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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 29/09/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI L'AQUILA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione, ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 24 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raniero Marinucci ed elettivamente Parte_1
domiciliata in L'Aquila, presso e nel suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione.
Attrice
E
in persona del legale rappresentate, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cobianchi, ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, presso e nel suo studio, in virtù di procura estesa in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.
convenuta
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
1 parte convenuta: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo ai sensi della nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c., il presente giudizio è circoscritto all'accertamento del danno conseguenza subito dalla parte attrice in conseguenza del fatto di cui già si è deciso.
Orbene, sulla scorta della documentazione medica prodotta ritualmente in atti, è stata disposta d'ufficio la consulenza medica sull'attrice, al fine di verificare la esistenza di pregiudizi al bene salute della medesima, provocati dall'eventus damni sentenziato.
All'esito della espletata consulenza, il CTU, dr.ssa , ha accertato la esistenza di Persona_1
un danno non patrimoniale nella sua diversa configurazione di danno biologico da invalidità permanente e temporanea, nella misura rispettivamente del 7% e di giorni 9 a totale, 60 al parziale al 50% ed ulteriori 30 al 25%.
Pertanto, considerato che l'attrice all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 58 (nata il [...] – fatto del 14.11.2021) e che il grado di invalidità è del 7% deve essere liquidata in suo favore la somma di euro 13.075,00, facendo applicazione dei criteri espressi dalle Tabelle del Tribunale di
Milano anno 2024, applicabili al caso di specie posto che non si tratta di lesioni cagionate da un sinistro stradale.
Ciò fatto deve essere liquidato l'importo complessivo di euro 5.347,5 a titolo di danno non patrimoniale nella sua veste biologica temporanea, ovvero la somma di euro 1.035,00 a titolo di danno non patrimoniale nella sua veste biologica temporanea totale (€. 115,00 x 9 gg); euro
3.450,00 al 50% (giorni 60) ed euro 862,5 al 25% (giorni 30).
Dette somme sono rivalutate al 2024, per cui dal 1° gennaio 2025 all'effettivo soddisfo dovranno essere rivalutate, e secondo i principi stabiliti dalle SS.UU. n. 1712/1995 sul credito devalutato all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno devono essere applicati gli interessi nella misura legale .
Per quanto concerne le spese mediche indicate dal CTU nella relazione medica, si osserva che la parte attrice ha depositato la prova documentale tardivamente, ovvero oltre i termini previsti
2 dalla legge, per cui trattandosi di spese sostenute già al momento della presentazione delle memorie istruttorie, le stesse non risultano ammissibili.
L'unica spesa che può essere liquidata è quella relativa al costo della perizia di parte che è stata sostenuta successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 171 ter c.p.c., pari ad euro
502,00.
Pertanto, la parte convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno subito dalla parte attrice nella misura complessiva di euro 18.924,5; soltanto sulla somma di euro 18.422,00 oltre rivalutazione ed interessi legali in narrativa indicati.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza della parte convenuta e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
RESIDENZIALE, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Controparte_1
disattesa e respinta, così decide:
1. Condanna la parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non, subito dall'attrice nella misura complessiva di euro 18.924,5, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in parte motiva indicati.
2. Condanna la parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite che liquida in euro
3.000,00, oltre costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 518,00 ed accessori per legge dovuti.
3. Pone a carico della parte convenuta il costo della CTU.
L'Aquila lì 29 settembre 2025 Dr.ssa Antonella Camilli
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Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione, ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 24 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raniero Marinucci ed elettivamente Parte_1
domiciliata in L'Aquila, presso e nel suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione.
Attrice
E
in persona del legale rappresentate, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cobianchi, ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, presso e nel suo studio, in virtù di procura estesa in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.
convenuta
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
1 parte convenuta: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo ai sensi della nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c., il presente giudizio è circoscritto all'accertamento del danno conseguenza subito dalla parte attrice in conseguenza del fatto di cui già si è deciso.
Orbene, sulla scorta della documentazione medica prodotta ritualmente in atti, è stata disposta d'ufficio la consulenza medica sull'attrice, al fine di verificare la esistenza di pregiudizi al bene salute della medesima, provocati dall'eventus damni sentenziato.
All'esito della espletata consulenza, il CTU, dr.ssa , ha accertato la esistenza di Persona_1
un danno non patrimoniale nella sua diversa configurazione di danno biologico da invalidità permanente e temporanea, nella misura rispettivamente del 7% e di giorni 9 a totale, 60 al parziale al 50% ed ulteriori 30 al 25%.
Pertanto, considerato che l'attrice all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 58 (nata il [...] – fatto del 14.11.2021) e che il grado di invalidità è del 7% deve essere liquidata in suo favore la somma di euro 13.075,00, facendo applicazione dei criteri espressi dalle Tabelle del Tribunale di
Milano anno 2024, applicabili al caso di specie posto che non si tratta di lesioni cagionate da un sinistro stradale.
Ciò fatto deve essere liquidato l'importo complessivo di euro 5.347,5 a titolo di danno non patrimoniale nella sua veste biologica temporanea, ovvero la somma di euro 1.035,00 a titolo di danno non patrimoniale nella sua veste biologica temporanea totale (€. 115,00 x 9 gg); euro
3.450,00 al 50% (giorni 60) ed euro 862,5 al 25% (giorni 30).
Dette somme sono rivalutate al 2024, per cui dal 1° gennaio 2025 all'effettivo soddisfo dovranno essere rivalutate, e secondo i principi stabiliti dalle SS.UU. n. 1712/1995 sul credito devalutato all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno devono essere applicati gli interessi nella misura legale .
Per quanto concerne le spese mediche indicate dal CTU nella relazione medica, si osserva che la parte attrice ha depositato la prova documentale tardivamente, ovvero oltre i termini previsti
2 dalla legge, per cui trattandosi di spese sostenute già al momento della presentazione delle memorie istruttorie, le stesse non risultano ammissibili.
L'unica spesa che può essere liquidata è quella relativa al costo della perizia di parte che è stata sostenuta successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 171 ter c.p.c., pari ad euro
502,00.
Pertanto, la parte convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno subito dalla parte attrice nella misura complessiva di euro 18.924,5; soltanto sulla somma di euro 18.422,00 oltre rivalutazione ed interessi legali in narrativa indicati.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza della parte convenuta e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
RESIDENZIALE, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Controparte_1
disattesa e respinta, così decide:
1. Condanna la parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non, subito dall'attrice nella misura complessiva di euro 18.924,5, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in parte motiva indicati.
2. Condanna la parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite che liquida in euro
3.000,00, oltre costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 518,00 ed accessori per legge dovuti.
3. Pone a carico della parte convenuta il costo della CTU.
L'Aquila lì 29 settembre 2025 Dr.ssa Antonella Camilli
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