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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/12/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1182/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1182 dell'anno 2025, riservata in decisione con ordinanza dell'11.12.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MASTROPIERRO PAOLA Parte_1
LA presso il cui studio sito in Molfetta, alla via Imbriani n. 7, è elettivamente domiciliato;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. FRAPPAMPINA ISABELLA presso il Controparte_1 cui studio sito in Bari – Ceglie del Campo, alla via Domenico Di Venere n. 14/A, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Molfetta il 21.05.1994 (reg. atto n. 76, parte II, serie A, anno 1994 ) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 04.08.2025. DIRITTO La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del 13.05.2025 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative, per cui possono essere poste a base della presente decisione. I coniugi non hanno chiesto di recepire accordi accessori. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Molfetta il 21.05.1994 tra e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molfetta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 16.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1182 dell'anno 2025, riservata in decisione con ordinanza dell'11.12.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MASTROPIERRO PAOLA Parte_1
LA presso il cui studio sito in Molfetta, alla via Imbriani n. 7, è elettivamente domiciliato;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. FRAPPAMPINA ISABELLA presso il Controparte_1 cui studio sito in Bari – Ceglie del Campo, alla via Domenico Di Venere n. 14/A, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Molfetta il 21.05.1994 (reg. atto n. 76, parte II, serie A, anno 1994 ) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 04.08.2025. DIRITTO La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del 13.05.2025 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative, per cui possono essere poste a base della presente decisione. I coniugi non hanno chiesto di recepire accordi accessori. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Molfetta il 21.05.1994 tra e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molfetta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 16.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia