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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 293/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 293 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore in carica, (c.f. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3
(c.f. ) e (c.f. ),
[...] C.F._2 Parte_4 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Laura Tassi (c.f. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Corso Canalgrande n. 96 a Modena, giusta procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Maddalena Casadio (c.f.
e Daniela di Napoli (c.f. ) ed elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliata in presso lo studio della prima in Via D'Azeglio n. 47 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 14.07.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 24.10.2024:
pagina 1 di 15 Appellanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
): Parte_4
“IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare l'infondatezza- e dunque rigettare- delle eccezioni tutte, nessuna esclusa, di asserita di inammissibilità ed improcedibilità dello spiegato appello, sollevate da parte appellata in comparsa di costituzione e risposta datata 24/5/2023;
NEL MERITO in parziale riforma e/o annullamento della sentenza Tribunale Civile di Modena Sezione II^ civile n. 924/2022 emessa, depositata, pubblicata e comunicata in 14 luglio 2022, NON notificata, resa nel giudizio ivi iscritto al n.7308/2020 RG, fermo il resto;
-accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in primo grado in riferimento alle persone fisiche dei signori e Parte_2 Parte_4 Parte_3
[...]
-rigettare l'eccezione di prescrizione spiegata nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata, per i motivi articolati in fatto ed in diritto nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare che in forza degli accordi divisionali contrattuali sottoscritti inter partes, posti a base del presente giudizio, la società rileva quale Controparte_2
“bene” di piena proprietà di accertare e dichiarare che, in forza delle Controparte_1 pattuizioni di cui agli accordi contrattuali divisionali intercorsi tra le parti, debbono essere accertate, altresì, le sopravvenienze attive modificative dei dati patrimoniali ( e non solo) di quale società di piena ed esclusiva proprietà (partecipazione al Controparte_2
100%) di -Accertare e dichiarare che è creditrice nei Controparte_1 Parte_1 confronti di quale società a cui fa integralmente capo il 100% delle Controparte_1 quote di a titolo di conguaglio fiscale e per tutte le ragioni di Controparte_2 cui alla scrittura privata generale 18/05/1995 e all'allegato A alla stessa, della somma, come accertata dal CTU dott ed indicata nel di lui elaborato peritale e condivisa dal CT di Per_1 parte attrice, di euro 90.295,77, oltre interessi ex art 1284 comma 1 cc sino alla domanda ed ex art 1284 comma IV dalla domanda al saldo effettivo e, per l'effetto, condannare
[...] al pagamento a favore di della somma di € 90.295,77 CP_1 Parte_1
(accertata in primo grado), ovvero della differente maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi come sopra;
-Accertato e dichiarato che il comportamento posto in essere a far tempo dall'anno 1999 e a seguire da Controparte_1
[... ha integrato violazione degli obblighi e dei doveri dalla medesima assunti con la sottoscrizione della clausola intestata al n. 10) della scrittura privata generale divisionale sottoscritta in data 18/05/1995; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'applicazione, a carico ed in capo a della penale prevista in seno a detta clausola e, per Controparte_1
l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 25.822,85 (pari a Lire Parte_1
50.000.000) per ciascun mese, o frazione, di ritardo, dalla data della messa in mora
(9/7/1999), ovvero, in subordine, dalla data del 24/9/1999 sino al saldo effettivo;
IN OGNI CASO: Senza riconoscimento alcuno, ferme le conclusioni rassegnate in via principale e le domande in via riconvenzionale;
pagina 2 di 15 RIGETTARE
Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare, per infondatezza, la domanda formulata da parte appellata di condanna degli appellati ex art 96 cpc comma I e comma III.
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, in sede di comparsa conclusionale”.
Appellata : Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
- dichiararsi inammissibile e/o improcedibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da , e alla sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
924 emessa dal Tribunale di Modena in data 14/07/2022 e pubblicata in pari data a definizione del giudizio civile rubricato al n. 7308/2020 R.G., non essendo stato proposto nelle forme prescritte dalla legge;
- dichiararsi inammissibile e/o improcedibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da , e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza n. 924 emessa dal Tribunale di Modena in data 14/07/2022 e pubblicata in pari data
a definizione del giudizio civile rubricato al n. 7308/2020 R.G., non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- respingersi in ogni sua parte l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e alla sentenza n. 924 emessa dal Tribunale di Modena in Parte_3 Parte_4 data 14/07/2022 e pubblicata in pari data a definizione del giudizio civile rubricato al n.
