Versione
14 gennaio 1979
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20 luglio 1993
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Art. 26. (Finanziamento integrativo dei progetti speciali)
Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
La dotazione di cui al comma precedente e' gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12) che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22 , 24 , 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , per le parti gia' disciplinate dalle disposizioni del presente articolo."
Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
La dotazione di cui al comma precedente e' gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12) che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22 , 24 , 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , per le parti gia' disciplinate dalle disposizioni del presente articolo."
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 05/05/1998 n. 35 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 5 maggio 1998 · 13.769764
[…] programma di formazione. Con la convenzione si stabiliva che il 95 per cento del costo dei corsi sarebbe stato finanziato con fondi richiesti dalla Regione Campania al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ex articolo 26 della legge n. 845, del 1978, e il rimanente 5 per cento con somme versate direttamente dalle suddette aziende a partecipazione GEPI interessate al
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Giurisprudenza • 69
- 1. TAR Napoli, sez. III, sentenza 23/12/2013, n. 5975Provvedimento: […] le più volte menzionate delibere di G.R. n. 2130/2007 e 180/2008 con le quali sono state trasmesse, previa verifica da parte regionale della coerenza con la programmazione di settore, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale 11 progetti speciali (tra i quali quello della ricorrente) ai fini dell'erogazione del finanziamento previsto dall'art. 26 della legge n. 845 del 1978. […] 3) la realizzazione dei progetti finanziati è ancora incompiuta e, comunque, non più utile al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale oltre che inadeguata rispetto alle finalità di cui all'art. 26 della legge n. 845/1978; 4) non sussiste l'interesse pubblico a erogare il finanziamento, […]Leggi di più...
- sospensione attività formative·
- procedimento penale per truffa·
- legittimità provvedimenti amministrativi·
- violazione di legge·
- compensazione delle spese processuali·
- autotutela amministrativa·
- incompetenza organo amministrativo·
- art. 21 octies e 21 nonies legge 241/90·
- eccesso di potere·
- principio di affidamento·
- annullamento atti amministrativi