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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/11/2025, n. 3943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3943 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M.,
Dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2692 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, in proprio e nella qualità di ex socio e legale rapp.te della Parte_1 Controparte_1
elettivamente domiciliato in Sant'Arpino (CE) alla via A. Volta n. 7, presso lo studio dell'Avv. Roberto
[...]
Cariulo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
in persona dell'Amministratore Giudiziario Dott. , elettivamente domiciliata CP_2 Controparte_3 in Catania alla via Canfora n. 76, presso lo studio dell'Avv. Concettina Mirabella, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.03.2024, , in proprio e nella qualità di Parte_1 ex socio della e legale rappresentante della proponeva opposizione avverso l'atto Controparte_1 di precetto, notificato in data 20.03.2024 dalla in forza della sentenza n. 5045/2023 emessa dal CP_4
Tribunale di Napoli Nord, con cui veniva dichiarato definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 44/2021.
L'opponente lamentava la nullità dell'atto di precetto, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 479
e 480, comma 2 c.p.c., in ragione dell'omessa notifica del titolo esecutivo anzidetto alla parte debitrice a sensi dell'art. 137 c.p.c. e ss.; in particolare, precisava che la notifica della sentenza al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, assume rilievo esclusivamente ai fini dell'impugnazione della stessa. Eccepiva, altresì, la nullità del precetto per addebito di somme illegittime, ovvero per l'erroneità e illegittimità degli interessi applicati, essendo stato intimato il pagamento del complessivo importo di € 61.743,97, di cui € 30.029,00 per sorte capitale ed € 29.365,87 a titolo di interessi moratori, in luogo del corretto computo pari ad € 3.781,52 dovuto a titolo di interessi legali.
3. La costituitasi in giudizio, riconosceva sia l'omissione della notifica del titolo esecutivo all'intimato CP_2 sia l'errore di calcolo degli interessi precettati, da riquantificarsi nella misura di € 3.766,46. Dichiarava, quindi, di aver desistito dall'attuare attività di recupero coattivo del credito e dal notificare alla controparte la sentenza n. 5045/2023, peraltro oggetto di gravame.
Tanto premesso, l'opposta deduceva che, data l'effettiva conoscenza del titolo esecutivo (notificato ai fini della decorrenza del temine breve di impugnazione) e della statuizione ivi prevista in ordine alla posizione debitoria dell'odierno opponente, non sussisteva alcuna lesione del diritto di difesa di quest'ultimo. Dunque, chiedeva il rigetto dell'opposizione poiché defatigatoria, con compensazione delle spese di lite.
4. In punto di qualificazione giuridica si rileva che, mentre la doglianza relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo integra motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., l'erroneità dell'importo precettato in ordine al quantum degli interessi maturati è motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
Ebbene, tanto doverosamente premesso, va dichiarata l'inammissibilità della prima doglianza per omessa allegazione del precetto ai fini del computo del termine di 20 giorni dalla notifica dello stesso per la proposizione dell'opposizione.
Quanto alla contestazione dell'erroneità dell'importo precettato a titolo di interessi maturati, stante l'avvenuto riconoscimento dell'errore da parte dell'opposta in occasione della costituzione in giudizio, il precetto deve intendersi valido nei limiti della minor somma di €. 3.766,46.
5. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Annamaria Buffardo, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG 2692/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi;
- dichiara nullo ed inefficace il precetto opposto per la parte in cui intima il pagamento di € 29.365,87 a titolo di interessi moratori invece che di €. €. 3.766,46;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 12.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Annamaria Buffardo