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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5286 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4343/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 4343/2023 R.G., avente ad oggetto: accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1 congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv. Rosa Cavaliere, presso il cui studio elettivamente domicilia in Baronissi (SA) alla via Cutinelli n. 63;
RICORRENTE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv. Giuseppina
RT e dall'avv. Antonio Giuseppino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre annunziata (NA), alla via Carminiello n. 9Ci;
RESISTENTE
E
“ , rappresentata nel presente giudizio dalla , rappresentata Controparte_2 CP_3
e difesa, giusta procura generale alle liti per notar rep. n. 38070, racc. n. 14435, dall'avv. Per_1
ND BA e dall'avv. Andrea Aloi, presso il cui domicilio digitale elettivamente domicilia
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2025 le parti rassegnavano le conclusioni come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 1.6.2023, esponeva che con Parte_1 nota di iscrizione registro generale n. 54740, registro particolare n. 6011 del 23.12.2023, la
[...]
iscriveva ipoteca presso la conservatoria di Salerno sui seguenti beni: terreni in CP_1
EZ (SA), identificati in catasto terreni al foglio 1, particella n. 1305; lastrico solare in
EZ alla via AG AR n. 22 identificato in catasto fabbricati del Comune di EZ, al foglio 1 particella n. 1941 sub 7; stalle, scuderie, rimesse e autorimesse in EZ, alla via
AG AR n. 22, identificate in catasto al foglio 1, particella 1941, sub 12, 13, 14 e 15; stalle, scuderie, rimesse e autorimesse in EZ, alla via AG AR n. 28, identificate in catasto al foglio 1, particella n. 1941, sub 21.
Premettendo che il terreno identificato al foglio n.1, p.lla n. 1305 non era di sua proprietà in quanto trasferito con convenzione di lottizzazione stipulata con atto pubblico per notaio Persona_2 del 30/04/2003, alla cui pagina n. 12 era possibile leggere che la stessa era destinata a strada pubblica, deduceva l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per i restanti beni.
In particolare, rappresentava che gli stessi immobili erano ricompresi nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi e con atto per notaio del Parte_1 CP_4 Persona_3
20.11.2012, rep. n. 66114, che asseriva essere stato regolarmente annotato a margine dell'atto di matrimonio, e deduceva che i debiti che avevano portato all'iscrizione in esame erano stati contratti per motivi estranei ai bisogni familiari.
L'odierno ricorrente esponeva di aver informato la dell'illegittimità del vincolo Controparte_1 apposto sui propri beni con pec del 13.4.2023, alla quale l'istituto bancario forniva riscontro negativo sul presupposto che i beni sottoposti ad ipoteca non erano ricompresi nel fondo patrimoniale.
Su punto, il sig. rappresentava che, come era possibile evincere da perizia giurata allegata al Pt_1 ricorso introduttivo, le particelle pignorate derivavano dall'originario frazionamento della particella n. 137 ed erano state certamente ricomprese nel fondo patrimoniale.
Ancora, rappresentava la violazione dell'art. 170 c.c. in ragione del fatto che l'ente bancario convenuto era a conoscenza dell'estraneità dei debiti contratti dall'attore ai bisogni della famiglia.
In proposito, esponeva che aveva concluso con la società “Mapedil s.r.l.”, della Controparte_1 quale era amministratore unico, due finanziamenti sotto forma di contratti di mutuo Parte_1 chirografario, entrambi garantiti dal fondo piccole e medie imprese, e che, a garanzia dei medesimi, aveva imposto all'odierno ricorrente il rilascio di due fideiussioni.
Richiamava, altresì, il contenuto di una pec inviatagli in data 5.5.2023, nella quale la banca resistente deduceva la correttezza dell'ipoteca “iscritta su beni intestati al debitore liberi da qualsivoglia precedente vincolo, anche di destinazione”. Sicché, deduceva la sussistenza del proprio diritto a conseguire il risarcimento del danno ex art. 2043
c.c., derivante dall'illegittimo permanere del vincolo ipotecario, oltre che dei danni ex art. 96 c.p.c.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertata l'illegittima iscrizione ipotecaria sui beni identificati in catasto fabbricati del Comune di Pontecagnano al foglio 1, p.lla n. 1941 sub 7, 12, 13,
14, 15 e 21 e, per l'effetto, chiedeva che fosse ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Salerno di provvedere, a spese della banca resistente, all'annotazione di cancellazione di detta ipoteca. Inoltre, chiedeva che la fosse condannata al risarcimento dei danni così Controparte_1 patiti, quantificati nella somma di € 10.000,00, ovvero nella diversa soma maggiore o minore ritenuta di giustizia, e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese di lite ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
29.11.2023, si costituiva in giudizio la esponendo che l'ipoteca oggetto Controparte_1 dell'avversa domanda era stata iscritta, in data 23.12.2022, su beni in proprietà dell'odierno ricorrente per la quota della metà, in conseguenza del mancato pagamento dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo n. 440/2022 emesso in forma esecutiva, tra l'altro, nei confronti dell'odierno ricorrente.
Tale provvedimento monitorio non veniva opposto.
La società resistente eccepiva preliminarmente l'inapplicabilità del rito semplificato ex art. 281decies
c.p.c. in ragione della complessità della causa.
Nel merito, deduceva la legittimità dell'ipoteca iscritta sui beni del ricorrente.
In primo luogo, eccepiva l'inopponibilità ai terzi del fondo patrimoniale descritto nell'atto introduttivo in ragione della mancata annotazione dello stesso a margine dell'atto di matrimonio di e , come da estratto di matrimonio rilasciato in data 4.4.2023, successiva Parte_1 CP_4 all'iscrizione dell'ipoteca oggetto dell'avversa domanda.
Rilevava, inoltre, che tale fondo patrimoniale risultava trascritto nei R.I. su un solo bene sito in
Comune di EZ, alla via Sopportico Trappeto n. 6, identificato in catasto al foglio 1, p.lla 64, sub. 3, sul quale non era stata iscritta alcuna ipoteca.
Ancora, deduceva che il fondo patrimoniale era già cessato ex art. 171 c.c. alla data del 13.3.2017, per il raggiungimento della maggiore età dei figli all'epoca minori, oltre che per effetto di vendite immobiliari stipulate nei successivi anni 2019 e 2020.
A tutto voler concedere, rappresentava che il ricorrente si era garantito l'accesso al credito che aveva portato all'iscrizione ipotecaria in esame per evidenti fini personali, coincidenti con interessi della famiglia.
Eccependo anche l'inammissibilità delle avverse deduzioni relative al terreno sito in EZ (SA)
e identificato in catasto al foglio 1, p.lla n. 1305, deduceva l'infondatezza dell'avversa richiesta di risarcimento danni, così concludendo per il rigetto delle domande formulate per conto del ricorrente, con condanna di al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e alla refusione delle spese Parte_1 di lite.
All'udienza del 19.6.2024, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 281- duodecies, IV comma c.p.c., venivano concessi alle parti i termini di cui al medesimo articolo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.10.2024, si costituiva in giudizio la
[...]
rappresentando di aver acquistato a titolo oneroso e pro soluto dalla “ Controparte_2 [...]
, in data 26.6.2024, un portafoglio di crediti pecuniari, tra i quali risultava inclusa anche CP_1 la posizione creditoria nei confronti dell'odierno ricorrente.
Tanto premesso, richiamate le richieste, eccezioni e deduzioni già formulate dalla Controparte_1 concludeva chiedendone l'estromissione dal giudizio.
Con ordinanza del 26.11.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 18.12.2025, all'esito della quale le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale allegato.
Le domande formulate da parte ricorrente sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione.
In linea del tutto preliminare, nessun dubbio può porsi in merito alla specifica configurabilità, in capo al titolare del diritto di proprietà di un immobile, del diritto all'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria avente ad oggetto il medesimo bene, al fine di conseguire la relativa cancellazione di tale formalità pregiudizievole.
Tale tutela ha natura reale: trattasi, più in particolare, della richiesta di accertamento dell'insussistenza di diritti reali altrui gravanti sulla proprietà (Cass. Civ., Sez. I, 26.7.1994, n. 6958).
Ne consegue, pertanto, la sussistenza di un interesse concreto, diretto ed attuale in capo al proprietario dell'immobile, con riferimento all'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, in uno all'accertamento dell'ingiustificato dissenso del creditore ipotecario alla cancellazione della stessa.
Infatti, e aldilà degli eventuali profili attinenti alla formale insussistenza degli elementi costitutivi del diritto di ipoteca nei confronti del proprietario dell'immobile, risulta senz'altro tutelabile l'interesse di quest'ultimo a che non risulti, sui pubblici registri immobiliari, l'esistenza di un'illegittima iscrizione ipotecaria: la stessa incide senz'altro in merito alla conoscibilità da parte di terzi della pendenza di un'iscrizione pregiudizievole gravante sul medesimo immobile.
In tal senso, infatti, sia il carattere di diritto reale dell'ipoteca, sia il valore costitutivo della relativa iscrizione, riconosciuti dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, comportano effetti diversi del vincolo nei confronti del creditore e dei terzi. Se riguardo al primo può ammettersi che l'estinzione o l'inesistenza originaria dell'obbligazione incide senz'altro in merito all'insussistenza della garanzia ipotecaria che l'assiste, verso i terzi è certamente necessaria anche la cancellazione dell'ipoteca, poiché il permanere dell'iscrizione, nonostante l'estinzione o inesistenza del credito, può ben essere di pregiudizio per il proprietario in quanto determina un intralcio per il commercio giuridico del bene
(Cass. Civ., Sez. III, 25.11.1975, n.3938).
Infatti, l'illegittimo permanere dell'iscrizione configura un ostacolo alla libera commerciabilità del bene, e quindi un fatto potenzialmente produttivo di danno per il proprietario, giacché i terzi possono incolpevolmente ignorare la reale situazione, essendo naturalmente inclini a dare rilevanza all'apparenza del vincolo. Né appare esigibile pretendere che i terzi siano tenuti ad affrontare questioni complesse e di incerta soluzione, al fine di stabilire se il vincolo ipotecario che grava su un determinato bene, oggettivamente risultante dai pubblici registri immobiliari, sia effettivo o solo apparente
Ed infatti, già per il solo fatto dell'effettiva esistenza di una tale iscrizione, sia pure fondata su di un titolo inidoneo a legittimare tale forma di pubblicità costitutiva, viene in rilievo un obiettivo pregiudizio al diritto di proprietà, senz'altro suscettibile di tutela in questa sede.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche occorrerà quindi esaminare la fattispecie concreta.
In tal senso, non è oggetto di contestazione la circostanza che fosse titolare, per la quota Parte_1 di ½, del diritto di proprietà sui seguenti immobili: il lastrico solare in EZ alla via AG
AR n. 22 identificato in catasto fabbricati del Comune di EZ, al foglio 1 particella n. 1941 sub 7; immobili registrati come stalle, scuderie, rimesse e autorimesse in EZ, alla via AG
AR n. 22, identificate in catasto al foglio 1, particella 1941, sub 12, 13, 14 e 15; altri immobili pure registrati come stalle, scuderie, rimesse e autorimesse in EZ, alla via AG AR n. 28, identificate in catasto al foglio 1, particella n. 1941, sub 21.
A fronte di tale rilievo, risulta parimenti incontestato che la avesse provveduto Controparte_1 ad iscrivere ipoteca giudiziale, avente ad oggetto i medesimi immobili, in data 23.12.2022 (cfr. doc.
n. 4, allegato alla comparsa di costituzione della , con nota di presentazione n. 38 Controparte_1 del 23.12.2022), a garanzia, fino all'importo di € 154.055,47, oltre interessi, di un credito vantato nei confronti dei sig.ri e , in virtù di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pt_1 Persona_4
EL e non opposto.
Parte ricorrente invocava l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in esame in ragione del conferimento di tali beni nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi e in data Parte_1 CP_4
22.11.2012 (cfr. doc. n. 6, allegato alla comparsa di costituzione della , con nota Controparte_1 di trascrizione n. 261 del 5.12.2012).
In linea del tutto assorbente rispetto alle ulteriori contestazioni sollevate dall'ente bancario resistente, deve evidenziarsi che il predetto fondo patrimoniale non risultava opponibile nei confronti della
, all'atto della predetta iscrizione ipotecaria. Controparte_1 Non v'è prova che lo stesso risultasse annotato a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi Pt_1
e in epoca antecedente all'iscrizione ipotecaria in esame, così discendendone l'inopponibilità CP_4 ai terzi ai sensi dell'art. 162, IV comma c.c.
Invero, in presenza di un atto di costituzione di fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, l'esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario, perché la costituzione del fondo patrimoniale di cui all' art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell' art. 162
c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell' art. 2647
c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10.5.2019, n.
12545; in tal senso anche Cass. Civ., sez. III, 12.12.2023, n. 34757).
Nel caso di specie, la depositava in giudizio un estratto per riassunto dell'atto di Controparte_1 matrimonio di e (cfr. doc. n. 1, allegato alla comparsa di costituzione e Parte_1 CP_4 risposta) rilasciato dal Comune di EZ (SA) in data 4.4.2023, quindi in epoca successiva all'iscrizione ipotecaria oggetto della domanda del ricorrente, dal quale non risultava annotata la predetta convenzione matrimoniale.
A fronte di tale specifico riscontro probatorio, peraltro non oggetto di alcuna specifica doglianza da parte ricorrente, non può acquisire rilevanza la copia dell'estratto dell'atto di matrimonio depositato dal medesimo ricorrente (cfr. doc. n. 1, allegato al ricorso introduttivo), dal momento che lo stesso veniva rilasciato dal Comune di EZ solo in data 18.5.2023.
Non può rilevare in senso contrario la circostanza che la costituzione del fondo patrimoniale era stata notificata al di EZ (SA) in data 19.8.2013 da parte dello studio notarile presso cui CP_5 era stato redatto tale atto.
Non v'è dubbio che l'unico riscontro idoneo a documentare l'effettiva opponibilità dell'esistenza della convenzione matrimoniale sia esclusivamente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Tanto, a prescindere dalle vicende riguardanti le modalità tramite cui il predetto atto sia stato portato a conoscenza dell'ente locale, oltre che con riferimento all'iter organizzativo interno al Comune necessario ai fini dell'annotazione dell'atto. In altre parole, perché l'atto risulti opponibile nei confronti dei terzi, è necessario che tale convenzione matrimoniale sia stata ritualmente annotata a margine dell'atto matrimoniale. E, nel caso di specie, a fronte dei significativi riscontri così dedotti da parte della , CP_1 CP_1 nessun elemento di prova veniva dedotto, da parte dell'odierno ricorrente, in merito al fatto che, per contro, tale convenzione risultasse effettivamente annotata già all'epoca dell'iscrizione dell'ipoteca.
Come detto, infatti, risulta in atti il solo estratto per riassunto dell'atto matrimoniale datato 18.5.2023: non v'è prova che tale annotazione risultasse già presente in epoca precedente e non fosse stata piuttosto registrata soltanto in concomitanza del rilascio di tale certificato.
Sotto tale profilo, risulta del tutto generica l'asserzione secondo cui, a dire del ricorrente, si sarebbe trattato di un mero errore commesso dal Comune di EZ (SA) nel rilascio della copia dell'estratto di matrimonio: a dire di quest'ultimo, infatti, “che vi sia stato errore da parte del Comune di EZ è evidente in quanto con il medesimo atto regolarmente annotato è stato convenuto tra
i coniugi il regime di separazione dei beni ed è stato costituito il fondo patrimoniale. Il pur CP_5 avendo ricevuto l'atto contenente le due convenzioni ne ha annotata una sola nell'estratto rilasciato alla (cfr. pag. 2 della memoria ex art. 281-duodecies, IV comma c.p.c. di parte Controparte_1 ricorrente).
Da un lato, non risulta in alcun modo documentata l'esistenza di tale errore;
per altro verso, nemmeno appare in altro modo spiegato in termini ragionevoli come e per quali termini la certificazione rilasciata in favore della dovesse ritenersi erronea. Controparte_1
Inoltre, non risulta essere stata versato in atti alcun documento da cui poter ragionevolmente inferire, piuttosto, che già all'epoca dell'iscrizione ipotecaria tale convenzione fosse stata correttamente annotata. Pertanto, tale allegazione risulta obiettivamente sfornita di prova.
Né può rilevare in questa sede l'ordinanza emessa in data 28.5.2025 nell'ambito della procedura esecutiva iscritta presso questo Tribunale e recante R.G. E. 70 sub.1/2024, avente ad oggetto la sospensiva della predetta procedura esecutiva (cfr. doc. allegato alla nota conclusiva di parte ricorrente).
In quella sede, infatti, si registrava la circostanza che nella copia dell'atto integrale dell'atto matrimoniale risultava indicata l'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale, così ravvisandosi l'erroneità dell'estratto per riassunto dell'atto matrimoniale rilasciato in favore della parte creditrice.
Anche a voler prescindere dalla natura sommaria propria di quell'accertamento, infatti, va anzitutto evidenziato che nel presente procedimento, come si è avuto modo di rilevare, non veniva dedotto alcun significativo elemento di prova volto a riscontrare la fondatezza della tesi dell'odierno ricorrente.
Per altro verso, non solo non è stato prodotta in questo giudizio la copia dell'atto integrale di matrimonio, ma nemmeno risulta in altro modo meglio riscontrato come e per quali termini l'estratto per riassunto dell'atto matrimoniale datato 4.4.2023 non dovesse ritenersi attendibile nel caso di specie.
Ed invero, l'estratto per riassunto dell'atto matrimoniale avrebbe dovuto riportare, tra l'altro, proprio l'annotazione oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 106 d.P.R. n. 396/2000: tra l'altro, proprio nell'estratto per riassunto dell'atto matrimoniale prodotto per conto di parte ricorrente, infatti, era possibile evincere l'effettiva esistenza dell'annotazione.
Sulla scorta di tali elementi di prova, quindi, ed in via del tutto assorbente, tale convenzione matrimoniale non può ritenersi opponibile nei confronti del creditore ipotecario, così discendendone la piena legittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dalla in data 23.12.2022. CP_1
Le domanda di parte ricorrente va pertanto rigettata;
ne deriva, quindi, il consequenziale rigetto anche della domanda risarcitoria così formulata da parte del medesimo ricorrente.
Non risultano cionondimeno riscontrati i presupposti per la responsabilità ex art. 96 c.p.c. di parte ricorrente (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 30.12.2023, n. 36591).
Non resta che disciplinare le spese di lite.
Quanto al rapporto processuale intercorrente tra il ricorrente e la le spese di lite Controparte_1 seguono la soccombenza della prima e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente al valore della lite (da € 26.001,00 ad
€ 52.001,00), tenuto conto della natura delle questioni giuridiche dedotte dalle parti in causa, con esclusione di quelli attinenti alla fase decisoria, stante la richiesta di estromissione dal giudizio, in ragione dell'intervento ex art. 111 c.p.c., in vista della fase decisionale, della . Controparte_6
Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra il ricorrente e la (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 24.7.2024, n. 20659); tenuto Controparte_2 conto della costituzione in giudizio dell'interventore direttamente in vista della fase decisionale, vanno liquidati esclusivamente i compensi attinenti a tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'interesse di , nei confronti Parte_1 della , con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione Controparte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dal ricorrente;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. originariamente formulata da parte della;
Controparte_1
3) condanna alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_1 CP_1
, che si liquidano in € 2.356,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
[...] al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 4) condanna alla refusione delle spese processuali in favore della “ Parte_1 CP_2
, che si liquidano in € 1.453,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
[...] generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in Salerno, il 23.12.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 4343/2023 R.G., avente ad oggetto: accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1 congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv. Rosa Cavaliere, presso il cui studio elettivamente domicilia in Baronissi (SA) alla via Cutinelli n. 63;
RICORRENTE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv. Giuseppina
RT e dall'avv. Antonio Giuseppino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre annunziata (NA), alla via Carminiello n. 9Ci;
RESISTENTE
E
“ , rappresentata nel presente giudizio dalla , rappresentata Controparte_2 CP_3
e difesa, giusta procura generale alle liti per notar rep. n. 38070, racc. n. 14435, dall'avv. Per_1
ND BA e dall'avv. Andrea Aloi, presso il cui domicilio digitale elettivamente domicilia
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2025 le parti rassegnavano le conclusioni come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 1.6.2023, esponeva che con Parte_1 nota di iscrizione registro generale n. 54740, registro particolare n. 6011 del 23.12.2023, la
[...]
iscriveva ipoteca presso la conservatoria di Salerno sui seguenti beni: terreni in CP_1
EZ (SA), identificati in catasto terreni al foglio 1, particella n. 1305; lastrico solare in
EZ alla via AG AR n. 22 identificato in catasto fabbricati del Comune di EZ, al foglio 1 particella n. 1941 sub 7; stalle, scuderie, rimesse e autorimesse in EZ, alla via
AG AR n. 22, identificate in catasto al foglio 1, particella 1941, sub 12, 13, 14 e 15; stalle, scuderie, rimesse e autorimesse in EZ, alla via AG AR n. 28, identificate in catasto al foglio 1, particella n. 1941, sub 21.
Premettendo che il terreno identificato al foglio n.1, p.lla n. 1305 non era di sua proprietà in quanto trasferito con convenzione di lottizzazione stipulata con atto pubblico per notaio Persona_2 del 30/04/2003, alla cui pagina n. 12 era possibile leggere che la stessa era destinata a strada pubblica, deduceva l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per i restanti beni.
In particolare, rappresentava che gli stessi immobili erano ricompresi nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi e con atto per notaio del Parte_1 CP_4 Persona_3
20.11.2012, rep. n. 66114, che asseriva essere stato regolarmente annotato a margine dell'atto di matrimonio, e deduceva che i debiti che avevano portato all'iscrizione in esame erano stati contratti per motivi estranei ai bisogni familiari.
L'odierno ricorrente esponeva di aver informato la dell'illegittimità del vincolo Controparte_1 apposto sui propri beni con pec del 13.4.2023, alla quale l'istituto bancario forniva riscontro negativo sul presupposto che i beni sottoposti ad ipoteca non erano ricompresi nel fondo patrimoniale.
Su punto, il sig. rappresentava che, come era possibile evincere da perizia giurata allegata al Pt_1 ricorso introduttivo, le particelle pignorate derivavano dall'originario frazionamento della particella n. 137 ed erano state certamente ricomprese nel fondo patrimoniale.
Ancora, rappresentava la violazione dell'art. 170 c.c. in ragione del fatto che l'ente bancario convenuto era a conoscenza dell'estraneità dei debiti contratti dall'attore ai bisogni della famiglia.
In proposito, esponeva che aveva concluso con la società “Mapedil s.r.l.”, della Controparte_1 quale era amministratore unico, due finanziamenti sotto forma di contratti di mutuo Parte_1 chirografario, entrambi garantiti dal fondo piccole e medie imprese, e che, a garanzia dei medesimi, aveva imposto all'odierno ricorrente il rilascio di due fideiussioni.
Richiamava, altresì, il contenuto di una pec inviatagli in data 5.5.2023, nella quale la banca resistente deduceva la correttezza dell'ipoteca “iscritta su beni intestati al debitore liberi da qualsivoglia precedente vincolo, anche di destinazione”. Sicché, deduceva la sussistenza del proprio diritto a conseguire il risarcimento del danno ex art. 2043
c.c., derivante dall'illegittimo permanere del vincolo ipotecario, oltre che dei danni ex art. 96 c.p.c.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertata l'illegittima iscrizione ipotecaria sui beni identificati in catasto fabbricati del Comune di Pontecagnano al foglio 1, p.lla n. 1941 sub 7, 12, 13,
14, 15 e 21 e, per l'effetto, chiedeva che fosse ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Salerno di provvedere, a spese della banca resistente, all'annotazione di cancellazione di detta ipoteca. Inoltre, chiedeva che la fosse condannata al risarcimento dei danni così Controparte_1 patiti, quantificati nella somma di € 10.000,00, ovvero nella diversa soma maggiore o minore ritenuta di giustizia, e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese di lite ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
29.11.2023, si costituiva in giudizio la esponendo che l'ipoteca oggetto Controparte_1 dell'avversa domanda era stata iscritta, in data 23.12.2022, su beni in proprietà dell'odierno ricorrente per la quota della metà, in conseguenza del mancato pagamento dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo n. 440/2022 emesso in forma esecutiva, tra l'altro, nei confronti dell'odierno ricorrente.
Tale provvedimento monitorio non veniva opposto.
La società resistente eccepiva preliminarmente l'inapplicabilità del rito semplificato ex art. 281decies
c.p.c. in ragione della complessità della causa.
Nel merito, deduceva la legittimità dell'ipoteca iscritta sui beni del ricorrente.
In primo luogo, eccepiva l'inopponibilità ai terzi del fondo patrimoniale descritto nell'atto introduttivo in ragione della mancata annotazione dello stesso a margine dell'atto di matrimonio di e , come da estratto di matrimonio rilasciato in data 4.4.2023, successiva Parte_1 CP_4 all'iscrizione dell'ipoteca oggetto dell'avversa domanda.
Rilevava, inoltre, che tale fondo patrimoniale risultava trascritto nei R.I. su un solo bene sito in
Comune di EZ, alla via Sopportico Trappeto n. 6, identificato in catasto al foglio 1, p.lla 64, sub. 3, sul quale non era stata iscritta alcuna ipoteca.
Ancora, deduceva che il fondo patrimoniale era già cessato ex art. 171 c.c. alla data del 13.3.2017, per il raggiungimento della maggiore età dei figli all'epoca minori, oltre che per effetto di vendite immobiliari stipulate nei successivi anni 2019 e 2020.
A tutto voler concedere, rappresentava che il ricorrente si era garantito l'accesso al credito che aveva portato all'iscrizione ipotecaria in esame per evidenti fini personali, coincidenti con interessi della famiglia.
Eccependo anche l'inammissibilità delle avverse deduzioni relative al terreno sito in EZ (SA)
e identificato in catasto al foglio 1, p.lla n. 1305, deduceva l'infondatezza dell'avversa richiesta di risarcimento danni, così concludendo per il rigetto delle domande formulate per conto del ricorrente, con condanna di al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e alla refusione delle spese Parte_1 di lite.
All'udienza del 19.6.2024, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 281- duodecies, IV comma c.p.c., venivano concessi alle parti i termini di cui al medesimo articolo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.10.2024, si costituiva in giudizio la
[...]
rappresentando di aver acquistato a titolo oneroso e pro soluto dalla “ Controparte_2 [...]
, in data 26.6.2024, un portafoglio di crediti pecuniari, tra i quali risultava inclusa anche CP_1 la posizione creditoria nei confronti dell'odierno ricorrente.
Tanto premesso, richiamate le richieste, eccezioni e deduzioni già formulate dalla Controparte_1 concludeva chiedendone l'estromissione dal giudizio.
Con ordinanza del 26.11.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 18.12.2025, all'esito della quale le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale allegato.
Le domande formulate da parte ricorrente sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione.
In linea del tutto preliminare, nessun dubbio può porsi in merito alla specifica configurabilità, in capo al titolare del diritto di proprietà di un immobile, del diritto all'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria avente ad oggetto il medesimo bene, al fine di conseguire la relativa cancellazione di tale formalità pregiudizievole.
Tale tutela ha natura reale: trattasi, più in particolare, della richiesta di accertamento dell'insussistenza di diritti reali altrui gravanti sulla proprietà (Cass. Civ., Sez. I, 26.7.1994, n. 6958).
Ne consegue, pertanto, la sussistenza di un interesse concreto, diretto ed attuale in capo al proprietario dell'immobile, con riferimento all'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, in uno all'accertamento dell'ingiustificato dissenso del creditore ipotecario alla cancellazione della stessa.
Infatti, e aldilà degli eventuali profili attinenti alla formale insussistenza degli elementi costitutivi del diritto di ipoteca nei confronti del proprietario dell'immobile, risulta senz'altro tutelabile l'interesse di quest'ultimo a che non risulti, sui pubblici registri immobiliari, l'esistenza di un'illegittima iscrizione ipotecaria: la stessa incide senz'altro in merito alla conoscibilità da parte di terzi della pendenza di un'iscrizione pregiudizievole gravante sul medesimo immobile.
In tal senso, infatti, sia il carattere di diritto reale dell'ipoteca, sia il valore costitutivo della relativa iscrizione, riconosciuti dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, comportano effetti diversi del vincolo nei confronti del creditore e dei terzi. Se riguardo al primo può ammettersi che l'estinzione o l'inesistenza originaria dell'obbligazione incide senz'altro in merito all'insussistenza della garanzia ipotecaria che l'assiste, verso i terzi è certamente necessaria anche la cancellazione dell'ipoteca, poiché il permanere dell'iscrizione, nonostante l'estinzione o inesistenza del credito, può ben essere di pregiudizio per il proprietario in quanto determina un intralcio per il commercio giuridico del bene
(Cass. Civ., Sez. III, 25.11.1975, n.3938).
Infatti, l'illegittimo permanere dell'iscrizione configura un ostacolo alla libera commerciabilità del bene, e quindi un fatto potenzialmente produttivo di danno per il proprietario, giacché i terzi possono incolpevolmente ignorare la reale situazione, essendo naturalmente inclini a dare rilevanza all'apparenza del vincolo. Né appare esigibile pretendere che i terzi siano tenuti ad affrontare questioni complesse e di incerta soluzione, al fine di stabilire se il vincolo ipotecario che grava su un determinato bene, oggettivamente risultante dai pubblici registri immobiliari, sia effettivo o solo apparente
Ed infatti, già per il solo fatto dell'effettiva esistenza di una tale iscrizione, sia pure fondata su di un titolo inidoneo a legittimare tale forma di pubblicità costitutiva, viene in rilievo un obiettivo pregiudizio al diritto di proprietà, senz'altro suscettibile di tutela in questa sede.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche occorrerà quindi esaminare la fattispecie concreta.
In tal senso, non è oggetto di contestazione la circostanza che fosse titolare, per la quota Parte_1 di ½, del diritto di proprietà sui seguenti immobili: il lastrico solare in EZ alla via AG
AR n. 22 identificato in catasto fabbricati del Comune di EZ, al foglio 1 particella n. 1941 sub 7; immobili registrati come stalle, scuderie, rimesse e autorimesse in EZ, alla via AG
AR n. 22, identificate in catasto al foglio 1, particella 1941, sub 12, 13, 14 e 15; altri immobili pure registrati come stalle, scuderie, rimesse e autorimesse in EZ, alla via AG AR n. 28, identificate in catasto al foglio 1, particella n. 1941, sub 21.
A fronte di tale rilievo, risulta parimenti incontestato che la avesse provveduto Controparte_1 ad iscrivere ipoteca giudiziale, avente ad oggetto i medesimi immobili, in data 23.12.2022 (cfr. doc.
n. 4, allegato alla comparsa di costituzione della , con nota di presentazione n. 38 Controparte_1 del 23.12.2022), a garanzia, fino all'importo di € 154.055,47, oltre interessi, di un credito vantato nei confronti dei sig.ri e , in virtù di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pt_1 Persona_4
EL e non opposto.
Parte ricorrente invocava l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in esame in ragione del conferimento di tali beni nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi e in data Parte_1 CP_4
22.11.2012 (cfr. doc. n. 6, allegato alla comparsa di costituzione della , con nota Controparte_1 di trascrizione n. 261 del 5.12.2012).
In linea del tutto assorbente rispetto alle ulteriori contestazioni sollevate dall'ente bancario resistente, deve evidenziarsi che il predetto fondo patrimoniale non risultava opponibile nei confronti della
, all'atto della predetta iscrizione ipotecaria. Controparte_1 Non v'è prova che lo stesso risultasse annotato a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi Pt_1
e in epoca antecedente all'iscrizione ipotecaria in esame, così discendendone l'inopponibilità CP_4 ai terzi ai sensi dell'art. 162, IV comma c.c.
Invero, in presenza di un atto di costituzione di fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, l'esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario, perché la costituzione del fondo patrimoniale di cui all' art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell' art. 162
c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell' art. 2647
c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10.5.2019, n.
12545; in tal senso anche Cass. Civ., sez. III, 12.12.2023, n. 34757).
Nel caso di specie, la depositava in giudizio un estratto per riassunto dell'atto di Controparte_1 matrimonio di e (cfr. doc. n. 1, allegato alla comparsa di costituzione e Parte_1 CP_4 risposta) rilasciato dal Comune di EZ (SA) in data 4.4.2023, quindi in epoca successiva all'iscrizione ipotecaria oggetto della domanda del ricorrente, dal quale non risultava annotata la predetta convenzione matrimoniale.
A fronte di tale specifico riscontro probatorio, peraltro non oggetto di alcuna specifica doglianza da parte ricorrente, non può acquisire rilevanza la copia dell'estratto dell'atto di matrimonio depositato dal medesimo ricorrente (cfr. doc. n. 1, allegato al ricorso introduttivo), dal momento che lo stesso veniva rilasciato dal Comune di EZ solo in data 18.5.2023.
Non può rilevare in senso contrario la circostanza che la costituzione del fondo patrimoniale era stata notificata al di EZ (SA) in data 19.8.2013 da parte dello studio notarile presso cui CP_5 era stato redatto tale atto.
Non v'è dubbio che l'unico riscontro idoneo a documentare l'effettiva opponibilità dell'esistenza della convenzione matrimoniale sia esclusivamente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Tanto, a prescindere dalle vicende riguardanti le modalità tramite cui il predetto atto sia stato portato a conoscenza dell'ente locale, oltre che con riferimento all'iter organizzativo interno al Comune necessario ai fini dell'annotazione dell'atto. In altre parole, perché l'atto risulti opponibile nei confronti dei terzi, è necessario che tale convenzione matrimoniale sia stata ritualmente annotata a margine dell'atto matrimoniale. E, nel caso di specie, a fronte dei significativi riscontri così dedotti da parte della , CP_1 CP_1 nessun elemento di prova veniva dedotto, da parte dell'odierno ricorrente, in merito al fatto che, per contro, tale convenzione risultasse effettivamente annotata già all'epoca dell'iscrizione dell'ipoteca.
Come detto, infatti, risulta in atti il solo estratto per riassunto dell'atto matrimoniale datato 18.5.2023: non v'è prova che tale annotazione risultasse già presente in epoca precedente e non fosse stata piuttosto registrata soltanto in concomitanza del rilascio di tale certificato.
Sotto tale profilo, risulta del tutto generica l'asserzione secondo cui, a dire del ricorrente, si sarebbe trattato di un mero errore commesso dal Comune di EZ (SA) nel rilascio della copia dell'estratto di matrimonio: a dire di quest'ultimo, infatti, “che vi sia stato errore da parte del Comune di EZ è evidente in quanto con il medesimo atto regolarmente annotato è stato convenuto tra
i coniugi il regime di separazione dei beni ed è stato costituito il fondo patrimoniale. Il pur CP_5 avendo ricevuto l'atto contenente le due convenzioni ne ha annotata una sola nell'estratto rilasciato alla (cfr. pag. 2 della memoria ex art. 281-duodecies, IV comma c.p.c. di parte Controparte_1 ricorrente).
Da un lato, non risulta in alcun modo documentata l'esistenza di tale errore;
per altro verso, nemmeno appare in altro modo spiegato in termini ragionevoli come e per quali termini la certificazione rilasciata in favore della dovesse ritenersi erronea. Controparte_1
Inoltre, non risulta essere stata versato in atti alcun documento da cui poter ragionevolmente inferire, piuttosto, che già all'epoca dell'iscrizione ipotecaria tale convenzione fosse stata correttamente annotata. Pertanto, tale allegazione risulta obiettivamente sfornita di prova.
Né può rilevare in questa sede l'ordinanza emessa in data 28.5.2025 nell'ambito della procedura esecutiva iscritta presso questo Tribunale e recante R.G. E. 70 sub.1/2024, avente ad oggetto la sospensiva della predetta procedura esecutiva (cfr. doc. allegato alla nota conclusiva di parte ricorrente).
In quella sede, infatti, si registrava la circostanza che nella copia dell'atto integrale dell'atto matrimoniale risultava indicata l'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale, così ravvisandosi l'erroneità dell'estratto per riassunto dell'atto matrimoniale rilasciato in favore della parte creditrice.
Anche a voler prescindere dalla natura sommaria propria di quell'accertamento, infatti, va anzitutto evidenziato che nel presente procedimento, come si è avuto modo di rilevare, non veniva dedotto alcun significativo elemento di prova volto a riscontrare la fondatezza della tesi dell'odierno ricorrente.
Per altro verso, non solo non è stato prodotta in questo giudizio la copia dell'atto integrale di matrimonio, ma nemmeno risulta in altro modo meglio riscontrato come e per quali termini l'estratto per riassunto dell'atto matrimoniale datato 4.4.2023 non dovesse ritenersi attendibile nel caso di specie.
Ed invero, l'estratto per riassunto dell'atto matrimoniale avrebbe dovuto riportare, tra l'altro, proprio l'annotazione oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 106 d.P.R. n. 396/2000: tra l'altro, proprio nell'estratto per riassunto dell'atto matrimoniale prodotto per conto di parte ricorrente, infatti, era possibile evincere l'effettiva esistenza dell'annotazione.
Sulla scorta di tali elementi di prova, quindi, ed in via del tutto assorbente, tale convenzione matrimoniale non può ritenersi opponibile nei confronti del creditore ipotecario, così discendendone la piena legittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dalla in data 23.12.2022. CP_1
Le domanda di parte ricorrente va pertanto rigettata;
ne deriva, quindi, il consequenziale rigetto anche della domanda risarcitoria così formulata da parte del medesimo ricorrente.
Non risultano cionondimeno riscontrati i presupposti per la responsabilità ex art. 96 c.p.c. di parte ricorrente (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 30.12.2023, n. 36591).
Non resta che disciplinare le spese di lite.
Quanto al rapporto processuale intercorrente tra il ricorrente e la le spese di lite Controparte_1 seguono la soccombenza della prima e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente al valore della lite (da € 26.001,00 ad
€ 52.001,00), tenuto conto della natura delle questioni giuridiche dedotte dalle parti in causa, con esclusione di quelli attinenti alla fase decisoria, stante la richiesta di estromissione dal giudizio, in ragione dell'intervento ex art. 111 c.p.c., in vista della fase decisionale, della . Controparte_6
Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra il ricorrente e la (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 24.7.2024, n. 20659); tenuto Controparte_2 conto della costituzione in giudizio dell'interventore direttamente in vista della fase decisionale, vanno liquidati esclusivamente i compensi attinenti a tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'interesse di , nei confronti Parte_1 della , con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione Controparte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dal ricorrente;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. originariamente formulata da parte della;
Controparte_1
3) condanna alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_1 CP_1
, che si liquidano in € 2.356,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
[...] al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 4) condanna alla refusione delle spese processuali in favore della “ Parte_1 CP_2
, che si liquidano in € 1.453,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
[...] generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in Salerno, il 23.12.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato