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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4411/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Siracusa in via Bacchilide n. 90 presso lo studio dell'avv. Francesco Bombaci che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo Procuratore ad Controparte_1 P.IVA_1
negotia e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a Ragusa in via G. Di Vittorio
n. 1 presso lo studio dell'avv. Aldo D'Avola che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: contratti assicurativi
Con decreto del 17/02/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e, premessa la polizza n. 1-34386-148-166741071 Controparte_1 Controparte_2 sottoscritta nell'aprile del 2009 a garanzia di un appezzamento di terreno con annesso caseggiato, sito in territorio di Avola (SR) – c.da Gallina -, deduceva il mancato indennizzo per i danni subiti al muro perimetrale a seguito degli eventi atmosferici del 02/11/2021 pur essendovi la copertura assicurativa.
Chiedeva pertanto di ritenere e dichiarare che controparte era obbligata a versare l'indennizzo e, conseguentemente, condannarla al pagamento della somma di €. 7.904,00 – equivalente al costo delle riparazioni effettuate – o quell'altra differente somma che verrà quantificata in corso di causa, con interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio deducendo che il danno non rientrava nelle Controparte_1
garanzie previste dalla polizza, trattandosi di evento di causa alluvionale, espressamente escluso dall'art.
2.3 delle condizioni generali di Assicurazione. In ogni caso contestava il quantum della domanda attrice che riduceva nell'ammontare complessivo pari ad €. 5.130,00, deducendo altresì l'assenza di valore probatorio delle fatture e della relazione tecnica di parte.
Chiedeva quindi dichiararsi inammissibile o, con qualunque statuizione, rigettare la domanda. Con vittoria di spese e compensi.
Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, come da dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del
21/03/2024, con decreto del 17/02/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e decisa come da dispositivo che segue.
*****
La domanda non è fondata e va rigettata per le ragioni di seguito espresse.
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il dovuto indennizzo per i danni subiti al muro perimetrale a seguito degli eventi atmosferici del 02/11/2021, in forza del contratto assicurativo stipulato a garanzia del bene di sua proprietà.
Non è inutile il richiamo al consolidato principio giurisprudenziale, in tema di responsabilità contrattuale, secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento, incombendo sul debitore convenuto la prova del fatto estintivo, costitutivo dell'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr.
Cass. Civ. n. 13533/2001).
In tema di garanzie assicurative contro i danni, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro;
di contro grava sull'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. ex multis Cass.
09.11.2023 n. 31251; Cass. 21.12.2017 n. 30656; Cass. 07.04.2005 n. 7242).
Si ritiene in particolare che nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore dall'assicurato per il pagamento dell'indennizzo, il fatto costituivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi del rischio corrispondente a quello descritto nella polizza, sicchè il danneggiato, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato da una causa in essa previsto e che abbia prodotto gli effetti ivi indicati.
Nel caso in cui vi sia stato l'inserimento nella polizza assicurativa di una serie di clausole (c.d. di delimitazione del rischio), che delimitano l'indennizzo soltanto ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti , vengono rilevati tre categorie di rischi : a) rischi inclusi, cioè quelli per i quali il contratto consente all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; b) rischi esclusi, cioè quelli estranei al contratto;
c) rischi non compresi, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzo dei quali è escluso con patto espresso di delimitazione del rischio.
Tale classificazione produce delle conseguenze sul piano del riparto probatorio in quanto l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i rischi inclusi, che ineriscono al è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo, mentre l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i rischi esclusi o fra quelli non compresi, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa attorea.
Si aggiunga poi che in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto alleghi l'esclusione della garanzia, tale eccezione si risolve nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, sicchè
l'assicuratore non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore (cfr. Cass. Civ. 15630/2018 – Cass. Civ. 9205/2021).
Così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento si osserva che la domanda di pagamento dell'indennizzo non può essere accolta in quanto parte attrice non ha fornito elementi sufficienti a provare che il danno si sia verificato in dipendenza del rischio assicurato entro cui opera la garanzia assicurativa.
Sul punto, infatti, la convenuta ha eccepito che il danno lamentato sia stato causato dall'allagamento del suolo circostante e/o smottamento del terreno, e in quanto di origine alluvionale non è compreso nella polizza.
