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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/09/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 2139/23 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO nella causa
T R A
quale amministratore di sostegno di Parte_1
(nata il [...] in [...], elettivamente Parte_2 domiciliato in Roma, via Ugo Bartolomei n. 23 presso lo studio dell'Avv. Antonio
Caruso, che la rappresentata e difesa giusta procura in atti ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via S. Pellico n. 44, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Dolfi e dall'Avv. Giovanni Agostini, giusta procura in atti convenuto
NONCHE'
, in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato CP_2
in Roma, P.zza delle V Giornate n.3, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo
Guiducci, giusta procura in atti all'udienza dell'8.7.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO accerta e dichiara che l'evento occorso a in data Parte_2
31.10.2019 costituisce un infortunio sul lavoro da cui è derivato un danno biologico nella misura del 30%;
1 dichiara il diritto della predetta ricorrente a vedersi riconosciute le conseguenziali prestazioni di legge e, per l'effetto, condanna l' alla CP_2 corresponsione, in favore di dell'indennizzo da Parte_2
erogarsi in forma di rendita nell'indicata misura e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite CP_2 che liquida in € 4.638,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa nonché oltre rimborso del contributo unificato versato;
rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_2
convenuta Controparte_1 compensa per intero le spese di lite tra la ricorrente e la convenuta
[...]
CP_1 fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.4.2023 ha esposto quanto Parte_2
segue:
- di aver lavorato alle dipendenze di presso il supermercato Controparte_1
“ON” di ID EL (RM), via Nomentana km 16.100 (località Colleverde) con mansioni di cassiera a decorrere dall'1.6.2011;
- di aver subito, in data 31.10.2019 alle ore 18.48 circa, un'aggressione sul posto di lavoro da parte di due rapinatori i quali, entrati nel supermercato armati di coltello, la minacciavano e riuscivano a farsi consegnare il denaro contante custodito nella cassa ad ella assegnata;
- che tale evento traumatico le ha provocato un forte stato di shock e l'insorgenza di una grave patologia psichica per la quale è stata ricoverata presso varie strutture sanitarie come risultante dalla copiosa documentazione prodotta in atti;
- di non essere “riuscita a superare lo stress post traumatico” e di non essere riuscita né a tornare a svolgere la propria attività lavorativa né a provvedere autonomamente alle attività quotidiane essenziali;
2 - che l'insorgere di tale patologia a causa del descritto evento traumatico avrebbe determinato anche gravi pregiudizi alla sua sfera economica e relazionale, nonché in quella dei suoi familiari;
- di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere dall' le prestazioni di legge conseguenti al riconoscimento della natura CP_2
professionale delle patologie conseguenti dal suddetto evento (domanda amministrativa del 31.10.2020, respinta con provvedimento di rigetto del 17.10.2020 sul presupposto che si tratterebbe di malattia comune);
- che la verificazione dell'evento e dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali da ella subiti sarebbero da attribuirsi alla responsabilità della parte datoriale ex art. 2087
c.c. la quale avrebbe omesso di approntare le misure di sicurezza a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, stante la prevedibilità degli episodi di aggressione in ragione del rilevante numero di rapine precedentemente perpetrate nel supermercato e la mancata predisposizione di strumenti di dissuasione (eccezion fatta per l'impianto di video sorveglianza), come dimostrato dal fatto che i malviventi “non hanno trovato alcun ostacolo al loro progetto criminale”;
- che la sarebbe tenuta pertanto a risarcire tutti i danni da ella Controparte_1
patici in conseguenza dell'evento;
- che l' avrebbe erroneamente respinto la sua domanda amministrativa atteso CP_2
che il c.d. “rischio rapina” rientra tra i rischi professionali coperti dalla tutela assicurativa.
Sulla base di tali sintetizzate deduzioni, la ricorrente ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro e l chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni CP_2 di:” 1) accertare la correlazione tra che la patologia della signora Parte_2
e l'evento rapina subito durante lo svolgimento del proprio lavoro e, per l'effetto, dichiarare l'esistenza dei requisiti propri per indennizzare l'evento infortunio sottoposto alla tutela assicurativa sociale dell' , condannando l'Istituto CP_2 assicurativo al pagamento 309.379,00 o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di sua competenza con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
2) accertare e dichiarare la responsabilità del datore di lavoro per non aver predisposto
3 tutti gli strumenti atti a tutelare i dipendenti contro il “rischio rapina” e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro, la società “ in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per i motivi espressi in narrativa, quantificabili in € 309.379,00, o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, o al pagamento del c.d. “danno differenziale” nella somma che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali
(15%), CPA, IVA e contributo unificato.”
