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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli, sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza, nelle persone dei magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Carmen Lombardi Consigliere dott. Milena Cortigiano Consigliere relatore all'udienza del giorno 01/07/2025 riunita in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 4700/2022 r.g.
TRA
, in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., e Parte_3
Appellanti
E
Controparte_1
Appellato ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento, in favore della appellato, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 250,00,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovuti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 01/07/2025 Il Presidente
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli, sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza, nelle persone dei magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Carmen Lombardi Consigliere dott. Milena Cortigiano Consigliere relatore all'udienza del giorno 01/07/2025 riunita in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 4700/2022 r.g.
TRA
, in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., e Parte_3
Appellanti
E
Controparte_1
Appellato ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento, in favore della appellato, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 250,00,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovuti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 01/07/2025 Il Presidente