Ebbene, dalla lettura delle condizioni generali di assicurazione (art. 2.1 – garanzia base) si evince che la società indennizza, entro le somme assicurate e nei limiti indicati dalla polizza, i danni materiali e diritti all'abitazione e/o al contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi: a) incendio, b) fulmine;
c) esplosione, implosione, scoppio;
d) fumo, gas e vapori (…) e prevede all'art.
2.4.4 ulteriore tutela per eventi atmosferici.
In particolare, la Società indennizza i danni materiali e diretti all'abitazione e/o al contenuto causati da: a) precipitazioni atmosferiche, trombe d'aria, uragani, tempesta, vento e cose da essi trasportate
o fatte crollare, b) acqua penetrata all'interno del Fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del
Tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti, purché chiusi al momento del Sinistro, causate dagli eventi atmosferici sopra indicati c) sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dell'Abitazione ed al suo Contenuto, purché avvenuti esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale del tetto, d) valanghe, caduta di sassi, slavine,
Nella sezione intitolata però alle esclusioni (art 2.3) risultano esclusi i danni causati da terremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e allagamento, piene, mareggiate, maremoti, franamenti, cedimenti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda.
Interpretando secondo i criteri generali di ermeneutica contrattuale, prioritariamente quello letterale, la richiamata clausola di esclusione, ne consegue che i danni derivanti da alluvioni e/o smottamenti allegati sono rimasti esclusi dall'ambito operativo della invocata polizza, non avendo parte attrice offerto elementi ulteriori a supporto della tesi che consentirebbe di ascrivere il danno occorso entro l'ambito coperto dalla invocata polizza.
Né del resto tale carenza dimostrativa avrebbe potuto essere superata con la richiesta di nomina di
CTU senz'altro esplorativa, in quanto fondata sulla mera indicazione del generico evento meteorologico mancando quella specifica riferita ad elementi ulteriori che conducessero a ricostruire il nesso causale con il danno lamentato.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e della difficoltà della stessa, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
4411/2023 rigetta la domanda promossa da Parte_1
Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in €. 1.700,00, oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.
Siracusa 27.2.2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4411/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Siracusa in via Bacchilide n. 90 presso lo studio dell'avv. Francesco Bombaci che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo Procuratore ad Controparte_1 P.IVA_1
negotia e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a Ragusa in via G. Di Vittorio
n. 1 presso lo studio dell'avv. Aldo D'Avola che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: contratti assicurativi
Con decreto del 17/02/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e, premessa la polizza n. 1-34386-148-166741071 Controparte_1 Controparte_2 sottoscritta nell'aprile del 2009 a garanzia di un appezzamento di terreno con annesso caseggiato, sito in territorio di Avola (SR) – c.da Gallina -, deduceva il mancato indennizzo per i danni subiti al muro perimetrale a seguito degli eventi atmosferici del 02/11/2021 pur essendovi la copertura assicurativa.
Chiedeva pertanto di ritenere e dichiarare che controparte era obbligata a versare l'indennizzo e, conseguentemente, condannarla al pagamento della somma di €. 7.904,00 – equivalente al costo delle riparazioni effettuate – o quell'altra differente somma che verrà quantificata in corso di causa, con interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio deducendo che il danno non rientrava nelle Controparte_1
garanzie previste dalla polizza, trattandosi di evento di causa alluvionale, espressamente escluso dall'art.
2.3 delle condizioni generali di Assicurazione. In ogni caso contestava il quantum della domanda attrice che riduceva nell'ammontare complessivo pari ad €. 5.130,00, deducendo altresì l'assenza di valore probatorio delle fatture e della relazione tecnica di parte.
Chiedeva quindi dichiararsi inammissibile o, con qualunque statuizione, rigettare la domanda. Con vittoria di spese e compensi.
Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, come da dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del
21/03/2024, con decreto del 17/02/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e decisa come da dispositivo che segue.
*****
La domanda non è fondata e va rigettata per le ragioni di seguito espresse.
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il dovuto indennizzo per i danni subiti al muro perimetrale a seguito degli eventi atmosferici del 02/11/2021, in forza del contratto assicurativo stipulato a garanzia del bene di sua proprietà.
