Sentenza 5 febbraio 1999
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
0 2REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Regolaments prere SEZIONI UNITE CIVILI L o obblighi tous coop Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco BILE Primo Presidente F.F. R.G.N. 9935/97 Cron. 3006 Dott. Mario CORDA Presidente di Sezione 447 Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di Sezione Rep. Rel. Consigliere Dott. Gaetano GAROFALO Ud. 01/10/98 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere жаст ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA EDILIZIA METALMECCANICI S.R.L., in persona IL SOLE 24 OF 3096 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente _ 5 FEB. 1999 domiciliata in ROMA, VIA PIETRO FOSCARI 40, presso lo che la studio dell'avvocato GUIDO COLAIACOVO, rappresenta E difende, giusta delega a margine del LIRE 3000 CANCELLERIA ricorso. 1998 ricorrente 486
contro
CK879888 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia legale elettivamente domiciliato in ROMA, dal Sig. COLATA COVO DI NARDO GIULIO, 1200072 per diritti L. VIA MAGLIANO SABINA 10, presso lo studio dell'avvocato MAG. 1999- 6il LUIGI BERRI, che lo rappresenta e difende unitamentel IL CANCELLIERE all'avvocato FEDERICO BRUSCA, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente 1 per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente del Tribunale di SULMONA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/98 dal Consigliere Dott. Gaetano L GAROFALO;
udito 1'Avvocato Luigi BERRI per controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RITTI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig BONATI per diritti & poeo. 28 MAG. 1900. IL CANCELLIEREAY135645 AE687071 -2- t₁ FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La cooperativa edilizia metalmeccanici S.r.l. ha convenuto innanzi al tribunale di Sulmona IU Di AR, esponendo che costui, già socio della cooperati- va, ne era stato estromesso, con formale deliberazione del consiglio di amministrazione, ratificata in sede assembleare, per non aver corrisposto, in violazione dello statuto, ingenti somme dovute alla società; e che il socio espulso non aveva proposto opposizione né ave- va impugnato, entro il termine di rito, i bilanci an- nuali della società. Su tali premesse l'attrice ha chiesto che, ferma & Calt restando la delibera di espulsione, il convenuto sia condannato al pagamento del dovuto, unitamente agli in- teressi legali.
2. Il Di AR, costituendosi, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario, deducendo che, trattandosi di controversia tra socio e cooperativa, beneficiante di contributo corrisposto dallo Stato, la giurisdizione stessa compe- te alla commissione di vigilanza per l'edilizia econo- mica e popolare, prevista dall'art. 131 del r.d. 28 aprile 1938 n. 1165. 3. La cooperativa istante, contestando quanto de- dotto ex adverso, ha chiesto a queste Sezioni Unite il 3 regolamento preventivo della giurisdizione. Il Di AR ha resistito con controricorso, dedu- cendo che, nelle more, la commissione regionale di vi- gilanza, da lui adita, ha annullato il provvedimento di esclusione, così che egli ha riacquistato (o mantenuto) lo status di socio e che, vertendo la controversia de qua tra socio e cooperativa, la giurisdizione appartie- ne a detta commissione e non al tribunale, ai sensi dell'art. 131 innanzi citato. La cooperativa ricorrente ha depositato memoria il- lustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 46411 1. Osserva la Corte che la giurisdizione della com- missione di vigilanza e disciplina, citata dal Di Nar- do, é dall'art. 131 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165 prevista soltanto per le controversie nelle quali sia parte una società cooperativa operante con il contribu- to dello Stato, ancorché le controversie stesse inve- stano posizioni di diritto soggettivo;
mentre la giuri- sdizione compete al giudice ordinario ove la società cooperativa non abbia beneficiato, neppure in parte, del detto contributo. Nel caso di specie il Di AR, in presenza di spe- cifica contestazione mossa sul punto dalla controparte, pur avendone l'onere, non ha provato che la società ab- bia beneficiato del contributo erariale: infatti nell'unico documento riguardante la questione, e cioè nello statuto sociale dell'ente, leggesi soltanto che la costituzione dell'ente avveniva "ai fini ed agli ef- fetti delle leggi 1971/865 e 1975/166 al fine di otte- nere la contrazione di un mutuo a tasso agevolato ed il contributo nel pagamento degli interessi, nonché le agevolazioni fiscali e gli eventuali maggiori benefici e che scopo esclusivo é (ra) la costruzione di case eco- nomiche e popolari": mentre é evidente che lo scopo prefissosi dai soci, al tempo della costituzione della cooperativa, non può essere ritenuto equivalente o pro- Keit va di un fatto successivo, cioè della successiva e rea- le corresponsione del finanziamento da parte dello Sta- to. Quanto innanzi premesso vale, di per sé solo, a ra- dicare la giurisdizione innanzi al giudice ordinario, non senza considerare, sul punto, che il Di AR non ha neppure prodotto in causa copia del provvedimento - a suo dire sarebbe stata annullata ad con il quale - opera della commissione di disciplina la precedente statuizione della società in ordine all'estromissione di esso socio moroso.
2. Il controricorrente, rimasto soccombente, va condannato alle spese del procedimento di legittimità, 5 all'uopo liquidate in complessive lire 3179.0004, in esse comprese lire tre milioni per onorari di avvocato.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizio- 110T ne del giudice ordinario. Condanna il controricorrente 107T. 1097 250000 alle spese del procedimento in favore della società ri̟- corrente, liquidate in complessive lire 3. 179.000 40000 290000 esse comprese lire tre milioni per onorari di avvocato. Così deciso il 1° ottobre 1998. НО АМ ДА ект Il Relatore Il Presidente っ il Collaboratore di Cancellert. Collaboratore [ 5 FEB. 1999 Depocitate in ELLERIA D. D ie DI C bistrata a Ru sate L. Duscesan da 6