Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 18/12/2025, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03607/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02052/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2052 del 2025, proposto da ZI Lo Groi, rappresentata e difesa dall’avv. ZI Caruso, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 3929 del 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025, il Presidente UR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorso in ottemperanza è stato proposto al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, passata in giudicato, come da attestazione prodotta in giudizio, con cui è stato dichiarato il diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l.n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di stile dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
3. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, previo avviso, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso alle parti presenti, il ricorso è passato in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile per quanto di seguito esposto e considerato.
Dalla documentazione versata in atti si evince che il titolo ottemperando sia stato notificato via pec, in data 28 giugno 2023, all’Avvocatura Distrettuale di Catania e non presso la sede dell’Amministrazione resistente.
Ciò comporta il mancato rispetto della disposizione di cui all’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996 (conv. in L. n. 30/1997), ai sensi della quale “ Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, la disposizione in questione si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 751; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 9 dicembre 2019, n. 14069).
La notifica del titolo in forma esecutiva, ai fini del rispetto dell'indicato art. 14, primo comma, D.L. n. 669/1996, infatti, costituisce un adempimento volto a concedere all'amministrazione uno spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea ed evitare l'instaurazione di un procedimento giurisdizionale, e, pertanto, va effettuata all'amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso l'Avvocatura dello Stato, trattandosi di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria e non applicandosi l'art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ai sensi del quale tutti gli atti giudiziali, tra cui le sentenze, debbono essere notificati all'amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato (Cons. di Stato, sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2654; Cons. di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 751).
Lo spatium deliberandi , infatti, per essere utile ed effettivo, deve correlarsi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all'organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo, a cui eventualmente il creditore insoddisfatto dovrà notificare il ricorso per l'ottemperanza nel prosieguo.
Tale adempimento costituisce condizione di ammissibilità del ricorso per ottemperanza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 6 maggio 2015, n. 2257; C.G.A., sez. giur., 27 luglio 2012, n. 725).
Si ritiene opportuno compensare le spese alla luce della definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR LE, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Valeria Ventura, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UR LE |
IL SEGRETARIO