Non è inutile il richiamo al consolidato principio giurisprudenziale, in tema di responsabilità contrattuale, secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento, incombendo sul debitore convenuto la prova del fatto estintivo, costitutivo dell'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr.
Cass. Civ. n. 13533/2001).
In tema di garanzie assicurative contro i danni, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro;
di contro grava sull'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. ex multis Cass.
09.11.2023 n. 31251; Cass. 21.12.2017 n. 30656; Cass. 07.04.2005 n. 7242).
Si ritiene in particolare che nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore dall'assicurato per il pagamento dell'indennizzo, il fatto costituivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi del rischio corrispondente a quello descritto nella polizza, sicchè il danneggiato, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato da una causa in essa previsto e che abbia prodotto gli effetti ivi indicati.
Nel caso in cui vi sia stato l'inserimento nella polizza assicurativa di una serie di clausole (c.d. di delimitazione del rischio), che delimitano l'indennizzo soltanto ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti , vengono rilevati tre categorie di rischi : a) rischi inclusi, cioè quelli per i quali il contratto consente all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; b) rischi esclusi, cioè quelli estranei al contratto;
c) rischi non compresi, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzo dei quali è escluso con patto espresso di delimitazione del rischio.
Tale classificazione produce delle conseguenze sul piano del riparto probatorio in quanto l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i rischi inclusi, che ineriscono al è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo, mentre l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i rischi esclusi o fra quelli non compresi, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa attorea.
Si aggiunga poi che in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto alleghi l'esclusione della garanzia, tale eccezione si risolve nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, sicchè
l'assicuratore non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore (cfr. Cass. Civ. 15630/2018 – Cass. Civ. 9205/2021).
Così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento si osserva che la domanda di pagamento dell'indennizzo non può essere accolta in quanto parte attrice non ha fornito elementi sufficienti a provare che il danno si sia verificato in dipendenza del rischio assicurato entro cui opera la garanzia assicurativa.
Sul punto, infatti, la convenuta ha eccepito che il danno lamentato sia stato causato dall'allagamento del suolo circostante e/o smottamento del terreno, e in quanto di origine alluvionale non è compreso nella polizza.
Ebbene, dalla lettura delle condizioni generali di assicurazione (art. 2.1 – garanzia base) si evince che la società indennizza, entro le somme assicurate e nei limiti indicati dalla polizza, i danni materiali e diritti all'abitazione e/o al contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi: a) incendio, b) fulmine;
c) esplosione, implosione, scoppio;
d) fumo, gas e vapori (…) e prevede all'art.
2.4.4 ulteriore tutela per eventi atmosferici.
In particolare, la Società indennizza i danni materiali e diretti all'abitazione e/o al contenuto causati da: a) precipitazioni atmosferiche, trombe d'aria, uragani, tempesta, vento e cose da essi trasportate
o fatte crollare, b) acqua penetrata all'interno del Fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del
Tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti, purché chiusi al momento del Sinistro, causate dagli eventi atmosferici sopra indicati c) sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dell'Abitazione ed al suo Contenuto, purché avvenuti esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale del tetto, d) valanghe, caduta di sassi, slavine,
Nella sezione intitolata però alle esclusioni (art 2.3) risultano esclusi i danni causati da terremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e allagamento, piene, mareggiate, maremoti, franamenti, cedimenti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda.
Interpretando secondo i criteri generali di ermeneutica contrattuale, prioritariamente quello letterale, la richiamata clausola di esclusione, ne consegue che i danni derivanti da alluvioni e/o smottamenti allegati sono rimasti esclusi dall'ambito operativo della invocata polizza, non avendo parte attrice offerto elementi ulteriori a supporto della tesi che consentirebbe di ascrivere il danno occorso entro l'ambito coperto dalla invocata polizza.
Né del resto tale carenza dimostrativa avrebbe potuto essere superata con la richiesta di nomina di
CTU senz'altro esplorativa, in quanto fondata sulla mera indicazione del generico evento meteorologico mancando quella specifica riferita ad elementi ulteriori che conducessero a ricostruire il nesso causale con il danno lamentato.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e della difficoltà della stessa, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
4411/2023 rigetta la domanda promossa da Parte_1
Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in €. 1.700,00, oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.
Siracusa 27.2.2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore