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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/12/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. n. 15/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 15/2021 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Ponziani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via M.P. Bagnoli 155, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
e (C.F. ), in C.F._2 Controparte_3 C.F._3
qualità di eredi di e rappresentati e difesi dagli avv. Persona_1 Persona_2
EL OS e IP CH ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Avezzano,
Via Aquila n. 36, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: azione di accertamento di avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice, come da note per l'udienza del 22.9.2025: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Avezzano, contrariis reiectis, 1) ACCERTARE e DICHIARARE che la è Parte_1
divenuta proprietaria, per usucapione, del capannone e del terreno siti in S. ED dei RS, alla Strada Provinciale n. 20, distinti al NCEU alla partita 2076, Foglio 31, particella 188. Per
l'effetto, 2) ORDINARE al Conservatore dei RR.II. ed all'A.d.E. di eseguire le relative trascrizioni con esonero di responsabilità. In ogni caso ed in via subordinata, 3) ACCERTARE e DICHIARARE che sul terreno distinto al NCEU al foglio 31 part. 2076 è stato usucapito dalla Parte_1
il diritto a mantenere una servitù costituita dai serbatoi interrati ovvero che detta servitù deve essere costituita. In ogni caso 4) RIGETTARE le domande tutte e, in particolare, la domanda
1 riconvenzionale spiegata dai convenuti. Sempre e comunque con 5) CONDANNA dei convenuti al pagamento delle spese e competenze professionali”.
Per parte resistente, come da comparsa di costituzione e di risposta: “- rigettare la domanda principale della di usucapione degli immobili in parola, nonché quelle subordinate Parte_1
di usucapione di una servitù volta a mantenere i serbatoi di carburante sul terreno in parola ovvero quella di ottenere una servitù coattiva volta a mantenerveli, perché infondate in fatto e diritto;
- in via riconvenzionale condannare la , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Parte_1
e , al pagamento in favore dei convenuti della somma di €.127.000,00, Parte_1 Controparte_4
a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile negli ultimi dieci anni e rimborso dei tributi pagati senza poter godere dei medesimi beni, oltre a quelli che matureranno nel corso di causa e sino al rilascio degli immobili in parola in loro favore da parte della Parte_1
ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare la
[...] Parte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc nella misura che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale, il tutto entro il limite massimo di €. 260.000,00;
Con vittoria di onorari e spese, anche generali, di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha domandato all'intestato Parte_1 tribunale di accertare e dichiarare, in via principale, l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione del capannone e del terreno siti in San ED dei RS e distinti al NCEU del predetto
Comune alla partita 2076, fg. 31, part. 188, con conseguente ordine al Conservatore di eseguire le relative trascrizioni e in via subordinata, di accertare e di dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto a mantenere i serbatoi interrati o il diritto alla costituzione della predetta servitù sulla proprietà sopra indicata.
A sostegno delle domande articolate, parte attrice ha dedotto di aver acquistato con atto del 28.7.1999 da , titolare dell'omonima azienda di vendita di prodotti petroliferi, il ramo di Controparte_5
azienda relativo alla distribuzione e al commercio dei carburanti e dei lubrificanti sita in Ortucchio, dotato di unità locale per il deposito dei materiali nei luoghi oggetto di causa, e che, nel 1994, il terreno de quo era stato venduto a soggetti terzi, mai entrati in possesso dello stesso, in quanto da sempre occupato dai fratelli e dalla società attrice. Pt_1
Ha, quindi, insistito per ottenere la pronuncia dichiarativa dell'acquisto per usucapione del terreno sopra indicato e del fabbricato sullo stesso insistente, in proprio dal 1999 e prima ancora, dal 1971, dalla dante causa, . Controparte_5
2 2. Si sono costituiti in giudizio i resistenti, i quali hanno chiesto rigettarsi le domande di accertamento dell'acquisto della proprietà e della servitù per usucapione poiché infondate in fatto e in diritto, in via riconvenzionale, hanno insistito per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dell'immobile nell'ultimo decennio, nonché al rimborso dei tributi pagati e maturandi sino al rilascio degli immobili in parola.
Hanno, infine, insistito per la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi. Quindi, all'esito dell'udienza cartolare del 22.9.2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
4. Le domande di parte attrice sono infondate e non possono essere accolte.
4.1. Venendo ad esaminare la domanda articolata in via principale dalla occorre Parte_1 rammentare che l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario riconosciuto in favore di chi, ai sensi dell'art. 1158 c.c., esercita su un bene immobile il possesso continuato per venti anni.
Quanto alle caratteristiche del potere di fatto esercitato sulla res, occorre che il possesso sia pacifico e pubblico - giovando, ai fini dell'usucapione, il possesso acquistato con violenza e clandestinità solo nel momento in cui la violenza e la clandestinità siano cessate - che sia ininterrotto (ovvero che il possessore non sia stato privato del possesso per oltre un anno), continuo (ossia che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento di atti di possesso tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res) e non equivoco (deve corrispondere in modo indubbio all'esercizio del diritto di proprietà).
Chi agisce rivendicando l'usucapione del diritto di proprietà ha, quindi, l'onere di provare non solo l'elemento oggettivo della fattispecie (“corpus”), ossia di avere avuto la disponibilità materiale dell'immobile, ma anche il requisito soggettivo dell'“animus possidendi”, che consiste nell'intenzione di comportarsi come proprietario del bene, traendone godimento e disponendone uti dominus, per tutto il tempo richiesto dall'art. 1158 c.c.
