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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1355/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1355 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in Vallo della Lucania alla via A. De Hippolytis Parte_1
(p.iva ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Di Matteo e Luigino Ricchiuti per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede in Vallo della Lucania alla via A. Rubino - Cond. CP_1 CP_2
(p.iva ); P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Di Vietri e Gaetano Di Vietri per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.
1289/2024, pubblicata il 25/11/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “accogliere il presente gravame e in totale riforma della sentenza impugnata, così provvedere: - …. accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarare improcedibile o comunque revocare il D.I. n. 27 2023 dichiarando non dovute le somme ivi ingiunte;
- accogliere la spiegata domanda
1 riconvenzionale e, per l'effetto condannare la in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. alla restituzione dell'importo di euro 47.833,13, oltre interessi dalla domanda al saldo, ovvero di quello maggiore e o minore che risultasse accertato in corso di causa;
- il tutto, occorrendo, anche previe le pronunzie incidentali del caso
- Vinte le spese e gli onorari di causa del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
Per l'appellata: “Rigetti integralmente l'appello proposta con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
- NN parte appellante al ristoro di spese e compenso del giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 27/2023 del 24.1.2023 il Tribunale di Vallo della Lucania ingiungeva alla società il pagamento della somma di € Parte_1
36.000,00 in favore della società oltre interessi e rimborso di spese CP_1 processuali, per un assegno presentato per l'incasso in data 31.12.2020 e restituito impagato in data 16.2.2021 per mancanza di fondi.
Deduceva la ricorrente che la società committente ( le Parte_1 aveva consegnato l'assegno per il pagamento del residuo 50% della fattura n.
22/2018 del 5.12.2018 relativa al SAL n. 2 di un appalto stipulato in data 17.3.2018 avente ad oggetto la realizzazione di un insediamento turistico alberghiero.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dalla Parte_1 veniva rigettata con la sentenza in oggetto, la quale disponeva anche la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo, nella parte in cui ingiungeva il pagamento della somma di € 36.000,00 in luogo di € 36.188,06 oltre € 25,00 per commissioni bancarie.
Il giudice di primo grado esponeva che l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto;
che, in tale prospettiva, incombe sull'opponente l'onere di provare l'insussistenza del rapporto sottostante dedotto da parte opposta;
che l'onere non è stato assolto, ed infatti “la documentazione prodotta in giudizio dall'opponente, volta a provare la
2 funzione di “garanzia” dell'assegno in questione non è sufficiente a provare
l'inesistenza del rapporto sottostante”; che, in ogni caso, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo, ma tale nullità non toglie che l'assegno valga comunque come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 c.c., o come titolo pagabile a vista, e che possa essere portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore, implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un primo Parte_1 motivo di impugnazione, deduce l'omessa pronunzia sull'eccezione di improcedibilità per omesso avvio del tentativo di mediazione ex art. 5 e ss del
D.L.vo 4 marzo 2010 n. 28.
Sostiene che il giudice di primo grado, dopo aver reso i provvedimenti sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha onerato le parti di esperire il tentativo di mediazione di cui al D.L.vo n. 28/2010; che l'opposta
[...]
CP_
odierna appellata, ha però proposto la diversa procedura della negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014, in luogo della mediazione;
che alla prima udienza successiva (29.4.2024), l'odierna appellante ha tempestivamente sollevato l'eccezione di improcedibilità ed il Tribunale, con provvedimento del 23.7.2024 ha chiesto il deposito della relativa documentazione, mentre alla successiva udienza del 1.10.2024 l'opposta ha ribadito che la mediazione non era necessaria e che comunque era ad essa equipollente la diversa procedura di negoziazione assistita;
che l'istante ha ribadito, invece, l'eccezione di improcedibilità della domanda ed il Tribunale ha emesso sentenza di rigetto dell'opposizione, senza alcuna pronunzia sull'eccezione. Aggiunge l'appellante che, anche se la controversia non rientra tra quelle per le quali è previsto l'obbligo di esperire la mediazione, il Tribunale ha sempre il potere di disporla d'ufficio come condizione di procedibilità; che l'onere di avviare il procedimento grava sull'opposto; che la tesi dell'equipollenza della negoziazione assistita è infondata, dato che l'art. 5, comma 3, del D.L.vo n. 28/2010 non lo annovera tra i casi tassativi di equipollenza.
Il secondo motivo di appello impugna, nel merito, il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e ripropone la domanda riconvenzionale di condanna della
[...]
CP_ alla restituzione della somma di € 47.833,13 indebitamente corrisposta.
Censura l'affermazione secondo cui l'opponente non avrebbe assolto all'onere di
3 provare l'inesistenza, invalidità o estinzione dell'obbligazione sottostante il titolo cartolare come frutto di un errore di valutazione della prova documentale che, invece, dimostra l'estinzione per adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio ed il pagamento di somme eccedenti il dovuto.
Premesso che, secondo la rappresentazione della controparte, l'assegno sarebbe stato dato in pagamento per il secondo ed ultimo S.A.L., deduce l'appellante che, al fine di comporre il dissidio all'atto dell'approvazione del secondo SAL, in data
29.5.2019 l'impresa edile riconobbe uno sconto di € 30.000,00 + iva (€ 36.600,00) in favore della committenza rispetto all'importo di € 307.578,30 iva inclusa dichiarato nella missiva del 19.3.2019; che, pertanto, un originario assegno di €
72.370,13 venne sdoppiato in due assegni di € 36.185,06, uno incassato in data
6.6.2019 a saldo dei lavori eseguiti e l'altro (quello per cui è causa), consegnato privo di data a garanzia delle obbligazioni future che sarebbero dovute sorgere dopo la ripresa dei lavori, all'epoca già completamente fermi;
che il rilascio di assegni a garanzia era un modus operandi preteso dalla che voleva disporre CP_1 anticipatamente di assegni che poi avrebbe incassato man mano che veniva approvata la contabilità dei lavori;
che, però, i lavori non ripresero, ma aumentarono i dissidi con l'appaltatore che, oltre a non aver eseguito a regolare d'arte i lavori commissionategli, all'inasprirsi dei rapporti pretese il pagamento dell'assegno, dimenticando lo sconto riconosciuto alla comparente e, soprattutto, il reale importo effettivamente incassato;
che, sebbene diffidato a non farlo, in data 30.12.2020 appose la data sull'assegno bancario (rilasciato nel 2019) e lo pose all'incasso; che, venuta meno la fiducia, in data 6.1.2020 intimò alla CMV la risoluzione del contratto e lo sgombero del cantiere;
che la CMV continuò, invece, ad occupare il cantiere ed ad ostacolare ogni proposito dell'appellante di vendere il bene a terzi;
che, per tali motivi, propose nei confronti della CMV un ricorso ex art. 700 c.p.c., accolto con provvedimento del 29.7.2021, confermato in sede di reclamo, che la controparte si rifiutò di ottemperare;
che, su ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., il
Tribunale dispose la modalità coattiva di rilascio e, solo allora, l'appellante in data
23.12.2021 riuscì a rientrare nel possesso dell'area.
L'appellante evidenzia, ulteriormente, che in base al contratto il diritto al pagamento sorgeva solo con l'approvazione del da parte del direttore dei CP_3 lavori;
che il secondo S.A.L non è stato mai approvato, per cui l'importo di €
307.578,30 iva inclusa determinato unilateralmente dall'appaltatore è stato contestato e, secondo l'accordo allora raggiunto che prevedeva uno sconto di €
4 30.000,00 più iva, doveva essere decurtato di € 36.600, per un importo lavori pari a Parte_ complessivi € 270.908,30; che, la ostruzione s.r.l. ha emesso e pagato n. 6 assegni bancari (n. 2700880976-01 di € 41.000,00; n. 2700880977-02 di €
20.000,00; n. 2700880980-05 di € 74.628,12; n. 2700880979-04 di € 74.628,12; n.
2700880966-04 di € 36.185,06; n. 2700880962-00 di € 72.370,13) per un importo complessivo di € 318.811,43; che le somme corrisposte superano il totale dei lavori come rivisto dalle parti nella scrittura privata del 25.5.2019 e, comunque, anche l'importo indicato dalla stessa opposta in € 307.578,30 iva inclusa, con un'eccedenza di € 36.188,06; che sono stati prodotti, sia i sei assegni bancari, sia gli estratti conto da cui risultano incassati e la scrittura sottoscritta dalle parti in data
29.5.2019; che, per tale ragione, è stata proposta una domanda riconvenzionale restitutoria dei pagamenti eccedenti nella misura di € 47.833,13 risultante dalla differenza tra l'importo dei lavori pari ad € 270.978,3 (€ 307.578,30 iva inclusa, meno lo sconto di € 30.000,00 + iva) e il totale dei pagamenti effettuati (€
318.811,43); che è infondata la versione della controparte, secondo cui la scrittura privata non contiene il riconoscimento di uno sconto ma una mera quietanza di somme già ricevute;
che alcun valore di riconoscimento del debito può essere attribuito alla scrittura del 10.6.2019, allegata da controparte in fase monitoria, in quanto trattasi di mera quietanza liberatoria, predisposta unilateralmente dalla
[...]
CP_
spensieratamente accettata dall'esponente, con l'intesa e la dichiarata consapevolezza che l'assegno de quo aveva il solito scopo di garanzia per le obbligazioni future in vista della ripresa dei lavori;
che anche se fosse intesa come riconoscimento del debito, la stessa non avrebbe alcun valore una volta provato il pagamento e, quindi, l'estinzione della sottostante l'obbligazione dedotta in giudizio;
che il giudice di primo grado ha ignorato del tutto le sue difese, anziché indagare e comporre questa divergenza rilevante nel rapporto dare/avere tra le parti.
Sostiene, infine, l'appellante, che il giudice d'appello dovrà pronunciare sulla domanda riconvenzionale anche in caso di accoglimento del primo motivo di impugnazione e di revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità dell'opposizione, trattandosi di autonoma domanda.
La risposta dell'appellata eccepisce, in ordine al primo motivo di appello, la nullità CP_1 dell'ordinanza del 21.3.2023 che, dopo aver accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
5 Rappresenta che l'ordinanza è stata emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, la quale era stata anticipata con decreto del 6.3.2023, su istanza dell'opponente, rispetto all'udienza del 13.6.2023 fissata nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo;
che l'anticipazione dell'udienza è avvenuta prima della costituzione in giudizio della società opposta e prima della scadenza del termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di opposizione, senza neanche la notifica dell'anticipazione alla parte non ancora costituita in giudizio;
che l'udienza del 21.3.2023 si svolta con la sola presenza dell'opponente, violando il diritto al contraddittorio della società opposta non ancora costituita in giudizio;
che, pertanto, l'ordinanza del 21.3.2023 è nulla per omessa notifica all'opposta dell'istanza ex art. 649 c.p.c. e del decreto del 6.3.2023; che, inoltre, non ricorre un'ipotesi di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.L.vo n. 28/2010, né di mediazione demandata dal giudice, in quanto l'ordinanza che la dispone è nulla;
che
è parimenti infondato il richiamo all'art. 5, comma 3, in quanto i casi nello stesso indicati non esauriscono le ipotesi di ricorso alla negoziazione assistita in alternativa alla mediazione, vertendosi di ipotesi di mediazione non obbligatoria.
L'appellata risponde, al secondo motivo di impugnazione, ribadendo che l'assegno è stato emesso per il pagamento del saldo e non a garanzia di future obbligazioni.
Obietta che il patto di garanzia che accede ad un assegno è nullo per illiceità; che di tale finalità non è stata fornita alcuna prova;
che, invece, prova documentale della
“intenzione” solutoria dell'assegno e della debenza della somma è rappresentata dalle fatture nn. 22 e 23 sottoscritte per accettazione dalla e dalla scrittura
Parte_1 del 10.6.2019, firmata dalle parti;
che il primo SAL è stato interamente pagato, mentre il secondo, sottoscritto per accettazione da non può essere
Parte_1 contestato;
che, in adempimento del SAL n. 2 del 9.1.2019, ha pagato la
Parte_1 fattura n. 23/2018 con assegno di € 72.370,13 (che costituisce il 50% del SAL n. 2), mentre per la fattura n. 22/2018 (residuo 50% del SAL n.2), ha rilasciato un assegno di € 72.370,13 (n. 2700880961-12) che, presentato per l'incasso, non era stato onorato per mancanza di provvista;
che l'assegno, richiamato dalla banca, è stato sostituito da con assegno di pari importo (€ 72.370,13) n.
Parte_1
2700880965, a sua volta sostituito con due assegni di € 36.185,06 ciascuno, uno incassato (n. 2700880967-05) e l'altro (n. 2700880966-04) rimasto impagato;
che la debenza della somma è dimostrata anche dalla scrittura del 10.6.2019, nella quale ha dichiarato che uno dei due assegni da € 36.185,06 è stato pagato “a Parte_1
6 parziale soddisfo di quanto dovuto dalla e l'altro da incassare;
Parte_1 che, oltre ai due SAL, ha eseguito ulteriori lavori (al c.d. terzo impalcato) che non hanno raggiunto il minimo previsto per i SAL pari ad € 50.000; che i lavori effettuati sono dati dal primo SAL (€ 149.256,24) e dal secondo SAL (€
144.740,26) + n. 2 scorpori di acconto (€ 24.400,00), per un totale di € 318.396,50 iva inclusa;
che a tale importo vanno aggiunti i lavori relativi al 3° impalcato, realizzati ma non fatturati (perché inferiori alla soglia minima contrattuale di 50.000 euro per SAL) pari a € 39.359,84 iva inclusa, per un totale complessivo di €
357.756,34 iva inclusa;
che CMV ha ricevuto € 318.811,43 ragion per cui il saldo a favore di è pari ad € 38.944,91 (€ 357.756,34 - € 318.811,43), superiore CP_1 all'importo dell'assegno impagato;
che l'importo di € 307.578,30 iva inclusa indicato nella missiva del 19.3.2019, qualificato come somma dei due SAL, è frutto di un evidente errore materiale;
che la scrittura del 29.5.2019 è successiva al secondo SAL e ciò chiarisce che i € 30.000 più iva sono le 3 quote di acconto iniziale rimanenti da scontare sui prossimi SAL e non una novazione con un ulteriore ribasso dell'importo del contratto di appalto, tant'è che si riferisce al
“residuo dell'acconto corrisposto in precedenza”; che, poiché l'acconto andava Cont detratto sui primi 5 come “sconto virtuale” (essendo somme già pagate), si è usata l'infelice formula di “ulteriore sconto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, quanto al primo motivo di impugnazione, che nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo la aveva Parte_1 fissato la data del 13.6.2023 per l'udienza di prima comparizione. Con decreto del
6.3.2023 l'udienza è stata anticipata al 21.3.2023, senza la fissazione di un termine per la notifica alla società convenuta. Né risulta che la notifica dell'anticipazione di udienza sia stata comunque effettuata dalla società attrice.
All'udienza del 21.3.2023, svoltasi senza la partecipazione della società convenuta, non ancora costituita in giudizio, il giudice monocratico si è riservato e, sciolta la riserva con ordinanza in pari data, ha accolto l'istanza dell'opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione e ha fissato l'udienza del 18.9.2023 per la prosecuzione del giudizio. L'ordinanza è stata comunicata solo ai procuratori di parte attrice, non essendosi costituita la società convenuta.
7 In data 29.7.2023 si è costituita in giudizio la ed ha eccepito la nullità CP_1 dell'ordinanza del 21.3.2023 per omessa notifica del decreto di anticipazione dell'udienza. Con decreto del 1.9.2023 l'udienza del 18.9.2023 è stata differita d'ufficio al 29.4.2024, svoltasi con trattazione scritta. Con nota scritta del 26.4.2024
l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda di Parte_1 parte opposta per omesso esperimento del procedimento di mediazione.
All'esito, con ordinanza del 7.5.2024 il giudice monocratico ha rigettato l'istanza di revoca del provvedimento con cui è stata sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, senza alcuna motivazione sull'eccezione di nullità, e ha rinviato all'udienza del 24.6.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata d'ufficio al 22.7.2024. In quella sede l'opponente ha concluso “come da atto di opposizione, con l'aggiunta della declaratoria dell'improcedibilità della domanda avversa cosi come eccepita in atti”, mentre parte opposta ha ribadito le ragioni di nullità dell'ordinanza del 21.3.2023 e ha osservato che trattasi di controversia per la quale non è previsto l'obbligo della mediazione, bensì la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità, a cui si era provveduto.
La sentenza di primo grado ha ignorato l'eccezione di improcedibilità della domanda, che la società opponente ripropone come primo motivo di impugnazione.
Orbene, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di proporre la domanda di mediazione spetta alla parte opposta (Cass., Sez. Unite, 18.9.2020, n.
19596), e ciò deve ritenersi anche quando l'esperimento sia stato disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 4 marzo 2010 n. 28, al di fuori dei casi di obbligatorietà previsti dal comma 1-bis, inserito dall'art. 84 comma 1 lett. b) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013 n 98. Nel caso di specie, però, l'ordinanza del 21.3.2023 che ha disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria era nulla perché emessa senza porre in condizione la società opposta di partecipare all'udienza anticipata rispetto alla data fissata nell'atto di citazione. La infatti, non si era ancora costituita in CP_1 giudizio e non aveva avuto alcuna notifica del decreto di anticipazione della prima udienza. Sebbene la nullità dell'ordinanza non si sia estesa agli atti posteriori fino alla sentenza, ai sensi dell'art. 159 c.p.c., stante la successiva costituzione in giudizio della società opposta, cionondimeno la nullità dell'atto esclude la sussistenza della condizione di procedibilità. Si aggiunga, poi, che anche in caso di validità dell'ordinanza, comunque il termine fissato dal giudice per l'esperimento della mediazione, ossia quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del
8 21.3.2023, non può ritenersi mai decorso perché l'ordinanza non è stata comunicata alla parte opposta (né poteva esserlo), né risulta ad essa notificata. Di qui l'infondatezza del primo motivo di appello.
L'esame del secondo motivo richiede, anzitutto, la precisazione della domanda proposta nel ricorso monitorio, avente ad oggetto il pagamento del saldo dello stato di avanzamento dei lavori n. 2 del 26.11.2018, per il quale erano state emesse le fatture n. 22 e n. 23 del 5.12.2018 per l'importo complessivo di € 118.639,56 oltre iva al 22%. Secondo la società appaltatrice, la committente Pt_1 Parte_1 aveva effettuato due pagamenti (la somma di € 61.170,59 oltre iva in data 9.1.2019
e, successivamente, la somma di € 30.585,30 oltre iva) e residuava il saldo pari al
50% della fattura n. 22 (di complessivi € 72.370,13 iva inclusa) per il quale era stato emesso un assegno di € 36.185,06 presentato per l'incasso in data 31.12.2020 ma restituito impagato.
Poiché l'assegno insoluto è stato emesso dalla all'ordine Parte_1 della ha valore di promessa di pagamento ex art. 1988 che, come CP_1 osservato dal giudice di primo grado, dispensa il creditore dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, l'esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria. Spetta, perciò, al debitore l'onere di dare la prova che l'obbligazione non sussiste perché il rapporto sottostante è inesistente, nullo, inefficace, inesigibile o l'obbligazione si è estinta. Avendo l'appaltatrice dedotto l'obbligazione sottostante (il saldo del s.a.l. n. 2) e la committente contestato detta obbligazione, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare le ragioni di insussistenza dell'obbligo di pagamento dell'assegno dedotte in primo grado e riproposte in appello: ossia, che il saldo della fattura n. 22 non è dovuto perché l'appaltatrice aveva riconosciuto, in data 29.5.2019, che l'importo dei lavori da pagare doveva scontare un credito di € 30.000,00 oltre iva.
Su questo punto, il giudice di primo grado ha affermato che il debitore non ha assolto all'onere di dimostrare l'insussistenza del rapporto sottostante, senza soffermarsi sulle ragioni dell'inesistenza da esso dedotte che, riproposte in appello, devono essere esaminate nel merito.
Il contratto di appalto prevedeva il pagamento di un acconto di 50.000,00 oltre iva alla firma del contratto e pagamenti in corso d'opera sulla base di stati di avanzamento lavori di almeno € 50.000,00. Gli stati di avanzamento dei lavori, redatti in contraddittorio con il direttore dei lavori, dovevano calcolare un corrispettivo a misura sulla base del prezzario della Regione Campania 2018 con
9 uno sconto del 20%. L'acconto iniziale doveva essere detratto in quota parte sui primi cinque sal.
Dai documenti prodotti risulta che la società committente ha pagato l'acconto contrattuale con due assegni del 10.8.2018 di complessivi € 61.000,00 (€ 41.000,00
+ € 20.000,00). Con due assegni del 10.3.2019 di € 74.628,12 ciascuno ha, poi, pagato le fatture n. 18 e n. 19, relative al primo stato di avanzamento dei lavori per un totale di € 149.256,24. L'importo del primo s.a.l. interamente corrisposto conteneva lo scorporo di € 12.200,00 (€ 10.000,00 oltre iva) pari ad un quinto dell'acconto originario di € 61.000,00 (€ 50.000,00 più iva).
La emise un secondo s.a.l. che, scorporata un'ulteriore quota di € CP_1
12.200,00 dell'acconto originario, ammontava ad € 144.740,26. In data 5.12.2018 emise, perciò, due fatture (n. 22 e n. 23) di € 72.370,13 ciascuna. La
[...] pagò una delle due fatture con un assegno (n. 962) di € 72.370,13 Parte_1
e, per l'altra fattura, rilasciò un altro assegno di pari importo (n. 961). Tale assegno venne sostituito con un assegno di pari importo (n. 9653), a sua volta sostituito con due assegni di € 36.185,06 ciascuno. Uno venne riscosso (il n. 967), mentre l'altro rimase insoluto (n. 966). Ciò risulta anche dalla dichiarazione scritta della
[...]
CP_ del 10.6.2019, sottoscritta per accettazione dalla Parte_1
Da questa ricostruzione risulta che l'assegno rimasto insoluto venne consegnato, non a garanzia di future obbligazioni, come sostiene l'appellante, ma per il pagamento del 50% della fattura n. 22 relativa al secondo s.a.l. Secondo
l'appellante, però, occorre tener conto della scrittura privata del 29.5.2019, con la quale la società appaltante “verificate le contabilità relative al II SAL, CP_1 sentite le richieste avanzate dall'Amministratore della di ottenere Parte_1 un ulteriore sconto”, dichiarò “di riconoscere alla Società un Parte_1 credito di Euro 30.000,00 – trentamila/00 oltre iva, quale residuo dell'acconto corrisposto in precedenza sul citato contratto”.
Da tale scrittura si ricava che la società committente doveva recuperare il restante acconto di € 50.000,00 più iva (totale € 61.000,00) che era stato originariamente corrisposto prima dell'inizio dei lavori, per la parte non già scorporata nei due s.a.l. che ammontava ad € 20.000,00 oltre iva (totale €
24.400,00). Con essa le parti stabilirono che l'acconto residuo da recuperare ammontava ad € 30.000,00 oltre iva (che, infatti, è pari all'originario acconto detratta la quota di € 20.000,00 oltre iva già scorporata). Questa quota, che doveva essere detratta dai tre s.a.l successivi, restò un credito della società committente nel
10 momento in cui i lavori vennero definitivamente sospesi dopo il secondo s.a.l.
Pertanto, la fattura n. 22 di € 72.370,13 (€ 59.319,78 di imponibile, oltre €
13.050,35 di iva) pagata solo per la metà, doveva essere ridotta dell'importo di €
300.000 oltre iva, residuando un importo di € 29.319,78 (€ 59.319,78 - € 30.000,00) oltre iva al 22%, per un totale di € 35.770,13 (€ 29.319,78 + € 6.450,35). Cosicché la somma pagata (l'assegno n. 967 di € 36.185,06) è già satisfattiva del dovuto e, anzi residua un credito della di € 414,93. Parte_1
La società appellata sostiene che agli importi dei due s.a.l. occorre sommare un ulteriore importo di € 39.359,84 iva inclusa, relativo al corrispettivo degli ulteriori lavori al 3° impalcato, realizzati dopo il secondo sal ma non compresi in un terzo sal
(perché di importo inferiore ad € 50.000,00) e, perciò, non fatturati. Si tratta, però, di un ulteriore eventuale credito rispetto a quello dedotto in giudizio con il ricorso monitorio, avente ad oggetto solo il pagamento del saldo relativo al terzo s.a.l. Non forma, perciò, oggetto della domanda di adempimento contrattuale proposta in questa sede.
Di qui l'accoglimento parziale dell'appello, per la parziale fondatezza del secondo motivo di impugnazione, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, rigetto della domanda attrice e accoglimento parziale della domanda riconvenzionale restitutoria, nella misura di € 414,93.
Stante l'accoglimento in parte dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). L'esito complessivo (il rigetto della domanda proposta da e l'accoglimento in CP_1 minima parte della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 giustifica la compensazione per intero delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1355/2024, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado:
a. revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vallo della Lucania
27/2023 del 24.1.2023;
b. rigetta la domanda proposta con il ricorso monitorio dalla CP_1
11 c. accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la alla restituzione della somma di € 414,93 alla CP_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Parte_1
2. compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Salerno lì 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1355 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in Vallo della Lucania alla via A. De Hippolytis Parte_1
(p.iva ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Di Matteo e Luigino Ricchiuti per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede in Vallo della Lucania alla via A. Rubino - Cond. CP_1 CP_2
(p.iva ); P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Di Vietri e Gaetano Di Vietri per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.
1289/2024, pubblicata il 25/11/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “accogliere il presente gravame e in totale riforma della sentenza impugnata, così provvedere: - …. accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarare improcedibile o comunque revocare il D.I. n. 27 2023 dichiarando non dovute le somme ivi ingiunte;
- accogliere la spiegata domanda
1 riconvenzionale e, per l'effetto condannare la in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. alla restituzione dell'importo di euro 47.833,13, oltre interessi dalla domanda al saldo, ovvero di quello maggiore e o minore che risultasse accertato in corso di causa;
- il tutto, occorrendo, anche previe le pronunzie incidentali del caso
- Vinte le spese e gli onorari di causa del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
Per l'appellata: “Rigetti integralmente l'appello proposta con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
- NN parte appellante al ristoro di spese e compenso del giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 27/2023 del 24.1.2023 il Tribunale di Vallo della Lucania ingiungeva alla società il pagamento della somma di € Parte_1
36.000,00 in favore della società oltre interessi e rimborso di spese CP_1 processuali, per un assegno presentato per l'incasso in data 31.12.2020 e restituito impagato in data 16.2.2021 per mancanza di fondi.
Deduceva la ricorrente che la società committente ( le Parte_1 aveva consegnato l'assegno per il pagamento del residuo 50% della fattura n.
22/2018 del 5.12.2018 relativa al SAL n. 2 di un appalto stipulato in data 17.3.2018 avente ad oggetto la realizzazione di un insediamento turistico alberghiero.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dalla Parte_1 veniva rigettata con la sentenza in oggetto, la quale disponeva anche la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo, nella parte in cui ingiungeva il pagamento della somma di € 36.000,00 in luogo di € 36.188,06 oltre € 25,00 per commissioni bancarie.
Il giudice di primo grado esponeva che l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto;
che, in tale prospettiva, incombe sull'opponente l'onere di provare l'insussistenza del rapporto sottostante dedotto da parte opposta;
che l'onere non è stato assolto, ed infatti “la documentazione prodotta in giudizio dall'opponente, volta a provare la
2 funzione di “garanzia” dell'assegno in questione non è sufficiente a provare
l'inesistenza del rapporto sottostante”; che, in ogni caso, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo, ma tale nullità non toglie che l'assegno valga comunque come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 c.c., o come titolo pagabile a vista, e che possa essere portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore, implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un primo Parte_1 motivo di impugnazione, deduce l'omessa pronunzia sull'eccezione di improcedibilità per omesso avvio del tentativo di mediazione ex art. 5 e ss del
D.L.vo 4 marzo 2010 n. 28.
Sostiene che il giudice di primo grado, dopo aver reso i provvedimenti sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha onerato le parti di esperire il tentativo di mediazione di cui al D.L.vo n. 28/2010; che l'opposta
[...]
CP_
odierna appellata, ha però proposto la diversa procedura della negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014, in luogo della mediazione;
che alla prima udienza successiva (29.4.2024), l'odierna appellante ha tempestivamente sollevato l'eccezione di improcedibilità ed il Tribunale, con provvedimento del 23.7.2024 ha chiesto il deposito della relativa documentazione, mentre alla successiva udienza del 1.10.2024 l'opposta ha ribadito che la mediazione non era necessaria e che comunque era ad essa equipollente la diversa procedura di negoziazione assistita;
che l'istante ha ribadito, invece, l'eccezione di improcedibilità della domanda ed il Tribunale ha emesso sentenza di rigetto dell'opposizione, senza alcuna pronunzia sull'eccezione. Aggiunge l'appellante che, anche se la controversia non rientra tra quelle per le quali è previsto l'obbligo di esperire la mediazione, il Tribunale ha sempre il potere di disporla d'ufficio come condizione di procedibilità; che l'onere di avviare il procedimento grava sull'opposto; che la tesi dell'equipollenza della negoziazione assistita è infondata, dato che l'art. 5, comma 3, del D.L.vo n. 28/2010 non lo annovera tra i casi tassativi di equipollenza.
Il secondo motivo di appello impugna, nel merito, il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e ripropone la domanda riconvenzionale di condanna della
[...]
CP_ alla restituzione della somma di € 47.833,13 indebitamente corrisposta.
Censura l'affermazione secondo cui l'opponente non avrebbe assolto all'onere di
3 provare l'inesistenza, invalidità o estinzione dell'obbligazione sottostante il titolo cartolare come frutto di un errore di valutazione della prova documentale che, invece, dimostra l'estinzione per adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio ed il pagamento di somme eccedenti il dovuto.
Premesso che, secondo la rappresentazione della controparte, l'assegno sarebbe stato dato in pagamento per il secondo ed ultimo S.A.L., deduce l'appellante che, al fine di comporre il dissidio all'atto dell'approvazione del secondo SAL, in data
29.5.2019 l'impresa edile riconobbe uno sconto di € 30.000,00 + iva (€ 36.600,00) in favore della committenza rispetto all'importo di € 307.578,30 iva inclusa dichiarato nella missiva del 19.3.2019; che, pertanto, un originario assegno di €
72.370,13 venne sdoppiato in due assegni di € 36.185,06, uno incassato in data
6.6.2019 a saldo dei lavori eseguiti e l'altro (quello per cui è causa), consegnato privo di data a garanzia delle obbligazioni future che sarebbero dovute sorgere dopo la ripresa dei lavori, all'epoca già completamente fermi;
che il rilascio di assegni a garanzia era un modus operandi preteso dalla che voleva disporre CP_1 anticipatamente di assegni che poi avrebbe incassato man mano che veniva approvata la contabilità dei lavori;
che, però, i lavori non ripresero, ma aumentarono i dissidi con l'appaltatore che, oltre a non aver eseguito a regolare d'arte i lavori commissionategli, all'inasprirsi dei rapporti pretese il pagamento dell'assegno, dimenticando lo sconto riconosciuto alla comparente e, soprattutto, il reale importo effettivamente incassato;
che, sebbene diffidato a non farlo, in data 30.12.2020 appose la data sull'assegno bancario (rilasciato nel 2019) e lo pose all'incasso; che, venuta meno la fiducia, in data 6.1.2020 intimò alla CMV la risoluzione del contratto e lo sgombero del cantiere;
che la CMV continuò, invece, ad occupare il cantiere ed ad ostacolare ogni proposito dell'appellante di vendere il bene a terzi;
che, per tali motivi, propose nei confronti della CMV un ricorso ex art. 700 c.p.c., accolto con provvedimento del 29.7.2021, confermato in sede di reclamo, che la controparte si rifiutò di ottemperare;
che, su ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., il
Tribunale dispose la modalità coattiva di rilascio e, solo allora, l'appellante in data
23.12.2021 riuscì a rientrare nel possesso dell'area.
L'appellante evidenzia, ulteriormente, che in base al contratto il diritto al pagamento sorgeva solo con l'approvazione del da parte del direttore dei CP_3 lavori;
che il secondo S.A.L non è stato mai approvato, per cui l'importo di €
307.578,30 iva inclusa determinato unilateralmente dall'appaltatore è stato contestato e, secondo l'accordo allora raggiunto che prevedeva uno sconto di €
4 30.000,00 più iva, doveva essere decurtato di € 36.600, per un importo lavori pari a Parte_ complessivi € 270.908,30; che, la ostruzione s.r.l. ha emesso e pagato n. 6 assegni bancari (n. 2700880976-01 di € 41.000,00; n. 2700880977-02 di €
20.000,00; n. 2700880980-05 di € 74.628,12; n. 2700880979-04 di € 74.628,12; n.
2700880966-04 di € 36.185,06; n. 2700880962-00 di € 72.370,13) per un importo complessivo di € 318.811,43; che le somme corrisposte superano il totale dei lavori come rivisto dalle parti nella scrittura privata del 25.5.2019 e, comunque, anche l'importo indicato dalla stessa opposta in € 307.578,30 iva inclusa, con un'eccedenza di € 36.188,06; che sono stati prodotti, sia i sei assegni bancari, sia gli estratti conto da cui risultano incassati e la scrittura sottoscritta dalle parti in data
29.5.2019; che, per tale ragione, è stata proposta una domanda riconvenzionale restitutoria dei pagamenti eccedenti nella misura di € 47.833,13 risultante dalla differenza tra l'importo dei lavori pari ad € 270.978,3 (€ 307.578,30 iva inclusa, meno lo sconto di € 30.000,00 + iva) e il totale dei pagamenti effettuati (€
318.811,43); che è infondata la versione della controparte, secondo cui la scrittura privata non contiene il riconoscimento di uno sconto ma una mera quietanza di somme già ricevute;
che alcun valore di riconoscimento del debito può essere attribuito alla scrittura del 10.6.2019, allegata da controparte in fase monitoria, in quanto trattasi di mera quietanza liberatoria, predisposta unilateralmente dalla
[...]
CP_
spensieratamente accettata dall'esponente, con l'intesa e la dichiarata consapevolezza che l'assegno de quo aveva il solito scopo di garanzia per le obbligazioni future in vista della ripresa dei lavori;
che anche se fosse intesa come riconoscimento del debito, la stessa non avrebbe alcun valore una volta provato il pagamento e, quindi, l'estinzione della sottostante l'obbligazione dedotta in giudizio;
che il giudice di primo grado ha ignorato del tutto le sue difese, anziché indagare e comporre questa divergenza rilevante nel rapporto dare/avere tra le parti.
Sostiene, infine, l'appellante, che il giudice d'appello dovrà pronunciare sulla domanda riconvenzionale anche in caso di accoglimento del primo motivo di impugnazione e di revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità dell'opposizione, trattandosi di autonoma domanda.
La risposta dell'appellata eccepisce, in ordine al primo motivo di appello, la nullità CP_1 dell'ordinanza del 21.3.2023 che, dopo aver accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
5 Rappresenta che l'ordinanza è stata emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, la quale era stata anticipata con decreto del 6.3.2023, su istanza dell'opponente, rispetto all'udienza del 13.6.2023 fissata nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo;
che l'anticipazione dell'udienza è avvenuta prima della costituzione in giudizio della società opposta e prima della scadenza del termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di opposizione, senza neanche la notifica dell'anticipazione alla parte non ancora costituita in giudizio;
che l'udienza del 21.3.2023 si svolta con la sola presenza dell'opponente, violando il diritto al contraddittorio della società opposta non ancora costituita in giudizio;
che, pertanto, l'ordinanza del 21.3.2023 è nulla per omessa notifica all'opposta dell'istanza ex art. 649 c.p.c. e del decreto del 6.3.2023; che, inoltre, non ricorre un'ipotesi di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.L.vo n. 28/2010, né di mediazione demandata dal giudice, in quanto l'ordinanza che la dispone è nulla;
che
è parimenti infondato il richiamo all'art. 5, comma 3, in quanto i casi nello stesso indicati non esauriscono le ipotesi di ricorso alla negoziazione assistita in alternativa alla mediazione, vertendosi di ipotesi di mediazione non obbligatoria.
L'appellata risponde, al secondo motivo di impugnazione, ribadendo che l'assegno è stato emesso per il pagamento del saldo e non a garanzia di future obbligazioni.
Obietta che il patto di garanzia che accede ad un assegno è nullo per illiceità; che di tale finalità non è stata fornita alcuna prova;
che, invece, prova documentale della
“intenzione” solutoria dell'assegno e della debenza della somma è rappresentata dalle fatture nn. 22 e 23 sottoscritte per accettazione dalla e dalla scrittura
Parte_1 del 10.6.2019, firmata dalle parti;
che il primo SAL è stato interamente pagato, mentre il secondo, sottoscritto per accettazione da non può essere
Parte_1 contestato;
che, in adempimento del SAL n. 2 del 9.1.2019, ha pagato la
Parte_1 fattura n. 23/2018 con assegno di € 72.370,13 (che costituisce il 50% del SAL n. 2), mentre per la fattura n. 22/2018 (residuo 50% del SAL n.2), ha rilasciato un assegno di € 72.370,13 (n. 2700880961-12) che, presentato per l'incasso, non era stato onorato per mancanza di provvista;
che l'assegno, richiamato dalla banca, è stato sostituito da con assegno di pari importo (€ 72.370,13) n.
Parte_1
2700880965, a sua volta sostituito con due assegni di € 36.185,06 ciascuno, uno incassato (n. 2700880967-05) e l'altro (n. 2700880966-04) rimasto impagato;
che la debenza della somma è dimostrata anche dalla scrittura del 10.6.2019, nella quale ha dichiarato che uno dei due assegni da € 36.185,06 è stato pagato “a Parte_1
6 parziale soddisfo di quanto dovuto dalla e l'altro da incassare;
Parte_1 che, oltre ai due SAL, ha eseguito ulteriori lavori (al c.d. terzo impalcato) che non hanno raggiunto il minimo previsto per i SAL pari ad € 50.000; che i lavori effettuati sono dati dal primo SAL (€ 149.256,24) e dal secondo SAL (€
144.740,26) + n. 2 scorpori di acconto (€ 24.400,00), per un totale di € 318.396,50 iva inclusa;
che a tale importo vanno aggiunti i lavori relativi al 3° impalcato, realizzati ma non fatturati (perché inferiori alla soglia minima contrattuale di 50.000 euro per SAL) pari a € 39.359,84 iva inclusa, per un totale complessivo di €
357.756,34 iva inclusa;
che CMV ha ricevuto € 318.811,43 ragion per cui il saldo a favore di è pari ad € 38.944,91 (€ 357.756,34 - € 318.811,43), superiore CP_1 all'importo dell'assegno impagato;
che l'importo di € 307.578,30 iva inclusa indicato nella missiva del 19.3.2019, qualificato come somma dei due SAL, è frutto di un evidente errore materiale;
che la scrittura del 29.5.2019 è successiva al secondo SAL e ciò chiarisce che i € 30.000 più iva sono le 3 quote di acconto iniziale rimanenti da scontare sui prossimi SAL e non una novazione con un ulteriore ribasso dell'importo del contratto di appalto, tant'è che si riferisce al
“residuo dell'acconto corrisposto in precedenza”; che, poiché l'acconto andava Cont detratto sui primi 5 come “sconto virtuale” (essendo somme già pagate), si è usata l'infelice formula di “ulteriore sconto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, quanto al primo motivo di impugnazione, che nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo la aveva Parte_1 fissato la data del 13.6.2023 per l'udienza di prima comparizione. Con decreto del
6.3.2023 l'udienza è stata anticipata al 21.3.2023, senza la fissazione di un termine per la notifica alla società convenuta. Né risulta che la notifica dell'anticipazione di udienza sia stata comunque effettuata dalla società attrice.
All'udienza del 21.3.2023, svoltasi senza la partecipazione della società convenuta, non ancora costituita in giudizio, il giudice monocratico si è riservato e, sciolta la riserva con ordinanza in pari data, ha accolto l'istanza dell'opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione e ha fissato l'udienza del 18.9.2023 per la prosecuzione del giudizio. L'ordinanza è stata comunicata solo ai procuratori di parte attrice, non essendosi costituita la società convenuta.
7 In data 29.7.2023 si è costituita in giudizio la ed ha eccepito la nullità CP_1 dell'ordinanza del 21.3.2023 per omessa notifica del decreto di anticipazione dell'udienza. Con decreto del 1.9.2023 l'udienza del 18.9.2023 è stata differita d'ufficio al 29.4.2024, svoltasi con trattazione scritta. Con nota scritta del 26.4.2024
l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda di Parte_1 parte opposta per omesso esperimento del procedimento di mediazione.
All'esito, con ordinanza del 7.5.2024 il giudice monocratico ha rigettato l'istanza di revoca del provvedimento con cui è stata sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, senza alcuna motivazione sull'eccezione di nullità, e ha rinviato all'udienza del 24.6.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata d'ufficio al 22.7.2024. In quella sede l'opponente ha concluso “come da atto di opposizione, con l'aggiunta della declaratoria dell'improcedibilità della domanda avversa cosi come eccepita in atti”, mentre parte opposta ha ribadito le ragioni di nullità dell'ordinanza del 21.3.2023 e ha osservato che trattasi di controversia per la quale non è previsto l'obbligo della mediazione, bensì la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità, a cui si era provveduto.
La sentenza di primo grado ha ignorato l'eccezione di improcedibilità della domanda, che la società opponente ripropone come primo motivo di impugnazione.
Orbene, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di proporre la domanda di mediazione spetta alla parte opposta (Cass., Sez. Unite, 18.9.2020, n.
19596), e ciò deve ritenersi anche quando l'esperimento sia stato disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 4 marzo 2010 n. 28, al di fuori dei casi di obbligatorietà previsti dal comma 1-bis, inserito dall'art. 84 comma 1 lett. b) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013 n 98. Nel caso di specie, però, l'ordinanza del 21.3.2023 che ha disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria era nulla perché emessa senza porre in condizione la società opposta di partecipare all'udienza anticipata rispetto alla data fissata nell'atto di citazione. La infatti, non si era ancora costituita in CP_1 giudizio e non aveva avuto alcuna notifica del decreto di anticipazione della prima udienza. Sebbene la nullità dell'ordinanza non si sia estesa agli atti posteriori fino alla sentenza, ai sensi dell'art. 159 c.p.c., stante la successiva costituzione in giudizio della società opposta, cionondimeno la nullità dell'atto esclude la sussistenza della condizione di procedibilità. Si aggiunga, poi, che anche in caso di validità dell'ordinanza, comunque il termine fissato dal giudice per l'esperimento della mediazione, ossia quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del
8 21.3.2023, non può ritenersi mai decorso perché l'ordinanza non è stata comunicata alla parte opposta (né poteva esserlo), né risulta ad essa notificata. Di qui l'infondatezza del primo motivo di appello.
L'esame del secondo motivo richiede, anzitutto, la precisazione della domanda proposta nel ricorso monitorio, avente ad oggetto il pagamento del saldo dello stato di avanzamento dei lavori n. 2 del 26.11.2018, per il quale erano state emesse le fatture n. 22 e n. 23 del 5.12.2018 per l'importo complessivo di € 118.639,56 oltre iva al 22%. Secondo la società appaltatrice, la committente Pt_1 Parte_1 aveva effettuato due pagamenti (la somma di € 61.170,59 oltre iva in data 9.1.2019
e, successivamente, la somma di € 30.585,30 oltre iva) e residuava il saldo pari al
50% della fattura n. 22 (di complessivi € 72.370,13 iva inclusa) per il quale era stato emesso un assegno di € 36.185,06 presentato per l'incasso in data 31.12.2020 ma restituito impagato.
