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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 33028/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMAGNOLI Parte_1 C.F._1
VIERI ( ) VIA VENEZIA 4 50121 FIRENZE, elettivamente domiciliato in C.F._2
Firenze presso il predetto difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARILE Controparte_1 P.IVA_1
RUGGERO e SCOFONE GIANMARIA ( VIA P. SOTTOCORNO, 52 20129 C.F._3
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA SOTTOCORNO, 52 20129 MILANO presso il difensore avv. BARILE RUGGERO
CONVENUTO
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria – opposizione decreto ingiuntivo n.9531/2022 del
9.6.2022 – n. 19503/2022 R.G.
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 22.10.2024:
Parte_1
IN VIA PRELIMINARE: disporre l'esperimento del procedimento di mediazione delegata ai sensi dell'art.5 comma 2
D.Lgs. n.28/2010, eventualmente riservando all'esito dello stesso la decisione relativa alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnando al convenuto opposto il termine di quindici giorni per la proposizione della domanda di mediazione da promuoversi davanti all'organismo di conciliazione competente per territorio;
IN VIA CAUTELARE:
pagina 1 di 6 in ogni caso, anche in ipotesi di esito negativo del tentativo di conciliazione disposto dal
Tribunale ai sensi dell'art.5 comma 2 D.Lgs. n.28/2010, respingere l'eventuale istanza ex art. 648
c.p.c. che il convenuto opposto, nel costituirsi nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovesse eventualmente proporre nella propria comparsa di costituzione e risposta, non ricorrendo i motivi di cui all'art. 648 cpc ma, anzi, ricorrendo quelli gravi ex art. 649 cpc;
NEL MERITO: ogni contraria istanza reietta e disattesa, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inesigibilità del diritto di credito vantato da in persona del l.r.p.t. nei confronti del signor Controparte_1
ed oggetto del ricorso monitorio, se del caso anche per intervenuta prescrizione Parte_1 di ogni diritto di credito nei confronti del signor e, per l'effetto, in ogni caso Parte_1 revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il Decreto Ingiuntivo
N.9531/2022 – NRG 19503/2022 emesso dal Tribunale di Milano, dichiarando non dovute le somme richieste.
Con vittoria di spese e compensi, in ordine ai quali lo scrivente legale si dichiara procuratore antistatario”
Controparte_1
Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− rigetti in quanto infondata in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria;
− confermi per l'effetto il decreto ingiuntivo di cui è causa;
− con vittoria di compensi e spese
− con espressa riserva di ogni maggiore e diversa produzione e deduzione anche istruttoria.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di questo Tribunale ha emesso nei confronti di Controparte_1 [...]
e Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
decreto ingiuntivo per il pagamento in solido della somma di € 188.598,11, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dichiarando di agire in surroga legale e regresso nei confronti della società contraente e dei suo coobbligati a seguito dei pagamenti effettuati in forza di cinque polizze fideiussorie rilasciate dalla ricorrente (docc.1 e 2 fascicolo monitorio) a garanzia degli obblighi di pagina 2 di 6 restituzione ai promissari acquirenti di beni immobili da costruire delle somme versate nei termini indicati nei preliminari a seguito della insorta situazione di crisi della contraente Parte_2
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs n.122/2005, già dedotto quanto recuperato a seguito di
[...]
procedura esecutiva immobiliare.
Ha tempestivamente proposto opposizione il sig. che in via preliminare ha chiesto che Parte_1
il giudice disponga l'obbligatorio procedimento di mediazione e si è opposto alla all'accoglimento di eventuale istanza ex art. 648 c.p.c; nel merito ha chiesto di revocare, annullare e dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto contestando la pretesa creditoria sotto diversi profili.
L'opponente, dopo aver richiamato alcune clausole contenute nelle condizioni generali di assicurazione, ha evidenziato che:
-tutti i beneficiari delle polizze hanno acquistato la proprietà dell'immobile costruito da
[...]
