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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 24/02/2026, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 781/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2506/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250007580278000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3487/2025 depositato il 02/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 68 2025 00075802 78000 notificata in data 05.03.2025 relativa all'anno di imposta 2021, con la quale l'Agenzia delle
Entrate DPI di Milano ha richiesto il pagamento di complessivi € 47.533,36.
La somma è relativa al mod 770/22 per l'anno di imposta 2021 e la società riepiloga le vicende societarie relative alla incorporazione in data 10.02.2021 della società Società_1 S.r.l. La contribuente afferma di avere presentato correttamente la dichiarazione Modello 770/2022 per il periodo di imposta 2021 e che in tale Mod.770 per chiarezza espositiva, riportava la debenza dei singoli tributi facenti riferimento alle due società su due linee distinte della dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate ha inviato la Comunicazione di irregolarità n. 0059883822701, che la società Ricorrente_1 non ha potuto esaminare per tempo, a causa del decesso della professionista dott.ssa Nominativo_1. Precisa che nella richiamata comunicazione, l'Ufficio chiedeva il pagamento delle ritenute omesse per € 33.134,90, oltre sanzioni ridotte e interessi ma al contempo riconosceva alla società un credito per versamenti eccedenti di € 32.777,39, credito derivante presumibilmente dal mancato abbinamento dei versamenti regolarmente effettuati .
La ricorrente ha presentato istanza di autotutela in seguito alla quale l'ufficio ha emesso provvedimento di sgravio parziale, in data 16.09.2025, per un importo complessivo di € 47.025,27. Conclude chiedendo 1) di far riconoscere all'Agenzia delle Entrate i versamenti dei tributi come indicato e ampiamente documentato nelle premesse e negli allegati e come anche evidenziato nell'Avviso; 2) di dare disposizioni all'Agenzia delle Entrate affinché proceda all'abbinamento dei versamenti correttamente effettuati con le corrispondenti righe della dichiarazione in parola;
3) e per conseguenza dare disposizioni all'Agenzia delle Entrate di procedere all'annullamento integrale della cartella in oggetto e per conseguenza dare disposizioni all'Agenzia delle Entrate di procedere alla emissione di un provvedimento di sgravio totale della cartella in oggetto;
4) dare disposizioni all'Agenzia delle Riscossione per il tramite dell'Agenzia delle Entrate di procedere alla revoca della rateizzazione;
5) e per conseguenza dare disposizioni all'Agenzia delle Entrate di procedere al rimborso delle rate indebitamente pagate dalla Ricorrente, di cui la prima dalla data dell'8 Maggio 2025 .
Si costituiva la Agenzia Entrate DPI di Milano facendo presente preliminarmente che la cartella esattoriale impugnata è stata oggetto di un provvedimento di sgravio parziale per € 47.025,27 e che pertanto residua la somma di € 508,09 a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.
Afferma di avere effettuato la rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972, ma per quanto riguarda il quadro SX al rigo SX003, la Società indica un credito utilizzato in F24 pari ad € 528,32 mentre risulta aver effettivamente utilizzato un importo pari ad € 885,83.
Conclude chiedendo dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere ed il rigetto del ricorso per il resto.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa osserva quanto segue: L'Ufficio richiede con la cartella impugnata la somma complessiva di euro 47.533,36 in seguito al controllo della dichiarazione Mod.770/2022 per l'anno di imposta 2021.
In data 10.02.2021 la ricorrente aveva incorporato la società Società_1 S.r.l. con sede in Indirizzo_1
GO con l'esercizio sociale al 30 giugno di ogni anno come la ricorrente;
afferma di avere presentato correttamente la dichiarazione Modello 770/2022 per il periodo di imposta solare 2021; che tale Modello
770/2022 probabilmente per mera chiarezza espositiva, riportava la debenza dei singoli tributi facenti riferimento alle due società e su due LINEE DISTINTE della dichiarazione modello 770/2022; che pertanto l'abbinamento dell'importo cumulativo per singolo tributo dei versamenti, doveva necessariamente essere abbinato alla somma di due o più righe del modello dichiarativo (quadro ST).
L'Agenzia delle Entrate aveva invece inviato la Comunicazione di irregolarità che la società Ricorrente_1 afferma di non avere potuto esaminare tempestivamente, a causa del decesso della professionista dott.ssa Nominativo_1; con tale comunicazione l'Ufficio chiedeva il pagamento delle ritenute omesse per € 33.134,90, oltre sanzioni ridotte e interessi ma al contempo riconosceva alla società un credito per versamenti eccedenti di € 32.777,39.
Correttamente la contribuente afferma che tale credito deriva dal mancato corretto abbinamento di versamenti regolarmente effettuati per le due società, ed infatti l'Ufficio ha emesso provvedimento di sgravio parziale per l'importo di € 47.025,27 in data 16.09.2025.
Quanto alla somma che permane di € 508,09 a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, l'Ufficio ha dimostrato che la stessa deriva dalla differenza tra il credito di € 528,32 indicato come utilizzato nel quadro SX al rigo
SX003 e l'importo effettivamente utilizzato pari ad € 885,83.
Per quanto sopra la Corte accoglie in parte il ricorso limitatamente alla somma oggetto di sgravio e ritiene dovuta la somma di € 508,09.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso limitatamente allo sgravio disposto dall'Ufficio e respinge nel resto, spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2506/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250007580278000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3487/2025 depositato il 02/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 68 2025 00075802 78000 notificata in data 05.03.2025 relativa all'anno di imposta 2021, con la quale l'Agenzia delle
Entrate DPI di Milano ha richiesto il pagamento di complessivi € 47.533,36.
La somma è relativa al mod 770/22 per l'anno di imposta 2021 e la società riepiloga le vicende societarie relative alla incorporazione in data 10.02.2021 della società Società_1 S.r.l. La contribuente afferma di avere presentato correttamente la dichiarazione Modello 770/2022 per il periodo di imposta 2021 e che in tale Mod.770 per chiarezza espositiva, riportava la debenza dei singoli tributi facenti riferimento alle due società su due linee distinte della dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate ha inviato la Comunicazione di irregolarità n. 0059883822701, che la società Ricorrente_1 non ha potuto esaminare per tempo, a causa del decesso della professionista dott.ssa Nominativo_1. Precisa che nella richiamata comunicazione, l'Ufficio chiedeva il pagamento delle ritenute omesse per € 33.134,90, oltre sanzioni ridotte e interessi ma al contempo riconosceva alla società un credito per versamenti eccedenti di € 32.777,39, credito derivante presumibilmente dal mancato abbinamento dei versamenti regolarmente effettuati .
La ricorrente ha presentato istanza di autotutela in seguito alla quale l'ufficio ha emesso provvedimento di sgravio parziale, in data 16.09.2025, per un importo complessivo di € 47.025,27. Conclude chiedendo 1) di far riconoscere all'Agenzia delle Entrate i versamenti dei tributi come indicato e ampiamente documentato nelle premesse e negli allegati e come anche evidenziato nell'Avviso; 2) di dare disposizioni all'Agenzia delle Entrate affinché proceda all'abbinamento dei versamenti correttamente effettuati con le corrispondenti righe della dichiarazione in parola;
3) e per conseguenza dare disposizioni all'Agenzia delle Entrate di procedere all'annullamento integrale della cartella in oggetto e per conseguenza dare disposizioni all'Agenzia delle Entrate di procedere alla emissione di un provvedimento di sgravio totale della cartella in oggetto;
4) dare disposizioni all'Agenzia delle Riscossione per il tramite dell'Agenzia delle Entrate di procedere alla revoca della rateizzazione;
5) e per conseguenza dare disposizioni all'Agenzia delle Entrate di procedere al rimborso delle rate indebitamente pagate dalla Ricorrente, di cui la prima dalla data dell'8 Maggio 2025 .
Si costituiva la Agenzia Entrate DPI di Milano facendo presente preliminarmente che la cartella esattoriale impugnata è stata oggetto di un provvedimento di sgravio parziale per € 47.025,27 e che pertanto residua la somma di € 508,09 a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.
Afferma di avere effettuato la rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972, ma per quanto riguarda il quadro SX al rigo SX003, la Società indica un credito utilizzato in F24 pari ad € 528,32 mentre risulta aver effettivamente utilizzato un importo pari ad € 885,83.
Conclude chiedendo dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere ed il rigetto del ricorso per il resto.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa osserva quanto segue: L'Ufficio richiede con la cartella impugnata la somma complessiva di euro 47.533,36 in seguito al controllo della dichiarazione Mod.770/2022 per l'anno di imposta 2021.
In data 10.02.2021 la ricorrente aveva incorporato la società Società_1 S.r.l. con sede in Indirizzo_1
GO con l'esercizio sociale al 30 giugno di ogni anno come la ricorrente;
afferma di avere presentato correttamente la dichiarazione Modello 770/2022 per il periodo di imposta solare 2021; che tale Modello
770/2022 probabilmente per mera chiarezza espositiva, riportava la debenza dei singoli tributi facenti riferimento alle due società e su due LINEE DISTINTE della dichiarazione modello 770/2022; che pertanto l'abbinamento dell'importo cumulativo per singolo tributo dei versamenti, doveva necessariamente essere abbinato alla somma di due o più righe del modello dichiarativo (quadro ST).
L'Agenzia delle Entrate aveva invece inviato la Comunicazione di irregolarità che la società Ricorrente_1 afferma di non avere potuto esaminare tempestivamente, a causa del decesso della professionista dott.ssa Nominativo_1; con tale comunicazione l'Ufficio chiedeva il pagamento delle ritenute omesse per € 33.134,90, oltre sanzioni ridotte e interessi ma al contempo riconosceva alla società un credito per versamenti eccedenti di € 32.777,39.
Correttamente la contribuente afferma che tale credito deriva dal mancato corretto abbinamento di versamenti regolarmente effettuati per le due società, ed infatti l'Ufficio ha emesso provvedimento di sgravio parziale per l'importo di € 47.025,27 in data 16.09.2025.
Quanto alla somma che permane di € 508,09 a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, l'Ufficio ha dimostrato che la stessa deriva dalla differenza tra il credito di € 528,32 indicato come utilizzato nel quadro SX al rigo
SX003 e l'importo effettivamente utilizzato pari ad € 885,83.
Per quanto sopra la Corte accoglie in parte il ricorso limitatamente alla somma oggetto di sgravio e ritiene dovuta la somma di € 508,09.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso limitatamente allo sgravio disposto dall'Ufficio e respinge nel resto, spese compensate.