TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/07/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Proc n. 3178/2020 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3178/2020 RG del ruolo generale affari contenziosi, vertente tra
e , rappresentate e difese dall' avv Parte_1 Parte_2
Sabrina PAOLI e dall'avv. Stefano MAGNI ed elettivamente domiciliate nel loro studio ubicato in TO, viale della Repubblica, n 196-Piazzale Falcone e Borsellino, n 4, in forza di procura allegata all'atto introduttivo;
E Pec: vvocati.prato. Email_1
Pec: vvocati.prat t Email_3
Attrici nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele GIACCO, ed Controparte_1 elettivamente domiciliato nel suo studio in TO, via del Castagno n. 88 , in forza di procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 0574.38824 Pec: vvocati.prato.it Email_4
Convenuto
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per le attrici: “ dichiarano di approvare il progetto divisionale redatto dal CTU il 7.4.2024, ai sensi dell'art 720 c.c. e chiedono l'attribuzione del bene immobile posto in TO, ove risiedono da sempre. In ogni caso, stante la mancanza adi contestazioni, chiedono ai sensi dell'art 789 cpc che il giudice dichiari esecutivo il progetto, in denegata ipotesi concludono come da atto di citazione e memoria n 1, ex art 183, VI comma, cpc con assegnazione dei termini ex art 190 cpc“
Per il convenuto: “ in tesi conclude come da comparsa di costituzione;
in ipotesi, come da risultanze della CTU con compensazione delle spese di lite, chiedendo termine ex art 190 cpc.”.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 30 novembre 2020, Parte_1
e esponevano: Parte_2
- che di essere figlie, unitamente al fratello , di , CP_1 Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto a TO il 13.1.2014;
- che il proprio genitore era vedovo e non aveva lasciato alcuna disposizione testamentaria, così che i tre fratelli erano succeduti ex lege nella misura di un terzo ciascuno;
- che l'asse ereditario era costituito dai seguenti beni:
➢ intera proprietà di un appartamento sito in TO, via dello Sprone, n 7, identificato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di TO-Territorio Servizi Catastali al Foglio 77, Part 386, sub 2, Cat. A/2, Cl4, Consistenza 6 Vani, Rendita € 681,72;
➢ quota indivisa pari ai 2/3 dell'intera proprietà di un appartamento sito in TI, Viale Marina, identificato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di TO-Territorio Servizi Catastali al Foglio 19, Part 1271, Zona Cens. 1, Cat. A/2, Cl. 2 , Consistenza 5 VANI, Rendita € 511,29;
➢ quota indivisa pari ai 2/3 dell'intera proprietà di un garage sito in TI, Viale Marina, identificato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di TO- Territorio Servizi Catastali al Foglio 19, Part 1272, sub 1, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Cl. 1 , Consistenza 16 mq, Rendita € 29,75;
➢ € 90.020,69 in somme di denaro, di cui € 43.170,32, depositati presso Intesa San Paolo, come da estratto conto al 30.9.2020; € 20.021,39, depositati presso Unicredit, come da estratto conto al 30.9.2020; € 7.006,33, depositati presso Intesa San Paolo, come da dettaglio titolo al 30.9.2020; € 19.822,65 depositati presso OP NZ ( prestito soci) alla data del 23 maggio 2014;
- che i figli , chiamati all'eredità, avevano accettato tacitamente l'eredità, in quanto avevano goduto dei beni immobili, le sorelle abitando l'appartamento posto in TO, ed il fratello utilizzando quello posto in TI, CP_1
Tanto premesso, convenivano innanzi a questo LE CP_1
per ottenere la divisione dei beni comuni e, in ipotesi di accertata
[...] indivisibilità di quelli immobili, disporne l'assegnazione stabilendo l'ammontare dei conguagli, ovvero la vendita, con la distribuzione del ricavato agli aventi diritto e con condanna alle spese del procedimento in ipotesi di rifiuto di pervenire ad una composizione bonaria della lite.
2 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 deducendo che dalla morte del padre le sorelle si erano impossessate dell'immobile di TO e del compendio mobiliare ed erano quindi tenute a rendere il conto della gestione ereditaria.
Sulla base di tali deduzioni, chiedeva la sospensione delle operazioni divisionali in attesa del rendimento del contro della gestione ereditaria nonché ai sensi dell'art 717 c.c., con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si procedeva quindi ad istruttoria con produzione di documenti, ed espletamento di CTU. Infine, dopo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per integrare la CTU per la predisposizione del progetto divisionale, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria è fondata e deve essere accolta in forza delle seguenti motivazioni.
Innanzitutto, non è in discussione tra le parti che la successione del de cuius,
, nato a [...] il [...] e deceduto a TO il 13.1.2014, Persona_1 trova titolo nella legge e che, unici chiamati all'eredità, sono i figli , Pt_1 Pt_2
e , così che in base all'art 566 c.c. l'intero patrimonio si suddivide tra CP_1
i tre discendenti in parti eguali.
Ancora, non sussistono ancora contestazioni in ordine all'accettazione tacita dell'eredità da parte di tutti i chiamati, già in possesso di alcuni dei beni rientranti nell'asse, ed è pacifico tra le parti che i beni rientranti nel patrimonio sono costituiti dall'intera proprietà di un appartamento sito in TO, via dello
Sprone, n 7, identificato in catasto al Foglio 77, Part 386, sub 2, . nonché dalla quota indivisa pari ai 2/3 dell'intera proprietà di un appartamento e di un garage siti in TI, Viale Marina, catastalmente identificati, il primo, al
Foglio 19, Part 1271, ed il secondo al Foglio 19, Part 1272, sub 1.
3 A tali beni immobili, la cui quota residua è comunque in comunione tra i medesimi tre soggetti di pari valore, si aggiungono le somme oggetto dei depositi nei rapporti intestati al de cuius, per complessivi € 90.020,69.