(docc. da 3 a 7) con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali Parte_2
la garanzia è cessata al momento del trasferimento della proprietà dell'immobile in costruzione;
Cont conclusione confermata dalla stessa come da comunicazione del 14.2.2017 (doc. 8);
-il pagamento dell'importo di € 400.000,00 indicato nel ricorso monitorio non è stato effettuato a favore
Cont dei 5 diversi beneficiari delle polizze azionate da bensì nei confronti di un istituto bancario e dunque si tratta di pagamento che in alcun modo è riconducibile alle polizze tanto che i beneficiari delle stesse mai hanno proceduto alla loro escussione;
Cont
-altra ragione di insussistenza di qualsiasi credito di si rinviene nel fatto che la stessa ha raggiunto con la un piano di rientro garantito da ipoteca volontaria in relazione al Parte_2
quale ha recuperato una certa somma agendo poi per il residuo rispetto agli asseriti € 400.000,00 asseritamente versati in relazione alle polizze fideiussorie;
Cont
-invero in data 19 luglio 2016 tra e è stato perfezionato un atto Parte_2
ricognitivo di debito garantito da ipoteca (doc.9) che ha comportato la sostituzione della obbligazione originaria rappresentata dalle polizze da ritenersi pertanto estinta mediante novazione ai sensi dell'art. Cont 1230 c.c., circostanza anche questa confermata dalla stessa nella lettera del 14.2.2017 (doc 8);
-altri elementi depongono per la presenza di un accordo innovativo tra Immobiliare Villaggio Carraia e
Cont
dall'atto del 19.7.2016 risulta che furono estromessi i coobbligati solidali delle polizze;
Cont nell'esecuzione immobiliare promossa da nei confronti della Immobiliare fu azionato il credito pagina 3 di 6 contenuto nell'atto costitutivo di ipoteca e non un diverso titolo ottenuto in virtù delle polizze azionate in via monitoria;
nell'atto costitutivo di ipoteca è fatto riferimento a precedente iscrizione ipotecaria e trascrizione di pignoramento in contrasto con quanto previsto dall'articolo 9 delle Condizioni Generali di Polizza che prevedeva il recesso in caso di iscrizioni o trascrizioni;
ancora, nell'atto costitutivo di ipoteca volontaria si fa riferimento a una ricognizione di debito per € 500.000,00 ossia ben maggiore
Cont rispetto al credito asseritamente vantato da in virtù delle polizze stesse, circostanza mai portata a conoscenza dei coobbligati.
Ha concluso come sopra indicato.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della opposizione deducendone la Controparte_1
infondatezza sotto ogni profilo.
Cont In particolare ricondotta la garanzia nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, ha evidenziato come il pagamento di € 400.000,00 effettuato effettivamente a mani di Controparte_2
è comunque da ricondurre alle polizze in questione in quanto -se ben si è inteso- detto pagamento avrebbe consentito all'istituto bancario creditore ipotecario di soddisfare il proprio credito assistito dal privilegio e ridurre così l'esposizione debitoria della , ciò nell'assoluto Parte_2
interesse di quest'ultima e dei suoi coobbligati. Inoltre il suddetto pagamento è quello che avrebbe consentito ai promissari acquirenti di concludere il contratto definitivo di compravendita.
Cont Quanto alla comunicazione di invocata dall'opponente a sostegno della propria prospettazione, ha evidenziato che la stessa si riferisce alle polizze non più escutibili da parte dei beneficiari ma non alla obbligazione dei coobbligati che rimarrebbe in vigore fino a che la società non avrà recuperato integralmente il proprio credito così come indicato all'art. 3 delle Condizioni Generali di Polizza.
Alla prima udienza sono stati assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. e alla successiva, su istanza di entrambe le parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 22/10/2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza poi sostituita dal deposito di note scritte. Sulle conclusioni come precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche punto
Si rileva che solo parte attrice opponente ha provveduto al deposito di memorie conclusive.
pagina 4 di 6 Premesso che le controversie relative ai contratti di fideiussione sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010 (cfr Cass. Ordinanza n. 31209 del 21/10/2022),
l'opposizione è fondata.
Non è in contestazione tra le parti che stipulò con Parte_2 Controparte_1
cinque polizze a tutela dei diritti patrimoniali dei promissari acquirenti degli immobili da costruire, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 4 comma 1 e 5 del D.Lgs. n.122/2005, attuativo della Legge Delega n.210/2004.
Cont Con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto la inesistenza del credito di per inoperatività delle polizze in ragione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza e in particolare dall'art.2 a norma del quale “la presente garanzia cessa automaticamente al momento del trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto di preliminare”.
E' pacifico e documentale che tutti gli immobili siano stati trasferiti ai promissari acquirenti (rogiti sub docc. da 3 a 7 prodotti dall'opponente) con la conseguenza che il trasferimento degli immobili ha fatto cessare ogni effetto della garanzia prestata in applicazione del richiamato art.
2. e del relativo impegno di coobbligazione dell'opponente.
