Articolo 1 della Legge 19 dicembre 1973, n. 837
Articolo 2
Versione
13 gennaio 1974
Art. 1.
Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all' articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , purche' presentate ai competenti organi ed uffici nei termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042 , potranno essere corredate dalla prescritta documentazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , modificati dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , purche' presentate entro i termini previsti dall' articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042 , potranno essere modificate nell'indicazione del tipo di attivita', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente commissione provinciale di cui all' articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , modificato dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , ferma restando l'entita' della spesa indicata per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostituzione delle scorte.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974