Ebbene, parte attrice non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio.
L'istruttoria espletata non ha consentito, infatti, di ritenere provata l'esistenza degli elementi costitutivi del corpus e dell'animus possidendi, nonché il decorso del termine ventennale richiesto ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.
4.1.1. Parte attrice, infatti, non ha assolto al proprio onere di allegare in modo specifico e di provare rigorosamente di aver compiuto, sino al momento dell'introduzione del giudizio, un'attività sulla res avente caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione da parte di altri soggetti
3 (in primis, gli intestatari catastali) per il tempo richiesto dalla legge, attività che deve essere connotata da caratteri assimilabili alle facoltà consentite al proprietario del bene.
Sul punto, le dichiarazioni dei testi di parte attrice non appaiono dirimenti, posto che gli stessi si sono limitati a confermare la presenza sul posto degli e dei mezzi adibiti al trasporto di oli e Pt_1
combustibili, senza tuttavia fornire elementi utili circa la realizzazione di atti inequivocabilmente incompatibili con l'esercizio del possesso altrui e non riconducibili alla mera tolleranza del proprietario o al titolo che ne ha concesso l'uso (vale a dire il contratto di cessione del ramo d'azienda del 28.7.1999).
Di talché, pur essendo emerso dall'istruttoria che il capannone è stato utilizzato dalla società per l'esercizio dell'attività di rivendita di carburante e oli, come previsto nel contratto di cessione di ramo d'azienda del 1999, non sono tuttavia emersi elementi utili volti a chiarire né le concrete modalità di utilizzo del bene, né l'esistenza di interventi migliorativi idonei a dimostrare l'intento di parte attrice di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario o tale da escludere l'esercizio del possesso altrui sul medesimo bene.
Anche a voler ammettere l'esercizio del possesso da parte della società attrice, lo stesso non potrebbe in ogni caso dirsi pacifico, essendo tale circostanza smentita dall'atto di transazione del 1998, ove è espressamente affermato che “la cessione non comprenderà la proprietà del terreno e del capannone siti in San ED (…) oggetto di controversia giudiziaria tra e e Pt_1 CP_4 Persona_1
” (v. pag. 2 dell'atto di transazione).
[...]
Al pari, non è stata raggiunta la prova in ordine al possesso esclusivo ed escludente dell'area da parte della Parte_1
Sul punto, il teste di parte convenuta, premesso di aver frequentato regolarmente Testimone_1
i sig.ri e , ha dichiarato, sul cap. 5 della seconda CP_5 Persona_3 Persona_1 memoria istruttoria di parte convenuta (“vero che, prima della lite tra la sig.ra Controparte_5
e i figli il sig. custodiva le sue automobili nel capannone di in S. ED dei Persona_1
RS, alla strada provinciale n. 20, località Fucino, insieme agli Autocarri di proprietà della Sig.ra
”), di aver visto i mezzi – macchine, tra cui una Citroen d'epoca, e autocarri del Controparte_5
e della - parcheggiati nel magazzino. Persona_1 CP_5
La circostanza dell'utilizzo dell'area anche da parte di , per il parcheggio di Persona_1
automobili, è stata confermata dal teste , il quale ha dichiarato di essersi recato in Testimone_2 un'occasione nel magazzino, per prendere l'automobile della moglie, , notando Controparte_2
sul posto la presenza di camionicini e di un'automobile del suocero (“credo una Citroen”).
Tale circostanza non appare scalfita dalle dichiarazioni del teste di parte attrice, , Testimone_3
il quale non è stato in grado di riferire chi fosse il proprietario dei mezzi siti nel capannone, al pari
4 del teste , che ha dichiarato di ignorare la circostanza della proprietà dei mezzi Testimone_4
nel garage in quanto, all'interno dello stesso, non vi erano impianti soggetti al controllo del suo
Ufficio.
Ne discende l'irrilevanza delle dichiarazioni, per vero generiche, con cui i due citati testimoni di parte attrice hanno ricondotto alla società un possesso esercitato in data antecedente all'acquisto del ramo d'azienda, non avendo gli stessi introdotto elementi idonei a giustificare l'assertiva e laconica attribuzione del “possesso” alla società (“La ha sempre avuto il possesso degli immobili Parte_1
e degli impianti dal 1992”), peraltro con valutazione di un istituto giuridico in realtà non demandabile al teste.
4.1.2. Oltre al corpus, nel caso in esame, non pare potersi desumere l'esistenza dell'animus di cui all'art. 1158 c.c., della cui prova è onerato chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito.
In mancanza di elementi idonei a dimostrare in modo puntuale l'effettivo esercizio di attività corrispondenti alle facoltà riconosciute al proprietario della cosa da parte della società attrice, con esclusione di altri soggetti dal godimento della res, non è possibile inferire, neppure presuntivamente,
l'esistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 1158 c.c.
Né la sussistenza dell'animus si ricava dalla documentazione in atti, risultando al contrario pacifico che la sig.ra negli anni 1998/1999, non avesse ceduto a e (soci CP_5 Parte_1 Parte_1
della e alla società dagli stessi gestita la proprietà del terreno oggetto di odierno Parte_1 giudizio, ma esclusivamente l'utilizzo delle cisterne e la voltura delle licenze e delle autorizzazioni relative all'esercizio commerciale di rivendita di carburanti.
