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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
NR. 5760 /2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5760/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/03/1996, difesa dall'avv. BALDUCCI DIEGO che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti e domiciliata presso il citato avvocato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
26/11/1996
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Voglia la S.V. ill.ma, respinta ogni contraria istanza
- disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori di ambedue i bambini, con collocazione degli stessi presso la madre, nella casa familiare sita in Lavagna, via Dei Devoto n. 201;
- tenuto conto del supremo interesse dei piccoli figli, disporre, altresì, l'assegnazione in favore della sig.ra della casa familiare, sita in Lavagna, via Dei Devoto n. 201, con quanto l'arreda, ed Parte_1
o resistente di rilasciare detto immobile immediatamente;
- accertare e dichiarare tenuta parte resistente a contribuire al mantenimento dei minori nella misura complessiva di € 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio) o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- disporre che il sig. veda e tenga con sé la figlia a week-end alternati, dalle ore 16 del CP_1 Persona_1 venerdì al lunedì ma n accompagnamento all'asil er un giorno alla settimana, dalle ore 15, con eventuale pernotto preso la sua abitazione ed accompagnamento all'asilo la mattina successiva;
- stabilire, in ultimo, in ordine alle festività, che i genitori si attengano al consueto criterio dell'alternanza e, quanto alle vacanze estive, che la figlia grande passi con il padre almeno 20 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 di maggio di ogni anno;
- in ogni caso, condannare parte resistente alla rifusione delle spese e dei compensi di causa”.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO “Chiede che il Tribunale di Genova disponga l'affidamento congiunto dei minori con collocazione abitativa presso la madre e determini le condizioni del loro mantenimento e degli incontri con i genitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente dal 2017 al febbraio 2023 ha intrattenuto una relazione affettiva con
[...]
nato in [...] il [...] e residente a [...]
Devoto 201. Dalla loro unione sono nati i figli e rispettivamente in data 09.06.2018 e Persona_1 Persona_2
19.12.2023, da entrambi i genitori riconosciuti
2.Parte resistente non si è costituita in giudizio e, poiché il Controparte_1 ricorso risulta regolarmente notificato, ne va dichiarata la contumacia.
3. Deduce la ricorrente che nella casa familiare (di proprietà della sig.ra , madre della Persona_3 ricorrente) è rimasto ad abitare il sig. mentre la sig.ra Controparte_1
si è trasferita temporaneamente, insieme ai bambini, nella casa a lei intestata, ma Parte_1 abitata dalla predetta sig.ra , sita in Lavagna, corso Genova n. 106. Per_3
Deduce inoltre, di essere stata da sempre inoccupata ed intenta solo a crescere i figli e di aver iniziato, a far data dal 11 marzo 2024, a svolgere l'attività di commessa con un contratto di apprendistato professionalizzante di 42 mesi, per 20 ore settimanali, presso il panificio denominato
“Panificio Vallesturla s.n.c.”, sito in Borzonasca (GE), e di percepire uno stipendio mensile nell'ordine di circa 600 euro.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Deduce infine che, per quanto di sua conoscenza, il sig. svolge la professione di operaio CP_1 con mansioni di elettricista alle dipendenze della ditta MECNAUTICA s.r.l., con sede a Lavagna, Porto Turistico e percepisce una retribuzione mensile pari a circa 1.500 euro netti per n.14 mensilità.
La sig.ra riferisce inoltre che il sig. non abbia mai corrisposto alcunché Parte_1 CP_1 come mantenimento per i figli e che vede i minori liberamente (“mi chiama e se ci siamo li viene a vedere”).
4. Va innanzitutto osservato che, benchè il padre risulti poco collaborativo nella gestione dei figli, come dichiarato in udienza dalla ricorrente, la stessa ha chiesto disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori di ambedue i bambini.
Quanto alla collocazione degli stessi, stante anche la loro tenera età, ne va disposta la collocazione presso la madre che sta provvedendo ad accudirli e mantenerli.
Di conseguenza la casa familiare sita in Lavagna, via Dei Devoto n. 201, va assegnata alla madre che vi vivrà con i figli. La ricorrente si è infatti trasferita dalla madre con i figli ma, poiché i figli hanno diritto di vivere nella casa in cui hanno vissuto fin dalla nascita, va ripristinato il loro diritto di vivere in tale abitazione. Va peraltro sottolineato che la casa familiare non è di proprietà dei genitori ma della nonna materna mentre la casa in cui vive attualmente la madre, benchè intestata alla stessa, è in uso alla madre. Sicchè va disposta l'assegnazione della casa familiare alla moglie in modo da permettere ai bambini di avere una loro abitazione in cui vivere. Va quindi disposto il rilascio dell'abitazione da parte del resistente con termine entro il 30 aprile 2025.
5. In ordine alla frequentazione dei figli con il padre la madre ha chiesto un regime molto ampio in relazione alla figlia più grande (che ha quasi 7 anni), con previsione che il sig. veda e tenga CP_1 con sé la figlia a week-end alternati, dalle ore 16 del venerdì al lunedì mattina (con Persona_1 accompagnamento all'asilo), oltre che per un giorno alla settimana, dalle ore 15, con eventuale pernotto preso la sua abitazione ed accompagnamento all'asilo la mattina successiva. Si tratta di un regime ordinariamente disposto da questo Tribunale e quindi la richiesta della madre può essere accolta benchè la stessa, in udienza, abbia evidenziato che il padre è inaffidabile
(“Vede i bambini quando vuole lui: mi chiama e se ci siamo (io vivo con mia mamma ora) li viene a vedere. Viene dieci minuti e poi se ne va. Non ci siamo mai riusciti a organizzare: gli avevo proposto week end alternati ma non ha mai risposto, o magari dice di si e poi non c'è. Non è affidabile”) Ugualmente va accolta la richiesta in ordine all'alternanza nelle festività (con una specificazione più precisa in dispositivo) e alle vacanze estive per cui la madre chiede che la figlia grande passi con il padre almeno 20 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 di maggio di ogni anno. Per quanto attiene al figlio più piccolo, stante il fatto che ha poco più di un anno, il padre lo potrà vedere presso l'abitazione materna o comunque in presenza della madre in considerazione del
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fatto che non si sa dove andrà a vivere e che comunque è predominante la necessità che il figlio sia accudito dalla madre.
6. In ordine agli aspetti economici che dagli accertamenti eseguiti dalla GdF risulta che il sig. lavora effettivamente da ultimo come dipendente per la MECNAUTICA SRL e che già CP_1 prima di questo lavoro ha lavorato presso altre ditte. Sommando i redditi che emergono dalle varie dichiarazioni dei redditi acquisiti dalla GDF risulta che il sig. ha percepito negli ultimi anni i seguenti redditi con più contratti presso più ditte CP_1
(va evidenziato che il reddito del 2024 è determinato sulla base dell'estratto INPS che riguarda il periodo fino ad agosto 2024):
ANNO IMPONIBILE REDDITO IMPONIBILE in EURO
2018 7262
2019 10632
2022 6182
2023 15947
2024 13160
Si evince che nel 2023 il resistente ha percepito reddito migliori degli anni precedenti, circostanza sintomatica di una stabilizzazione della redditività lavorativa confermata dai redditi percepiti fino ad agosto 2024 che in proiezione risultano superiori a quelli dell'intero 2023).
Anche la sig.ra ha svolto negli anni vari lavori percependo però redditi molto Parte_1 più contenuti di quelli del marito (anche in conseguenza del fatto che ha dovuto occuparsi dei figli ed ha svolto quindi lavori part-time). Dalle dichiarazioni dei redditi emergono i seguenti redditi (va evidenziato che il reddito del 2024 è determinato sulla base dell'estratto INPS che riguarda il periodo fino ad agosto 2024):
ANNO IMPONIBILE REDDITO IMPONIBILE in EURO
2018 1120
2019 3987
2020 8265
2021 4833
2022 2363
2023 2019
2024 3429
Dagli estratti c/c acquisiti risulta poi che la ricorrente ha avuto anche degli aiuti dalla Diocesi mentre dagli estratti INPS risulta avere percepito la Naspi.