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1
per infondatezza sul duplice rilievo del corretto assolvimento, da parte sua, quale datore di lavoro, agli adempimenti in materia di tutela del lavoratore e dell'insussistenza del nesso di causalità tra la rapina subìta e la condizione clinica della ricorrente.
Si è costituito in giudizio anche l' ribadendo che i postumi denunciati dalla CP_2 lavoratrice sarebbero riconducibili a “malattia comune” e quindi non correlati eziologicamente alla rapina occorsa presso il supermercato.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione di documenti, l'espletamento della prova orale e di una ctu medico-legale, all'udienza dell'8.7.2025 la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo in epigrafe con termine riservato per il deposito della motivazione.
La domanda è fondata nei termini e nei limiti di seguiti precisati.
L'OGGETTO DEL GIUDIZIO
Parte ricorrente agisce per vedersi riconosciuto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito dell'evento traumatico occorsole in data 31.10.2019 mentre prestava servizio il supermercato ON gestito dalla Controparte_1 rappresentato da una rapina nella quale è rimasta coinvolta.
La domanda è rivolta sia nei confronti dell' sia contro il proprio datore di CP_2 lavoro.
Sotto il primo profilo, la ricorrente assume che detto evento sia qualificabile come infortunio sul lavoro e quindi i conseguenti postumi psichici permanenti devono essere indennizzati dall previdenziale ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 CP_3
4 (“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”).
Sotto il secondo profilo, la ricorrente postula una responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ. per l'omessa adozione di strumenti di prevenzione adeguati alla salvaguardia dell'incolumità dei dipendenti per il rischio specifico di rapine, sottolineando che lo stesso supermercato era già stato oggetto in precedenza di episodi criminali analoghi e che esso è ubicato in una zona isolata.
Trattasi, pertanto, di due distinte fonti di responsabilità che hanno differenti referenti normativi.
Per quanto riguarda l'invocata tutela il fondamento normativo è costituito CP_2
dal cit. d.P.R 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e dal d.lgs 23 febbraio 2000, n. 38, che prevedono la tutela per il lavoratore per lesioni fisiche o psichiche provocate da un evento improvviso e violento in occasione dei lavoro.
L'ipotizzata responsabilità del datore di lavoro si fonda invece sulla ritenuta violazione dell'art. 2087 cod. civ., secondo cui “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Come si dirà meglio in seguito, tale precetto generale si sostanzia in un obbligo generale di protezione del lavoratore: il datore di lavoro deve avere riguardo alla particolarità del lavoro e dei suoi rischi specifici, adoperando a tal fine le misure idonee secondo l'esperienza, le tecnologie, i metodi disponibili per prevenire il rischio di danno alla salute psico fisica del lavoratore.
Com'è noto, l'art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965 (secondo cui
“L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro”) prevede una limitazione della responsabilità civile del datore di lavoro.
Da tale disposizione si ricava che per tutti i danni coperti dall'assicurazione obbligatoria il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere civilmente;
di conseguenza, mutatis mutandis, laddove la copertura assicurativa non interviene per
5 mancanza di suoi presupposti, non opera l'esonero (c.d. danno differenziale). Ne consegue che il datore di lavoro sarà sempre tenuto, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 2087 c.c., a risarcire gli eventi e i danni per i quali non operi l'assicurazione obbligatoria (c.d. danno complementare o differenziale qualitativo), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile.
È quindi ammessa l'azione diretta del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per ottenere l'integrale risarcimento del danno patito, o nel caso in cui sia intervenuto l'assicuratore sociale la differenza tra quanto già percepito dall per l'effetto del CP_2
riconoscimento della natura professionale della malattia o dell'infortunio e il danno effettivamente subito.
Dunque, venendo in rilievo due diverse tipologie di responsabilità, da una parte l'obbligazione indennitaria a carico dell'Istituto assicuratore, dall'altra l'obbligazione risarcitoria in capo al datore di lavoro, occorre valutare distintamente gli elementi costitutivi dell'una e dell'altra fattispecie.
Tuttavia, siccome le tutele invocate dalla ricorrente scaturiscono dal medesimo evento, è utile compiere una preliminare disamina della vicenda fattuale in esame, evidenziando gli aspetti salienti della stessa utili per effettuare il vaglio dei profili di responsabilità addebitati alle convenute, per poi analizzare (separatamente) le singole ipotesi di responsabilità.
SULLE CIRCOSTANZE DI FATTO RILEVANTI AI FINI DELLA
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI CONVENUTE
Risulta incontroverso che, in data 31.10.2019, all'interno del supermercato
“ON” di ID EL (RM), via Nomentana km 16.100 (località Colleverde) si sia verificata una rapina nella quale è rimasta coinvolta l'odierna ricorrente (vedi allegazioni delle parti, deposizioni testimoniali raccolte in questo giudizio e filmati dell'impianto di videosorveglianza depositati in atti).
In particolare, dalle riprese video dell'impianto di videosorveglianza in atti e dalle dichiarazioni testimoniali si evince che la rapina è stata perpetrata da due malviventi, uno dei quali armato di coltello, che si sono subito diretti verso le casse una volta entrati del supermercato;
il rapinatore disarmato si è velocemente direzionato verso
6 la postazione dell'odierna ricorrente e ha strattonato la medesima per qualche istante finché ella non è risuscita a divincolarsi ed allontanarsi.
Dalla copiosa documentazione medica in atti si evince che, in seguito all'evento,
l'odierna ricorrente ha immediatamente accusato un malore ed è stata ricoverata presso l'Ospedale Sant'Andrea di Roma a cui seguivano ulteriori ricoveri ospedalieri per problemi di natura psichiatrica, il cui decorso clinico è stato dettagliatamente esaminato nella disposta ctu medico-legale.
Per quanto riguarda il contesto in cui si è verificato l'evento, è stato accertato che l'esercizio commerciale fosse dotato di sistemi di video sorveglianza e che l'azienda avesse recentemente installato presso il punto vendita una cassaforte antirapina e cc.dd. bunker temporizzati ad apertura ritardata. In pratica, la postazione lavorativa del cassiere
è munita di un cassetto porta denaro e di un “bunker” nel vano sottostante dotato di una fessura. In base al regolamento aziendale, i cassieri, man mano che prelevano gli incassi, devono mantenere nel cassetto porta denaro solamente le somme necessarie ad effettuare il resto ai clienti (c.d “fondo cassa”), mentre la restante parte cassa degli incassi deve essere invece inserito nel “bunker” attraverso l'apposita fessura. Il bunker viene aperto dall'operatore di cassa con la digitazione di un codice e l'apertura dello stesso avviene qualche minuto dopo aver digitato il codice.
Il denaro contenuto nei bunker viene riversato nella c.d. “cassaforte intelligente” dal quale può essere ritirato soltanto dalla società portavalori esterna addetta al ritiro che possiede i codici di apertura della stessa.
È emerso poi che l'azienda ha apposto in vari punti del supermercato cartelli informativi della presenza delle telecamere e della cassaforte antirapina e di bunker temporizzati ad apertura ritardata (con specifico riguardo al cartello relativo alla presenza delle “casse bunker”, si sottolinea che questo reca l'immagine di una cassaforte e di uno orologio-cronometro con la scritta “CASSAFORTE E BUNKER
TEMPORIZZATI” e l'indicazione sottostante “Questo punto vendita è dotato di cassaforte antirapina e bunker temporizzati ad apertura ritardata. Il personale non dispone dei codici di accesso e non può variare i tempi di apertura”).
7 Dalle risultanze processuali si evince, poi, che al personale addetto alle casse è stato illustrato il funzionamento dei descritti sistemi anti rapina in occasione di incontri formativi sul tema della sicurezza.
Sulle circostanze appena indicate, il teste a dichiarato: “in Tes_1 quel periodo, proprio in ragione del numero delle rapine (anche in altri negozi), furono adottate le casse temporizzate proprio per apprezzare misure antirapina. Con
l'introduzione del bunker non so dire se il numero delle rapine sia diminuito, sicuramente gli importi che i rapinatori riuscivano a prelevare era di meno.(…)
L'azienda aveva installato un sistema di telecamere ed i cassieri avevano dei sistemi di casse temporizzate, così come la cassaforte. Praticamente ci sono dei bunker posizionati sotto la cassa in cui vengono inserite tutte le banconote di taglio grande e ciò per disincentivare le rapine. Sono delle piccole cassaforte con delle fessure dove vengono inserite le banconote e la cui apertura è temporizzata se non ricordo male in 3 minuti.
Poi i bunker vengono riversati nella cassaforte continua che è anche essa temporizzata.” Il teste a riferito” Non ricordo particolari problemi di Tes_2
sicurezza legati al punto vendita di Colleverde. Ricordo che il punto vendita in questione subì uno o due rapine da quando è stato acquisito.(…) punti vendita sono dotati di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso la cui presenza è visibile ad occhio nudo
e segnalata da appositi avvisi all'ingresso e all'interno del punto. Le casse sono dotate di dispositivi bunker in cui vengono inserite le banconote dell'incasso e tali bunker hanno un sistema temporizzato di apertura. Anche la dotazione del sistema bunker è segnalata nel supermercato. Per mia esperienza i dispositivi bunker non sono stati mai oggetto di attacchi. Al termine dell'attività giornaliera il cassiere preleva il contenitore all'interno del bunker e colloca la sua dotazione monetaria all'interno della cassaforte continua (oggi intelligente) che può essere aperta solamente con chiavi nella disponibilità dell'istituto di vigilanze. Tutto il personale effettua corsi di formazione sull'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di rapina.
Ad agosto 2019 il punto vendita è stato soggetto a ristrutturazione completa ed io mi sono recato personalmente presso il punto vendita e ho fatto formazione a tutti i cassieri del punto vendita, anche in materia di misure e procedure antirapina.(…) Il punto Co vendita di Colleverde era in precedenza gestito dalla ed era già dotato dei bunker
8 che erano diversi da quelli nostri, poi noi ON siamo subentrati nel 2011 e, in seguito, abbiamo installato i nostri bunker poi sostituiti con quelli di ultima generazione nel
2019, comunque la logica è la stessa ossia ridurre il denaro disponibile per ridurre il rischio.”(…) Durante i corsi ai cassieri gli viene indicato in caso di rapina di aprire immediatamente il cassetto e lasciare che i rapinatori prelevino il denaro, in modo che la rapina termini nel più breve tempo possibile e senza rischi per l'incolumità del personale. Anche il teste ha confermato la predisposizione da parte del Testimone_3 datore di lavoro dei suddetti strumenti di dissuasione e l'effettiva formazione del personale sul funzionamento dei medesimi (“L'azienda ha predisposto dei bunker sotto ogni cassa in cui vengono inserite banconote di grande taglio (come quelle a partire da euro 50,00). Il bunker è chiuso con un codice personale in dotazione del cassiere e per aprirlo bisogna inserire tale codice e attendere almeno 5 minuti. In sostanza dall'inserimento del codice all'apertura del bunker passano almeno 5 minuti.
Nel periodo inziale di affiancamento mi hanno spiegato come comportami in caso di rapina e cioè mi hanno illustrato le modalità di funzionamento della cassa con bunker e mi hanno detto di premere il pulsante di apertura del cassetto della cassa e di fare un passo indietro in lontananza dai rapinatori.(…) Anche la cassaforte centrale è temporizzata Il cassiere a fine turno riversa il bunker nella cassaforte centrale.
Secondo le procedure ON le banconote di grande taglio devono essere immediatamente inserite nel bunker sotto la cassa;
nella prassi appena hai un valore di circa euro 100,00 (per esempio 5 banconote da 20) l'operatore deve riversare il denaro nel bunker. La cassa è dotata solo della liquidità per dare il resto. Preciso che io mi occupo anche di cassa perché svolgo mansioni promiscue di cassa e addetto all'ortofrutta”). Il teste si è invece limitato ad asserire “Osservando Tes_4
la foto prodotta sub. doc. 5 fascicolo società convenuta che mi si mostra posso dire che il cartello area videosorvegliata vi è sempre stato, mentre non sono sicuro se, al momento della rapina del 31.10.2019, ci fosse l'altro avviso cassaforte e bunker temporizzati”.
In merito all'ubicazione del punto vendita, non può aderirsi alla ricostruzione attorea circa l'asserita collocazione isolata del punto vendita: dall'escussione testimoniale è emerso, infatti, che il supermercato si trova in una zona residenziale, nelle
9 cui adiacenze insistono altri esercizi commerciali;
che la zona è servita, inoltre, da illuminazione pubblica e dal servizio pubblico di trasporto.
Sul punto il teste ha riferito: “Il punto vendita insiste sulla via Tes_4
Nomentana. Non è una zona isolata ma è inserita in un contesto urbano. L'illuminazione stradale è normale, non è una zona buia (…) Nella zona in questione ci sono anche altri esercizi commerciali, come bar (…) La parte opposta della strada dove insiste il supermercato è tutta campagna.” (verbale 30.5.2024). Anche il teste Testimone_3 ha affermato: “Il punto vendita è su via Nomentana ed è collocato sull'incrocio principale di Colleverde ove insistono numerosi palazzi ed altri esercizi commerciali
(come bar, gelaterie, farmacia e altro). La zona è servita da illuminazione pubblica e non è buio nelle ore serali. Davanti al negozio ci sono due fermate dell'autobus (verbale
30.5.2024). E ancora il teste a dichiarato: “Il punto vendita è situato Tes_2
sulla via Nomentana in una zona commerciale servita da illuminazione pubblica. ".
Quanto al numero di rapine avvenute nel punto vendita precedentemente al
31.10.2019, va osservato che, stante la carenza di dati obiettivi ricavabili dalle testimonianze raccolte in giudizio avendo queste contenuto discordante, è stato ordinato da questo Tribunale alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti (Stazione di
Carabinieri di ID EL e Questura di Roma – IV Distretto PS San Basilio) di relazionare in merito al numero di rapine e/o tentativi di rapina verificatesi e/o segnalati presso il supermercato ON di ID EL.
Ed infatti i testi ascoltati hanno riferito che tutte le rapine o furti nonché episodi di aggressione avvenuti nel punto vendita venivano debitamente denunciati alle forze dell'ordine (vedi in particolare le dichiarazioni rilasciate da non smentite Tes_1 dal teste che si è limitato ad affermare che “La società che gestisce il punto Tes_2
vendita non è tenuta a comunicare [alla società ON Nord Ovest, ndr] l'evento rapina
e può anche non farlo, ma noi siamo a conoscenza di tutte le rapine in relazione alle quali viene aperto un sinistro assicurativo perché c'è una assicurazione generale per tutti i punti”).
Ebbene, tale accertamento d'ufficio ha permesso di verificare che, prima dell'evento in questione, si fossero verificate nel supermercato due rapine,
10 rispettivamente avvenute il 11.3.2013, 20.3.2013, ossia risalenti a 6 anni prima della rapina da cui origina la presente controversia.
Orbene, esposte le circostanze di fatto più significative che hanno caratterizzato l'episodio per cui è causa, occorre vagliare la sussistenza di eventuali profili responsabilità imputabili alle parti convenute.
SULLA RESPONSABILITA' DELLA PARTE CONTENUTA INAIL.
Partendo dalla valutazione dei profili di responsabilità addebitati all' è CP_2 opportuno precisare che l'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 (“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”), per quel che qui intessa, prevede che “L'assicurazione comprende tutti
i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni […]”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della configurabilità di un infortunio sul lavoro, è necessaria la sussistenza dell'occasione di lavoro quale criterio di collegamento tra l'evento infortunistico e l'attività lavorativa. Detto requisito del nesso di occasionalità lavorativa giustifica la tutela differenziata, costituzionalmente garantita, rispetto ad altri eventi dannosi, e ricomprende tutte le attività prodromiche e strumentali all'esecuzione della prestazione lavorativa e tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore
(col solo limite, in quest'ultimo caso, del c.d. rischio elettivo).
Con precipuo riguardo alla fattispecie del rapporto tra fatto doloso del terzo e occasione di lavoro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17685 del 2015, hanno fissato le coordinate ermeneutiche che l'interprete deve utilizzare per verificare se si è in presenza di un infortunio sul lavoro.
Tali principi sono stati recentemente ripresi dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 31485 del 2021.
11 Secondo tale giurisprudenza, la tutela assicurativa, previdenziale e solidaristica va esclusa nel caso in cui la causa violenta dell'evento occorso al lavoratore, sul luogo o sulle vie del lavoro, sia stata integrata dal comportamento doloso del terzo riconducibile ai rapporti personali tra l'aggressore e la vittima e, come tali, del tutto estranei all'attività lavorativa. In tale ipotesi, il collegamento tra evento lesivo e attività lavorativa risulta basato su una mera coincidenza cronologica e topografica, tale da escludere la possibilità di ritenere configurata l'occasione di lavoro.
In sostanza, la protezione assicurativa del lavoratore aggredito è configurabile laddove il luogo di lavoro abbia semplicemente costituito il nesso di occasionalità necessaria con comportamenti del terzo sfociati in episodi delittuosi diretti a colpire vittime di un intento criminoso scelte a caso, agevolandoli o rendendoli possibili, mentre non costituisce evento protetto, meritevole della protezione assicurativa e solidaristica, la situazione di pericolo individuale che abbia esposto all'azione delittuosa dell'aggressore la sola vittima, per effetto dei rapporti interpersonali e, dunque, extra- lavorativi.
Con specifico riferimento ad episodi di rapina verificatisi sul luogo di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il disturbo post traumatico da stress derivante dall'esposizione a fattori traumatici estremi, come una rapina avvenuta sul posto di lavoro, deve essere inquadrato come infortunio sul lavoro e non come malattia professionale. La rapina, infatti, essendo un atto doloso compiuto da terzi, è configurabile come causa violenta e concentrata, potenzialmente dannosa per la salute di chi la subisce e cioè quale causa di infortunio del lavoratore” (Cass. n. 8301 del 2019).
