TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/09/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa
Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2043 -2022 R.G. pendente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Francesco Parte_6
Mandara e Pasquale Coppola
OPPONENTI
CONTRO
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti, Alberto CP_1
Toffoletto, Luciana Cipolla, Christian Romeo, Simona Daminelli e
Flora Lettenmayer
OPPOSTA
nonché
e per essa rapp.ta e difesa dall'Avv.to Controparte_2 CP_3
Antonella Merola
INTERVENTORE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con decreto n. 237 /2022 emesso in data 23.2.2022 il Tribunale di
Torre Annunziata ha ingiunto a , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4
, il pagamento, in Parte_5 Parte_6 solido tra loro, ed in favore della della somma di euro Controparte_1
95.335,86 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione gli ingiunti eccependo: - che l'opposta, in sede monitoria, aveva allegato copia delle fideiussioni omnibus fino alla concorrenza di €
272.000,00, omettendo però di dire che il rapporto di garanzia trovava la propria fonte nella fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 600.000,00 sottoscritta dagli opponenti in data
21.12.2006; - la nullità delle fideiussioni omnibus dagli stessi rilasciate in data 21.12.2006 fino alla concorrenza di euro 600 mila e di quella rilasciata fino alla concorrenza di euro 272 mila siccome conformi allo schema ABI e, in particolare, delle clausole n. 2, 6 e 8, per contrasto con la normativa antitrust;
- che dalla nullità dell'art. 6, che deroga al dettato dell'art. 1957 del codice civile, decadenza della banca alla proposizione dell'azione nei loro confronti non avendo proposto alcuna istanza di recupero del proprio credito riferito ad obbligazioni scadute contestualmente allo scioglimento e messa in liquidazione della società debitrice principale avvenuta in data 16.12.2019, come risulta dalla sentenza dichiarativa del fallimento della società Controparte_4
Hanno altresì dedotto che pur ritenendo che la banca abbia continuato a mantenere in vita gli affidamenti alla garantita dopo la perdita del patrimonio e la successiva messa in liquidazione, evitando di formalizzare la revoca degli affidamenti e ritardando il passaggio a sofferenza del rapporto garantito, avvenuta addirittura dopo la dichiarazione di fallimento in data 16.3.2021, la garanzia personale avrebbe comunque perso efficacia ed i garanti, odierni opponenti, sarebbero liberati “per fatto del creditore,” ai sensi
2 dell'art. 1955 del codice civile avendo la banca aggravato il dissesto della società garantita per effetto della prosecuzione dei rapporti bancari con una società in conclamato stato di insolvenza.
Hanno quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo reso nei loro confronti.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita la Controparte_1 premettendo di aver ceduto ad il credito portato dal Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto e di resistere in giudizio avendo gli opponenti sollevato contestazioni relative alle clausole contrattuali e/o i contratti e, comunque, all'operato della banca cedente.
Ha quindi contestato la fondatezza dell' opposizione assumendo che:
- il decreto ingiuntivo era stato richiesto e concesso in forza delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti in data 19.12.2019 e non già dell'antecedente fideiussione del 2006; - le fideiussioni sottoscritte nell'anno 2019 all'art. 5 prevedono l'efficacia delle stesse indipendentemente dall'esistenza di altre garanzia, già esistenti o future, con conseguente infondatezza dell'opposizione avendo gli opponenti contestato la validità della sole clausole contenute nella fideiussione del 2006 e non anche in quella del 2019; - l'infondatezza dell'eccepita nullità per mancata dimostrazione dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale all'atto del rilascio delle garanzie e la mancata dimostrazione della conformità delle stesse a quelle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, con conseguente infondatezza dell'eccepita decadenza e liberazione dei fideiussori ai sensi degli artt. 1957 e 1955 c.c.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio altresì tramite la Controparte_2 mandataria premettendo di aver acquistato il Controparte_5
3.5.2022 da altresì i crediti per cui è causa e Controparte_1 risultanti da apposita lista nonché dalla G.U. del 5.5.2022 e dal sito internet indicato in comparsa. Ha altresì eccepito, in via preliminare,
3 la propria carenza di legittimazione/titolarità passiva in relazione a fatti/atti antecedenti alla cessione del credito (3.5.2022) e rimaste a carico della cedente avendo la cessionaria rilevato solo le CP_1 situazioni attive e non quelle passive. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione concludendo per il relativo rigetto.
Concessi i termini per l'esperire il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente, e quelli per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in mancanza di istanze istruttorie la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Rileva il giudicante che nel caso in esame non è contestato che, nel presente giudizio, si controverta sulla validità o meno delle clausole contenute in fideiussioni omnibus sottoscritte dagli opponenti.
Ebbene, come dedotto dalla opposta sebbene il Controparte_1 decreto ingiuntivo sia stato reso, altresì, in forza di una fideiussione omnibus rilasciata dagli opponenti nell'anno 2019 fino all'importo di euro 272.000,00, gli opponenti non hanno disconosciuto l'esistenza o l'invalidità di quest'ultima fideiussione ma si sono limitati a sollevare contestazioni in relazione alle clausole contenute nell'antecedente fideiussione rilasciata in data 21.12.2006 deducendo la nullità della clausola contenuta all'art. 6 siccome conforme allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia, in quanto deroga al dettato dell'art. 1957 c.c.
Va tuttavia rilevato che gli opponenti non hanno depositato in giudizio il provvedimento di Banca d'Italia del 2005 su cui si fonda l'eccepita nullità della garanzia, né può ritenersi lo stesso rientri nel
“notorio” o possa essere acquisito d'ufficio, e tale omessa produzione non rende possibile confrontare la fideiussione dedotta in giudizio con le tre clausole sanzionate dal menzionato provvedimento.
4 Non essendo possibile apprezzare se le clausole censurate della fideiussione oggetto di causa coincidano o meno con quelle sanzionate, l'opposizione già solo per tale motivo non può essere accolta, tanto assorbe anche l'ulteriore questione del se l'invalidità delle clausole contenute nell'antecedente fideiussione del 2006 possano o meno propagarsi a quella successivamente sottoscritta nell'anno 2019.
Gli opponenti solo tardivamente, nelle memorie conclusive, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per incertezza della titolarità del credito, se in capo alla o della La Controparte_1 Controparte_2 doglianza non può essere accolta sia perché tardivamente proposta, sia perché la stessa ha dichiarato e confermato che Controparte_1 il credito per cui è causa è stato ceduto alla per cui CP_2 CP_2 non sussiste il rischio per il debitore di pagare ad un soggetto non legittimato.
Ne discende che l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato, non avendo gli opponenti sollevato alcuna contestazione sul quantum ingiunto.
Va, infine, rilevato che tramite la mandataria Controparte_2
è spontaneamente intervenuta in giudizio chiedendo CP_3 in via preliminare di “ accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto sostanziale della per eventuali passività relative ad Controparte_2 atti/fatti e circostanze ante data di cessione del credito (03.05.2022), rimaste in capo alla cedente unica legittimata Controparte_1 passiva per il caso di ripetizione e/o riduzione del credito e/o richieste restitutorie/risarcitorie” per cui e vertendo le questioni oggetto del presente giudizio sulla validità o meno delle antecedenti fideiussioni rilasciate dagli opponenti va dichiarata la relativa carenza di legittimazione passiva.
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali circa la distribuzione dell''onere probatorio sulle questioni affrontate e
5 risolte sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, il 7.9.2025 Il Giudice
Dott. Valentina Vitulano
6