In sede di udienza la ricorrente ha dichiarato di guadagnare attualmente sui 500/600 Euro al mese con un contratto di apprendistato presso un panificio e di essere aiutata dalla mamma.
Si deve quindi ritenere che il padre percepisca un reddito di circa 16.000 Euro l'anno (dalla certificazione unica risultano tasse per 700,00 Euro) pari a 1333 Euro al mese per 12 mesi e la madre di circa 600 Euro al mese.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Tenuto conto delle spese personali e delle spese per l'abitazione (che graveranno sul padre una volta lasciata la casa coniugale) i redditi netti mensili delle parti si stima siano i seguenti:
% % CONIUGE (marito/moglie) Parte_2 Parte_2
Reddito medio mensile da lavoro 1333,33 600,00
Spese mantenimento personali -400 -400
Spese alloggio -400
Reddito medio triennale netto 533,33 200,00 733,33 72,73 27,27
Da tale reddito va destinata ai figli una quota pari al 50% del reddito complessivo dei genitori suddiviso tra gli stessi in proporzione del reddito da ciascuno generato come da calcolo che segue:
Pt_3
Reddito mensile medio totale 733,33 Spese figli complessive (%50) 50% 367 : quota proporzionale al Pt_2 reddito 73% 268 Moglie: quota proporzionale al reddito 27% 99
Tenuto conto del maggior accudimento che grava sulla madre in quanto il padre fino ad oggi ha frequentato poco i figli si ritiene equo aumentare il contributo al mantenimento per gli stessi ad Euro 350,00 (175,00 per figlio).
Va infine disposto che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre.
Le spese straordinarie vanno suddivise al 50% tra i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Affida in modo congiunto i figli minori (nato il [...]) e Persona_1
(19.12.2023) ad entrambi i genitori con collocazione presso la Persona_2 madre.
Assegna la casa coniugale sita in Lavagna, via Dei Devoto n. 201 alla madre che vi vivrà con i figli ordinando al resistente di rilasciare Parte_1
l'immobile entro il 30 aprile 2025.
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Il padre potrà vedere la figlia , frequentarla e tenerla con sé a Persona_1 week end alternati dalle ore 16 del venerdì al lunedì mattina (con accompagnamento all'asilo), oltre che per un giorno alla settimana, dalle ore 15, con eventuale pernotto preso la sua abitazione ed accompagnamento all'asilo la mattina successiva.
Per quanto riguarda le festività infrannuali: a) tre festività infra annuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova), 1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre;
dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandoli a scuola (o a casa della madre entro le ore 10 se non c'è scuola); b) per l'anno in corso col padre il 25/4/22, il 2/6/22, l'1/11/22, le restanti con la madre e così di seguito, alternando di anno in anno;
c) vacanze natalizie, dal 23 al 30.12 (1°periodo) o dal 30.12 al 7.1 (2°periodo); il 26/12 i figli staranno col genitore cui compete il 2°periodo; i suddetti periodi saranno alternati in modo che i figli trascorrano il 25/12 un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
per iniziare, nel 2022, 1°periodo col padre;
d) vacanze pasquali, 2 gg per ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando); per iniziare, nel 2022 sabato e domenica col padre;
e) vacanze scolastiche estive, 20 giorni, anche non consecutivi, per ciascun genitore, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in funzione dei reciproci impegni lavorativi;
Il padre potrà vedere il figlio (19.12.2023) presso l'abitazione Persona_2 materna o comunque in presenza della madre e previ accordi con la stessa
Dispone che il padre, sig. (C.F. Controparte_1
), versi, a decorrere dal luglio 2024 un assegno per C.F._2 contributo al mantenimento dei figli che determina in € 175,00 mensili per figlio e quindi Euro 350,00 in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi
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entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra Parte_1
(C.F. ) e da rivalutarsi annualmente in base
[...] C.F._1 alla variazione dell'indice Istat a partire dal luglio 2025.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole.. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Dispone che la madre sig.ra (C.F. Parte_1
) percepisca l'assegno unico al 100% con facoltà di C.F._1 richiederlo direttamente all'INPS anche senza i documenti del padre.
Spese compensate
Così deciso in Genova il giorno 21 marzo 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
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