TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G.N. n.8341/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. sa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.7.2025 da
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Libertà n. 18 professione impiegata;
titolo di studio laura magistrale in medicina veterinaria e master in medicina comportamentale CE Fiscale , cittadina italiana, C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Martiri della Libertà n. 18, professione impiegato;
titolo di studio scuola media;
codice fiscale
, cittadino italiano, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata al presente atto, dall'avv. Maurizia De
Mattei del Foro di Milano, presso il cui studio di Cuggiono, Via Rossetti n. 2 eleggono domicilio e con il seguente domicilio digitale: Email_1
- gli stessi hanno contratto matrimonio civile a Casalecchio di Reno (BO) il 17.06.2017, iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Casalecchio di Reno (BO) al n.26 Parte I come da atto di matrimonio;
- con le seguenti figlie:
nata a [...] ( MI) il 3 settembre 2018 residente a [...]
Martiri della Libertà n.18; codice fiscale , cittadina italiana, e C.F._3 nata a [...] il [...], residente a [...] Parte_3
Libertà n.18; codice fiscale ., cittadina italiana, C.F._4
entrambe minorenni;
FATTO
i coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni;
1) Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
2) Il sig. potrà tenere con sé le figlie minori a fine settimana alternati dal sabato Parte_2 mattina alla domenica sera con pernottamento. Inoltre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali delle minori stesse, il mercoledì di ogni settimana;
potrà inoltre sentirle telefonicamente ogni giorno.
Part 3) Per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive nel mese di agosto, trascorreranno Per_1 due settimane con un genitore e le restanti due settimane con l'altro genitore;
i genitori in caso di impedimento si dovranno comunicare i diversi accordi entro il 31 maggio di ogni anno;
Part per quanto concerne le vacanze natalizie trascorreranno con un genitore il periodo dal Per_1
25/12 al 31/12 e dal 1^/01 al 6/01 con l'altro ad anni alterni e, nel periodo pasquale, metà dei giorni con la madre e metà dei giorni con il padre.
Sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta assumere.
4) Il sig. in pieno accordo con la sig.ra ha già rilasciato la casa Parte_2 Parte_1 coniugale, asportando dalla stessa i propri effetti personali.
Part 5) Il sig. verserà per le figlie minori , a titolo di contributo ordinario Parte_2 Per_1 al mantenimento delle stesse la somma di € 300,00 (trecento/00) ciascuna e così per un totale di Euro
600,00 (seicento), somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 10 Parte_1 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre del presente anno. Le suddette somme saranno rivalutate annualmente in base agli indici Istat, costo vita.
Si precisa che l'assegno di mantenimento ordinario periodico posto a carico del sig. Parte_2
a favore di è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di
[...] Parte_1 vita delle minori. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (eventuale canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, eventuali spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese eventualmente quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali di banco.
In ogni altro caso ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale del 50% delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente nei casi di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
farmaci, integratori e altri presidi medici prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamene, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc / tablet / calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di Istituti Privati;
e)alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado dei figli per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative
a titolo esemplificativo ma non esaustivo:(pittura, teatro, scoutismo etc.) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esami); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet)
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno concordate come sopra dalle parti, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso della richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
***
I Ricorrenti hanno inoltre richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione d'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge di Legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole ed ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. si da atto che i coniugi sono in separazione dei beni.
Rilevato che le ulteriori Statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla corte di
Cassazione con la sentenza della Sezione Prima Civile n.11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n.2, lettera b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'Art. 127 ter, 5^ comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – provveda ad acquisire, sempre con le modalità di scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile il 17.06.2017 in Casalecchio di Reno (BO)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti la prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) spese di procedura al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalecchio (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato
Dott.ssa Fulvia De Luca. Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Giudice Delegato Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. sa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.7.2025 da
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Libertà n. 18 professione impiegata;
titolo di studio laura magistrale in medicina veterinaria e master in medicina comportamentale CE Fiscale , cittadina italiana, C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Martiri della Libertà n. 18, professione impiegato;
titolo di studio scuola media;
codice fiscale
, cittadino italiano, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata al presente atto, dall'avv. Maurizia De
Mattei del Foro di Milano, presso il cui studio di Cuggiono, Via Rossetti n. 2 eleggono domicilio e con il seguente domicilio digitale: Email_1
- gli stessi hanno contratto matrimonio civile a Casalecchio di Reno (BO) il 17.06.2017, iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Casalecchio di Reno (BO) al n.26 Parte I come da atto di matrimonio;
- con le seguenti figlie:
nata a [...] ( MI) il 3 settembre 2018 residente a [...]
Martiri della Libertà n.18; codice fiscale , cittadina italiana, e C.F._3 nata a [...] il [...], residente a [...] Parte_3
Libertà n.18; codice fiscale ., cittadina italiana, C.F._4
entrambe minorenni;
FATTO
i coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni;
1) Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
2) Il sig. potrà tenere con sé le figlie minori a fine settimana alternati dal sabato Parte_2 mattina alla domenica sera con pernottamento. Inoltre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali delle minori stesse, il mercoledì di ogni settimana;
potrà inoltre sentirle telefonicamente ogni giorno.
Part 3) Per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive nel mese di agosto, trascorreranno Per_1 due settimane con un genitore e le restanti due settimane con l'altro genitore;
i genitori in caso di impedimento si dovranno comunicare i diversi accordi entro il 31 maggio di ogni anno;
Part per quanto concerne le vacanze natalizie trascorreranno con un genitore il periodo dal Per_1
25/12 al 31/12 e dal 1^/01 al 6/01 con l'altro ad anni alterni e, nel periodo pasquale, metà dei giorni con la madre e metà dei giorni con il padre.
Sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta assumere.
4) Il sig. in pieno accordo con la sig.ra ha già rilasciato la casa Parte_2 Parte_1 coniugale, asportando dalla stessa i propri effetti personali.
Part 5) Il sig. verserà per le figlie minori , a titolo di contributo ordinario Parte_2 Per_1 al mantenimento delle stesse la somma di € 300,00 (trecento/00) ciascuna e così per un totale di Euro
600,00 (seicento), somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 10 Parte_1 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre del presente anno. Le suddette somme saranno rivalutate annualmente in base agli indici Istat, costo vita.
Si precisa che l'assegno di mantenimento ordinario periodico posto a carico del sig. Parte_2
a favore di è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di
[...] Parte_1 vita delle minori. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (eventuale canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, eventuali spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese eventualmente quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali di banco.
In ogni altro caso ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale del 50% delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente nei casi di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
farmaci, integratori e altri presidi medici prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamene, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc / tablet / calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di Istituti Privati;
e)alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado dei figli per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative
a titolo esemplificativo ma non esaustivo:(pittura, teatro, scoutismo etc.) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esami); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet)
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno concordate come sopra dalle parti, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso della richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
***
I Ricorrenti hanno inoltre richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione d'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge di Legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole ed ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. si da atto che i coniugi sono in separazione dei beni.
Rilevato che le ulteriori Statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla corte di
Cassazione con la sentenza della Sezione Prima Civile n.11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n.2, lettera b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'Art. 127 ter, 5^ comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – provveda ad acquisire, sempre con le modalità di scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile il 17.06.2017 in Casalecchio di Reno (BO)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti la prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) spese di procedura al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalecchio (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato
Dott.ssa Fulvia De Luca. Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Giudice Delegato Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG