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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2159/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grezarn 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500007216000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1745/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la compensazione delle spese. Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti e chiede la revoca delle spese nell' istanza cautelare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 291802025000007216000 iscritto sull'autovettura targata Targa_1, di euro 3.719,51 (cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto (in breve) l'illegittimità del provvedimento in contestazione per mancata notifica delle Cartelle presupposte ed il difetto di motivazione (cfr. provvedimento impugnato e ricorso in atti).
Ha concluso, previa sospensione, per l'annullamento.
Questa Corte – con Ordinanza n. 1219 del 25 agosto 2025 - ha accolto la richiesta di sospensione rinviando per il merito all'udienza del 20 ottobre 2025 (cfr. provvedimento citato in atti).
In tale udienza, a seguito di trattazione del merito - stante la mancata costituzione (a quella data) dell'Agenzia delle entrate riscossione - con Ordinanza n. 1471/2025 (notificata il 23 ottobre 2025) - il ricorrente è stato onerato di produrre, entro trenta giorni, documentazione idonea a provare la data di avvenuta ricezione dell'atto impugnato, rinviando all'udienza del 15.12.2025 (cfr. Ordinanza in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione, in data 11 novembre 2025, si è costituita (in data 13 novembre 2025 ha depositato anche “istanza di visibilità”) ha contro dedotto, ha versato in atti documentazione, ed ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Il Contribuente, con memoria del 22 novembre 2025 ha “ … rappresentato l'impossibilità di ottemperare … poiché erroneamente la notifica dell'atto impugnato avvenuta tramite pec e pervenuta al ricorrente in data
20 maggio 2025, è stata involontariamente ed erroneamente rimossa … a causa gestione del sistema di conservazione dei messaggi di posta elettronica certificata ….” (cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso va proposto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto (art. 21, c. 1, del D. Lgs. n. 546/1992).
Il rispetto di tale termine costituisce “condizione dell'azione”: grava sul ricorrente l'onere di provarne la tempestività.
Tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato ( Cassazione, n. 24518 del 2024).
Nella fattispecie la documentazione di che trattasi non è stata prodotta.
Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Va, per l'effetto, revocata l' Ordinanza n. 1219 del 25 agosto 2025 e la relativa condanna alle spese. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità del giudizio e nella molteplicità e complessità delle questioni in esse involte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone la revoca dell'Ordinanza cautelare n. 1219 del 25 agosto 2025.
Spese compensate.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
ZI RO
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2159/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grezarn 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500007216000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1745/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la compensazione delle spese. Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti e chiede la revoca delle spese nell' istanza cautelare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 291802025000007216000 iscritto sull'autovettura targata Targa_1, di euro 3.719,51 (cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto (in breve) l'illegittimità del provvedimento in contestazione per mancata notifica delle Cartelle presupposte ed il difetto di motivazione (cfr. provvedimento impugnato e ricorso in atti).
Ha concluso, previa sospensione, per l'annullamento.
Questa Corte – con Ordinanza n. 1219 del 25 agosto 2025 - ha accolto la richiesta di sospensione rinviando per il merito all'udienza del 20 ottobre 2025 (cfr. provvedimento citato in atti).
In tale udienza, a seguito di trattazione del merito - stante la mancata costituzione (a quella data) dell'Agenzia delle entrate riscossione - con Ordinanza n. 1471/2025 (notificata il 23 ottobre 2025) - il ricorrente è stato onerato di produrre, entro trenta giorni, documentazione idonea a provare la data di avvenuta ricezione dell'atto impugnato, rinviando all'udienza del 15.12.2025 (cfr. Ordinanza in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione, in data 11 novembre 2025, si è costituita (in data 13 novembre 2025 ha depositato anche “istanza di visibilità”) ha contro dedotto, ha versato in atti documentazione, ed ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Il Contribuente, con memoria del 22 novembre 2025 ha “ … rappresentato l'impossibilità di ottemperare … poiché erroneamente la notifica dell'atto impugnato avvenuta tramite pec e pervenuta al ricorrente in data
20 maggio 2025, è stata involontariamente ed erroneamente rimossa … a causa gestione del sistema di conservazione dei messaggi di posta elettronica certificata ….” (cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso va proposto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto (art. 21, c. 1, del D. Lgs. n. 546/1992).
Il rispetto di tale termine costituisce “condizione dell'azione”: grava sul ricorrente l'onere di provarne la tempestività.
Tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato ( Cassazione, n. 24518 del 2024).
Nella fattispecie la documentazione di che trattasi non è stata prodotta.
Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Va, per l'effetto, revocata l' Ordinanza n. 1219 del 25 agosto 2025 e la relativa condanna alle spese. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità del giudizio e nella molteplicità e complessità delle questioni in esse involte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone la revoca dell'Ordinanza cautelare n. 1219 del 25 agosto 2025.
Spese compensate.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
ZI RO