Art. 94. ((Il numero dei brigadieri da valutare per l'avanzamento, a scelta, al grado di maresciallo di 3°- classe e', determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 91.
Allo scrutinio sono ammessi, secondo l'ordine di ruolo, i brigadieri con almeno quattro anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 75 e 91, primo comma, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di superiore alla media e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato, punizione di rigore o altra piu' grave.
Il giudizio sull'avanzamento e' espresso dalla Commissione di cui all'articolo 112 che, previa particolareggiata determinazione dei criteri di massima, compila la graduatoria di merito mediante l'attribuzione da parte di ogni componente, per ognuna delle seguenti categorie di titoli, di un punteggio contenuto entro il limite indicato a fianco delle categorie stesse:
1) di anzianita' di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza e nel grado rivestito: punti 30;
2) qualita' fisiche, morali e di carattere: punti 30;
3) cultura generale e professionale: punti 20;
4) qualita' professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito in relazione all'esercizio del comando effettivo di reparto ovvero allo svolgimento di attribuzioni specifiche d'istituto: punti 10;
5) benemerenze di servizio e di guerra: punti 30.
Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al centesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito al sottufficiale dalla Commissione per la formazione della graduatoria))
Allo scrutinio sono ammessi, secondo l'ordine di ruolo, i brigadieri con almeno quattro anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 75 e 91, primo comma, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di superiore alla media e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato, punizione di rigore o altra piu' grave.
Il giudizio sull'avanzamento e' espresso dalla Commissione di cui all'articolo 112 che, previa particolareggiata determinazione dei criteri di massima, compila la graduatoria di merito mediante l'attribuzione da parte di ogni componente, per ognuna delle seguenti categorie di titoli, di un punteggio contenuto entro il limite indicato a fianco delle categorie stesse:
1) di anzianita' di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza e nel grado rivestito: punti 30;
2) qualita' fisiche, morali e di carattere: punti 30;
3) cultura generale e professionale: punti 20;
4) qualita' professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito in relazione all'esercizio del comando effettivo di reparto ovvero allo svolgimento di attribuzioni specifiche d'istituto: punti 10;
5) benemerenze di servizio e di guerra: punti 30.
Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al centesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito al sottufficiale dalla Commissione per la formazione della graduatoria))