1. I BENI DA DIVIDERE. LA COMODA DIVISIBILITA' DEI BENI IMMOBILI Gli immobili in comunione sono sinteticamente descritti nella relazione tecnica depositata in data 7.10.2022 dal CTU, geom Persona_2
“… a) Appartamento per civile abitazione ubicato a TO, via dello Sprone 7, oggetto di sanatoria edilizia straordinaria ( PG 80779) del 10 dicembre 2004, rilasciata il 22.1.2008, denuncia inizio attività ( PG 51317 del 4.8.2005, variante finale DIA del I febbraio 2006 ( PG 7324) e sanatoria n 1519, rilasciata il 20.1.1998 Prot. 3388). L'abitazione ha una superficie commerciale totale di mq 112,71, di cui 6.75 mq di terrazzi e balconi. b) Appartamento per civile abitazione ubicato a TI, via Primo Maggio, composto da abitazione al piano terreno di mq 52,73, abitazione al primo piano di mq 15,88, porticato di mq 3,00, resede di mq 3,50 e posto auto scoperto di mq 5,69, per una superficie totale di mq 80,80.”.
Ora, per quanto concerne la divisione di tali beni , comprese le parti condominiali, considera il LE che il concetto di comoda divisibilità di un bene immobile, cui fa riferimento l'art. 720 c.c. e 1114 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento e non gravate, almeno di norma, da pesi, servitù e limitazioni eccessive che possano formarsi senza dovere fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi, e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote, rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass., 11.8.90, n. 8201; Cass., 15.2.90, n. 1104). Vero è che ad escludere la comoda divisibilità di un bene immobile, non è sufficiente un qualsiasi deprezzamento, anche se di lieve entità, delle porzioni rispetto al valore del bene indiviso (come quello indotto, di norma, dall'essere, le porzioni,
4 parte di un'unità originariamente indivisa), ma è necessario che la riduzione di valore delle porzioni - che può (e deve) risultare solo dal rapporto tra l'ampiezza della normale ed ordinaria utilizzazione del bene indiviso e quella consentita dalle porzioni ad attribuire ai partecipanti alla comunione - sia sensibile ed apprezzabile (Cass., 10.4.90, n. 2989). D'altra parte, atteso il richiamo operato dall'art 1116 c.c., trova applicazione l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., che trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass., 28.7.2021, n 21612; Cass.12.2.2021, n
3694).
Anche su tale punto non può che farsi riferimento alle risultanze della relazione del C.T.U., congruamente motivata, anche in punto di descrizione, e corredata da documentazione planimetrica. Secondo le valutazioni effettuate dal consulente, trattandosi di singoli appartamenti destinati ad abitazione e di una autorimessa, la divisione non è effettuabile se non snaturando la natura e la destinazione dei beni. Sulla scorta di tali dati, quindi, la conclusione cui perviene il ctu ed alla quale si ritiene di aderire, è che si tratti di beni non agevolmente frazionabili tecnicamente con la formazione di due porzioni autonome ed indipendenti che presenterebbero, in ogni caso, difficoltà di godimento separato.
Del tutto evidente, in relazione alle considerazioni tecniche e valutative esposte,
è l'incidenza non certo trascurabile che il frazionamento avrebbe sul valore di
5 entrambi gli appartamenti ed il connesso notevole pregiudizio economico derivante dalla divisione in natura.
2. SULLE MODALITA' DELLA DIVISIONE. ASSEGNAZIONE O VENDITA ALL'INCANTO. Le valutazioni - dettagliatamente esposte dal C.T.U - in quanto prive di omissioni, esenti da vizi logici, nonché precise ed esaurienti, possono essere fatte proprie dal LE (Cass., 16.8.89, n. 3711; Cass., 9.5.86, n. 3085).
Conseguentemente, la non comoda divisibilità dei beni nei termini sopra specificati deve ritenersi un dato acquisito al processo e non seriamente contestabile, di talché deve procedersi all'assegnazione per l'intero dei singoli immobili ai singoli comproprietari - in tal caso stabilendo in favore dell'altro il diritto di una somma corrispondente alla quota spettante sul bene a titolo di conguaglio. Infatti, solo se tale soluzione non risulti in alcun modo praticabile, dovrà essere disposta, quale alternativa residuale ed estrema, la vendita giudiziale, in forza degli artt 1116 e 720 ult. comma c.c..
In tale prospettiva, quindi, occorre considerare : a) che l'istanza di attribuzione del bene presenta natura di eccezione (nei confronti della pretesa diversa di vendita giudiziale) e non di domanda;
b) che al caso di specie, giusta la parità delle quote, non può applicarsi la regola della prevalenza della richiesta avanzata dal condividente a cui spetta la quota maggiore, fatta salva la possibilità di assegnazione congiunta;
c) che la vendita giudiziale costituisce sempre l'extrema ratio, mentre nel conflitto tra i diversi diritti al bene in natura devono valutarsi le ragioni di opportunità e convenienza per l'interesse comune dei condividenti.
In effetti, allorché nella comunione sia compreso un immobile non comodamente divisibile ed i comproprietari siano titolari, "ab origine", di quote identiche, l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza ex art. 720 c.c., che consentono di apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione
6 solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza e senza che, peraltro, l'individuazione del condividente assegnatario del bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi ( Cass., 20.3.2019, n 7869). Peraltro, in tal caso, non potrebbe essere rilevata la tardività della domanda ove avanzata prima della vendita, in quanto, secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote. Ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione (Cass., 13.6.2019, n 15926).
Precisati i principi di carattere generale, nella presente fattispecie la attrici hanno formulato congiuntamente domande di assegnazione dei beni aderendo al progetto divisionale prospettato e per tale parte, sia pure implicitamente, accettato anche dal convenuto che ha manifestato interesse esclusivo ai due immobili posti in TI, lasciando quello in TO alle sorelle, così che la ripartizione può avvenire attraverso il conferimento dei cespiti indivisibili in natura, con determinazione dei conguagli dovuti.
I criteri a cui attenersi sono già stati esplicitati nell'ordinanza emessa il 7 novembre 2023, alla quale dovrà essere espresso richiamo nella presente sentenza. In particolare, è stato chiarito che il progetto divisionale avrebbe dovuto attenersi ai seguenti criteri:
✓ Quanto ai beni immobili,
7 I) inserendo i beni per intero in due distinte porzioni comprendenti rispettivamente l'appartamento ubicato in TO e l'appartamento ed il garage ubicati in TI, non in quota ma per l'intero, poiché la residua quota di 1/3 risulta (per 1/9 ciascuno) comunque a favore dei medesimi condividenti;
II) ai fini della determinazione dei conguagli i valori dei beni , in assenza di dati di stima differenti, possono essere quelli accertati nella relazione depositata in data 7.10.2022 dal CTU, geom. pari ad € 230.000,00 per il bene Persona_3 sub a) e 210.000,00 per i beni otendosi limitare lo scioglimento della comunione alla quota di 2/3, mantenendo in comunione la quota residua );
3. LA VALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI E LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE QUOTE Ai fini dell'entità dei conguagli, punto di partenza è che la stima dei beni da dividere, ai sensi dell'art. 726 c.c., richiamato dall'art 1116 c.c., va fatta con riferimento all'epoca attuale della divisione tenendo quindi conto dei fattori incidenti sul valore dei beni verificatisi solo in epoca posteriore allo svolgimento della perizia.
Circa la determinazione del valore, rileva il CTU ( pag 3 relazione) che
“La determinazione del valore, da effettuarsi alla data di apertura della successione (13 aprile 2014), viene stabilita alle seguenti condizioni: a) che lo stato di manutenzione dei beni sia stato normale;
b) che ogni e qualsiasi spesa sostenuta per la manutenzione, modifica e miglioria sia “assorbita” dalla condizione di normalità degli immobili, non essendo stata prodotta alcuna documentazione al riguardo;
c) che le valutazioni unitarie di riferimento siano quelle medie indicate dalle tabelle OMI del periodo di riferimento allegate alla presente perizia ( allegati A e B). Come già indicato, ai fini della valutazione degli immobili si fa riferimento alle tabelle O.M.I. alla data di apertura della successione (allegate alla relazione) documento) riferite al primo semestre 2014. Per quanto concerne le caratteristiche di riferimento delle abitazioni, pur essendo entrambe di categoria A/2, si considerano quella di TO come di tipo civile anche per la presenza, ad esempio, di n° 2 servizi igienici, mentre quella di TI viene determinata di tipo economico sia per avere un solo servizio igienico, sia per avere altezze e rapporti aero-illuminanti ridotti al piano primo. Conseguentemente i valori unitari assunti e le rispettive valutazioni immobiliari alla data di apertura della successione, sono: TO euro 2.050/mq x mq 112,71 = euro 231.055,50 che si arrotonda a 230.000,00 euro (duecentotrentamila/00euro) a titolo cautelativo e si assume quale valore di stima, indicando che l'intera quota apparteneva al defunto euro 2.625/mq x mq 80,80 = euro 212.100,00 Parte_3
Specificando che in successione cade la solo quota di 2/3 appartenente al defunto
8 . Al fine di regolarizzare la rappresentazione catastale Persona_1 dell'abitazione e la rimozione del ripostiglio esterno per quanto sopra detto, si valutano le operazioni necessarie in 350,00 euro spese comprese, da detrarre dalla valutazione complessiva di 212.450,00 che si arrotonda a 210.000,00 euro (duecentodiecimilaeuro/00euro) a titolo cautelativo e si assume quale valore di stima, rilevando che la quota del defunto era di 2/3, un valore di 140.000,00 euro (centoquarantamila/00euro). Conseguentemente: Valore immobiliare beni in TO euro 230.000,00 Valore immobiliare beni in TI euro 140.000,00 Totale valore beni immobiliari cadenti in successione 370.000,00 A tali valori si aggiungono gli importi delle somme depositate presso istituti bancari e il credito UNICOOP al 13 aprile 2014.
PROSPETTO ASSE EREDITARIO Riepilogando quanto richiesto dal quesito, l'attivo ereditario cui spetta un terzo ciascuno ai fratelli, - presunto poiché gli estratti bancari non corrispondono alla data di apertura della successione -, è costituito da: Valore immobiliare beni in TO euro 230.000,00 Valore immobiliare beni in TI per la quota di 2/3 euro 140.000,00 Totale valore beni immobiliari 370.000,00 Estratto Intesa San Paolo al 30/9/2020 euro 43.170,32 Estratto UNICREDIT al 30/9/2020 euro 20.021,39 Credito UNICOOP – NZ al 13/4/2014 euro 19.892,99 Totale valori beni mobiliari euro 83.084,70 Totale asse ereditario presunto euro 453.084,70 A completamento della richiesta del quesito, con le modalità sopra indicate si determina il canone di locazione degli immobili pari a Canone locatizio immobile in TI euro 115.864,78 Canone locatizio immobile in TO euro 199.618,44. Totale canoni euro 315.483,22…”.
Anche per tale aspetto, quindi, devono essere accolte le risultanze dell'espletata
C.T.U., che ha determinato il valore delle unità immobiliari in questione attraverso il metodo di stima sintetica comparativa per valore di mercato, riferita ad immobili simili posti nella zona circostante, tenendo conto dei prezzi medi scambiati all'attualità del mercato immobiliare, in considerazione dei dati forniti dalle agenzie immobiliari, da una consultazione delle quotazioni Omi dell'Agenzia delle Entrate-Territorio riguardanti la zona in cui è ubicato ogni immobile in base dei seguenti indici ubicazione, esposizione, accessibilità, vetustà, stato di manutenzione, grado di finitura, etc..
In base ai parametri utilizzati il CTU, tenuto conto di indagini di tipo indiretto e diretto, ha determinato in modo distinto rispetto alla composizione degli immobili , il prezzo unitario medio da applicare, pervenendo alla stima di €
230,000,00 per l'immobile ubicato a TO e di € 210.000,00 ( 140.000, 00 per la
9 quota dei due terzi del de cuius), per un totale di € 440.000,00 quale valore complessivo dei beni immobili .
Quindi,a seguito dell'attribuzione dell'immobile di TO, le attrici conseguiranno un valore di € 230.000,00 complessivo ( € 115.000,00 ciascuna), di gran lunga inferiore al valore delle quote, che giustifica l'attribuzione degli altri valori rientranti in comunione, secondo quanto precisato nella medesima ordinanza.
➢ Quanto alle somme di denaro , titoli o altri beni
Si è chiarito che le parti sono tenute a rendere il conto ai sensi dell'art 263 cpc per il periodo successivo all'apertura della successione e la ripartizione delle quote avverrà con riferimento alla data del 13 aprile 2014.
Ovviamente, anche gli incrementi determinati dalla gestione degli importi, sino all'attualità andranno a ripartirsi in pari misura tra tutti i comunisti.
Sulla base del rendimento del conto, corredato dalla documentazione bancaria, le cui poste contabili non sono state comunque oggetto di specifiche contestazioni, risulta quanto segue.
10 .
Pertanto, potendosi ritenere il conto presentato dalle attrici accettato dal convenuto, potrà procedersi all'approvazione del progetto divisionale predisposto dal CTU in ottemperanza ai criteri esposti, tenendo conto tuttavia dei frutti e degli interessi dei depositi bancari sino all'attualità.
Pertanto al valore degli immobili si aggiunge l'entità delle somme, comprensive delle voci accessorie, che in base al rendimento dei conti ammontano ad €
90,141,50, per un totale dei beni in comune pari ad € 530.141.50.
Il valore delle singole quote è quindi pari ad € 176.713, 83.
A seguito dell'assegnazione dell'immobile di TO alle attrici (115.000), e ripartendo tra le medesime le somme di denaro, ( € 45.070,75 per ognuna). il valore della porzione sarà pari ad € 160.070,75, così che ciascuna mantiene il diritto al conguaglio di € 16.643,08.
Al contempo il convenuto, conseguendo il piena proprietà i beni immobili ubicati in MONTIGNOSO, conseguirà un valore superiore ( 210.000,00) rispetto alla quota spettante ( 176.713,83), con una differenza pari ad € 33.286,17 che andrà ripartita tra le altre due coeredi. Non è possibile, in questa sede, disporre
11 una rateizzazione degli importi dovuti, trattandosi di conguagli con effetti dalla data di scioglimento della comunione, non risultando preclusi a riguardo accordi tra le parti sulle modalità concrete del versamento.
Sulla base dei dati istruttori acquisiti, quindi, deve essere adottato il progetto divisionale predisposto dal CTU in data 6 maggio 2024, sulla base delle indicazioni del LE , con le precisazioni contenute nella presente pronuncia.
La mancata accettazione in linea principale da parte di tutti i condividenti, preclude la possibilità di dichiararne la esecutività con ordinanza, ai sensi dell'art 789 cpc, dovendosi riconoscere la natura contenziosa anche della fase processuale successiva alla discussione del progetto.
4. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. Per quanto concerne la richiesta di indennità per l'occupazione dell' immobile sito in TO, la domanda del convenuto risulta tardivamente formulata solo in corso di giudizio, all'esito delle operazioni divisionali, e non è quindi ammissibile.
Solo incidentalmente, tuttavia, , da una parte, deve essere rilevato che per quanto allegato e non contestato, anche il convenuto ha goduto sin dall'apertura della successione dei beni siti in MONTIGNOSO.
Inoltre, in assenza di prova che parte dei medesimi sia stata concessa in locazione a terzi, occorre considerare l'approdo ermeneutico della S.C. (Cass.,
8.11.2023, n 31105) secondo il quale “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei
12 criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.”
In assenza di una prova in ordine a condotte di sottrazione ovvero di impedimenti assoluti all'esercizio delle facoltà dominicali, in verità neanche allegate da parte del convenuto, anche nel merito non v'è spazio per accogliere la domanda di indennità.
5. SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese di lite, con riferimento al paradigmatico giudizio di scioglimento di comunioni regolato dagli artt. 784 e seguenti del codice di rito ( fermo convincimento del giudice di nomofilachia che le spese della lite vadano poste «a carico della massa», sincretistica espressione con cui si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis: richiamate da Cass., 12.9.2024, n 24550: Cass.
13/05/2015, n. 9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122;
Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059); detto criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione. Tale interesse- quindi- legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. (cfr., oltre alle pronunce citate nel capoverso che precede, anche Cass. 03/05/2024, n. 12068; Cass. 24/01/2020, n. 1635).
Nel caso di specie, in definitiva, la mancata accettazione del progetto in linea principale preclude la possibilità di porre le spese a carico di tutti i condividenti pro quota, ciascuno per un terzo.
Al contempo, la considerazione dell'adesione in via subordinata al progetto da parte del convenuto, e quindi la permanenza di un interesse comune alla
13 pronuncia di scioglimento, e conduce a ravvisare le condizioni per la integrale compensazione delle spese processuali che di CTU, ai sensi dell'art 92 cpc, e quindi in rapporto alla differente ripartizione in base alle contrapposte posizioni delle parti nel processo.
P.Q.M.
Il LE, pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1
, con atto di citazione notificato in data 30 novembre 2020, Parte_2 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
a) dichiara le unità immobiliari descritte in motivazione non comodamente divisibili, determinandone i valori in conformità ai criteri esposti in motivazione;
b) adotta il progetto divisionale descritto in parte motiva, con attribuzione: a) delle somme e valori rientranti nella massa ereditaria del de cuius,
, e del bene immobile ubicato in TO , via dello Sprone, n 7, Persona_1 almente al Foglio 77, Part 386, sub 2, per intero, congiuntamente alle attrici, e;
Parte_1 Parte_2
b) dei beni immobili ubicati in Montagnoso, Viale Marina, identificati catastalmente al Foglio 19, Part 1271, e Part 1272, sub 1, al convenuto
, per intero, con conguaglio a suo carico di € 16.643,08 Controparte_1 per ciascuna delle attrici;
c) dichiara la integrale compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art 92 cpc
Così deciso in data 24 luglio 2025 dal LE di TO, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico Il Giudice istr.ed est. dott. Michele Sirgiovanni
14 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3178/2020 RG del ruolo generale affari contenziosi, vertente tra
e , rappresentate e difese dall' avv Parte_1 Parte_2
Sabrina PAOLI e dall'avv. Stefano MAGNI ed elettivamente domiciliate nel loro studio ubicato in TO, viale della Repubblica, n 196-Piazzale Falcone e Borsellino, n 4, in forza di procura allegata all'atto introduttivo;
E Pec: vvocati.prato. Email_1
Pec: vvocati.prat t Email_3
Attrici nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele GIACCO, ed Controparte_1 elettivamente domiciliato nel suo studio in TO, via del Castagno n. 88 , in forza di procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 0574.38824 Pec: vvocati.prato.it Email_4
Convenuto
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per le attrici: “ dichiarano di approvare il progetto divisionale redatto dal CTU il 7.4.2024, ai sensi dell'art 720 c.c. e chiedono l'attribuzione del bene immobile posto in TO, ove risiedono da sempre. In ogni caso, stante la mancanza adi contestazioni, chiedono ai sensi dell'art 789 cpc che il giudice dichiari esecutivo il progetto, in denegata ipotesi concludono come da atto di citazione e memoria n 1, ex art 183, VI comma, cpc con assegnazione dei termini ex art 190 cpc“
Per il convenuto: “ in tesi conclude come da comparsa di costituzione;
in ipotesi, come da risultanze della CTU con compensazione delle spese di lite, chiedendo termine ex art 190 cpc.”.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 30 novembre 2020, Parte_1
e esponevano: Parte_2
- che di essere figlie, unitamente al fratello , di , CP_1 Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto a TO il 13.1.2014;
- che il proprio genitore era vedovo e non aveva lasciato alcuna disposizione testamentaria, così che i tre fratelli erano succeduti ex lege nella misura di un terzo ciascuno;
- che l'asse ereditario era costituito dai seguenti beni:
➢ intera proprietà di un appartamento sito in TO, via dello Sprone, n 7, identificato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di TO-Territorio Servizi Catastali al Foglio 77, Part 386, sub 2, Cat. A/2, Cl4, Consistenza 6 Vani, Rendita € 681,72;
➢ quota indivisa pari ai 2/3 dell'intera proprietà di un appartamento sito in TI, Viale Marina, identificato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di TO-Territorio Servizi Catastali al Foglio 19, Part 1271, Zona Cens. 1, Cat. A/2, Cl. 2 , Consistenza 5 VANI, Rendita € 511,29;
➢ quota indivisa pari ai 2/3 dell'intera proprietà di un garage sito in TI, Viale Marina, identificato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di TO- Territorio Servizi Catastali al Foglio 19, Part 1272, sub 1, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Cl. 1 , Consistenza 16 mq, Rendita € 29,75;
➢ € 90.020,69 in somme di denaro, di cui € 43.170,32, depositati presso Intesa San Paolo, come da estratto conto al 30.9.2020; € 20.021,39, depositati presso Unicredit, come da estratto conto al 30.9.2020; € 7.006,33, depositati presso Intesa San Paolo, come da dettaglio titolo al 30.9.2020; € 19.822,65 depositati presso OP NZ ( prestito soci) alla data del 23 maggio 2014;
- che i figli , chiamati all'eredità, avevano accettato tacitamente l'eredità, in quanto avevano goduto dei beni immobili, le sorelle abitando l'appartamento posto in TO, ed il fratello utilizzando quello posto in TI, CP_1
Tanto premesso, convenivano innanzi a questo LE CP_1
per ottenere la divisione dei beni comuni e, in ipotesi di accertata
[...] indivisibilità di quelli immobili, disporne l'assegnazione stabilendo l'ammontare dei conguagli, ovvero la vendita, con la distribuzione del ricavato agli aventi diritto e con condanna alle spese del procedimento in ipotesi di rifiuto di pervenire ad una composizione bonaria della lite.
2 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 deducendo che dalla morte del padre le sorelle si erano impossessate dell'immobile di TO e del compendio mobiliare ed erano quindi tenute a rendere il conto della gestione ereditaria.
Sulla base di tali deduzioni, chiedeva la sospensione delle operazioni divisionali in attesa del rendimento del contro della gestione ereditaria nonché ai sensi dell'art 717 c.c., con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si procedeva quindi ad istruttoria con produzione di documenti, ed espletamento di CTU. Infine, dopo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per integrare la CTU per la predisposizione del progetto divisionale, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria è fondata e deve essere accolta in forza delle seguenti motivazioni.
Innanzitutto, non è in discussione tra le parti che la successione del de cuius,
, nato a [...] il [...] e deceduto a TO il 13.1.2014, Persona_1 trova titolo nella legge e che, unici chiamati all'eredità, sono i figli , Pt_1 Pt_2
e , così che in base all'art 566 c.c. l'intero patrimonio si suddivide tra CP_1
i tre discendenti in parti eguali.
Ancora, non sussistono ancora contestazioni in ordine all'accettazione tacita dell'eredità da parte di tutti i chiamati, già in possesso di alcuni dei beni rientranti nell'asse, ed è pacifico tra le parti che i beni rientranti nel patrimonio sono costituiti dall'intera proprietà di un appartamento sito in TO, via dello
Sprone, n 7, identificato in catasto al Foglio 77, Part 386, sub 2, . nonché dalla quota indivisa pari ai 2/3 dell'intera proprietà di un appartamento e di un garage siti in TI, Viale Marina, catastalmente identificati, il primo, al
Foglio 19, Part 1271, ed il secondo al Foglio 19, Part 1272, sub 1.
3 A tali beni immobili, la cui quota residua è comunque in comunione tra i medesimi tre soggetti di pari valore, si aggiungono le somme oggetto dei depositi nei rapporti intestati al de cuius, per complessivi € 90.020,69.
1. I BENI DA DIVIDERE. LA COMODA DIVISIBILITA' DEI BENI IMMOBILI Gli immobili in comunione sono sinteticamente descritti nella relazione tecnica depositata in data 7.10.2022 dal CTU, geom Persona_2
“… a) Appartamento per civile abitazione ubicato a TO, via dello Sprone 7, oggetto di sanatoria edilizia straordinaria ( PG 80779) del 10 dicembre 2004, rilasciata il 22.1.2008, denuncia inizio attività ( PG 51317 del 4.8.2005, variante finale DIA del I febbraio 2006 ( PG 7324) e sanatoria n 1519, rilasciata il 20.1.1998 Prot. 3388). L'abitazione ha una superficie commerciale totale di mq 112,71, di cui 6.75 mq di terrazzi e balconi. b) Appartamento per civile abitazione ubicato a TI, via Primo Maggio, composto da abitazione al piano terreno di mq 52,73, abitazione al primo piano di mq 15,88, porticato di mq 3,00, resede di mq 3,50 e posto auto scoperto di mq 5,69, per una superficie totale di mq 80,80.”.
Ora, per quanto concerne la divisione di tali beni , comprese le parti condominiali, considera il LE che il concetto di comoda divisibilità di un bene immobile, cui fa riferimento l'art. 720 c.c. e 1114 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento e non gravate, almeno di norma, da pesi, servitù e limitazioni eccessive che possano formarsi senza dovere fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi, e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote, rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass., 11.8.90, n. 8201; Cass., 15.2.90, n. 1104). Vero è che ad escludere la comoda divisibilità di un bene immobile, non è sufficiente un qualsiasi deprezzamento, anche se di lieve entità, delle porzioni rispetto al valore del bene indiviso (come quello indotto, di norma, dall'essere, le porzioni,
4 parte di un'unità originariamente indivisa), ma è necessario che la riduzione di valore delle porzioni - che può (e deve) risultare solo dal rapporto tra l'ampiezza della normale ed ordinaria utilizzazione del bene indiviso e quella consentita dalle porzioni ad attribuire ai partecipanti alla comunione - sia sensibile ed apprezzabile (Cass., 10.4.90, n. 2989). D'altra parte, atteso il richiamo operato dall'art 1116 c.c., trova applicazione l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., che trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass., 28.7.2021, n 21612; Cass.12.2.2021, n
3694).
Anche su tale punto non può che farsi riferimento alle risultanze della relazione del C.T.U., congruamente motivata, anche in punto di descrizione, e corredata da documentazione planimetrica. Secondo le valutazioni effettuate dal consulente, trattandosi di singoli appartamenti destinati ad abitazione e di una autorimessa, la divisione non è effettuabile se non snaturando la natura e la destinazione dei beni. Sulla scorta di tali dati, quindi, la conclusione cui perviene il ctu ed alla quale si ritiene di aderire, è che si tratti di beni non agevolmente frazionabili tecnicamente con la formazione di due porzioni autonome ed indipendenti che presenterebbero, in ogni caso, difficoltà di godimento separato.
Del tutto evidente, in relazione alle considerazioni tecniche e valutative esposte,
è l'incidenza non certo trascurabile che il frazionamento avrebbe sul valore di
5 entrambi gli appartamenti ed il connesso notevole pregiudizio economico derivante dalla divisione in natura.
2. SULLE MODALITA' DELLA DIVISIONE. ASSEGNAZIONE O VENDITA ALL'INCANTO. Le valutazioni - dettagliatamente esposte dal C.T.U - in quanto prive di omissioni, esenti da vizi logici, nonché precise ed esaurienti, possono essere fatte proprie dal LE (Cass., 16.8.89, n. 3711; Cass., 9.5.86, n. 3085).
Conseguentemente, la non comoda divisibilità dei beni nei termini sopra specificati deve ritenersi un dato acquisito al processo e non seriamente contestabile, di talché deve procedersi all'assegnazione per l'intero dei singoli immobili ai singoli comproprietari - in tal caso stabilendo in favore dell'altro il diritto di una somma corrispondente alla quota spettante sul bene a titolo di conguaglio. Infatti, solo se tale soluzione non risulti in alcun modo praticabile, dovrà essere disposta, quale alternativa residuale ed estrema, la vendita giudiziale, in forza degli artt 1116 e 720 ult. comma c.c..
In tale prospettiva, quindi, occorre considerare : a) che l'istanza di attribuzione del bene presenta natura di eccezione (nei confronti della pretesa diversa di vendita giudiziale) e non di domanda;
b) che al caso di specie, giusta la parità delle quote, non può applicarsi la regola della prevalenza della richiesta avanzata dal condividente a cui spetta la quota maggiore, fatta salva la possibilità di assegnazione congiunta;
c) che la vendita giudiziale costituisce sempre l'extrema ratio, mentre nel conflitto tra i diversi diritti al bene in natura devono valutarsi le ragioni di opportunità e convenienza per l'interesse comune dei condividenti.
In effetti, allorché nella comunione sia compreso un immobile non comodamente divisibile ed i comproprietari siano titolari, "ab origine", di quote identiche, l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza ex art. 720 c.c., che consentono di apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione
6 solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza e senza che, peraltro, l'individuazione del condividente assegnatario del bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi ( Cass., 20.3.2019, n 7869). Peraltro, in tal caso, non potrebbe essere rilevata la tardività della domanda ove avanzata prima della vendita, in quanto, secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote. Ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione (Cass., 13.6.2019, n 15926).
Precisati i principi di carattere generale, nella presente fattispecie la attrici hanno formulato congiuntamente domande di assegnazione dei beni aderendo al progetto divisionale prospettato e per tale parte, sia pure implicitamente, accettato anche dal convenuto che ha manifestato interesse esclusivo ai due immobili posti in TI, lasciando quello in TO alle sorelle, così che la ripartizione può avvenire attraverso il conferimento dei cespiti indivisibili in natura, con determinazione dei conguagli dovuti.
I criteri a cui attenersi sono già stati esplicitati nell'ordinanza emessa il 7 novembre 2023, alla quale dovrà essere espresso richiamo nella presente sentenza. In particolare, è stato chiarito che il progetto divisionale avrebbe dovuto attenersi ai seguenti criteri:
✓ Quanto ai beni immobili,
7 I) inserendo i beni per intero in due distinte porzioni comprendenti rispettivamente l'appartamento ubicato in TO e l'appartamento ed il garage ubicati in TI, non in quota ma per l'intero, poiché la residua quota di 1/3 risulta (per 1/9 ciascuno) comunque a favore dei medesimi condividenti;
II) ai fini della determinazione dei conguagli i valori dei beni , in assenza di dati di stima differenti, possono essere quelli accertati nella relazione depositata in data 7.10.2022 dal CTU, geom. pari ad € 230.000,00 per il bene Persona_3 sub a) e 210.000,00 per i beni otendosi limitare lo scioglimento della comunione alla quota di 2/3, mantenendo in comunione la quota residua );
3. LA VALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI E LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE QUOTE Ai fini dell'entità dei conguagli, punto di partenza è che la stima dei beni da dividere, ai sensi dell'art. 726 c.c., richiamato dall'art 1116 c.c., va fatta con riferimento all'epoca attuale della divisione tenendo quindi conto dei fattori incidenti sul valore dei beni verificatisi solo in epoca posteriore allo svolgimento della perizia.
Circa la determinazione del valore, rileva il CTU ( pag 3 relazione) che
“La determinazione del valore, da effettuarsi alla data di apertura della successione (13 aprile 2014), viene stabilita alle seguenti condizioni: a) che lo stato di manutenzione dei beni sia stato normale;
b) che ogni e qualsiasi spesa sostenuta per la manutenzione, modifica e miglioria sia “assorbita” dalla condizione di normalità degli immobili, non essendo stata prodotta alcuna documentazione al riguardo;
c) che le valutazioni unitarie di riferimento siano quelle medie indicate dalle tabelle OMI del periodo di riferimento allegate alla presente perizia ( allegati A e B). Come già indicato, ai fini della valutazione degli immobili si fa riferimento alle tabelle O.M.I. alla data di apertura della successione (allegate alla relazione) documento) riferite al primo semestre 2014. Per quanto concerne le caratteristiche di riferimento delle abitazioni, pur essendo entrambe di categoria A/2, si considerano quella di TO come di tipo civile anche per la presenza, ad esempio, di n° 2 servizi igienici, mentre quella di TI viene determinata di tipo economico sia per avere un solo servizio igienico, sia per avere altezze e rapporti aero-illuminanti ridotti al piano primo. Conseguentemente i valori unitari assunti e le rispettive valutazioni immobiliari alla data di apertura della successione, sono: TO euro 2.050/mq x mq 112,71 = euro 231.055,50 che si arrotonda a 230.000,00 euro (duecentotrentamila/00euro) a titolo cautelativo e si assume quale valore di stima, indicando che l'intera quota apparteneva al defunto euro 2.625/mq x mq 80,80 = euro 212.100,00 Parte_3
Specificando che in successione cade la solo quota di 2/3 appartenente al defunto
8 . Al fine di regolarizzare la rappresentazione catastale Persona_1 dell'abitazione e la rimozione del ripostiglio esterno per quanto sopra detto, si valutano le operazioni necessarie in 350,00 euro spese comprese, da detrarre dalla valutazione complessiva di 212.450,00 che si arrotonda a 210.000,00 euro (duecentodiecimilaeuro/00euro) a titolo cautelativo e si assume quale valore di stima, rilevando che la quota del defunto era di 2/3, un valore di 140.000,00 euro (centoquarantamila/00euro). Conseguentemente: Valore immobiliare beni in TO euro 230.000,00 Valore immobiliare beni in TI euro 140.000,00 Totale valore beni immobiliari cadenti in successione 370.000,00 A tali valori si aggiungono gli importi delle somme depositate presso istituti bancari e il credito UNICOOP al 13 aprile 2014.
PROSPETTO ASSE EREDITARIO Riepilogando quanto richiesto dal quesito, l'attivo ereditario cui spetta un terzo ciascuno ai fratelli, - presunto poiché gli estratti bancari non corrispondono alla data di apertura della successione -, è costituito da: Valore immobiliare beni in TO euro 230.000,00 Valore immobiliare beni in TI per la quota di 2/3 euro 140.000,00 Totale valore beni immobiliari 370.000,00 Estratto Intesa San Paolo al 30/9/2020 euro 43.170,32 Estratto UNICREDIT al 30/9/2020 euro 20.021,39 Credito UNICOOP – NZ al 13/4/2014 euro 19.892,99 Totale valori beni mobiliari euro 83.084,70 Totale asse ereditario presunto euro 453.084,70 A completamento della richiesta del quesito, con le modalità sopra indicate si determina il canone di locazione degli immobili pari a Canone locatizio immobile in TI euro 115.864,78 Canone locatizio immobile in TO euro 199.618,44. Totale canoni euro 315.483,22…”.
Anche per tale aspetto, quindi, devono essere accolte le risultanze dell'espletata
C.T.U., che ha determinato il valore delle unità immobiliari in questione attraverso il metodo di stima sintetica comparativa per valore di mercato, riferita ad immobili simili posti nella zona circostante, tenendo conto dei prezzi medi scambiati all'attualità del mercato immobiliare, in considerazione dei dati forniti dalle agenzie immobiliari, da una consultazione delle quotazioni Omi dell'Agenzia delle Entrate-Territorio riguardanti la zona in cui è ubicato ogni immobile in base dei seguenti indici ubicazione, esposizione, accessibilità, vetustà, stato di manutenzione, grado di finitura, etc..
In base ai parametri utilizzati il CTU, tenuto conto di indagini di tipo indiretto e diretto, ha determinato in modo distinto rispetto alla composizione degli immobili , il prezzo unitario medio da applicare, pervenendo alla stima di €
230,000,00 per l'immobile ubicato a TO e di € 210.000,00 ( 140.000, 00 per la
9 quota dei due terzi del de cuius), per un totale di € 440.000,00 quale valore complessivo dei beni immobili .