Cont Ed invero la stessa per il tramite del suo legale, ha confermato la suddetta circostanza precisando, nella comunicazione del 14.2.2017, che “ai sensi del dell'art. 2 delle polizze, con la stipula dei rogiti le fideiussioni della sono automaticamente cessate e con esse anche le garanzie Controparte_1
accessorie rilasciate dai soci della (doc.8 opponente). Parte_2
Tanto è vero che nessuna escussione delle polizze è avvenuta da parte dei soggetti beneficiari- promissari acquirenti.
Cont La circostanza riferita da secondo la quale le garanzie non sarebbero venute meno in quanto il
Cont trasferimento degli immobili sarebbe potuto avvenire solo in ragione dell'accordo intervenuto tra e una banca, creditrice ipotecaria, per ottenere la cancellazione di ipoteca iscritta sugli immobili altrimenti ostativa alle vendite, determinando un corrispondente debito di € 400.000,00 della
Cont nei confronti di come da atto di riconoscimento di debito contenuto nella concessione Parte_2
di ipoteca (doc.10 opponente;
doc.3 fascicolo monitorio), non è idonea a superare ed escludere l'applicazione della chiara previsione dell'art.2 delle Condizioni Generali.
Il pagamento di € 400.000,00, come condivisibilmente sostenuto dalla difesa dell'opponente, ha trovato
Contr la sua giustificazione nell'atto ricognitivo intervenuto tra la e , e ad esso va Parte_2
pagina 5 di 6 riconosciuta natura novativa. All'atto di costituzione di ipoteca volontaria e riconoscimento di debito, tutti i coobbligati sono rimasti affatto estranei.
E' dunque fondato anche il secondo motivo di opposizione della novazione del credito contenuta Cont nell'atto ricognitivo stipulato tra la e e la inesistenza del credito verso il sig. Parte_2 Pt_1
L'accoglimento dell'opposizione per le indicate ragioni rende superfluo l'esame di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri dello scaglione di riferimento minimo per la fase istruttoria (limitata al deposito di una memoria) e medio per le restanti fasi.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-accerta e dichiara la inesistenza del diritto di credito di nei confronti di Controparte_1
Parte_1
-revoca il decreto ingiuntivo n. 9531/2022 – n. 19503/2022 R.G. emesso da questo Tribunale nei suoi
Cont confronti su ricorso di Controparte_1
-condanna parte convenuta opposta al pagamento in favore di parte attrice opponente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 4 febbraio 2025
Il giudice Laura Massari
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 33028/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMAGNOLI Parte_1 C.F._1
VIERI ( ) VIA VENEZIA 4 50121 FIRENZE, elettivamente domiciliato in C.F._2
Firenze presso il predetto difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARILE Controparte_1 P.IVA_1
RUGGERO e SCOFONE GIANMARIA ( VIA P. SOTTOCORNO, 52 20129 C.F._3
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA SOTTOCORNO, 52 20129 MILANO presso il difensore avv. BARILE RUGGERO
CONVENUTO
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria – opposizione decreto ingiuntivo n.9531/2022 del
9.6.2022 – n. 19503/2022 R.G.
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 22.10.2024:
Parte_1
IN VIA PRELIMINARE: disporre l'esperimento del procedimento di mediazione delegata ai sensi dell'art.5 comma 2
D.Lgs. n.28/2010, eventualmente riservando all'esito dello stesso la decisione relativa alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnando al convenuto opposto il termine di quindici giorni per la proposizione della domanda di mediazione da promuoversi davanti all'organismo di conciliazione competente per territorio;
IN VIA CAUTELARE:
pagina 1 di 6 in ogni caso, anche in ipotesi di esito negativo del tentativo di conciliazione disposto dal
Tribunale ai sensi dell'art.5 comma 2 D.Lgs. n.28/2010, respingere l'eventuale istanza ex art. 648
c.p.c. che il convenuto opposto, nel costituirsi nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovesse eventualmente proporre nella propria comparsa di costituzione e risposta, non ricorrendo i motivi di cui all'art. 648 cpc ma, anzi, ricorrendo quelli gravi ex art. 649 cpc;
NEL MERITO: ogni contraria istanza reietta e disattesa, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inesigibilità del diritto di credito vantato da in persona del l.r.p.t. nei confronti del signor Controparte_1
ed oggetto del ricorso monitorio, se del caso anche per intervenuta prescrizione Parte_1 di ogni diritto di credito nei confronti del signor e, per l'effetto, in ogni caso Parte_1 revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il Decreto Ingiuntivo
N.9531/2022 – NRG 19503/2022 emesso dal Tribunale di Milano, dichiarando non dovute le somme richieste.
