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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 151/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montescaglioso - Via C. Venezia 1 75024 Montescaglioso MT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72648/2019 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72649/2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 276/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rappresentate in ordine al merito dei motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19/12/2024 il Comune di Montescaglioso (C.F. P.IVA_1; P.I. P.IVA_2), in persona del Sindaco p.t., rappresentato in giudizio dal dirigente, dott. Difensore_1, ed elettivamente domiciliato in Montescaglioso (MT) - 75024, presso la sede comunale, alla Indirizzo_1, notificava al sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso personalmente, l'avviso di accertamento di rettifica per parziale versamento n. 72648/2019, avente ad oggetto il parziale versamento dell'Imposta
Municipale Propria, relativo all'anno di imposta 2019, dell'importo complessivo di € 440,17 (di cui € 313,76 per differenza di imposta, € 94,13 per sanzioni al 30%, € 24,45 di interessi ed € 7,83 per spese di notifica)
e l'avviso di accertamento di rettifica per parziale versamento n. 72649/2020, avente ad oggetto il parziale versamento dell'Imposta Municipale Propria, relativo all'anno di imposta 2020, dell'importo di € € 440,71 (di cui € 314,76 per differenza di imposta, € 94,43 per sanzioni al 30%, € 23,69 di interessi ed € 7,83 per spese di notifica).
Il ricorrente, mediante ricorso ritualmente notificato, impugnava dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria adita, gli avvisi di accertamento di rettifica per parziale versamento n. 72648/2019 e n. 72649/2020 chiedendo di voler sentir accertare e dichiarare: l'illegittimità e/o l'inesistenza del presunto credito vantato nonché
l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma
6, del D.lgs n. 504/1992, erronea determinazione delle imposte calcolate sulla base del valore catastale degli immobili e non sulla base dell'area fabbricabile su cui insiste il fabbricato.
Il Comune di Montescaglioso, si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto le avverse richieste per i seguenti motivi: perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento impugnati, principio del raggiungimento dello scopo della notifica;
mancata presentazione della dichiarazione IMU e mancata indicazione dei requisiti per l'ottenimento dell'esenzione, quindi, legittimità degli atti impugnati e chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria adita, di rigettare integralmente le avverse richieste e pretese, in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto, confermando la legittimità degli accertamenti di rettifica per parziale versamento IMU n. 72648/2019 e n. 72649/2020, emessi dal Comune di Montescaglioso, con vittoria di spese.
Alla odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento.
La Corte intende preliminarmente precisare, ai fini della esatta definizione dell'oggetto del giudizio, che, come emerge dalla lettura della costituzione in giudizio depositata dal Comune resistente, il "thema controversum" delineato dai motivi dell'avviso di accertamento e dal ricorso introduttivo del ricorrente, verta esclusivamente sulla questione della "violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. n.
504/1992", secondo il quale "In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato". La ratio della norma è chiara, sia per la costruzione ( o demolizione) sia per gli interventi di recupero, a norma dell'art. 3, d.P.R. 380/2001
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la base imponibile per l'MU non
è il valore catastale degli immobili, ma il valore dell'area edificabile fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Infatti, mentre l'immobile viene costruito o recuperato con ristrutturazione pesante e non può produrre benefici per il proprietario, l'imposta è necessariamente parametrata al valore dell'area edificabile. E' su questa previsione normativa, applicata dal contribuente per l'adempimento dell'obbligazione tributaria, che il Comune, con una sistematica elusione argomentativa, continua a non pronunciarsi. Si aggiunga, inoltre, come gli imprecisi riferimenti normativi e gli inconferenti richiami giurisprudenziali contenuti nella costituzione in giudizio del Comune, al momento elusivo, non valgano ad affrontare il "thema controversum" di cui all' odierno contenzioso. Risulta, pertanto, da parte del contribuente, chiara e corretta la puntuale applicazione di una norma di legge confermato anche da quanto statuito dalle pronunce della
Corte di legittimità ( Corte di Cassazione, Sezione V, sentenza n. 5773 del 09/03/2.018 - Corte di Cassaz
Sezione v, con Ordinanza n. 13721 del 16/05/2024). Occorre fare riferimento anche ad un provvedimento emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 7 - Sentenza n. 550/7 /2025 che affronta in modo ineccepibile la portata normativa della deroga prevista dall'art. 5, comma 6, del d.lgs.
n. 504 del 1992 e affronta in maniera esemplare la fattispecie della "utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" di cui all' art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 504 del 1992. E' proprio su questa previsione fattuale che il Comune non richiama mai la norma ritenuta violata ma applica, in maniera capziosa, un'altra disposizione - l'art. 1, comma 770 della Legge n. 160 del 2019, - disciplinante gli adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IMU degli enti non commerciali, che non ha alcuna attinenza con la fattispecie in oggetto. Infatti, la suddetta norma disciplina le modalità di presentazione della dichiarazione IMU relativamente agli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato. Di guisa, risultano pertanto inconferenti anche tutti i richiami giurisprudenziali addotti, in quanto, verosimilmente, per tali enti, è prevista, a secondo delle attività esercitate, un quadro articolato di esenzioni e riduzioni dell'imposta, disciplinate da precisi obblighi dichiarativi
- a pena di decadenza del beneficio stabilito dalle norme - contenenti gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali".
Si conferma, pertanto, l'errata posizione processuale del Comune in quanto per il caso in esame, il ricorrente non ha invocato alcuna agevolazione, esenzione o riduzione dell'imposta, ma semplicemente l'applicazione di una norma di legge cosi come enunciata dal legislatore relativamente all'applicazione del tributo non sul valore catastale dell'immobile, ma sul valore dell'area fabbricabile su cui insiste il fabbricato.
Per la particolarità della materia della controversia la Corte, in composizione monocratica, ritiene di dover compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 151/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montescaglioso - Via C. Venezia 1 75024 Montescaglioso MT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72648/2019 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72649/2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 276/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rappresentate in ordine al merito dei motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19/12/2024 il Comune di Montescaglioso (C.F. P.IVA_1; P.I. P.IVA_2), in persona del Sindaco p.t., rappresentato in giudizio dal dirigente, dott. Difensore_1, ed elettivamente domiciliato in Montescaglioso (MT) - 75024, presso la sede comunale, alla Indirizzo_1, notificava al sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso personalmente, l'avviso di accertamento di rettifica per parziale versamento n. 72648/2019, avente ad oggetto il parziale versamento dell'Imposta
Municipale Propria, relativo all'anno di imposta 2019, dell'importo complessivo di € 440,17 (di cui € 313,76 per differenza di imposta, € 94,13 per sanzioni al 30%, € 24,45 di interessi ed € 7,83 per spese di notifica)
e l'avviso di accertamento di rettifica per parziale versamento n. 72649/2020, avente ad oggetto il parziale versamento dell'Imposta Municipale Propria, relativo all'anno di imposta 2020, dell'importo di € € 440,71 (di cui € 314,76 per differenza di imposta, € 94,43 per sanzioni al 30%, € 23,69 di interessi ed € 7,83 per spese di notifica).
Il ricorrente, mediante ricorso ritualmente notificato, impugnava dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria adita, gli avvisi di accertamento di rettifica per parziale versamento n. 72648/2019 e n. 72649/2020 chiedendo di voler sentir accertare e dichiarare: l'illegittimità e/o l'inesistenza del presunto credito vantato nonché
l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma
6, del D.lgs n. 504/1992, erronea determinazione delle imposte calcolate sulla base del valore catastale degli immobili e non sulla base dell'area fabbricabile su cui insiste il fabbricato.
