Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IL GIUDICE TUTELARE nel procedimento iscritto al n° 1459/2025 V.G.
Letto il ricorso depositato in data 16.05.2025 da volto ad ottenere Parte_1
l'autorizzazione al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e/o il passaporto in favore dei figli minori nato a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
28.03.2013 dall'unione con , come generalizzato in atti. Persona_3
Rilevato che con sentenza n.795/2024 del 29.03.2024, il Tribunale di Siracusa, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi addebitando la responsabilità della separazione al e Per_1 disponendo l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, onerando il padre del Per_1 Per_2
pagamento di un assegno di mantenimento in favore dei figli minori;
rilevato che ai sensi dell'art. 3, lett a) legge 1185/67 per il rilascio del passaporto a favore di minore sottoposto alla responsabilità genitoriale è, in generale, necessario l'assenso di entrambi i genitori, in mancanza del quale è necessario ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare;
ritenuto, tuttavia, che ai sensi dell'art 3. Lett b) della stessa legge l'autorizzazione del Giudice tutelare non è necessaria quando il richiedente “ sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio” ipotesi nella quale, quindi il passaporto potrà essere rilasciato a fronte della semplice richiesta del genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, senza che siano necessari anche l'assenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del Giudice tutelare;
rilevato che ai sensi dell'art 337 quater c. 3cc “ il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del Giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi”; ritenuto, quindi, che il genitore affidatario esclusivo del figlio, in quanto appunto esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sullo stesso, ai sensi dell'art. 3 lett.b) sopra richiamato abbia titolo per richiedere ed ottenere il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio, senza dover richiedere a tal fine anche l'assenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del Giudice tutelare, salvo solo il caso in cui ai sensi dell'art. 337 quater c. 33 cc ( nella parte in cui salva ogni diversa disposizione del giudice) il giudice che abbia disposto l'affido esclusivo e non abbia espressamente previsto, che in relazione al rilascio del passaporto, permanga l'esercizio congiunto della responsabilità in capo ad entrambi i genitori;
rilevato che nella fattispecie in esame con il provvedimento di cui si è detto, il Tribunale di Siracusa ha affidato in via esclusiva i figli minori, come generalizzato in atti, alla madre, senza limitazioni di sorta in ordine al potere della madre affidataria di richiedere nel suo interesse il rilascio del passaporto
ritenuto, quindi che debba essere dichiarata l'inammissibilità dell'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione del Giudice tutelare al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio, in quanto nella fattispecie non necessaria.
PQM
Dichiara l'inammissibilità dell'istanza, dando atto che sussistono i presupposti per rilasciare il passaporto e/o della carta di identità a favore dei minori nato a [...] il Persona_1
13.02.2009 e nata a Siracusa il [...] a [...] richiesta della sola madre Persona_2
Parte_1
Dichiara l'immediata efficacia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa 03.06.2025 Il Giudice Tutelare
Avv. Maria Concetta Consoli