Nel cennato atto di transazione del 3.12.1998, è peraltro specificato che la cessione del ramo di azienda non avrebbe comportato anche il trasferimento di proprietà del terreno e degli immobili ubicati in San ED dei RS.
Tale volontà è stata poi confermata con la stipula dell'atto di compravendita del 28.7.1999 ove, cristallizzando quanto già espresso nell'atto di transazione, le parti si sono limitate a trasferire la proprietà di altro terreno, sito in Ortucchio, e con l'atto di cessione di ramo d'azienda alla Parte_1
ove sono state cedute le sole attrezzature relative ai depositi di Ortucchio e di San ED
[...]
dei RS, non anche la proprietà del terreno di San ED dei RS.
Ancora, va evidenziato quanto emerso per tabulas dalle sentenze n. 235/2008 del Tribunale di
Avezzano e n. 240/2010 della Corte d'Appello di L'Aquila – produzioni documentali versate in atti e, come tali, liberamente apprezzabili in questa sede – avuto riguardo alle difese spiegate da
[...]
e nei predetti giudizi, in cui gli stessi eccepirono la propria carenza di Pt_1 Controparte_4
legittimazione attiva, assumendo come la stessa dovesse essere riconosciuta in favore non già della
5 società odierna attrice, quanto piuttosto dell'impresa familiare Controparte_6
, “formalizzata per atto notar in data 6.12.1988”.
[...] Per_4
Deve pertanto darsi atto del difetto di prova in ordine al compimento di attività o all'esercizio di poteri assimilabili a quelli del proprietario della res da parte della società attrice, nonché in ordine alla volontà di tenere il bene come proprio, esercitando su di esso poteri corrispondenti al diritto dominicale.
4.2. Ad ogni modo, pur assumendo l'esercizio del possesso da parte della a partire Parte_1
dal 28.7.1999, dovrebbe in ogni caso rilevarsi come il decorso del termine utile ai fini dell'usucapione sia stato interrotto in data 27.12.2018 - dunque prima del decorso del ventennio - con la notifica dell'istanza di avvio della mediazione avente ad oggetto, appunto, la domanda di rilascio e di riconsegna dell'immobile, iter poi concluso con verbale negativo del 11.2.2019, nonché con la notifica dell'atto di citazione del 19.7.2019, con cui gli eredi di hanno domandato Persona_1
la riconsegna del bene alla Parte_1
4.3. Né, da ultimo, la società attrice può avvalersi dell'accessione nel possesso, riconosciuta al successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., ossia della facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, non essendovi prova del corpus e dell'animus possidendi da parte della ditta individuale di , la quale – come emerso pacificamente in Controparte_5
giudizio - ebbe a ricevere la disponibilità dell'area sita in San ED dei RS dal coniuge
[...]
mantenendovi la propria attività per mera tolleranza dello stesso, a titolo di comodato Per_5
precario (cfr. doc. 6 e 7 parte convenuta).
Sul punto, come chiarito dalla giurisprudenza di Suprema Corte, in tema di acquisto del possesso ad
"usucapionem", al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labili e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4327 del 20/02/2008 Rv.
602204 - 01, pronuncia in cui la S.C. ha confermato il rigetto della domanda di acquisto per usucapione della proprietà di un maso chiuso, giudicando insufficiente ai fini della prova del possesso la disponibilità delle chiavi di esso da parte dell'attore, fratello della proprietaria, e il suo utilizzo di uno dei locali di cui era composto il maso quale ricovero di slittini e piante).
Peraltro, affinché operi il trapasso del possesso e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che ciò trovi giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del bene (v. Cass. n. 2295/2017).
6 Ebbene, tale titolo non sussiste nel caso di specie, in quanto il contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato dalla non aveva ad oggetto l'alienazione del terreno di San ED dei Parte_1
RS (già di proprietà del ma esclusivamente la gestione dell'attività di rivendita di oli e Per_1
carburanti.
Ancora, giova ribadire come concorra in tal senso anche il contenuto dell'atto di transazione sottoscritto nel 1998 tra la e , alla cui stregua “la cessione CP_5 Parte_1 Controparte_4
non comprenderà la proprietà del terreno e del capannone siti in S. benedetto dei RS S.P. 20 km
17,700, oggetto di controversia giudiziaria tra e e , cognato degli Pt_1 CP_4 Persona_1 stessi”, contenuto poi confermato dall'atto di cessione di ramo d'azienda dell'anno successivo.
5. Anche la domanda in via gradata di accertamento dell'usucapione della servitù costituita dai serbatoi interrati è da ritenersi priva di fondamento e, quindi, inaccoglibile.
Occorre all'uopo rammentare che la servitù costituisce un diritto reale di godimento che consente, al proprietario di un fondo, il c.d. fondo dominante, di realizzare un'attività tramite il fondo servente o di proibire alcunché al proprietario di quel fondo il quale, dunque, subisce una compressione delle proprie facoltà di godimento.
La caratteristica fondamentale della servitù è, dunque, la predialità, intesa come inerenza ai fondi, dovendosi trattare di un rapporto che lega due beni e non i soggetti che ne sono proprietari;
eventuali i diritti incidenti sul godimento del fondo ma concessi a una determinata persona non rientrano nell'ambito delle servitù, ma costituiscono delle semplici obbligazioni personali, non trasmissibili al successivo proprietario del fondo con la vendita del bene.
Quanto al contenuto della servitù, la giurisprudenza ha chiarito che una volta osservato lo schema legale che prevede l'imposizione di un peso sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante, i privati possono riempire tale schema liberamente (v. Cass. n. 835/1980); quanto alle modalità di acquisto del diritto, gli artt. 1031 e 1061 c.c. consentono l'acquisto per usucapione unicamente delle servitù apparenti, vale a dire ove sussistano delle opere visibili destinate al loro esercizio.
Tanto premesso, appare evidente come, nel caso in esame, manchi il carattere della “predialità”, non potendosi configurare il diritto vantato dalla quale diritto reale di godimento - nello Parte_1
specifico quale servitù – non esistendo nella specie un fondo c.d. “dominante” che trarrebbe utilità dal fondo “servente”, ossia dal terreno di proprietà dei Per_1
La necessaria presenza dei fondi, come detto, è un elemento ricavabile dalla stessa definizione fornita dall'art. 1027 c.c., a mente del quale, appunto, la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a un diverso proprietario.
7 Né pare possibile la costituzione di una servitù “coattiva” posto che, come chiarito dall'art. 1032 c.c., la stessa può essere costituita con sentenza quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la sua costituzione.
Nel caso in esame, non sussiste alcuna delle ipotesi tipiche previste dal legislatore ai fini della costituzione di una servitù coattiva.
Conseguentemente, anche tale domanda va rigettata.
6. Venendo ora ad esaminare la domanda proposta in via riconvenzionale di condanna della
[...]
al pagamento di euro 127.000,00 a titolo di risarcimento del danno per il mancato Parte_1 godimento dell'immobile negli ultimi dieci anni e di rimborso dei tributi pagati senza poter godere dei beni, oltre alla condanna al pagamento dei tributi che matureranno sino al rilascio dell'immobile, la stessa deve ritenersi infondata per insussistenza degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria.
Preliminarmente giova rammentare che in presenza di una violazione dei contenuti del diritto di proprietà è certamente configurabile il diritto, per il proprietario della cosa, di ottenere una tutela non solo reale ma anche risarcitoria, in quanto il diritto soggettivo in esame rappresenta uno strumento per la soddisfazione dell'interesse ad un determinato bene della vita e la violazione di tale diritto piò comportare una lesione di tale interesse, con conseguente danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c.
La norma citata introduce la nozione di responsabilità c.d. aquiliana che, appunto, ricorre in tutti quei casi in cui una certa condotta, omissiva o commissiva, riconducibile a dolo o a colpa, determina ad altri un danno ingiusto, ovvero lesivo di un interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, a condizione che vi sia un nesso di causalità tra fatto compiuto e danno subito.
Quanto all'onere probatorio, giurisprudenza e dottrina sono concordi nell'attribuire a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa e la riconducibilità agli stessi del comportamento del danneggiante, ossia il nesso causale (ad es.
Cassazione civile sez. III 17 dicembre 2009 n. 26517).
In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha chiarito che il danno emergente richiesto presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (v. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023) che, ove non possa essere provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
quanto al lucro cessante, si fa riferimento allo specifico pregiudizio subito, quale è il guadagno che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe conseguito dalla concessione del bene in godimento ad altri
8 verso un corrispettivo superiore al canone di mercato o dalla vendita a un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Tanto premesso, nel caso in esame non è stata fornita prova in ordine all'esistenza stessa degli elementi costitutivi dell'azione risarcitoria e, nello specifico, del danno ingiusto.
Ed invero, dalla documentazione prodotta è emerso come nell'ultimo decennio – arco temporale cui ha fatto riferimento parte convenuta nella propria domanda risarcitoria - l'immobile in esame sia stato occupato dalla in virtù dell'atto di cessione di azienda del 28.7.1999 che, pur non Parte_1
avendo determinato il trasferimento della proprietà dell'immobile di San ED dei RS in favore della società attrice, le ha tuttavia consentito di utilizzare le attrezzature relative al deposito, ossia i serbatoi interrati, le pompe di travaso e l'impianto per il carico del carburante ivi apposti.
Peraltro, alcuna prova è stata fornita circa gli esborsi per tributi, asseritamente versati dai convenuti.
Tale domanda va, dunque, rigettata.
7. Da ultimo, la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c. articolata da parte convenuta non può trovare accoglimento.
Occorre, infatti, tenere a mente quanto pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie generale di responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I,
23/03/2004, n. 5734), richiedendo, infatti la sussistenza di un comportamento illecito di natura processuale, il danno ingiusto e, quanto all'elemento soggettivo, la mala fede o colpa grave della parte soccombente ad agire o a resistere in giudizio.
Dunque, che oltre alla soccombenza dell'avversario, il richiedente deve fornire prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, nonché il nocumento subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Tale prova, allo stato, non può dirsi raggiunta, non avendo, infatti, i convenuti fornito prova né dell'esistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione in esame, né del danno effettivamente patito a causa della condotta processuale tenuta dall'attrice.
8. La soccombenza di entrambe le parti sulle domande rispettivamente articolate (accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione di parte attrice e domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni e di condanna ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande formulate da parte attrice;
9 RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
RIGETTA la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. articolata da parte convenuta;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Avezzano, 17.12.2025.