Poiché l'assegno insoluto è stato emesso dalla all'ordine Parte_1 della ha valore di promessa di pagamento ex art. 1988 che, come CP_1 osservato dal giudice di primo grado, dispensa il creditore dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, l'esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria. Spetta, perciò, al debitore l'onere di dare la prova che l'obbligazione non sussiste perché il rapporto sottostante è inesistente, nullo, inefficace, inesigibile o l'obbligazione si è estinta. Avendo l'appaltatrice dedotto l'obbligazione sottostante (il saldo del s.a.l. n. 2) e la committente contestato detta obbligazione, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare le ragioni di insussistenza dell'obbligo di pagamento dell'assegno dedotte in primo grado e riproposte in appello: ossia, che il saldo della fattura n. 22 non è dovuto perché l'appaltatrice aveva riconosciuto, in data 29.5.2019, che l'importo dei lavori da pagare doveva scontare un credito di € 30.000,00 oltre iva.
Su questo punto, il giudice di primo grado ha affermato che il debitore non ha assolto all'onere di dimostrare l'insussistenza del rapporto sottostante, senza soffermarsi sulle ragioni dell'inesistenza da esso dedotte che, riproposte in appello, devono essere esaminate nel merito.
Il contratto di appalto prevedeva il pagamento di un acconto di 50.000,00 oltre iva alla firma del contratto e pagamenti in corso d'opera sulla base di stati di avanzamento lavori di almeno € 50.000,00. Gli stati di avanzamento dei lavori, redatti in contraddittorio con il direttore dei lavori, dovevano calcolare un corrispettivo a misura sulla base del prezzario della Regione Campania 2018 con
9 uno sconto del 20%. L'acconto iniziale doveva essere detratto in quota parte sui primi cinque sal.
Dai documenti prodotti risulta che la società committente ha pagato l'acconto contrattuale con due assegni del 10.8.2018 di complessivi € 61.000,00 (€ 41.000,00
+ € 20.000,00). Con due assegni del 10.3.2019 di € 74.628,12 ciascuno ha, poi, pagato le fatture n. 18 e n. 19, relative al primo stato di avanzamento dei lavori per un totale di € 149.256,24. L'importo del primo s.a.l. interamente corrisposto conteneva lo scorporo di € 12.200,00 (€ 10.000,00 oltre iva) pari ad un quinto dell'acconto originario di € 61.000,00 (€ 50.000,00 più iva).
La emise un secondo s.a.l. che, scorporata un'ulteriore quota di € CP_1
12.200,00 dell'acconto originario, ammontava ad € 144.740,26. In data 5.12.2018 emise, perciò, due fatture (n. 22 e n. 23) di € 72.370,13 ciascuna. La
[...] pagò una delle due fatture con un assegno (n. 962) di € 72.370,13 Parte_1
e, per l'altra fattura, rilasciò un altro assegno di pari importo (n. 961). Tale assegno venne sostituito con un assegno di pari importo (n. 9653), a sua volta sostituito con due assegni di € 36.185,06 ciascuno. Uno venne riscosso (il n. 967), mentre l'altro rimase insoluto (n. 966). Ciò risulta anche dalla dichiarazione scritta della
[...]
CP_ del 10.6.2019, sottoscritta per accettazione dalla Parte_1
Da questa ricostruzione risulta che l'assegno rimasto insoluto venne consegnato, non a garanzia di future obbligazioni, come sostiene l'appellante, ma per il pagamento del 50% della fattura n. 22 relativa al secondo s.a.l. Secondo
l'appellante, però, occorre tener conto della scrittura privata del 29.5.2019, con la quale la società appaltante “verificate le contabilità relative al II SAL, CP_1 sentite le richieste avanzate dall'Amministratore della di ottenere Parte_1 un ulteriore sconto”, dichiarò “di riconoscere alla Società un Parte_1 credito di Euro 30.000,00 – trentamila/00 oltre iva, quale residuo dell'acconto corrisposto in precedenza sul citato contratto”.
Da tale scrittura si ricava che la società committente doveva recuperare il restante acconto di € 50.000,00 più iva (totale € 61.000,00) che era stato originariamente corrisposto prima dell'inizio dei lavori, per la parte non già scorporata nei due s.a.l. che ammontava ad € 20.000,00 oltre iva (totale €
24.400,00). Con essa le parti stabilirono che l'acconto residuo da recuperare ammontava ad € 30.000,00 oltre iva (che, infatti, è pari all'originario acconto detratta la quota di € 20.000,00 oltre iva già scorporata). Questa quota, che doveva essere detratta dai tre s.a.l successivi, restò un credito della società committente nel
10 momento in cui i lavori vennero definitivamente sospesi dopo il secondo s.a.l.
Pertanto, la fattura n. 22 di € 72.370,13 (€ 59.319,78 di imponibile, oltre €
13.050,35 di iva) pagata solo per la metà, doveva essere ridotta dell'importo di €
300.000 oltre iva, residuando un importo di € 29.319,78 (€ 59.319,78 - € 30.000,00) oltre iva al 22%, per un totale di € 35.770,13 (€ 29.319,78 + € 6.450,35). Cosicché la somma pagata (l'assegno n. 967 di € 36.185,06) è già satisfattiva del dovuto e, anzi residua un credito della di € 414,93. Parte_1
La società appellata sostiene che agli importi dei due s.a.l. occorre sommare un ulteriore importo di € 39.359,84 iva inclusa, relativo al corrispettivo degli ulteriori lavori al 3° impalcato, realizzati dopo il secondo sal ma non compresi in un terzo sal
(perché di importo inferiore ad € 50.000,00) e, perciò, non fatturati. Si tratta, però, di un ulteriore eventuale credito rispetto a quello dedotto in giudizio con il ricorso monitorio, avente ad oggetto solo il pagamento del saldo relativo al terzo s.a.l. Non forma, perciò, oggetto della domanda di adempimento contrattuale proposta in questa sede.
Di qui l'accoglimento parziale dell'appello, per la parziale fondatezza del secondo motivo di impugnazione, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, rigetto della domanda attrice e accoglimento parziale della domanda riconvenzionale restitutoria, nella misura di € 414,93.
Stante l'accoglimento in parte dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). L'esito complessivo (il rigetto della domanda proposta da e l'accoglimento in CP_1 minima parte della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 giustifica la compensazione per intero delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1355/2024, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado:
a. revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vallo della Lucania
27/2023 del 24.1.2023;
b. rigetta la domanda proposta con il ricorso monitorio dalla CP_1
11 c. accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la alla restituzione della somma di € 414,93 alla CP_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Parte_1
2. compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Salerno lì 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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