Con vittoria di spese e compensi, in ordine ai quali lo scrivente legale si dichiara procuratore antistatario”
Controparte_1
Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− rigetti in quanto infondata in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria;
− confermi per l'effetto il decreto ingiuntivo di cui è causa;
− con vittoria di compensi e spese
− con espressa riserva di ogni maggiore e diversa produzione e deduzione anche istruttoria.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di questo Tribunale ha emesso nei confronti di Controparte_1 [...]
e Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
decreto ingiuntivo per il pagamento in solido della somma di € 188.598,11, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dichiarando di agire in surroga legale e regresso nei confronti della società contraente e dei suo coobbligati a seguito dei pagamenti effettuati in forza di cinque polizze fideiussorie rilasciate dalla ricorrente (docc.1 e 2 fascicolo monitorio) a garanzia degli obblighi di pagina 2 di 6 restituzione ai promissari acquirenti di beni immobili da costruire delle somme versate nei termini indicati nei preliminari a seguito della insorta situazione di crisi della contraente Parte_2
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs n.122/2005, già dedotto quanto recuperato a seguito di
[...]
procedura esecutiva immobiliare.
Ha tempestivamente proposto opposizione il sig. che in via preliminare ha chiesto che Parte_1
il giudice disponga l'obbligatorio procedimento di mediazione e si è opposto alla all'accoglimento di eventuale istanza ex art. 648 c.p.c; nel merito ha chiesto di revocare, annullare e dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto contestando la pretesa creditoria sotto diversi profili.
L'opponente, dopo aver richiamato alcune clausole contenute nelle condizioni generali di assicurazione, ha evidenziato che:
-tutti i beneficiari delle polizze hanno acquistato la proprietà dell'immobile costruito da
[...]
(docc. da 3 a 7) con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali Parte_2
la garanzia è cessata al momento del trasferimento della proprietà dell'immobile in costruzione;
Cont conclusione confermata dalla stessa come da comunicazione del 14.2.2017 (doc. 8);
-il pagamento dell'importo di € 400.000,00 indicato nel ricorso monitorio non è stato effettuato a favore
Cont dei 5 diversi beneficiari delle polizze azionate da bensì nei confronti di un istituto bancario e dunque si tratta di pagamento che in alcun modo è riconducibile alle polizze tanto che i beneficiari delle stesse mai hanno proceduto alla loro escussione;
Cont
-altra ragione di insussistenza di qualsiasi credito di si rinviene nel fatto che la stessa ha raggiunto con la un piano di rientro garantito da ipoteca volontaria in relazione al Parte_2
quale ha recuperato una certa somma agendo poi per il residuo rispetto agli asseriti € 400.000,00 asseritamente versati in relazione alle polizze fideiussorie;
Cont
-invero in data 19 luglio 2016 tra e è stato perfezionato un atto Parte_2
ricognitivo di debito garantito da ipoteca (doc.9) che ha comportato la sostituzione della obbligazione originaria rappresentata dalle polizze da ritenersi pertanto estinta mediante novazione ai sensi dell'art. Cont 1230 c.c., circostanza anche questa confermata dalla stessa nella lettera del 14.2.2017 (doc 8);
-altri elementi depongono per la presenza di un accordo innovativo tra Immobiliare Villaggio Carraia e
Cont
dall'atto del 19.7.2016 risulta che furono estromessi i coobbligati solidali delle polizze;
Cont nell'esecuzione immobiliare promossa da nei confronti della Immobiliare fu azionato il credito pagina 3 di 6 contenuto nell'atto costitutivo di ipoteca e non un diverso titolo ottenuto in virtù delle polizze azionate in via monitoria;
nell'atto costitutivo di ipoteca è fatto riferimento a precedente iscrizione ipotecaria e trascrizione di pignoramento in contrasto con quanto previsto dall'articolo 9 delle Condizioni Generali di Polizza che prevedeva il recesso in caso di iscrizioni o trascrizioni;
ancora, nell'atto costitutivo di ipoteca volontaria si fa riferimento a una ricognizione di debito per € 500.000,00 ossia ben maggiore
Cont rispetto al credito asseritamente vantato da in virtù delle polizze stesse, circostanza mai portata a conoscenza dei coobbligati.
Ha concluso come sopra indicato.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della opposizione deducendone la Controparte_1
infondatezza sotto ogni profilo.
Cont In particolare ricondotta la garanzia nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, ha evidenziato come il pagamento di € 400.000,00 effettuato effettivamente a mani di Controparte_2
è comunque da ricondurre alle polizze in questione in quanto -se ben si è inteso- detto pagamento avrebbe consentito all'istituto bancario creditore ipotecario di soddisfare il proprio credito assistito dal privilegio e ridurre così l'esposizione debitoria della , ciò nell'assoluto Parte_2
interesse di quest'ultima e dei suoi coobbligati. Inoltre il suddetto pagamento è quello che avrebbe consentito ai promissari acquirenti di concludere il contratto definitivo di compravendita.
Cont Quanto alla comunicazione di invocata dall'opponente a sostegno della propria prospettazione, ha evidenziato che la stessa si riferisce alle polizze non più escutibili da parte dei beneficiari ma non alla obbligazione dei coobbligati che rimarrebbe in vigore fino a che la società non avrà recuperato integralmente il proprio credito così come indicato all'art. 3 delle Condizioni Generali di Polizza.
Alla prima udienza sono stati assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. e alla successiva, su istanza di entrambe le parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 22/10/2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza poi sostituita dal deposito di note scritte. Sulle conclusioni come precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche punto
Si rileva che solo parte attrice opponente ha provveduto al deposito di memorie conclusive.
pagina 4 di 6 Premesso che le controversie relative ai contratti di fideiussione sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010 (cfr Cass. Ordinanza n. 31209 del 21/10/2022),
l'opposizione è fondata.
Non è in contestazione tra le parti che stipulò con Parte_2 Controparte_1
cinque polizze a tutela dei diritti patrimoniali dei promissari acquirenti degli immobili da costruire, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 4 comma 1 e 5 del D.Lgs. n.122/2005, attuativo della Legge Delega n.210/2004.
Cont Con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto la inesistenza del credito di per inoperatività delle polizze in ragione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza e in particolare dall'art.2 a norma del quale “la presente garanzia cessa automaticamente al momento del trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto di preliminare”.
E' pacifico e documentale che tutti gli immobili siano stati trasferiti ai promissari acquirenti (rogiti sub docc. da 3 a 7 prodotti dall'opponente) con la conseguenza che il trasferimento degli immobili ha fatto cessare ogni effetto della garanzia prestata in applicazione del richiamato art.
2. e del relativo impegno di coobbligazione dell'opponente.
Cont Ed invero la stessa per il tramite del suo legale, ha confermato la suddetta circostanza precisando, nella comunicazione del 14.2.2017, che “ai sensi del dell'art. 2 delle polizze, con la stipula dei rogiti le fideiussioni della sono automaticamente cessate e con esse anche le garanzie Controparte_1
accessorie rilasciate dai soci della (doc.8 opponente). Parte_2
Tanto è vero che nessuna escussione delle polizze è avvenuta da parte dei soggetti beneficiari- promissari acquirenti.
Cont La circostanza riferita da secondo la quale le garanzie non sarebbero venute meno in quanto il
Cont trasferimento degli immobili sarebbe potuto avvenire solo in ragione dell'accordo intervenuto tra e una banca, creditrice ipotecaria, per ottenere la cancellazione di ipoteca iscritta sugli immobili altrimenti ostativa alle vendite, determinando un corrispondente debito di € 400.000,00 della
Cont nei confronti di come da atto di riconoscimento di debito contenuto nella concessione Parte_2
di ipoteca (doc.10 opponente;
doc.3 fascicolo monitorio), non è idonea a superare ed escludere l'applicazione della chiara previsione dell'art.2 delle Condizioni Generali.
Il pagamento di € 400.000,00, come condivisibilmente sostenuto dalla difesa dell'opponente, ha trovato
Contr la sua giustificazione nell'atto ricognitivo intervenuto tra la e , e ad esso va Parte_2
pagina 5 di 6 riconosciuta natura novativa. All'atto di costituzione di ipoteca volontaria e riconoscimento di debito, tutti i coobbligati sono rimasti affatto estranei.
E' dunque fondato anche il secondo motivo di opposizione della novazione del credito contenuta Cont nell'atto ricognitivo stipulato tra la e e la inesistenza del credito verso il sig. Parte_2 Pt_1
L'accoglimento dell'opposizione per le indicate ragioni rende superfluo l'esame di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri dello scaglione di riferimento minimo per la fase istruttoria (limitata al deposito di una memoria) e medio per le restanti fasi.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-accerta e dichiara la inesistenza del diritto di credito di nei confronti di Controparte_1
Parte_1
-revoca il decreto ingiuntivo n. 9531/2022 – n. 19503/2022 R.G. emesso da questo Tribunale nei suoi
Cont confronti su ricorso di Controparte_1
-condanna parte convenuta opposta al pagamento in favore di parte attrice opponente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 4 febbraio 2025
Il giudice Laura Massari
pagina 6 di 6