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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD HE Presidente relatrice
CE RI IC
EA ES IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 18108/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Flero (BS) presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CAPRETTI ROSSELLA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Flero (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. CAPRETTI ROSSELLA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
1) “Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli e , entrambi maggiorenni, avranno collocazione prevalente e residenza presso la Per_1 Per_2 madre.
3) La casa coniugale viene assegnata, con tutto quanto l'arreda e la correda, alla signora
[...]
perché la abiti con i figli. La signora provvederà a volturare a proprio nome le Pt_2 Pt_2
1 relative utenze (energia, gas, acqua, tassa rifiuti, etc..), manlevando da qualsiasi onere il signor
. Il premio assicurativo della casa famigliare verrà ripartito al 50% tra i coniugi. Parte_1
4) A titolo di contributo al mantenimento del figlio , il signor verserà alla Persona_3 Parte_1 signora a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 600,00= Parte_2
(seicentoeuro/00), entro il giorno 10 di ogni mese, finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente, da adeguarsi automaticamente ogni anno secondo la variazione Istat.
5) Il signor nulla verserà a titolo di mantenimento per il figlio essendo Parte_1 Per_4 quest'ultimo occupato ed economicamente autosufficiente;
6) Su accordo delle parti l'assegno unico per il figlio verrà richiesto e percepito al 100% dalla Per_2 signora Il signor dichiara espressamente di rinunciare alla Parte_2 Parte_1 percezione del 50% di sua spettanza in favore della signora Pt_2
7) Le spese straordinarie per il figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del Per_2
50% secondo il protocollo in uso presso l'adito Tribunale di Brescia, che di seguito si ritrascrivono,
e dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro quindici giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente:
SPESE PER LA SALUTE
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
SPESE PER L'ISTRUZIONE
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
SPESE PER IL DIVERTIMENTO
Spese che richiedono il preventivo accordo:
2 I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
8) Tenuto conto dell'età dei figli, entrambi maggiorenni, le parti concordano di non stabilire modalità precise di frequentazione, lasciando ampia libertà agli stessi di determinarsi.
9) Gli autoveicoli TR US e Fiat 500, rispettivamente di proprietà del signor e della Pt_1 signora resteranno in capo ai rispettivi intestatari e dagli stessi utilizzati. Pt_2
10) Le detrazioni fiscali per la caldaia verranno ripartite tra i coniugi a metà e inserite pro-quota nelle rispettive dichiarazioni dei redditi. Qualora per ragioni fiscali non fosse possibile inserire pro-quota le detrazioni nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, il coniuge che percepirà integralmente le detrazioni, riconoscerà all'altro coniuge la metà ad esso spettante, entro venti giorni dal momento in cui verrà riconosciuto il rimborso in busta paga
11) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a FLERO (BS) in data 20.5.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di FLERO al n. 8, parte II, serie A, anno 2000, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 16.1.2003, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1 Per_2 il 17.42007, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
3 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD HE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD HE Presidente relatrice
CE RI IC
EA ES IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 18108/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Flero (BS) presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CAPRETTI ROSSELLA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Flero (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. CAPRETTI ROSSELLA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
1) “Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli e , entrambi maggiorenni, avranno collocazione prevalente e residenza presso la Per_1 Per_2 madre.
3) La casa coniugale viene assegnata, con tutto quanto l'arreda e la correda, alla signora
[...]
perché la abiti con i figli. La signora provvederà a volturare a proprio nome le Pt_2 Pt_2
1 relative utenze (energia, gas, acqua, tassa rifiuti, etc..), manlevando da qualsiasi onere il signor
. Il premio assicurativo della casa famigliare verrà ripartito al 50% tra i coniugi. Parte_1
4) A titolo di contributo al mantenimento del figlio , il signor verserà alla Persona_3 Parte_1 signora a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 600,00= Parte_2
(seicentoeuro/00), entro il giorno 10 di ogni mese, finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente, da adeguarsi automaticamente ogni anno secondo la variazione Istat.
5) Il signor nulla verserà a titolo di mantenimento per il figlio essendo Parte_1 Per_4 quest'ultimo occupato ed economicamente autosufficiente;
6) Su accordo delle parti l'assegno unico per il figlio verrà richiesto e percepito al 100% dalla Per_2 signora Il signor dichiara espressamente di rinunciare alla Parte_2 Parte_1 percezione del 50% di sua spettanza in favore della signora Pt_2
7) Le spese straordinarie per il figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del Per_2
50% secondo il protocollo in uso presso l'adito Tribunale di Brescia, che di seguito si ritrascrivono,
e dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro quindici giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente:
SPESE PER LA SALUTE
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
SPESE PER L'ISTRUZIONE
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
SPESE PER IL DIVERTIMENTO
Spese che richiedono il preventivo accordo:
2 I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
8) Tenuto conto dell'età dei figli, entrambi maggiorenni, le parti concordano di non stabilire modalità precise di frequentazione, lasciando ampia libertà agli stessi di determinarsi.
9) Gli autoveicoli TR US e Fiat 500, rispettivamente di proprietà del signor e della Pt_1 signora resteranno in capo ai rispettivi intestatari e dagli stessi utilizzati. Pt_2
10) Le detrazioni fiscali per la caldaia verranno ripartite tra i coniugi a metà e inserite pro-quota nelle rispettive dichiarazioni dei redditi. Qualora per ragioni fiscali non fosse possibile inserire pro-quota le detrazioni nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, il coniuge che percepirà integralmente le detrazioni, riconoscerà all'altro coniuge la metà ad esso spettante, entro venti giorni dal momento in cui verrà riconosciuto il rimborso in busta paga
11) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a FLERO (BS) in data 20.5.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di FLERO al n. 8, parte II, serie A, anno 2000, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 16.1.2003, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1 Per_2 il 17.42007, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
3 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD HE
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