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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1860/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.3.2025, assunto in decisione in data 14.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato Pietro Alberto Maria Beretta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Cologno Monzese, Via Milano n. 14;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15 Maggio 1999 in Vimodrone, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Vimodrone con atto registrato al n. 07, parte II, Serie A Registro 1, dell'anno 1999;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- il tutto alle seguenti condizioni:
I
RAPPORTI PATRIMONIALI
1. Le parti danno atto della reciproca indipendenza e autonomia economica, rinunciando alla corresponsione di ogni forma di mantenimento e danno atto di avere già provveduto bonariamente alla divisione di ogni bene e cespite acquistato in costanza di matrimonio.
2. Le spese del presente procedimento saranno interamente sostenute dalla signora Pt_1
3. Il signor si impegna a liberare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, l'immobile di Pt_2
Vimodrone, via Don Minzoni n. 9, che attualmente occupa in comodato ed ove questi tutt'ora risiede, trovando un'altra sistemazione abitativa ove stabilire la propria residenza.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 15.5.1999 a Parte_1 Parte_2
Vimodrone;
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 23.7.2020.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (9.7.2020), svoltasi ex articolo 127 ter c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 17.3.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Vimodrone in data 15.5.1999 (Atto n. 7, Parte II, Serie A del registro degli atti Parte_2 di matrimonio del Comune di Vimodrone), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimodrone, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.4.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.3.2025, assunto in decisione in data 14.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato Pietro Alberto Maria Beretta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Cologno Monzese, Via Milano n. 14;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15 Maggio 1999 in Vimodrone, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Vimodrone con atto registrato al n. 07, parte II, Serie A Registro 1, dell'anno 1999;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- il tutto alle seguenti condizioni:
I
RAPPORTI PATRIMONIALI
1. Le parti danno atto della reciproca indipendenza e autonomia economica, rinunciando alla corresponsione di ogni forma di mantenimento e danno atto di avere già provveduto bonariamente alla divisione di ogni bene e cespite acquistato in costanza di matrimonio.
2. Le spese del presente procedimento saranno interamente sostenute dalla signora Pt_1
3. Il signor si impegna a liberare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, l'immobile di Pt_2
Vimodrone, via Don Minzoni n. 9, che attualmente occupa in comodato ed ove questi tutt'ora risiede, trovando un'altra sistemazione abitativa ove stabilire la propria residenza.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 15.5.1999 a Parte_1 Parte_2
Vimodrone;
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 23.7.2020.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (9.7.2020), svoltasi ex articolo 127 ter c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 17.3.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Vimodrone in data 15.5.1999 (Atto n. 7, Parte II, Serie A del registro degli atti Parte_2 di matrimonio del Comune di Vimodrone), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimodrone, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.4.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4