Applicando tali principi al caso concreto in esame, deve rilevarsi come sia incontestato che l'evento in discussione è stato certamente occasionato dal lavoro, atteso che l'odierna ricorrente è rimasta coinvolta in una rapina mentre prestava servizio come cassiera presso il supermercato.
Del resto, è pacifico che la ricorrente non avesse alcun rapporto personale o extra-lavorativo con gli aggressori e, quindi, non può dirsi che l'azione violenta sia stata giustificata da pregresse vicende personali tra le parti.
12 Occorre verificare, quindi, se le patologie denunciate dalla ricorrente siano causalmente ricollegabili all'evento in parola.
Per compiere tale accertamento è stata disposta una ctu medico-legale.
Orbene, l'ausiliario nominato dal giudice (Dott. ha evidenziato Persona_1 quanto segue: “la raccolta anamnestica, la storia personale e lo stato psichico attuale, valutato in senso psicopatologico clinico, depongono per la presenza di una condizione attuale di reattività psicopatologica ai riferiti eventi psicotraumatici lavorativi del
2019. pertanto, la situazione attuale è diagnosticabile come: “disturbo post traumatico da stress (icd-ix: 309.81), cronico, con screzio psicotico delirante (icd-ix: 297.1), secondario ad evento psico-traumatico vissuto in ambito lavorativo.
Il quadro psicopatologico clinico di tipo post-traumatico, che ha avuto inizio nel
2019, così come emerge dagli accertamenti specialistici e dalla consultazione della documentazione presente negli atti del fascicolo, appare allo stato attuale in assenza di remissione clinica, con persistenza di una reattività di tipo cognitivo-emotivo-affettivo
e comportamentale, ascrivibile alla nosografia clinica del Disturbo Post Traumatico da
Stress (vedi DPTS in: DSM-5-TR). La descritta condizione clinica attuale di alterazione delle funzioni cognitive, emotivo affettive e comportamentali rispetto agli stimoli relazionali, sociali ed ambientali è quindi ascrivibile a persistente condizione clinica psicopatologica di tipo post traumatico, con significativa espressività clinica”.(…)
“riscontrate lesioni all'integrità psico-fisica, consistenti prevalentemente in pensieri intrusivi, incubi e flashback, evitamento dei ricordi del trauma, cognizioni e umore negativi, ipervigilanza, disturbi del sonno e condotte di evitamento, appaiono in valido rapporto concausale efficiente e determinante con le condizioni preesistenti e secondo
i parametri cronologico e dell'efficacia lesiva come conseguenza come conseguenza degli eventi post-traumatici lavorativi. Eventi che hanno avuto inizio clinico, come il
DPTS, nel 2019, ma che sono originati sul terreno di un pregresso disturbo da attacchi di panico, secondario a ripetuto marcato stress acuto in ambito lavorativo, già vissuto nel 2013, nel 2014 e nel 2016.
I conseguenti postumi psicopatologici delle vicende lavorative, già patite nel
2013 ed aggravate nel 2019, hanno significativamente e negativamente inciso sulla
13 qualità del “fare quotidiano”. Appaiono quindi essere stati compromessi, danneggiati
e, in alcuni casi, preclusi gli aspetti dinamico-relazionali della vita della paziente”.
Il ctu nominato ha concluso affermando come parte ricorrente: “sia affetta da
“disturbo post traumatico da stress (icd-ix: 309.81), cronico, con screzio psicotico delirante (icd-ix: 297.1), secondario all'evento psico-traumatico vissuto in ambito lavorativo” e che per tale complesso patologico a decorrere dall'1.8.2020. quale danno biologico è valutabile nella misura del 40% con riferimento alla “Guida orientativa per la valutazione del danno Biologico Permanente”; quale danno biologico ex D .Lgs CP_2
38/2000, i postumi si ritengono valutabili nella misura del 30%. per quanto attiene il danno biologico temporaneo, questo può essere verosimilmente così indicato: Danno
Biologico Temporaneo assoluto di giorni 120;Danno Biologico Temporaneo parziale
50% di giorni 150”.
Dunque, il Ctu, attraverso l'esame obiettivo della parte e compiendo un'analisi accurata dalla documentazione in atti, peraltro avvalendosi dell'ausilio di una consulenza specialistica in ambito psichiatrico del dott. ha spiegato, Persona_2
con un articolato ragionamento privo di elementi di contraddittorietà, che la patologia
“disturbo post traumatico da stress con screzio psicotico deliberante” da cui è affetta la ricorrente, pur trovando “terreno fertile” in un contesto “pregresso disturbo di attacchi di panico”, è stata contratta in conseguenza dell'evento- rapina verificatesi il
31.10.2019.
Inoltre, il Ctu ha accertato che tale patologia determina una lesione permanente alla integrità psico-fisica del ricorrente valutata - secondo la Tabella delle menomazioni
- nella misura pari al 30%.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Peraltro, il Ctu ha anche esaurientemente risposto alle osservazioni critiche formulate dal consulente della società convenuta.
In forza delle considerazioni sopra esposte, va affermato che, in ragione dell'accertata sussistenza del nesso di causalità tra l'evento - rapina ed il deterioramento delle condizioni psicofisiche di parte ricorrente, quest'ultima ha diritto all'indennizzo per menomazioni conseguenti alle lesioni della sua integrità psico-fisica pari al 30%
14 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata all' di CP_2
conseguenza l' va condannato a corrispondere all'assicurata il predetto indennizzo, CP_2
a erogarsi in rendita, ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000, con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo.
SULLA RESPONSABILITA' DI Controparte_1
La domanda di risarcimento danni avanzata da nei confronti Parte_2 della si fonda sull'assunto secondo cui l'azienda, in violazione Controparte_1 del precetto di cui all'art. 2087 cod. civ., non avrebbe adottato tutte le misure idonee a preservare l'incolumità psicofisica dei lavoratori, atteso che già in passato erano già state poste in essere delle rapine e che l'ubicazione isolata del supermercato esponeva a maggior rischio di aggressione il punto vendita. In proposito, la difesa attorea ha anche sottolineato la mancanza di un servizio di vigilanza presso il supermercato.
Orbene, giova rammentare, in linea generale, che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha l'obbligo, derivante dal contratto di lavoro subordinato, di predisporre tutte le misure necessarie, secondo l'esperienza e la tecnica, a salvaguardare l'integrità fisica e la salute del lavoratore. Tale obbligo non si esaurisce nel mero rispetto delle puntuali prescrizioni dettate dalla disciplina prevenzionistica (oggi organicamente recata dal d.lgs. 81/2008), ma deve necessariamente essere interpretato in maniera estensiva, volto a comprendere tutte le cautele, seppure non specificamente previste, che possano rendersi necessarie, anche valutate secondo regole di condotta non direttamente poste dalla legge, ma piuttosto suggerite dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, e pone a carico del datore di lavoro anche l'onere di adeguarsi a standard mutevoli delle conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro (cfr. Cass. n. 1886 del 2000
e, più di recente, Cass. n. 1509 del 2021 e Cass. n. 1269 del 2022).
La violazione di tale obbligo costituisce dunque un inadempimento del datore di lavoro per cui lo stesso è responsabile per il danno eventualmente derivato ai propri dipendenti per effetto della stessa violazione.
L'art. 2087 c.c. non delinea, pertanto, un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento di cui sopra.
15 In questi termini, secondo la consolidata giurisprudenza in commento, la prova della responsabilità datoriale richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti.
Dunque, in relazione al riparto degli oneri probatori tra le parti, si è precisato che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, il nesso di causalità tra il danno e l'allegato inadempimento degli obblighi di sicurezza, mentre incombe sul datore di lavoro, l'onere di fornire la prova dell'adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr. ancora Cass. n 24742 del 2018, Cass.
n. 28516 del 2019, Cass. n. 26495 del 2018), condotta idonea ad escludere la sussistenza dell'inadempimento.
Infatti, non vertendosi in un'ipotesi di responsabilità oggettiva, va comunque accertata colpa del datore di lavoro quale elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2087 c.c., colpa intesa come difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore nei termini sopra indicati.
Con riguardo alla specifica ipotesi di lavoratori esposti al rischio di rapina, si è evidenziato che “l'osservanza del generico obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro l'adozione delle correlative misure di sicurezza cd.
"innominate", sicché incombe sullo stesso, ai fini della prova liberatoria correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle suindicate misure, l'onere di far risultare l'adozione di comportamenti specifici che, pur non dettati dalla legge o altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standards" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe” (Cass. Sez. L, Sent. n. 34 del 05/01/2016; Cass. Sez. L, Sent. n.
7405 del 13/04/2015).
In sostanza, con riferimento alla tutela dell'integrità fisiopsichica dei lavoratori dipendenti dalle aggressioni conseguenti all''attività criminosa di terzi, il campo applicativo dell'art. 2087 c.c. non può essere dilatato fino a comprendervi ogni ipotesi
16 di danno sull'assunto che comunque il rischio non si sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti idonei al contrasto criminoso, perché in tal modo si giungerebbe all'applicazione di un principio di responsabilità oggettiva ancorata al mero presupposto secondo cui il verificarsi dell'evento costituisce circostanza che assurge in ogni caso ad inequivoca riprova del mancato uso dei mezzi tecnici più evoluti del momento (cfr.
Cass., nn. 12089/2013; 15350/2001; 11710/1998).
Nel caso concreto in esame, deve rilevarsi che, come già sopra evidenziato in punto di disamina dei fatti rilevanti ai fini dell'odierna valutazione, che la parte datoriale aveva approntato plurime misure dissuasive rispetto al rischio di rapine, segnatamente:
l'installazione di cassaforte antirapina e di bunker temporizzati ad apertura ritardata;
l'installazione di un sistema di videosorveglianza;
l'apposizione di cartelli informativi della presenza delle telecamere e della cassaforte antirapina e di bunker temporizzati ad apertura ritardata, l'impartizione al personale di apposita formazione circa il comportamento da tenere in caso di rapina.
Trattasi di misure di sicurezza atte specificatamente a prevenire gli eventi delittuosi come quello verificatosi nella vicenda oggetto di causa e che presentano una indubbia efficacia dissuasiva.
La presenza di un sistema di video sorveglianza, opportunamente segnalata con cartelli apposti sia alla porta di ingresso sia a quella di uscita del supermercato, costituisce sicuramente uno strumento idoneo ad evitare l'intrusione di malviventi all'interno del punto vendita.
Ancor maggiormente dotata di efficacia dissuasiva è la scelta di utilizzare casse temporizzate, misura anch'essa debitamente segnalata con appositi cartelli, atteso che il tempo di attesa che intercorre tra la digitazione del codice e l'apertura del coperchio del bunker ove è custodito il contenitore delle banconote scoraggia obiettivamente i malintenzionati dal compiere rapine in ragione dell'aumentato rischio di intervento delle forze dell'ordine.
In realtà, l'unica omissione che ipoteticamente si potrebbe addebitare alla parte datoriale è quella di non aver garantito la presenza di vigilanti all'interno del supermercato.
17 La scelta aziendale di non introdurre il servizio di vigilanza è stata spiegata dal teste responsabile della sicurezza della società ON Nord Ovest, ed Tes_2
è quella di contenere il rischio rapina (e le sue possibili conseguenze negative) mediante
“procedure e dispositivi di sicurezza e prevenzione”.
Del resto, non è emerso che nella fattispecie in esame sussistevano condizioni particolari o dati ricavabili da esperienze pregresse che suggerivano, secondo criteri di comune esperienza, l'approntamento di ulteriori misure rispetto a quelle già predisposte.
Come si è già avuto modo di evidenziare, all'interno del supermercato ON di
Colleverde, antecedentemente alla rapina da cui trae origine la presente causa, sono state realizzate solo 2 rapine, entrambe avvenute nel 2013, ossia ben 6 anni prima.
Dunque, benché il teste abbia lasciato intendere che il supermercato è Tes_1 ubicato in contesto urbano degradato, non può dirsi che presso il punto vendita si verificassero frequentemente episodi criminosi.
Inoltre, come detto, il supermercato si trova in una zona residenziale e servita da illuminazione pubblica, nelle cui adiacenze insistono altri esercizi commerciali.
Non emerge, pertanto, una particolare pericolosità del contesto lavorativo in cui operava la ricorrente tale da poter ragionevolmente giustificare l'adozione di misure di sicurezza aggiuntive (quali l'attuazione di un servizio di vigilanza) rispetto a quelle già approntate dall'azienda
Invero l'odierna società convenuta ha provveduto con interventi mirati a fornire strumenti di dissuasione e anti-rapina (impianto di video-sorveglianza, casse bunker), formando all'uopo il personale, concretizzando così in modo quelle misure dissuasive e di protezione, nominate e innominate, richieste dalla legge ai sensi dell'art. 2087 c.c.
Non emergono quindi profili di responsabilità addebitabili alla società resistente per le lesioni riportate dalla ricorrente in conseguenza della rapina del 31.10.2019.
SUL REGOLAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
In applicazione del principio della soccombenza, l va condannato al CP_2 pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Inoltre, in forza della medesima regola, vanno poste a carico dell' le CP_3
spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto,
18 La particolarità della vicenda in esame, caratterizzata da peculiari profili di valutazione sugli “standards” di sicurezza del contesto lavorativo, di cui non si rinvengono nella casistica giurisprudenziale fattispecie sovrapponibili, determina la compensazione per intero delle spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e la
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CP_1
Questa la motivazione del dispositivo emesso in data 8.7.2025.
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