Il giudice
Dott.ssa Martina Di Fonzo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 15/2021 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Ponziani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via M.P. Bagnoli 155, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
e (C.F. ), in C.F._2 Controparte_3 C.F._3
qualità di eredi di e rappresentati e difesi dagli avv. Persona_1 Persona_2
EL OS e IP CH ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Avezzano,
Via Aquila n. 36, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: azione di accertamento di avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice, come da note per l'udienza del 22.9.2025: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Avezzano, contrariis reiectis, 1) ACCERTARE e DICHIARARE che la è Parte_1
divenuta proprietaria, per usucapione, del capannone e del terreno siti in S. ED dei RS, alla Strada Provinciale n. 20, distinti al NCEU alla partita 2076, Foglio 31, particella 188. Per
l'effetto, 2) ORDINARE al Conservatore dei RR.II. ed all'A.d.E. di eseguire le relative trascrizioni con esonero di responsabilità. In ogni caso ed in via subordinata, 3) ACCERTARE e DICHIARARE che sul terreno distinto al NCEU al foglio 31 part. 2076 è stato usucapito dalla Parte_1
il diritto a mantenere una servitù costituita dai serbatoi interrati ovvero che detta servitù deve essere costituita. In ogni caso 4) RIGETTARE le domande tutte e, in particolare, la domanda
1 riconvenzionale spiegata dai convenuti. Sempre e comunque con 5) CONDANNA dei convenuti al pagamento delle spese e competenze professionali”.
Per parte resistente, come da comparsa di costituzione e di risposta: “- rigettare la domanda principale della di usucapione degli immobili in parola, nonché quelle subordinate Parte_1
di usucapione di una servitù volta a mantenere i serbatoi di carburante sul terreno in parola ovvero quella di ottenere una servitù coattiva volta a mantenerveli, perché infondate in fatto e diritto;
- in via riconvenzionale condannare la , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Parte_1
e , al pagamento in favore dei convenuti della somma di €.127.000,00, Parte_1 Controparte_4
a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile negli ultimi dieci anni e rimborso dei tributi pagati senza poter godere dei medesimi beni, oltre a quelli che matureranno nel corso di causa e sino al rilascio degli immobili in parola in loro favore da parte della Parte_1
ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare la
[...] Parte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc nella misura che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale, il tutto entro il limite massimo di €. 260.000,00;
Con vittoria di onorari e spese, anche generali, di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha domandato all'intestato Parte_1 tribunale di accertare e dichiarare, in via principale, l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione del capannone e del terreno siti in San ED dei RS e distinti al NCEU del predetto
Comune alla partita 2076, fg. 31, part. 188, con conseguente ordine al Conservatore di eseguire le relative trascrizioni e in via subordinata, di accertare e di dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto a mantenere i serbatoi interrati o il diritto alla costituzione della predetta servitù sulla proprietà sopra indicata.
A sostegno delle domande articolate, parte attrice ha dedotto di aver acquistato con atto del 28.7.1999 da , titolare dell'omonima azienda di vendita di prodotti petroliferi, il ramo di Controparte_5
azienda relativo alla distribuzione e al commercio dei carburanti e dei lubrificanti sita in Ortucchio, dotato di unità locale per il deposito dei materiali nei luoghi oggetto di causa, e che, nel 1994, il terreno de quo era stato venduto a soggetti terzi, mai entrati in possesso dello stesso, in quanto da sempre occupato dai fratelli e dalla società attrice. Pt_1
Ha, quindi, insistito per ottenere la pronuncia dichiarativa dell'acquisto per usucapione del terreno sopra indicato e del fabbricato sullo stesso insistente, in proprio dal 1999 e prima ancora, dal 1971, dalla dante causa, . Controparte_5
2 2. Si sono costituiti in giudizio i resistenti, i quali hanno chiesto rigettarsi le domande di accertamento dell'acquisto della proprietà e della servitù per usucapione poiché infondate in fatto e in diritto, in via riconvenzionale, hanno insistito per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dell'immobile nell'ultimo decennio, nonché al rimborso dei tributi pagati e maturandi sino al rilascio degli immobili in parola.
Hanno, infine, insistito per la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi. Quindi, all'esito dell'udienza cartolare del 22.9.2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
4. Le domande di parte attrice sono infondate e non possono essere accolte.
4.1. Venendo ad esaminare la domanda articolata in via principale dalla occorre Parte_1 rammentare che l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario riconosciuto in favore di chi, ai sensi dell'art. 1158 c.c., esercita su un bene immobile il possesso continuato per venti anni.
Quanto alle caratteristiche del potere di fatto esercitato sulla res, occorre che il possesso sia pacifico e pubblico - giovando, ai fini dell'usucapione, il possesso acquistato con violenza e clandestinità solo nel momento in cui la violenza e la clandestinità siano cessate - che sia ininterrotto (ovvero che il possessore non sia stato privato del possesso per oltre un anno), continuo (ossia che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento di atti di possesso tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res) e non equivoco (deve corrispondere in modo indubbio all'esercizio del diritto di proprietà).
Chi agisce rivendicando l'usucapione del diritto di proprietà ha, quindi, l'onere di provare non solo l'elemento oggettivo della fattispecie (“corpus”), ossia di avere avuto la disponibilità materiale dell'immobile, ma anche il requisito soggettivo dell'“animus possidendi”, che consiste nell'intenzione di comportarsi come proprietario del bene, traendone godimento e disponendone uti dominus, per tutto il tempo richiesto dall'art. 1158 c.c.
Ebbene, parte attrice non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio.
L'istruttoria espletata non ha consentito, infatti, di ritenere provata l'esistenza degli elementi costitutivi del corpus e dell'animus possidendi, nonché il decorso del termine ventennale richiesto ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.
4.1.1. Parte attrice, infatti, non ha assolto al proprio onere di allegare in modo specifico e di provare rigorosamente di aver compiuto, sino al momento dell'introduzione del giudizio, un'attività sulla res avente caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione da parte di altri soggetti
3 (in primis, gli intestatari catastali) per il tempo richiesto dalla legge, attività che deve essere connotata da caratteri assimilabili alle facoltà consentite al proprietario del bene.
Sul punto, le dichiarazioni dei testi di parte attrice non appaiono dirimenti, posto che gli stessi si sono limitati a confermare la presenza sul posto degli e dei mezzi adibiti al trasporto di oli e Pt_1
combustibili, senza tuttavia fornire elementi utili circa la realizzazione di atti inequivocabilmente incompatibili con l'esercizio del possesso altrui e non riconducibili alla mera tolleranza del proprietario o al titolo che ne ha concesso l'uso (vale a dire il contratto di cessione del ramo d'azienda del 28.7.1999).
Di talché, pur essendo emerso dall'istruttoria che il capannone è stato utilizzato dalla società per l'esercizio dell'attività di rivendita di carburante e oli, come previsto nel contratto di cessione di ramo d'azienda del 1999, non sono tuttavia emersi elementi utili volti a chiarire né le concrete modalità di utilizzo del bene, né l'esistenza di interventi migliorativi idonei a dimostrare l'intento di parte attrice di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario o tale da escludere l'esercizio del possesso altrui sul medesimo bene.
Anche a voler ammettere l'esercizio del possesso da parte della società attrice, lo stesso non potrebbe in ogni caso dirsi pacifico, essendo tale circostanza smentita dall'atto di transazione del 1998, ove è espressamente affermato che “la cessione non comprenderà la proprietà del terreno e del capannone siti in San ED (…) oggetto di controversia giudiziaria tra e e Pt_1 CP_4 Persona_1
” (v. pag. 2 dell'atto di transazione).
[...]
Al pari, non è stata raggiunta la prova in ordine al possesso esclusivo ed escludente dell'area da parte della Parte_1
Sul punto, il teste di parte convenuta, premesso di aver frequentato regolarmente Testimone_1
i sig.ri e , ha dichiarato, sul cap. 5 della seconda CP_5 Persona_3 Persona_1 memoria istruttoria di parte convenuta (“vero che, prima della lite tra la sig.ra Controparte_5
e i figli il sig. custodiva le sue automobili nel capannone di in S. ED dei Persona_1
RS, alla strada provinciale n. 20, località Fucino, insieme agli Autocarri di proprietà della Sig.ra
”), di aver visto i mezzi – macchine, tra cui una Citroen d'epoca, e autocarri del Controparte_5
e della - parcheggiati nel magazzino. Persona_1 CP_5
La circostanza dell'utilizzo dell'area anche da parte di , per il parcheggio di Persona_1
automobili, è stata confermata dal teste , il quale ha dichiarato di essersi recato in Testimone_2 un'occasione nel magazzino, per prendere l'automobile della moglie, , notando Controparte_2
sul posto la presenza di camionicini e di un'automobile del suocero (“credo una Citroen”).
Tale circostanza non appare scalfita dalle dichiarazioni del teste di parte attrice, , Testimone_3
il quale non è stato in grado di riferire chi fosse il proprietario dei mezzi siti nel capannone, al pari
4 del teste , che ha dichiarato di ignorare la circostanza della proprietà dei mezzi Testimone_4
nel garage in quanto, all'interno dello stesso, non vi erano impianti soggetti al controllo del suo
Ufficio.
Ne discende l'irrilevanza delle dichiarazioni, per vero generiche, con cui i due citati testimoni di parte attrice hanno ricondotto alla società un possesso esercitato in data antecedente all'acquisto del ramo d'azienda, non avendo gli stessi introdotto elementi idonei a giustificare l'assertiva e laconica attribuzione del “possesso” alla società (“La ha sempre avuto il possesso degli immobili Parte_1
e degli impianti dal 1992”), peraltro con valutazione di un istituto giuridico in realtà non demandabile al teste.
4.1.2. Oltre al corpus, nel caso in esame, non pare potersi desumere l'esistenza dell'animus di cui all'art. 1158 c.c., della cui prova è onerato chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito.
In mancanza di elementi idonei a dimostrare in modo puntuale l'effettivo esercizio di attività corrispondenti alle facoltà riconosciute al proprietario della cosa da parte della società attrice, con esclusione di altri soggetti dal godimento della res, non è possibile inferire, neppure presuntivamente,
l'esistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 1158 c.c.
Né la sussistenza dell'animus si ricava dalla documentazione in atti, risultando al contrario pacifico che la sig.ra negli anni 1998/1999, non avesse ceduto a e (soci CP_5 Parte_1 Parte_1
della e alla società dagli stessi gestita la proprietà del terreno oggetto di odierno Parte_1 giudizio, ma esclusivamente l'utilizzo delle cisterne e la voltura delle licenze e delle autorizzazioni relative all'esercizio commerciale di rivendita di carburanti.
Nel cennato atto di transazione del 3.12.1998, è peraltro specificato che la cessione del ramo di azienda non avrebbe comportato anche il trasferimento di proprietà del terreno e degli immobili ubicati in San ED dei RS.
Tale volontà è stata poi confermata con la stipula dell'atto di compravendita del 28.7.1999 ove, cristallizzando quanto già espresso nell'atto di transazione, le parti si sono limitate a trasferire la proprietà di altro terreno, sito in Ortucchio, e con l'atto di cessione di ramo d'azienda alla Parte_1
ove sono state cedute le sole attrezzature relative ai depositi di Ortucchio e di San ED
[...]
dei RS, non anche la proprietà del terreno di San ED dei RS.
Ancora, va evidenziato quanto emerso per tabulas dalle sentenze n. 235/2008 del Tribunale di
Avezzano e n. 240/2010 della Corte d'Appello di L'Aquila – produzioni documentali versate in atti e, come tali, liberamente apprezzabili in questa sede – avuto riguardo alle difese spiegate da
[...]
e nei predetti giudizi, in cui gli stessi eccepirono la propria carenza di Pt_1 Controparte_4
legittimazione attiva, assumendo come la stessa dovesse essere riconosciuta in favore non già della
5 società odierna attrice, quanto piuttosto dell'impresa familiare Controparte_6
, “formalizzata per atto notar in data 6.12.1988”.
[...] Per_4
Deve pertanto darsi atto del difetto di prova in ordine al compimento di attività o all'esercizio di poteri assimilabili a quelli del proprietario della res da parte della società attrice, nonché in ordine alla volontà di tenere il bene come proprio, esercitando su di esso poteri corrispondenti al diritto dominicale.
4.2. Ad ogni modo, pur assumendo l'esercizio del possesso da parte della a partire Parte_1
dal 28.7.1999, dovrebbe in ogni caso rilevarsi come il decorso del termine utile ai fini dell'usucapione sia stato interrotto in data 27.12.2018 - dunque prima del decorso del ventennio - con la notifica dell'istanza di avvio della mediazione avente ad oggetto, appunto, la domanda di rilascio e di riconsegna dell'immobile, iter poi concluso con verbale negativo del 11.2.2019, nonché con la notifica dell'atto di citazione del 19.7.2019, con cui gli eredi di hanno domandato Persona_1
la riconsegna del bene alla Parte_1
4.3. Né, da ultimo, la società attrice può avvalersi dell'accessione nel possesso, riconosciuta al successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., ossia della facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, non essendovi prova del corpus e dell'animus possidendi da parte della ditta individuale di , la quale – come emerso pacificamente in Controparte_5
giudizio - ebbe a ricevere la disponibilità dell'area sita in San ED dei RS dal coniuge
[...]
mantenendovi la propria attività per mera tolleranza dello stesso, a titolo di comodato Per_5
precario (cfr. doc. 6 e 7 parte convenuta).
Sul punto, come chiarito dalla giurisprudenza di Suprema Corte, in tema di acquisto del possesso ad
"usucapionem", al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labili e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4327 del 20/02/2008 Rv.
602204 - 01, pronuncia in cui la S.C. ha confermato il rigetto della domanda di acquisto per usucapione della proprietà di un maso chiuso, giudicando insufficiente ai fini della prova del possesso la disponibilità delle chiavi di esso da parte dell'attore, fratello della proprietaria, e il suo utilizzo di uno dei locali di cui era composto il maso quale ricovero di slittini e piante).
Peraltro, affinché operi il trapasso del possesso e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che ciò trovi giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del bene (v. Cass. n. 2295/2017).
6 Ebbene, tale titolo non sussiste nel caso di specie, in quanto il contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato dalla non aveva ad oggetto l'alienazione del terreno di San ED dei Parte_1
RS (già di proprietà del ma esclusivamente la gestione dell'attività di rivendita di oli e Per_1
carburanti.
Ancora, giova ribadire come concorra in tal senso anche il contenuto dell'atto di transazione sottoscritto nel 1998 tra la e , alla cui stregua “la cessione CP_5 Parte_1 Controparte_4
non comprenderà la proprietà del terreno e del capannone siti in S. benedetto dei RS S.P. 20 km
17,700, oggetto di controversia giudiziaria tra e e , cognato degli Pt_1 CP_4 Persona_1 stessi”, contenuto poi confermato dall'atto di cessione di ramo d'azienda dell'anno successivo.
5. Anche la domanda in via gradata di accertamento dell'usucapione della servitù costituita dai serbatoi interrati è da ritenersi priva di fondamento e, quindi, inaccoglibile.
Occorre all'uopo rammentare che la servitù costituisce un diritto reale di godimento che consente, al proprietario di un fondo, il c.d. fondo dominante, di realizzare un'attività tramite il fondo servente o di proibire alcunché al proprietario di quel fondo il quale, dunque, subisce una compressione delle proprie facoltà di godimento.
La caratteristica fondamentale della servitù è, dunque, la predialità, intesa come inerenza ai fondi, dovendosi trattare di un rapporto che lega due beni e non i soggetti che ne sono proprietari;
eventuali i diritti incidenti sul godimento del fondo ma concessi a una determinata persona non rientrano nell'ambito delle servitù, ma costituiscono delle semplici obbligazioni personali, non trasmissibili al successivo proprietario del fondo con la vendita del bene.
Quanto al contenuto della servitù, la giurisprudenza ha chiarito che una volta osservato lo schema legale che prevede l'imposizione di un peso sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante, i privati possono riempire tale schema liberamente (v. Cass. n. 835/1980); quanto alle modalità di acquisto del diritto, gli artt. 1031 e 1061 c.c. consentono l'acquisto per usucapione unicamente delle servitù apparenti, vale a dire ove sussistano delle opere visibili destinate al loro esercizio.
Tanto premesso, appare evidente come, nel caso in esame, manchi il carattere della “predialità”, non potendosi configurare il diritto vantato dalla quale diritto reale di godimento - nello Parte_1
specifico quale servitù – non esistendo nella specie un fondo c.d. “dominante” che trarrebbe utilità dal fondo “servente”, ossia dal terreno di proprietà dei Per_1
La necessaria presenza dei fondi, come detto, è un elemento ricavabile dalla stessa definizione fornita dall'art. 1027 c.c., a mente del quale, appunto, la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a un diverso proprietario.
7 Né pare possibile la costituzione di una servitù “coattiva” posto che, come chiarito dall'art. 1032 c.c., la stessa può essere costituita con sentenza quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la sua costituzione.
Nel caso in esame, non sussiste alcuna delle ipotesi tipiche previste dal legislatore ai fini della costituzione di una servitù coattiva.
Conseguentemente, anche tale domanda va rigettata.
6. Venendo ora ad esaminare la domanda proposta in via riconvenzionale di condanna della
[...]
al pagamento di euro 127.000,00 a titolo di risarcimento del danno per il mancato Parte_1 godimento dell'immobile negli ultimi dieci anni e di rimborso dei tributi pagati senza poter godere dei beni, oltre alla condanna al pagamento dei tributi che matureranno sino al rilascio dell'immobile, la stessa deve ritenersi infondata per insussistenza degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria.
Preliminarmente giova rammentare che in presenza di una violazione dei contenuti del diritto di proprietà è certamente configurabile il diritto, per il proprietario della cosa, di ottenere una tutela non solo reale ma anche risarcitoria, in quanto il diritto soggettivo in esame rappresenta uno strumento per la soddisfazione dell'interesse ad un determinato bene della vita e la violazione di tale diritto piò comportare una lesione di tale interesse, con conseguente danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c.
La norma citata introduce la nozione di responsabilità c.d. aquiliana che, appunto, ricorre in tutti quei casi in cui una certa condotta, omissiva o commissiva, riconducibile a dolo o a colpa, determina ad altri un danno ingiusto, ovvero lesivo di un interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, a condizione che vi sia un nesso di causalità tra fatto compiuto e danno subito.
Quanto all'onere probatorio, giurisprudenza e dottrina sono concordi nell'attribuire a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa e la riconducibilità agli stessi del comportamento del danneggiante, ossia il nesso causale (ad es.
Cassazione civile sez. III 17 dicembre 2009 n. 26517).
In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha chiarito che il danno emergente richiesto presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (v. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023) che, ove non possa essere provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
quanto al lucro cessante, si fa riferimento allo specifico pregiudizio subito, quale è il guadagno che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe conseguito dalla concessione del bene in godimento ad altri
8 verso un corrispettivo superiore al canone di mercato o dalla vendita a un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Tanto premesso, nel caso in esame non è stata fornita prova in ordine all'esistenza stessa degli elementi costitutivi dell'azione risarcitoria e, nello specifico, del danno ingiusto.
Ed invero, dalla documentazione prodotta è emerso come nell'ultimo decennio – arco temporale cui ha fatto riferimento parte convenuta nella propria domanda risarcitoria - l'immobile in esame sia stato occupato dalla in virtù dell'atto di cessione di azienda del 28.7.1999 che, pur non Parte_1
avendo determinato il trasferimento della proprietà dell'immobile di San ED dei RS in favore della società attrice, le ha tuttavia consentito di utilizzare le attrezzature relative al deposito, ossia i serbatoi interrati, le pompe di travaso e l'impianto per il carico del carburante ivi apposti.
Peraltro, alcuna prova è stata fornita circa gli esborsi per tributi, asseritamente versati dai convenuti.
Tale domanda va, dunque, rigettata.
7. Da ultimo, la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c. articolata da parte convenuta non può trovare accoglimento.
Occorre, infatti, tenere a mente quanto pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie generale di responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I,
23/03/2004, n. 5734), richiedendo, infatti la sussistenza di un comportamento illecito di natura processuale, il danno ingiusto e, quanto all'elemento soggettivo, la mala fede o colpa grave della parte soccombente ad agire o a resistere in giudizio.
Dunque, che oltre alla soccombenza dell'avversario, il richiedente deve fornire prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, nonché il nocumento subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Tale prova, allo stato, non può dirsi raggiunta, non avendo, infatti, i convenuti fornito prova né dell'esistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione in esame, né del danno effettivamente patito a causa della condotta processuale tenuta dall'attrice.
8. La soccombenza di entrambe le parti sulle domande rispettivamente articolate (accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione di parte attrice e domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni e di condanna ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande formulate da parte attrice;
9 RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
RIGETTA la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. articolata da parte convenuta;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Avezzano, 17.12.2025.
Il giudice
Dott.ssa Martina Di Fonzo
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