Il Comune di Montescaglioso, si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto le avverse richieste per i seguenti motivi: perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento impugnati, principio del raggiungimento dello scopo della notifica;
mancata presentazione della dichiarazione IMU e mancata indicazione dei requisiti per l'ottenimento dell'esenzione, quindi, legittimità degli atti impugnati e chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria adita, di rigettare integralmente le avverse richieste e pretese, in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto, confermando la legittimità degli accertamenti di rettifica per parziale versamento IMU n. 72648/2019 e n. 72649/2020, emessi dal Comune di Montescaglioso, con vittoria di spese.
Alla odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento.
La Corte intende preliminarmente precisare, ai fini della esatta definizione dell'oggetto del giudizio, che, come emerge dalla lettura della costituzione in giudizio depositata dal Comune resistente, il "thema controversum" delineato dai motivi dell'avviso di accertamento e dal ricorso introduttivo del ricorrente, verta esclusivamente sulla questione della "violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. n.
504/1992", secondo il quale "In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato". La ratio della norma è chiara, sia per la costruzione ( o demolizione) sia per gli interventi di recupero, a norma dell'art. 3, d.P.R. 380/2001
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la base imponibile per l'MU non
è il valore catastale degli immobili, ma il valore dell'area edificabile fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Infatti, mentre l'immobile viene costruito o recuperato con ristrutturazione pesante e non può produrre benefici per il proprietario, l'imposta è necessariamente parametrata al valore dell'area edificabile. E' su questa previsione normativa, applicata dal contribuente per l'adempimento dell'obbligazione tributaria, che il Comune, con una sistematica elusione argomentativa, continua a non pronunciarsi. Si aggiunga, inoltre, come gli imprecisi riferimenti normativi e gli inconferenti richiami giurisprudenziali contenuti nella costituzione in giudizio del Comune, al momento elusivo, non valgano ad affrontare il "thema controversum" di cui all' odierno contenzioso. Risulta, pertanto, da parte del contribuente, chiara e corretta la puntuale applicazione di una norma di legge confermato anche da quanto statuito dalle pronunce della
Corte di legittimità ( Corte di Cassazione, Sezione V, sentenza n. 5773 del 09/03/2.018 - Corte di Cassaz
Sezione v, con Ordinanza n. 13721 del 16/05/2024). Occorre fare riferimento anche ad un provvedimento emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 7 - Sentenza n. 550/7 /2025 che affronta in modo ineccepibile la portata normativa della deroga prevista dall'art. 5, comma 6, del d.lgs.
n. 504 del 1992 e affronta in maniera esemplare la fattispecie della "utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" di cui all' art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 504 del 1992. E' proprio su questa previsione fattuale che il Comune non richiama mai la norma ritenuta violata ma applica, in maniera capziosa, un'altra disposizione - l'art. 1, comma 770 della Legge n. 160 del 2019, - disciplinante gli adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IMU degli enti non commerciali, che non ha alcuna attinenza con la fattispecie in oggetto. Infatti, la suddetta norma disciplina le modalità di presentazione della dichiarazione IMU relativamente agli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato. Di guisa, risultano pertanto inconferenti anche tutti i richiami giurisprudenziali addotti, in quanto, verosimilmente, per tali enti, è prevista, a secondo delle attività esercitate, un quadro articolato di esenzioni e riduzioni dell'imposta, disciplinate da precisi obblighi dichiarativi
- a pena di decadenza del beneficio stabilito dalle norme - contenenti gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali".
Si conferma, pertanto, l'errata posizione processuale del Comune in quanto per il caso in esame, il ricorrente non ha invocato alcuna agevolazione, esenzione o riduzione dell'imposta, ma semplicemente l'applicazione di una norma di legge cosi come enunciata dal legislatore relativamente all'applicazione del tributo non sul valore catastale dell'immobile, ma sul valore dell'area fabbricabile su cui insiste il fabbricato.
Per la particolarità della materia della controversia la Corte, in composizione monocratica, ritiene di dover compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE