Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/05/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3647/2024 RGAC TRA Avv. NARDI SALVATORE, che si rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c.
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. STEFANIA DI CATO, MARCELLO CARNOVALE e UMBERTO FERRATO
resistente E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO CIMINO resistente Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.09.2024 l'avv. Salvatore Nardi ha convenuto in giudizio l' e l , esponendo di aver CP_1 Controparte_2 ricevuto in data 10.09.2024 la notifica di una intimazione di pagamento (n. 03420249013661436000) relativa, anche, ai crediti azionati nell'interesse dell con i seguenti avvisi di addebito: CP_1
- n. 33420120002545628000, presuntivamente notificato il 11.11.2012, per l'importo complessivo di €. 4.025,45 per contributi IVS fissi/percentuali sul minimale per l'anno 2005.
- n. 33420130004718571000, presuntivamente notificato il 13.03.2014 per l'importo complessivo di €. 30.303,22 per contributi IVS fissi/percentuali
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– gestione commercianti. Ha dedotto, ancora, che gli avvisi di addebito non sono stati preceduti dalla notifica del verbale di accertamento e ha eccepito, quindi, la violazione della L. 689/1981. Ha eccepito anche il difetto di legittimazione “ad agire” dell
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, censurando il difetto di prova del titolo in base al quale Controparte_2
è stata iniziata la procedura di riscossione, il difetto di motivazione con riferimento all'iscrizione a ruolo, la mancanza della data di iscrizione a ruolo, la violazione dell'art. 25 D. Lgs. 46/1999.
Si è costituita in giudizio l' e ha eccepito Controparte_3 che gli avvisi di addebito n. 33420120002545628000 e n. 33420130004718571000 sono stati già in precedenza opposti in seguito alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 0342020900275098000 e che il relativo giudizio n. 3560/2020 R.G. si è concluso con la sentenza di rigetto n. 2161/2023 del 21.12.2023. Ha rilevato, inoltre, che l'intimazione di pagamento oggetto di causa è stata regolarmente notificata e che la stessa è debitamente motivata. Ha eccepito la tardività e conseguente inammissibilità delle contestazioni afferenti la presunta illegittimità e/o irregolarità dei contestati avvisi di addebito, aggiungendo che la loro notifica è stata eseguita dall'ente impositore. Ha rilevato che, in ogni caso, sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione ed ha infine dedotto la propria carenza di legittimazione
2 passiva in ordine a vizi che attengono alla preliminare attività accertativa da parte dell'Ente impositore e all'esistenza del credito contributivo.
Si è costituito in giudizio l' e ha eccepito l'incontrovertibilità della CP_1 propria pretesa creditoria per la mancata opposizione degli avvisi di addebito di cui ha dedotto la regolare notifica. Ha, altresì, dedotto che il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 2161/2023 ha respinto l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420209002750988000, che fra gli altri conteneva anche i due medesimi avvisi di addebito sottesi all'intimazione per cui è causa, confermando la correttezza e fondatezza delle pretese contributive di cui ai detti avvisi, rigettando sia le eccezioni di forma che l'eccezione di prescrizione. Nel merito ha dedotto la sussistenza del credito contributivo e, in particolare, che il ricorrente, in qualità di socio accomandatario della società Centro Rappresentanze associate SAS, è stato iscritto dall'Istituto nella gestione speciale autonomi commercio, prima che venisse formalizzata l'iscrizione all'Ordine degli avvocati di Cosenza e quindi alla
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Controparte_4
Ha eccepito, altresì, la non applicabilità dell'art. 25 D. Lgs. n. 46/1999 e della relativa decadenza alla procedura di recupero dei crediti contributivi mediante avviso di addebito.
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 02.12.2024, la parte ricorrente ha altresì rilevato di aver opposto alcuni avvisi di addebito, tra cui il n. 33420120003866531000, contenente “la 1° rata fissi degli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012” nel procedimento n. 4272/2023 R.G. del Tribunale di Cosenza. In particolare, il ricorrente ha dato atto che nella relativa memoria di costituzione (cfr. all. 2 alle note del 02.12.2024) l' ha dichiarato che “In CP_1 ragione della revisione dell'intera posizione del ricorrente con annullamento in autotutela anche di altri avvisi di addebito mai tempestivamente contestati si chiede di voler dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese” e che il giudizio è stato deciso con la sentenza n. 998/2024 del 9.05.2024 (cfr. all. 3 alle note del 02.12.2024) con cui è stata dichiarata cessata la materia del contendere in seguito a provvedimento di sgravio emesso dall' prima CP_1 della costituzione in giudizio.
3 La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 30.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con decreto comunicato alle parti. Il ricorrente e l' hanno tempestivamente Controparte_2 depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Preliminarmente, si osserva che il ricorso in opposizione è tempestivo sia con riferimento all'art. 617 c.p.c., e quindi, alle censure qualificabili come vizi formali dell'intimazione di pagamento, sia con rifermento al termine di decadenza di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, applicabile quando l'opposizione abbia funzione recuperatoria laddove sia eccepita, come nel caso di specie, l'omessa notifica dei titoli esecutivi sottesi all'azione di riscossione. Sussiste, quindi, la legittimazione passiva di entrambe le parti convenute.
Non sono fondate le censure relative a vizi di forma dell'intimazione di pagamento opposta quali possono essere qualificate quelle relative al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, alla formazione del ruolo, alla carenza di legittimazione “ad agire” dell Controparte_2
per mancanza di un titolo da porre a base dell'attività di
[...] riscossione, alla violazione dell'art. 25 D.lgs. n. 46/1999 e alla violazione della L. 689/1981. Si osserva, infatti, che l'intimazione di pagamento oggetto del giudizio ha i requisiti di sostanza e di forma di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973, in quanto redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia. Quanto all'eccepita violazione dell'art. 25 del D.lgs. 46/1999, la norma è dettata in materia di iscrizione a ruolo dei crediti e non in materia di intimazione di pagamento che tale iscrizione presuppone. Si rileva, inoltre, che nel caso di specie l' ha operato attraverso il CP_1 nuovo sistema previsto dal D.L. 78/2010 e non attraverso il sistema dell'iscrizione a ruolo dei crediti. Quanto alla eccepita carenza di potere di di procedere all'attività di CP_5 riscossione per difetto dei titoli esecutivi, premesso che tali titoli sono stati emessi dall' (cfr. la relativa documentazione) e che questione CP_1 controversa è solo quella relativa alla loro notifica, rileva il Tribunale che l'emissione e la notifica di una intimazione di pagamento non può definirsi 4 attività di riscossione ma attività a questa prodromica, ed in tal senso si richiama la norma di cui all'art. 50 DPR n. 602/1973: “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”. Con riferimento, infine, all'eccepita la violazione della L. 689/1981, è sufficiente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “…la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto” (Cass. 21/02/2018, n. 4225, Rv. 647449-01; Cass. 10/02/2009, n. 3269; Cass. 05.10.2022, n. 183).
Ciò posto, rileva il Tribunale che le parti convenute hanno prodotto gli avvisi di addebito n. 33420120002545628000 e n. 33420130004718571000 (cfr. all. 2 e 3 memoria e all. 3 e 4 memoria ma non hanno dato prova CP_1 del perfezionamento delle relative notifiche, eseguite per compiuta giacenza per assenza del destinatario, senza che risulti tuttavia anche l'invio e la consegna delle raccomandate informative, adempimenti necessari secondo le recenti elaborazioni giurisprudenziali in materia di notifica di atti impositivi in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario. Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 10012 del 15.04.2021 hanno sancito il presente principio secondo il quale “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di 5 ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. Tanto premesso in ordine alla mancata notifica dei titoli esecutivi, il ricorrente assume che i crediti contributivi sono prescritti perché, in assenza di valida notifica degli avvisi di addebito, la notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa è il primo atto con cui è stato portato a conoscenza degli avvisi di addebito n. 33420120002545628000 e n. 33420130004718571000. La deduzione è smentita dalla documentazione in atti. Dalla sentenza n. 2161/2023 allegati agli scritti di costituzione delle parti convenute risulta in primo luogo che al ricorrente è stata notificata in data 07.02.2020 l'intimazione di pagamento n. 03420209002750988000, contenente anche gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio. L ha, inoltre, riscontrato la notifica di Controparte_2 diversi atti interruttivi successivi alla (non perfezionata) notifica degli avvisi di addebito, il primo dei quali è l'intimazione di pagamento n. 03420169008422549000, notificata in data 26.10.2016 (cfr. all. 5 alla memoria di costituzione dell' , che contiene al suo Controparte_2 interno anche gli avvisi di addebito in esame. In particolare, è stato prodotto il file “.eml” contenente la ricevuta di avvenuta consegna della pec nella casella di posta elettronica certificata del destinatario e ciò dimostra il perfezionamento della notifica e, certamente, il raggiungimento dello scopo dell'atto (cfr. Cass. SS.UU. n. 14916/2016 e Cass. 16189/2023, quest'ultima sulla prova della notifica via pec ma in materia di notificazione ex L. 53/1994). Il ricorrente, pertanto, è venuto a conoscenza della sussistenza dei crediti portati negli avvisi di addebito n. 33420120002545628000 e n. 33420130004718571000 e della stessa emissione dei titoli in data 26.10.2016. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Cass. sent. n. 24506/2016 – cfr. anche Cass. n. 9125/2024). 6 Tuttavia, avverso l'intimazione di pagamento n. 03420169008422549000 non risulta (né è stato dedotto) che sia stato proposto ricorso nel termine di decadenza di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e, pertanto, il merito della pretesa contributiva non può essere esaminato, rimanendo preclusa ogni indagine sui motivi alla base della dedotta illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti della posizione contributiva del ricorrente. Allo stesso modo è precluso l'esame dell'eccezione di prescrizione per intervenuto decorso del termine quinquennale antecedentemente alla notifica (si ripete eseguita in data 26.10.2016) dell'intimazione di pagamento n. 03420169008422549000, atteso che tale eccezione andava sollevata con ricorso da depositare nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione stessa. Con riferimento all'eccepita prescrizione successiva alla notifica del primo atto con cui il ricorrente ha avuto conoscenza degli avvisi di addebito n. 33420120002545628000 e n. 33420130004718571000 (prescrizione successiva, quindi, al 26.10.2016), osserva in primo luogo il Tribunale che la sentenza n. 2161/2023 non svolge alcun effetto nell'odierno giudizio, considerato che non è stato dedotto né allegato il passaggio in giudicato della citata pronuncia, per cui il termine di prescrizione rimane quinquennale, non potendo applicarsi la norma di cui all'art. 2953 c.c. (cfr. Cass. SS.UU., sent. 23397/2016). Anche con riferimento alla sentenza n. 998/2024 resa nel procedimento n. 4272/2023 R.G., contenente una declaratoria di cessazione della materia del contendere, non viene dedotto o allegato che sia divenuta definitiva. In ogni caso, essa si riferisce a un giudizio che non ha ad oggetto gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta nel presente procedimento. Invero, i contributi previdenziali IVS fissi o a percentuale sul minimale portati nell'avviso di addebito n. 33420120003866531000, oggetto della sentenza n. 998/2024, sono sì relativi agli anni dal 2006 al 2012 ma riguardano invero la I rata e non anche le rate II, III e IV che sono invece oggetto del titolo esecutivo n. 33420130004718571000 (cfr. allegato n. 2 alle note depositate dal ricorrente il 02.12.2024). Tanto premesso, è infondata anche l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi che sarebbe maturata dopo il 26.10.2016 (data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420169008422549000). Successivamente a tale data, infatti, sono stati notificati da parte dell altri atti interruttivi contenenti gli Controparte_2 7 avvisi di addebito n. 33420120002545628000 e n. 33420130004718571000 ed in particolare:
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (notificata tramite pec del 22.03.2017 – cfr. all. 6 alla memoria di costituzione dell'
[...]
); Controparte_2
- intimazione di pagamento n. 03420209002750988000, notificata tramite pec del 07.02.2020 (cfr. all. 7 alla memoria);
- intimazione di pagamento n. 03420229005966633000, notificata tramite pec del 19.07.2022 (cfr. all. 8 alla memoria);
- intimazione di pagamento n. 03420239009136292000, notificata tramite pec del 25.09.2023 (cfr. all. 9 alla memoria). A tanto consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuna parte convenuta, in euro 4.638,00, oltre accessori dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Maurizio Cimino. Cosenza, 06/05/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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