Quindi,a seguito dell'attribuzione dell'immobile di TO, le attrici conseguiranno un valore di € 230.000,00 complessivo ( € 115.000,00 ciascuna), di gran lunga inferiore al valore delle quote, che giustifica l'attribuzione degli altri valori rientranti in comunione, secondo quanto precisato nella medesima ordinanza.
➢ Quanto alle somme di denaro , titoli o altri beni
Si è chiarito che le parti sono tenute a rendere il conto ai sensi dell'art 263 cpc per il periodo successivo all'apertura della successione e la ripartizione delle quote avverrà con riferimento alla data del 13 aprile 2014.
Ovviamente, anche gli incrementi determinati dalla gestione degli importi, sino all'attualità andranno a ripartirsi in pari misura tra tutti i comunisti.
Sulla base del rendimento del conto, corredato dalla documentazione bancaria, le cui poste contabili non sono state comunque oggetto di specifiche contestazioni, risulta quanto segue.
10 .
Pertanto, potendosi ritenere il conto presentato dalle attrici accettato dal convenuto, potrà procedersi all'approvazione del progetto divisionale predisposto dal CTU in ottemperanza ai criteri esposti, tenendo conto tuttavia dei frutti e degli interessi dei depositi bancari sino all'attualità.
Pertanto al valore degli immobili si aggiunge l'entità delle somme, comprensive delle voci accessorie, che in base al rendimento dei conti ammontano ad €
90,141,50, per un totale dei beni in comune pari ad € 530.141.50.
Il valore delle singole quote è quindi pari ad € 176.713, 83.
A seguito dell'assegnazione dell'immobile di TO alle attrici (115.000), e ripartendo tra le medesime le somme di denaro, ( € 45.070,75 per ognuna). il valore della porzione sarà pari ad € 160.070,75, così che ciascuna mantiene il diritto al conguaglio di € 16.643,08.
Al contempo il convenuto, conseguendo il piena proprietà i beni immobili ubicati in MONTIGNOSO, conseguirà un valore superiore ( 210.000,00) rispetto alla quota spettante ( 176.713,83), con una differenza pari ad € 33.286,17 che andrà ripartita tra le altre due coeredi. Non è possibile, in questa sede, disporre
11 una rateizzazione degli importi dovuti, trattandosi di conguagli con effetti dalla data di scioglimento della comunione, non risultando preclusi a riguardo accordi tra le parti sulle modalità concrete del versamento.
Sulla base dei dati istruttori acquisiti, quindi, deve essere adottato il progetto divisionale predisposto dal CTU in data 6 maggio 2024, sulla base delle indicazioni del LE , con le precisazioni contenute nella presente pronuncia.
La mancata accettazione in linea principale da parte di tutti i condividenti, preclude la possibilità di dichiararne la esecutività con ordinanza, ai sensi dell'art 789 cpc, dovendosi riconoscere la natura contenziosa anche della fase processuale successiva alla discussione del progetto.
4. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. Per quanto concerne la richiesta di indennità per l'occupazione dell' immobile sito in TO, la domanda del convenuto risulta tardivamente formulata solo in corso di giudizio, all'esito delle operazioni divisionali, e non è quindi ammissibile.
Solo incidentalmente, tuttavia, , da una parte, deve essere rilevato che per quanto allegato e non contestato, anche il convenuto ha goduto sin dall'apertura della successione dei beni siti in MONTIGNOSO.
Inoltre, in assenza di prova che parte dei medesimi sia stata concessa in locazione a terzi, occorre considerare l'approdo ermeneutico della S.C. (Cass.,
8.11.2023, n 31105) secondo il quale “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei
12 criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.”
In assenza di una prova in ordine a condotte di sottrazione ovvero di impedimenti assoluti all'esercizio delle facoltà dominicali, in verità neanche allegate da parte del convenuto, anche nel merito non v'è spazio per accogliere la domanda di indennità.
5. SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese di lite, con riferimento al paradigmatico giudizio di scioglimento di comunioni regolato dagli artt. 784 e seguenti del codice di rito ( fermo convincimento del giudice di nomofilachia che le spese della lite vadano poste «a carico della massa», sincretistica espressione con cui si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis: richiamate da Cass., 12.9.2024, n 24550: Cass.
13/05/2015, n. 9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122;
Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059); detto criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione. Tale interesse- quindi- legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. (cfr., oltre alle pronunce citate nel capoverso che precede, anche Cass. 03/05/2024, n. 12068; Cass. 24/01/2020, n. 1635).
Nel caso di specie, in definitiva, la mancata accettazione del progetto in linea principale preclude la possibilità di porre le spese a carico di tutti i condividenti pro quota, ciascuno per un terzo.
Al contempo, la considerazione dell'adesione in via subordinata al progetto da parte del convenuto, e quindi la permanenza di un interesse comune alla
13 pronuncia di scioglimento, e conduce a ravvisare le condizioni per la integrale compensazione delle spese processuali che di CTU, ai sensi dell'art 92 cpc, e quindi in rapporto alla differente ripartizione in base alle contrapposte posizioni delle parti nel processo.
P.Q.M.
Il LE, pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1
, con atto di citazione notificato in data 30 novembre 2020, Parte_2 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
a) dichiara le unità immobiliari descritte in motivazione non comodamente divisibili, determinandone i valori in conformità ai criteri esposti in motivazione;
b) adotta il progetto divisionale descritto in parte motiva, con attribuzione: a) delle somme e valori rientranti nella massa ereditaria del de cuius,
, e del bene immobile ubicato in TO , via dello Sprone, n 7, Persona_1 almente al Foglio 77, Part 386, sub 2, per intero, congiuntamente alle attrici, e;
Parte_1 Parte_2
b) dei beni immobili ubicati in Montagnoso, Viale Marina, identificati catastalmente al Foglio 19, Part 1271, e Part 1272, sub 1, al convenuto
, per intero, con conguaglio a suo carico di € 16.643,08 Controparte_1 per ciascuna delle attrici;
c) dichiara la integrale compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art 92 cpc
Così deciso in data 24 luglio 2025 dal LE di TO, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico Il Giudice istr.ed est. dott. Michele Sirgiovanni
14 15