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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di NA in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.11836 r.g. dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Tavernarossa n.137 C . F. rapp.to e difeso dall' Avv. Francesco CodiceFiscale_1
Mazzocca (C.F. f) e, presso il quale elettivamente domicilia in San C.F._2
Giorgio a Cremano (Na) alla Via A.Manzoni 217 in virtù di giusta procura a margine del presente atto (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax:
o all'indirizzo pec: . Email_1
CONTRO
, CF PI Controparte_1 P.IVA_1
, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvana Mariotti, C.F. , IN C.F._3
VIRTU' DI PROCURA GENERALE ALLE LITI del 23.01.2023, Controparte_2
di Fiumicino Rep. n. 37590 Racc. n. 7131; elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale della sede di NA, VIA DE GASPERI N. 55 CP_3
Indirizzo di posta elettronica: indirizzo di posta elettronica Email_2
certificata: t;
Email_3
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 8 Con ricorso del 22 giugno 2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione ai seguenti atti:
Ordinanza- ingiunzione n. OI – 000392849 presuntivamente notificata al Sig. Parte_1
nella sua qualità di obbligato in solido con la società
[...] CP_4 CP_5
CP_ in data 07.03.2022: , Ente creditore sede di NA OM , per omesso
[...]
versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e relative ad un accertamento prot.
CP_ CP_
5105.12/07/2017.0164684 e prot 5105.12/07/2017.0164685,senza indicare gli anni relativi all'accertamento per complessivi € 27.006,60 comprensivi di sanzioni, compensi e diritti di notifica;
2. Ordinanza – ingiunzione n.OI - 000391611 presuntivamente notificata al Sig.
nella sua qualità di obbligato in solido con la società Parte_1 CP_4
CP_ in data 07.03.2022: , Ente creditore sede di NA OM , per Controparte_5
omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e relative ad un
CP_ CP_ accertamento prot. 5105.12/07/2017.0164673 e prot 5105.12/07/2017.0164674 entrambi del 17.11.2017, senza indicare gli anni relativi all'accertamento per complessivi €
22.006,60 comprensivi di sanzioni, compensi e diritti di notifica;
3. Ordinanza – ingiunzione n.OI - 000391613 presuntivamente notificata al Sig.
nella sua qualità di obbligato in solido con la società Parte_1 CP_4
CP_ in data 07.03.2022: , Ente creditore sede di NA OM , per Controparte_5
omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e relative ad un
CP_ CP_ accertamento prot. 5105.12/07/2017.0164670 e prot 5105.12/07/2017.0164671 entrambi del 17.11.2017 , senza indicare gli anni relativi all'accertamento per complessivi
€ 20.006,60 comprensivi di sanzioni, compensi e diritti di notifica
4. Ordinanza – ingiunzione n.OI - 000391612 presuntivamente notificata al Sig.
nella sua qualità di obbligato in solido con la società Parte_1 CP_4
CP_ in data 07.03.2022: , Ente creditore sede di NA OM , per Controparte_5
omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e relative ad un
CP_ CP_ accertamento prot. 5105.12/07/2017.0164684 e prot 5105.12/07/2017.0164685 entrambi del 17.11.2017, senza indicare gli anni relativi all'accertamento per complessivi €
27.006,60 comprensivi di sanzioni, compensi e diritti di notifica
5. Ordinanza – ingiunzione n.OI - 000392850 presuntivamente notificata al Sig.
nella sua qualità di obbligato in solido con la società e Parte_1 CP_4
CP_ in data 07.03.2022: , Ente creditore sede di NA OM , per Controparte_5
omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e relative ad un pagina2 di 8 CP_ CP_ accertamento prot. 5105.12/07/2017.0164673 e prot 5105.12/07/2017.0164674 entrambi del 17.11.2017,senza indicare gli anni relativi all'accertamento, per complessivi €
22.006,60 comprensivi di sanzioni, compensi e diritti di notifica
6. Ordinanza – ingiunzione n.OI - 000392848 presuntivamente notificata al Sig.
nella sua qualità di obbligato in solido con la società Parte_1 CP_4
CP_ in data 07.03.2022: , Ente creditore sede di NA OM , per Controparte_5
omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e relative ad un CP_ CP_ accertamento prot. 5105.12/07/2017.0164670 e prot 5105.12/07/2017.0164671 entrambi del 17.11.2017,senza indicare gli anni relativi all'accertamento per complessivi €
20.006,60 comprensivi di sanzioni, compensi e diritti di notifica.
Eccepiva:
- la decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 a norma del quale:”i contributi pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento”, ecc. (1° comma).”
- l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi della succitata Legge n. 335 del 1995.
- la mancata notifica degli atti presupposti da parte dell'Agente della Riscossione secondo i modi prescritti dalla Legge ex art. 26 D.P.R. 601/73, art.140 c.p.c. ed art 60
D.P.R. 600/73.
Concludeva chiedendo:
“Voglia la Giustizia adita preliminarmente accertare e dichiarare:
1. preliminarmente, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del d.lgs. n. 46 del 1999, stante la palese infondatezza della pretesa di pagamento e l'ingente ammontare dell'importo richiesto, inaudita altera parte ovvero previa fissazione di specifica udienza,
SOSPENDERE L'ESECUZIONE delle ordinanze ingiunzione indicate in premessa;
2. accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti nulle e/o illegittime e/o inefficaci le ordinanze ingiunzione e i relativi ruoli, indicate in premessa che qui di seguito si riportano, il cui totale ammonta ad € 144.000,00:
a. Ordinanza- ingiunzione n. OI – 000392849 presuntivamente notificata al Sig.
nella sua qualità di obbligato in solido con la società e Parte_1 CP_4
CP_ in data 07.03.2022: , Ente creditore sede di NA OM , per Controparte_5
omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e relative ad un
CP_ accertamento prot. 5105.12/07/2017.0164684 e pagina3 di 8 prot. ,senza indicare gli anni relativi all'accertamento per Controparte_6 complessivi € 27.006,60 comprensivi di sanzioni, compensi e diritti di notifica;
b. Ordinanza – ingiunzione n.OI - 000391611 presuntivamente notificata al Sig.
nella sua qualità di obbligato in solido con la società e Parte_1 CP_4
CP_ in data 07.03.2022: , Ente creditore sede di NA OM , per Controparte_5
omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e relative ad un
CP_ CP_ accertamento prot. 5105.12/07/2017.0164673 e prot 5105.12/07/2017.0164674 entrambi del 17.11.2017,senza indicare gli anni relativi all'accertamento per complessivi €
22.006,60 comprensivi di sanzioni, compensi e diritti di notifica;
c. Ordinanza – ingiunzione n.OI - 000391613 presuntivamente notificata al Sig.
nella sua qualità di obbligato in solido con la società e Parte_1 CP_4
CP_ in data 07.03.2022: , Ente creditore sede di NA OM , per Controparte_5
omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e relative ad un
CP_ CP_ accertamento prot. 5105.12/07/2017.0164670 e prot 5105.12/07/2017.0164671 entrambi del 17.11.2017,senza indicare gli anni relativi all'accertamento per complessivi €
20.006,60 comprensivi di sanzioni, compensi e diritti di notifica d. Ordinanza – ingiunzione n.OI - 000391612 presuntivamente notificata al Sig.
nella sua qualità di obbligato in solido con la società Parte_1 [...]
CP_ in data 07.03.2022: , Ente creditore sede di NA OM , per Controparte_7
omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e relative ad un
CP_ CP_ accertamento prot. 5105.12/07/2017.0164684 e prot 5105.12/07/2017.0164685 entrambi del 17.11.2017,senza indicare gli anni relativi all'accertamento per complessivi €
27.006,60 comprensivi di sanzioni, compensi e diritti di notifica e. Ordinanza – ingiunzione n.OI - 000392850 presuntivamente notificata al Sig.
nella sua qualità di obbligato in solido con la società Parte_1 [...]
CP_ in data 07.03.2022: , Ente creditore sede di NA OM , per Controparte_7
omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e relative ad un
CP_ CP_ accertamento prot. 5105.12/07/2017.0164673 e prot 5105.12/07/2017.0164674 entrambi del 17.11.2017,senza indicare gli anni relativi all'accertamento per complessivi €
22.006,60 comprensivi di sanzioni, compensi e diritti di notifica f. Ordinanza – ingiunzione n.OI - 000392848 presuntivamente notificata al Sig. Parte_1
nella sua qualità di obbligato in solido con la società
[...] Controparte_7
CP_ in data 07.03.2022: , Ente creditore sede di NA OM , per omesso
[...]
versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e relative ad un accertamento prot.
pagina4 di 8 CP_ CP_
5105.12/07/2017.0164670 e prot. 5105.12/07/2017.0164671 entrambi del
17.11.2017,senza indicare gli anni relativi all'accertamento per complessivi € 20.006,60 comprensivi di sanzioni, compensi e diritti di notifica
CP_
3. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall' e/o dei relativi ruoli di cui alle ordinanze ingiunzione impugnate ed indicate in premessa;
per l'effetto:
1. dichiarare illegittima l'iscrizione a ruolo con conseguente annullamento delle indicate ordinanze ingiunzione;
2.condannare l al pagamento delle Controparte_8
spese, diritti ed onorari, oltre accessori e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore costituito anticipatario.”
CP_ L' , nel costituirsi, dichiarava di aver provveduto alla rideterminazione delle sanzioni e chiedeva rigettarsi il ricorso.
All'odierna udienza, svoltasi con trattazione scritta, all'esito del deposito delle relative note, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Le ordinanze ingiunzione in atti intimavano al ricorrente il pagamento di somme a titolo di contributi omessi accertati nell'anno 2017 e le violazioni si riferiscono infatti agli omessi versamenti delle ritenute di acconto effettuate nelle annualità 2012, 2013 e 2015.
Per il principio della “ragione più liquida” - in forza del quale è consentito al giudicante di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. - reputa questo Giudice che la causa possa essere decisa sulla base delle questioni che seguono, ritenute di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso, fra le più recenti, Cass. nn. 17214/16, 23160/15; Sez. Un. n. 9936/14).
Pertanto, si esamini innanzitutto l'eccezione di prescrizione.
pagina5 di 8 Il termine di prescrizione originariamente stabilito per i contributi di assicurazione obbligatoria era di cinque anni in base agli art.55 e 153 RDL n.1827/35, art.15 D. gt. 9 novembre 1945 n.788. II termine fu poi elevato a dieci anni a partire dalla legge 30 aprile
1969 n. 153.
Il termine stabilito per la prescrizione degli altri crediti contributivi era invece di cinque anni (art.55 della legge n.1155 del 1936).
Su tale durata operava poi la sospensione triennale disposta dal Decreto Legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n.638, il cui articolo 2 ha stabilito che il corso della prescrizione dei contributi dovuti all' ed all'INAIL é sospeso CP_3
per un triennio dalla data di entrata in vigore, del medesimo D.L. 463 (e pertanto per il periodo fino al 12 settembre 1986).
In un primo tempo la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che proprio questo termine di tredici anni (dieci più tre) era stato modificato, con effetto retroattivo per effetto delle disposizioni dell'art.3 commi 9 e 10 della legge 335 del 1995, spiegandosi in tal modo la stretta correlazione esistente tra la prima e la seconda parte del disposto del comma 10 dell'art.3 della legge del 1995.
In altre parole, la cessazione della sospensione del termine decennale per anni tre
(disposta con D. L. 12 settembre 1983 n.463) sarebbe stata anticipata dal 12 settembre
1996 al 1° gennaio 1996 e da questa data il termine di prescrizione per tutti i contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria, maturati in data precedente al 1 Gennaio
1996, di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, viene riportato a dieci anni.
In questo modo, in un quadro di interpretazione complessiva delle varie disposizioni dell'art.3 della legge del 1995, trovava spiegazione anche il disposto dell'art.3 comma 10, secondo il quale:
“I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge”.
Questa disposizione doveva intendersi, infatti, nel senso che i due termini di prescrizione (di dieci e di cinque anni) previsti nel comma precedente, per i contributi del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, continuassero ad applicarsi - senza la temporanea sospensione disposta nel 1983 - alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore delta presente legge (17 agosto 1995) "fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente".
pagina6 di 8 Solo in questa ipotesi, infatti, sarebbe valsa ancora la regola della sospensione triennale del corso della prescrizione fino al termine indicato nella legge del 1983.
Questa interpretazione della nuova normativa escludeva quindi una efficacia retroattiva della stessa (se non per l'aspetto marginale della abolizione delta sospensione triennale) e riconosceva l'unificazione all'unico termine quinquennale di prescrizione per tutti i contributi previdenziali, a partire dal Gennaio 1996. Per i contributi maturati precedentemente, detta interpretazione avrebbe fatto salvi i termini di prescrizione ordinaria (decennale per le contribuzioni di pertinenza dell'assicurazione generale obbligatoria e quinquennale per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria).
Successivamente, il Supremo Collegio ha ritenuto di mutare orientamento, conformemente all'interpretazione letterale della disposizione in commento, (cfr.sent n. 46
07/01/2004 e la n. 19334 del 2003) assumendo che in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali sui contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui all'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 si interpreta nel senso che:
a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal
1 gennaio 1996;
b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il
31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura. Inoltre la sospensione triennale della prescrizione, di cui all'art. 2 comma diciannovesimo della legge n. 638 del 1983, risulta soppressa dal comma decimo dell'art. 3 della legge 335/95 con effetto dall'entrata in vigore della legge, ma continua ad applicarsi qualora prima del 17 agosto 1995 siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte del comma decimo dell'art. 3. (Cass. lav. n.15519/2005) Nello stesso senso sono intervenute successivamente le pronunce nn. 3846 del 24.02.2005, 15645/2005; 9962/2005;
19579/2004.
pagina7 di 8 CP_ Ciò premesso, nel caso di specie, come scrive l “Le violazioni si riferiscono infatti agli omessi versamenti delle ritenute di acconto effettuate nelle annualità 2012, 2013 e
2015”, le ordinanze impugnate sono state notificate nel marzo 2022, ossia sette anni dopo la detta maturazione e quindi oltre il termine quinquennale di cui all'art.3 comma 9 della
L.335/95.
In applicazione di quanto fin qui osservato, allora, l'opposizione deve essere accolta e, dichiarata la nullità delle ordinanze di ingiunzione impugnate in quanto va accertato e dichiarato che le sanzioni per la presunta violazione dell'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riguardante le annualità 2012, 2013 e 2015 non sono dovute perché prescritte poiché la notifica è stata il primo atto all'interruzione della prescrizione ed è avvenuta nel marzo
2022.
Le spese seguono la soccombenza con attribuzione all'avvocato antistatario.
p.q.m.
Il G.L. definitivamente pronunziando accoglie il ricorso e dichiara non dovute le somme oggetto delle seguenti Ordinanze – ingiunzione: n. OI – 000392849, n.OI –
000391611, n.OI – 000391613, n.OI – 000391612, n.OI – 000392850, n.OI - 000392848 perché prescritte e le annulla;
condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 2800,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione.
NA, 27.2.25
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
pagina8 di 8