 11 il mio tempo e i miei contatti gratuitamente”, riconosce che l'attività da lui svolta fino a quel momento era stata resa in assenza di un vincolo negoziale e che invece in futuro si sarebbe impegnato a svolgere soltanto attività di consulenza, come ben si desume dall'espressione “Posso ripropormi come consulente a 360 gradi”.
Di conseguenza l'espressione “decidi che devo fare, per chi, e soprattutto a chi fatturare e quanto” non è significativa dello svolgimento di un'attività professionale, in quanto fa riferimento a future prestazioni, che egli avrebbe reso se le parti avessero stipulato un contratto di consulenza.
Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo all'attività consistente nella modifica del Business Plan.
Il teste , infatti, ha dichiarato che l'appellante “voleva apportare modifiche al CP_2
business plan” già realizzato da , ma dalla sua testimonianza non è emerso che CP_1
dette modifiche siano state richieste dalla controparte, né che ne abbia CP_1
effettivamente usufruito.
Lo stesso dott. nel corso dell'interrogatorio formale, ha escluso che Pt_2 CP_1
abbia mai richiesto modifiche al business plan, in quanto ha ribadito che “il business plan dell'operazione è rimasto quello originario realizzato da me e dai miei collaboratori. Il dott. si era proposto per modificare, in totale autonomia, Parte_1
senza alcuna richiesta, il business plan, ma le sue modifiche mai sono state recepite.
Era evidente che il business plan presentato dal sig. in assoluta autonomia Parte_1
(mi riferisco alla documentazione che mi è stata rammostrata), fosse stato prodotto per iniziative diverse rispetto a quelle che stava valutando e probabilmente CP_1
rivenienti da precedenti esperienze lavorative editoriali del sig. . Parte_1
Pertanto, in assenza di alcun elemento di prova, volto a dimostrare che la modifica del business plan sia stata richiesta dall'appellata e che la stessa ne abbia in concreto pagina 9 di 11 usufruito, non può ravvisarsi il diritto dell'appellante a percepire il compenso per la presentazione e modifica del business plan.
In definitiva, quindi, le modalità stesse con cui si sono svolti i rapporti tra le parti inducono ad escludere la sussistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, sicché la sentenza di primo grado deve essere confermata con diversa motivazione.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, desunto dal valore della causa dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10492/2024, resa in data 4 dicembre 2024 e pubblicata in pari data che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere a le spese Controparte_1
del grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del pagina 10 di 11 D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 25 giugno 2025
Il consigliere est.
RA D'LL
Il Presidente
NN RR
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