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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/09/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1113/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1113/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 05.06.2025, congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.10.1978 e residente a[...],
e
C.F. nata a Parte_2 C.F._2
Cotonou (Benin) il 14.09.1988, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Guzzo presso il cui Studio Legale ad Agliana (PT) in Via Don Lorenzo Milani n. 28 sono elettivamente domiciliati, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 05.06.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto Parte_2 matrimonio in Agliana (PT) il giorno 15.10.2016, precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 30.08.2014). Persona_1
Le parti evidenziavano che, preso atto del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate nel tempo, decidevano di separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1.I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale in usufrutto al sig. rimane allo stesso Pt_1 assegnata anche tenuto conto del fatto che accanto vivono i genitori del medesimo che potranno coadiuvarlo nella gestione del figlio minore;
3. La signora troverà una sistemazione abitativa autonoma Pt_2 che si configurerà come un contratto di locazione o in alternativa come l'acquisto di un appartamento;
4. A tal fine, tenuto conto della minor capacità reddituale della signora il sig. ha già conferito una tantum la somma Pt_2 Pt_1 di € 15.000,00 quale contributo per la ricerca della nuova abitazione (v.docc.17-18);
5. Per il conferimento di tale somma alla signora il sig. Pt_2 [...] ha contratto un finanziamento con la Pt_1 Controparte_1
(v.doc.19)
5. Per il figlio minore della coppia viene concordato l'affido condiviso
e ai fini del mantenimento del medesimo il sig. conferirà Pt_1 alla coniuge la somma di € 200,00 al mese con la suddivisione al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Pistoia;
2
6. Il sig. una volta finito di pagare il finanziamento acceso Pt_1 per la somma di € 15.000,00 conferita alla coniuge per i motivi di cui al punto 4 che precede, si impegna, dal mese successivo al pagamento dell'ultima rata del finanziamento, ad aumentare
l'assegno di mantenimento per il figlio ad € 400,00 al mese;
6. Per la somma di € 15.000,00 conferita alla signora il sig. Pt_2 non chiederà restituzione a nessun titolo, essendo la Pt_1 predetta somma destinata al reperimento della nuova abitazione della sig.ra e quindi indirettamente destinata alle esigenze Pt_2 familiari;
7. I coniugi concordano che l'assegno unico universale venga percepito integralmente ed esclusivamente dalla signora Pt_2
8. I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
9. Quanto al regime di frequentazione del figlio minore la coppia concorda che ciascuno dei genitori terrà il figlio presso la propria abitazione per 3 (tre) gg. a settimana e quindi uno dal lunedì al mercoledì e l'altro dal giovedì al sabato alternando le domeniche;
per le festività pasquali e natalizie, con riferimento ai principali giorni di festa, il bambino rimarrà a casa del padre perché la signora non dispone di ferie nei predetti giorni di festa, Pt_2 dovendo assicurare la reperibilità e disponibilità presso la casa di riposo dove lavora. Il bambino quindi nei giorni festivi di Natale e
Pasqua rientrerà a casa della madre per il pernottamento quando la stessa sarà rientrata a casa da lavoro e comunque potrà invece stare tutto il giorno con la madre negli altri giorni di ferie di cui la stessa potrà usufruire .
Per le vacanze estive il bambino potrà trascorrere 3 (tre) settimane ad agosto con il padre e 2 ( due) settimane con la madre.
Gli accordi di frequentazione di cui sopra vengono considerati flessibili tenuto conto dei turni di lavoro estremamente variabili della sig.ra Pt_2
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 08.09.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
3 Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a Parte_2
Cotonou (Benin) il 14.09.1988, che hanno contratto matrimonio il
15.10.2016 in Agliana (PT), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
4 di Agliana (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 13, P.1, anno 2016);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 12.09.2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1113/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 05.06.2025, congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.10.1978 e residente a[...],
e
C.F. nata a Parte_2 C.F._2
Cotonou (Benin) il 14.09.1988, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Guzzo presso il cui Studio Legale ad Agliana (PT) in Via Don Lorenzo Milani n. 28 sono elettivamente domiciliati, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 05.06.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto Parte_2 matrimonio in Agliana (PT) il giorno 15.10.2016, precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 30.08.2014). Persona_1
Le parti evidenziavano che, preso atto del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate nel tempo, decidevano di separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1.I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale in usufrutto al sig. rimane allo stesso Pt_1 assegnata anche tenuto conto del fatto che accanto vivono i genitori del medesimo che potranno coadiuvarlo nella gestione del figlio minore;
3. La signora troverà una sistemazione abitativa autonoma Pt_2 che si configurerà come un contratto di locazione o in alternativa come l'acquisto di un appartamento;
4. A tal fine, tenuto conto della minor capacità reddituale della signora il sig. ha già conferito una tantum la somma Pt_2 Pt_1 di € 15.000,00 quale contributo per la ricerca della nuova abitazione (v.docc.17-18);
5. Per il conferimento di tale somma alla signora il sig. Pt_2 [...] ha contratto un finanziamento con la Pt_1 Controparte_1
(v.doc.19)
5. Per il figlio minore della coppia viene concordato l'affido condiviso
e ai fini del mantenimento del medesimo il sig. conferirà Pt_1 alla coniuge la somma di € 200,00 al mese con la suddivisione al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Pistoia;
2
6. Il sig. una volta finito di pagare il finanziamento acceso Pt_1 per la somma di € 15.000,00 conferita alla coniuge per i motivi di cui al punto 4 che precede, si impegna, dal mese successivo al pagamento dell'ultima rata del finanziamento, ad aumentare
l'assegno di mantenimento per il figlio ad € 400,00 al mese;
6. Per la somma di € 15.000,00 conferita alla signora il sig. Pt_2 non chiederà restituzione a nessun titolo, essendo la Pt_1 predetta somma destinata al reperimento della nuova abitazione della sig.ra e quindi indirettamente destinata alle esigenze Pt_2 familiari;
7. I coniugi concordano che l'assegno unico universale venga percepito integralmente ed esclusivamente dalla signora Pt_2
8. I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
9. Quanto al regime di frequentazione del figlio minore la coppia concorda che ciascuno dei genitori terrà il figlio presso la propria abitazione per 3 (tre) gg. a settimana e quindi uno dal lunedì al mercoledì e l'altro dal giovedì al sabato alternando le domeniche;
per le festività pasquali e natalizie, con riferimento ai principali giorni di festa, il bambino rimarrà a casa del padre perché la signora non dispone di ferie nei predetti giorni di festa, Pt_2 dovendo assicurare la reperibilità e disponibilità presso la casa di riposo dove lavora. Il bambino quindi nei giorni festivi di Natale e
Pasqua rientrerà a casa della madre per il pernottamento quando la stessa sarà rientrata a casa da lavoro e comunque potrà invece stare tutto il giorno con la madre negli altri giorni di ferie di cui la stessa potrà usufruire .
Per le vacanze estive il bambino potrà trascorrere 3 (tre) settimane ad agosto con il padre e 2 ( due) settimane con la madre.
Gli accordi di frequentazione di cui sopra vengono considerati flessibili tenuto conto dei turni di lavoro estremamente variabili della sig.ra Pt_2
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 08.09.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
3 Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a Parte_2
Cotonou (Benin) il 14.09.1988, che hanno contratto matrimonio il
15.10.2016 in Agliana (PT), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
4 di Agliana (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 13, P.1, anno 2016);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 12.09.2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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