7308/2020 R.G., in quanto destituito di giuridico fondamento e non provato;
- per l'effetto, confermare integralmente ogni statuizione del Tribunale di Modena nella sentenza oggetto della presente impugnazione.
- accertare e dichiarare che gli appellanti hanno proposto la presente impugnazione con mala fede e/o colpa grave e, per l'effetto, condannarli ex art. 96 c.p.c., comma I e comma III, al risarcimento dei danni da liquidarsi in favore della concludente in via equitativa per aver perseverato nell'azione giudiziaria palesemente temeraria.
Con vittoria di spese e compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui ) con atto di citazione del Controparte_1 CP_1
12.11.2020 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Modena la società
[...]
ed i sig.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Pt_4
esponendo:
[...]
- a seguito di accordi intercorsi tra le parti aventi ad oggetto la divisione patrimoniale familiare, le parti intestatarie di quote differenziate di due società (la Parte_1
e la Immobiliare Conti Nuova S.p.a) nel 1995 si erano accordate per separare i loro valori pagina 3 di 15 patrimoniali;
- con scrittura privata del 18.5.1995 (“divisione degli interessi patrimoniali”), le parti avevano convenuto, tramite la cessione delle rispettive quote, che la
[...]
(poi e la sig.ra (nata Controparte_3 Controparte_1 Parte_5 nel 1975) denominati convenzionalmente “Società”, divenivano titolari dell'intero capitale sociale della Immobiliare Conti Nuova s.p.a., mentre i sigg. Parte_3
, (nata nel 1949) e denominati Parte_2 Parte_5 Parte_4 convenzionalmente “Fratelli”, divenivano titolari dell'intero capitale sociale della
[...]
; Parte_1
- nella convenzione era prevista altresì la cessione reciproca degli immobili di proprietà
(i “Fratelli” si obbligavano a cedere alla l'immobile di Via Soli a Modena e la Pt_6
“Società” si obbligava a cedere ai “Fratelli” l'immobile di via Rota a Milano);
- nella clausola n. 9 della scrittura privata era stato previsto che le modalità operative della gestione degli impegni assunti dalle parti sarebbero stati regolati con scritture complementari da considerarsi quali pattuizioni integrative;
- in pari data era stata quindi sottoscritta la “scrittura privata generale - Allegato A” con la quale era stato valutato il patrimonio netto delle quote di capitale, comprendendovi i valori peritali relativi all'intero patrimonio immobiliare della e della Parte_1
Immobiliare Conti Nuova s.p.a.;
- con detta scrittura privata complementare, al punto 4) si stabiliva che “eventuali sopravvenienze o insussistenze sia attive che passive che modificassero i dati patrimoniali delle situazioni al 31 dicembre 1994 utilizzate nei calcoli di determinazione del patrimonio netto, saranno oggetto di successive integrazioni. In particolare, qualora si verificassero variazioni, sia incrementative che decrementative, nelle determinazioni di valore, si dovrà procedere al regolamento di tali differenze che la parte divenuta debitrice dovrà corrispondere nei 15 giorni successivi alla rilevazione” ed al punto 5) che “in ordine a quanto previsto al punto 6) della “scrittura privata generale”, cui la presente fa riferimento quale necessaria integrazione operativa, resta stabilito che anche le differenze patrimoniali, attive o passive, generate dalla gestione di entrambe le società nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1994 e il 30 giugno 1995 concorreranno alla determinazione del saldo conclusivo tra le parti.”;
- anche la scrittura privata “divisione degli interessi patrimoniali” all'art. 6 prevedeva che “eventuali sopravvenienze o insussistenze, sia attive che passive, dovranno concorrere alla determinazione del saldo di conguaglio e se realizzate dopo la scadenza
pagina 4 di 15 dei 90 (novanta) giorni, dovranno essere riconosciute dalla parte debitrice non oltre i 15
(quindici) giorni successivi dal loro verificarsi” ed era altresì prevista (art. 10) una penale di Lire 50.000.000 per ciascun mese di ritardo rispetto al termine fissato per l'adempimento degli impegni assunti (tre mesi);
- dal prospetto degli oneri fiscali previsto per la cessione dei beni immobili dell'1.5.1995 risultava, per la un carico fiscale complessivo alla Parte_1
data di sottoscrizione degli accordi pari a Lire 583.502.542 di cui la quota del 38,66% era di competenza della;
CP_1
- la il 9.7.1999 aveva richiesto alla la somma di Lire Parte_1 CP_1
90.050.000 a titolo di differenza del carico fiscale a consuntivo, secondo diverso conteggio;
- la aveva risposto il 7.8.1999, contestando il conteggio rilevando come, sulla CP_1
base dei medesimi parametri forniti dalla stessa risultava invece un Parte_1 credito della “Società” nei confronti dei “Fratelli” per Lire 66.362.000 e ne chiedeva quindi il pagamento;
- successivamente, il 31.1.2019 la sig.ra (nata nel 1975), aveva ceduto a Parte_5
tutti i propri crediti e tutti i propri diritti vantati nei confronti dei sigg. CP_1 [...]
, (nata nel 1949), ed Parte_7 Parte_2 Parte_5 Parte_4 [...]
a fronte dell'accollo, da parte di , di tutti gli oneri legali per le Parte_1 CP_1
cause in essere ed eventuali future;
- nonostante i solleciti, i convenuti omettevano di pagare la suddetta somma pari a €
34.273,12.
L'attrice concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €
34.273,12 oltre interessi legali, nonché la loro condanna al pagamento di € 25.822,85 (pari a
L. 50.000.000) per ciascun mese, o frazione, di ritardo dalla data di messa in mora (7.8.1999)
a titolo di penale prevista dall'art. 10 della scrittura privata del 18.5.1995.
2. Si costituivano in giudizio la società ed i sig. Parte_1 [...]
, e , esponendo: Parte_7 Parte_2 Parte_4
- parte attrice che non aveva mai fornito tutta la documentazione necessaria per verificare esattamente i conguagli fiscali e quindi la fondatezza della pretesa creditoria;
- la divisione patrimoniale dei beni delle famiglie era avvenuta nel 1995 Pt_1 dapprima con uno “scambio” di partecipazioni societarie e poi con il trasferimento, reciproco di porzioni immobiliari;
pagina 5 di 15 - i conteggi avversari presentavano diverse criticità in quanto il trasferimento suddetto aveva originato plusvalenze e quindi conseguenze fiscali non convergenti, con necessità di accertare i rispettivi carichi fiscali effettivi ed “attualizzati” della e Parte_1
della Immobiliare Conti Nuova s.p.a. e non su quelli stimati nel 1995;
- i sig. e erano privi di Parte_4 Parte_3 Parte_2 legittimazione passiva in quanto nella “scrittura privata generale” del 18.5.1995 avevano assunto gli impegni negoziali non quali persone fisiche, bensì dapprima quali soci ante
18.5.1995 delle due società ed Immobiliare Conti Nuova s.p.a. e poi Parte_1
sempre nella stessa scrittura (§ 4.1)quali rappresentanti dell'intero capitale sociale della
(per effetto dell'impegno alla cessione, ad opera dell'Avv. Parte_1 Pt_1
a mezzo della , di trasferire ai medesimi le sue quote della
[...] CP_1 Parte_1
;
[...]
- a conferma della carenza di legittimazione passiva dei sig. e Parte_3 Pt_4 [...]
rappresentanti l'intero capitale sociale della società la stessa Pt_2 Parte_1
non aveva mai richiesto alcunché in precedenza alle suddette persone fisiche ed CP_1
il trasferimento immobiliare era avvenuto a favore della sola Parte_1
- l'unico soggetto che quindi aveva assunto gli obblighi era la società Parte_1
ed era anche l'unico soggetto che poteva aver generato la plusvalenza con i
[...]
trasferimenti immobiliari;
- l'attrice non aveva mai tenuto alcun comportamento collaborativo, omettendo di fornire per anni la documentazione richiesta onde procedere alle verifiche sui conteggi, nonostante le diffide;
- quanto alla penale di cui al § 10) della “scrittura privata generale” del 18.5.1995, il ritardo era ascrivibile a che dal 1999 non aveva fornito alcuna documentazione, CP_1
né alcun conteggio dei conguagli fiscali di Immobiliare Conti Nuova s.p.a..
Parte convenuta concludeva chiedendo in via preliminare la declaratoria del difetto di legittimazione passiva delle persone fisiche e Parte_2 Parte_3 Pt_4
nel merito chiedevano il rigetto della domanda attrice ed in subordine la riduzione
[...]
della penale. In via riconvenzionale parte convenuta chiedeva la condanna di
[...] al pagamento a favore di di € 6.368,94 quale somma Controparte_1 Parte_1
dovuta a titolo di conguaglio fiscale nonché della somma di € 25.822,85 per ciascun mese, o frazione, di ritardo, dalla data della messa in mora (9.7.1999), ovvero, in subordine, dalla data del 24.9.1999 sino al saldo effettivo a titolo di penale e in ogni caso previa eventuale compensazione dei rispetti debiti e crediti.
pagina 6 di 15 3. A seguito del deposito della documentazione contabile della Immobiliare Conti Nuova
s.p.a. e della su ordine del giudice, veniva espletata la CTU volta ad Parte_1
accertare il carico fiscale attualizzato effettivamente sostenuto dalle predette società; all'esito della trattazione, il Tribunale, con sentenza n. 924/2022, rigettava sia l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sia la domanda attrice, sia le domande riconvenzionali di parte convenuta.
4. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello la ed i Parte_1
sig. , e con due motivi di Parte_2 Parte_3 Parte_4
gravame.
5. Si è costituita in giudizio la hiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
6. All'udienza del 24.10.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
7. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo , l'atto di appello non avrebbe indicato né le parti della CP_1
sentenza impugnata e le modifiche richieste.
8. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum come precisato dalla Suprema Corte: "in questa prospettiva interpretativa, poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e
pagina 7 di 15 ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass.
2320/2023)” (Cass. n. 26151/2023).
9. Nella fattispecie, l'atto di appello è in linea con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., come sopra inteso: nello stesso, infatti, vengono indicate le parti della sentenza impugnata che si intendono appellare nonché le relative censure, oltreché la loro rilevanza ai fini della decisione finale, esponendo in modo ragionato le singole censure e sollevando una critica specifica della decisione impugnata, tale da consentire al giudice di appello di percepire il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
10. Sempre in via preliminare, ritiene che parte appellante abbia operato una CP_1
inammissibile mutatio libelli, avendo riportato nell'appello le conclusioni modificate con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., diverse da quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
parte appellante avrebbe prospettato una situazione giuridica non diversa da quella originaria (nella specie gli accertamenti sui dati patrimoniali di
Immobiliare Conti Nuova).
11. L'eccezione va disattesa.
12. L'ultimo momento entro il quale le parti hanno la possibilità di modificare le proprie domande o introdurre nuove allegazioni assertive o nuovi elementi di indagine è costituito proprio dalla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande con la quale si ha la cristallizzazione del complesso dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni che identificano l'oggetto del giudizio. La
Suprema Corte ha precisato i limiti della distinzione fra "emendatio libelli" e "mutatio libelli", ampliando notevolmente il diametro della modifica consentita della domanda, propendendo per un'impostazione più elastica, incentrata sull'intera vicenda sostanziale intercorsa fra le parti consentendo tale modifica allorché costituisca la soluzione più adeguata agli interessi della parte in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite. Il discrimine tra mutatio ed emendatio libelli sta quindi nel fatto che la seconda non deve comportare mutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione e non può introdurre un tema di indagine completamente nuovo perché concernente presupposti diversi da quelli prospettati con l'atto introduttivo del giudizio o con l'atto difensivo del convenuto (v. Cass. SS.UU. n.
12310/2015). In sintesi, l'unico limite della modifica della domanda, che poi costituisce il pagina 8 di 15 vero discrimen tra emendatio (ammissibile) e mutatio (inammissibile), è che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o quantomeno collegata (recte “connessa a vario titolo”) a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo (v. Cass. n. 29619/2017). Alla luce dell'orientamento sopra esposto, la Corte ritiene che nella fattispecie non vi sia stata mutatio libelli da parte degli appellanti nel senso sopra descritto, essendo comunque immutata l'intera vicenda sostanziale portata all'esame del giudicante.
MERITO
13. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, parte appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle persone fisiche dei sig. , e sollevata con la Pt_2 Parte_3 Parte_4
comparsa di costituzione in giudizio. In particolare, secondo parte appellante, il giudice di prime cure non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 1362 c.c. nel ritenere che la sottoscrizione della scrittura privata del 18.5.1995 da parte delle suddette persone valesse come assunzione personale degli impegni. In sintesi, dall'accordo divisionale del 18.5.1995 emergerebbe la volontà delle parti di riferire le eventuali sopravvenienze attive/passive non alle persone fisiche ma alle società, in quanto l'intervento dei sig. (ancorché indicati Pt_1 convenzionalmente come “Fratelli”) sarebbe avvenuta sempre nella loro qualità di soci, dapprima delle due società ed Immobiliare Conti Nuova e subito dopo Parte_1
quali rappresentanti dell'intero capitale sociale della per effetto della Parte_1
cessione delle quote ivi previste;
pertanto, i sig. , e Pt_2 Parte_3 Parte_4
avrebbero rappresentato la volontà della predetta società (in quanto detentori dell'intero capitale sociale), con conseguente assunzione in capo alla persona giuridica delle obbligazioni e giammai come persone fisiche, ancorché quali firmatari delle scritture private. Secondo parte appellante, la conferma della irrilevanza delle posizioni delle persone fisiche si troverebbe nella stessa CTU e in quanto dichiarato dal legale rappresentante della e CP_1
CT (dott. che in sede di osservazioni alla bozza di CTU - con dichiarazione Parte_1
di natura confessoria - . L'estraneità al giudizio delle persone fisiche, troverebbe altresì conferma nella corrispondenza intercorsa e nei tentativi di mediazione intervenuti sempre fra le società e mai tra le persone fisiche.
14. Il motivo è infondato.
15. Va ricordato che nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo in capo al giudice di pagina 9 di 15 applicare, nell'ambito dell'attività di interpretazione della volontà contrattuale, sempre e tutti i criteri posti dal legislatore a presidio dello svolgimento di detta attività. Invero, i criteri dettati dall'art. 1362 c.c. sono da intendersi previsti in una posizione graduata. La Suprema Corte ha costantemente ribadito il principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti (v. Cass. n. 21059/2022). Pertanto, qualora il significato di una clausola possa essere chiaramente desunto dal dettato letterale di questa, il giudice non può spingersi oltre, andando a ricercare ulteriori significati con essa contrastanti ma presuntivamente conformi alla volontà delle parti o, per meglio dire, alla volontà di una delle parti.
16. Applicando tali principi alla fattispecie, la Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dell'art. 1362 c.c. dovendosi ritenere che dalle clausole della “scrittura privata generale - divisione degli interessi patrimoniali” e del correlato Allegato “A” del
18.5.1995, emerga la comune volontà delle parti di ritenere obbligati personalmente anche i sig. , e Pt_2 Parte_3 Parte_4
17. In primo luogo, sotto il profilo soggettivo, con la denominazione convenzionale di
, entrambe le scritture individuano come “parte” negoziale i sig. , CP_4 Pt_2 Parte_3
e che hanno sottoscritto personalmente gli accordi;
pertanto, laddove nelle Parte_4
clausole pattizie viene fatto riferimento alla parte , i contraenti hanno CP_4
inequivocabilmente inteso riferirsi alle singole persone.
18. In secondo luogo, il § 5) della scrittura privata generale stabilisce che gli oneri derivanti dalle operazioni vengono divisi al termine delle stesse in base alle originarie partecipazioni, secondo le premesse di cui al punto d) (facenti parte integrante e pattizia dell'accordo); quest'ultime stabiliscono “che è stato concordemente stabilito ed accettato dalle parti che le spese e gli oneri tutti inerenti alle operazioni compiende faranno carico per quanto riguarda
a società ai “Fratelli” nella misura del 61,34% ed alla “Società” nella Parte_1
misura del 38,66%”. La clausola è quindi chiara nell'attribuire gli oneri di qualsiasi tipo (e quindi anche fiscali) alla parte identificata come “ e quindi alle persone fisiche ivi CP_4
elencate (non alla società che non figura nell'elenco). Il § 4.1) della stessa scrittura prevede inoltre che, concluse le operazioni di reciproco scambio delle partecipazioni sociali, i
– in quanto titolari dell'intero capitale sociale della - si CP_4 Parte_1
obbligano al trasferimento dell'immobile di Modena;
tale impegno viene assunto sempre dai pagina 10 di 15 quali persone fisiche ancorché titolari dell'intero capitale sociale. Né è significativo CP_4
il fatto che nel contratto di compravendita dell'immobile del 7.7.1995 la parte venditrice sia indicata la essendo la proprietaria. Parte_1
19. D'altra parte, nell'ambito della propria autonomia negoziale, le parti ben possono prevedere obbligazioni (conguagli riferiti ai patrimoni delle società, trasferimenti immobiliari ecc.) a carico di soggetti diversi da quelli che poi devono sostenerne gli oneri;
l'accertamento degli oneri fiscali doveva necessariamente riguardare le società che l'avevano sostenuti al termine delle operazioni divisionali, ma ciò non toglie che l'obbligazione di pagamento degli stessi, per la fossero a carico delle singole persone fisiche indicate Parte_1 convenzionalmente come “Fratelli”.
20. D'altra parte, laddove i contraenti hanno inteso porre a carico anche della società
[...]
le relative obbligazioni, l'hanno espressamente previsto (v. ad es. la “scrittura Parte_1 privata allegata B” - doc. 37 - ove nella parte convenzionalmente indicata come “ è CP_4
stata inserita anche la . Anche negli atti successivi, come nell'atto di Parte_1
transazione del 2000 (doc. 38), emerge che quando i contraenti hanno inteso ricomprendere nella parte la predetta società, l'hanno espressamente previsto. CP_4
21. Non può quindi revocarsi in dubbio che laddove l'accordo “scrittura privata generale - divisione degli interessi patrimoniali” del 18.5.1995, prevede che gli oneri derivanti dalle operazioni di divisione siano a carico dei “ “per quando riguarda la società CP_4 [...]
(premessa § d), debba intendersi riferito alle singole persone fisiche ivi elencate Parte_1
con conseguente loro assunzione delle relative obbligazioni previste dall'accordo.
22. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dalla
[...]
in quanto gli elementi per determinare i conguagli erano già disponibili nel Parte_1
1999/2000 e quindi il diritto doveva ritenersi prescritto;
secondo parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare le risultanze documentali dalle quali emergerebbe il rifiuto di controparte di fornire la documentazione necessaria per determinare detti conguagli che sarebbe stata disponibile da controparte solo in sede di CTU e dopo l'ordine di acquisizione disposto dal Tribunale. Sebbene la avesse già fornito i Parte_1
propri conteggi nel 1999, altrettanto non aveva fatto la , piena proprietaria della CP_1
Immobiliare Conti Nuova. Detto comportamento ostruzionistico di controparte (in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale), avrebbe determinato l'impossibilità per pagina 11 di 15 la di far valere il proprio credito nei termini prescrizionali. Infine, parte Parte_1
appellante sostiene che la e la Immobiliare Conti Nuova, con la nota del 3.4.2015 CP_1
(doc. 30) - nella quale veniva richiesta alla la documentazione per Parte_1
“procedere alla definitiva individuazione del conguaglio fiscale” – aveva tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di opporre una causa estintiva del diritto altrui e quindi avesse tacitamente rinunciato all'eccezione di prescrizione.
23. Il motivo è infondato.
24. Come insegna la Suprema Corte, la prescrizione può essere rinunciata dal debitore anche tacitamente, ove ciò risulti da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione medesima (art. 2937 co. 3 c.c.). Il riscontro di una rinuncia tacita alla prescrizione effettuato da parte del giudice, presuppone la verifica in fatto che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo oggettivo, assoluto e soprattutto inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui (cfr. Cass. n.
24263/2023, n. 8304/2025). Inoltre, la rinuncia alla prescrizione può essere invocata solo all'esito della maturazione della prescrizione stessa e non in epoca precedente (art. 2937 co. 2
c.c.) (v. Cass. n. 2758/2020, n. 18425/2013). In sintesi, perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione, occorre che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione (già maturata) e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto.
25. Esclusa l'ipotesi di una rinuncia espressa alla prescrizione che non risulta nel testo della nota del 3.4.2015, la Corte ritiene che nella fattispecie il comportamento tenuto dalla non sia espressione inequivoca di una rinuncia tacita alla prescrizione. Nella CP_1
predetta nota, difatti, la aderisce alla lettera della Immobiliare Conti Nuova di pari CP_1
data, con la quale quest'ultima chiedeva specifica documentazione alla al Parte_1
fine di “poter poi congiuntamente procedere alla definitiva individuazione del conguaglio fiscale ed alle conseguenti determinazioni”. Trattasi quindi di una richiesta interlocutoria nella non è stata manifestata in modo inequivoco la volontà di rinunciare alla prescrizione;
la
Immobiliare Conti Nuova si riserva di assumere le “conseguenti determinazioni” all'esito dell'acquisizione della documentazione richiesta e la conclude la missiva CP_1
riservandosi un'azione giudiziale in difetto di riscontro e quindi assumendo un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare ai propri diritti (e quindi anche ad opporre il fatto estintivo dell'altrui diritto).
pagina 12 di 15 26. Posto che non sussiste alcuna rinuncia da parte dell'appellata alla prescrizione, la Corte
ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi in materia ritenendo che il diritto della fosse prescritto. Parte_1
27. Innanzitutto, quanto al momento in cui il diritto poteva essere fatto valere dalla
[...]
con la nota del 24.9.1999 (doc. 12), la era già in grado di Parte_1 Parte_1
quantificare le imposte a carico della , tanto da poter richiedere l'importo a CP_1
conguaglio dovuto da quest'ultima (pari a L. 12.332.000). Detta richiesta è stata reiterata con lettere del 15.9.2000 e del 6.10.2000 (doc. 15 e 17) nelle quali la stessa società minaccia l'applicazione dell'indennizzo previsto dalla scrittura privata a carico della per CP_1
l'inadempimento.
28. Pertanto, dal settembre 1999 o comunque dal 2000, la poteva Parte_1
esercitare il proprio diritto (art. 2935 c.c.), avendo anche a disposizione i dati relativi agli oneri fiscali sostenuti a seguito della rateizzazione delle plusvalenze nei cinque anni successivi alle operazioni immobiliari (v. bilanci al 30.6.2000). Successivamente non risultano altre richieste o atti interruttivi della prescrizione, fino alla lettera del 29.7.2013
(doc. 21) nella quale vengono richiamate le precedenti missive del 2000 e viene richiesto nuovamente il pagamento.
29. Né d'altra parte le eventuali difficoltà nella quantificazione del credito possono costituire un valido strumento per impedire il decorso del termine prescrizionale. Difatti giova ricordare che l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da impedimenti di carattere giuridico che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, mentre sono irrilevanti quelli di mero fatto;
“l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. n. 22072/2018; idem n. 3584/2012).
30. Pertanto non potrebbe ritenersi che la decorrenza del termine prescrizionale potesse ritenersi sospesa a causa del comportamento non collaborativo della ai fini CP_1
pagina 13 di 15 dell'accertamento del credito vantato. La Cassazione ha precisato che “l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione” (Cass. n. 21567/2014 - Rv. 633171 -
01). Pertanto il ritardo o la difficoltà nella quantificazione esatta del credito, ancorché imputabile al comportamento non collaborativo della controparte, rappresenta un mero impedimento di fatto irrilevante ai fini dell'esercizio del diritto (e quindi della prescrizione).
31. In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
32. Non sussistono invece i presupposti per la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. posto che sul piano soggettivo è richiesta la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (come nella fattispecie).
33. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
34. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte degli appellanti a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. Parte_3 Parte_4
924/2022 del 14.07.2022, pubblicata in pari data;
- condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 14 di 15 , in solido fra di loro, a rifondere a e spese Parte_4 Controparte_1
di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 22.7.2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 293 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore in carica, (c.f. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3
(c.f. ) e (c.f. ),
[...] C.F._2 Parte_4 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Laura Tassi (c.f. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Corso Canalgrande n. 96 a Modena, giusta procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Maddalena Casadio (c.f.
e Daniela di Napoli (c.f. ) ed elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliata in presso lo studio della prima in Via D'Azeglio n. 47 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 14.07.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 24.10.2024:
pagina 1 di 15 Appellanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
): Parte_4
“IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare l'infondatezza- e dunque rigettare- delle eccezioni tutte, nessuna esclusa, di asserita di inammissibilità ed improcedibilità dello spiegato appello, sollevate da parte appellata in comparsa di costituzione e risposta datata 24/5/2023;
NEL MERITO in parziale riforma e/o annullamento della sentenza Tribunale Civile di Modena Sezione II^ civile n. 924/2022 emessa, depositata, pubblicata e comunicata in 14 luglio 2022, NON notificata, resa nel giudizio ivi iscritto al n.7308/2020 RG, fermo il resto;
-accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in primo grado in riferimento alle persone fisiche dei signori e Parte_2 Parte_4 Parte_3
[...]
-rigettare l'eccezione di prescrizione spiegata nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata, per i motivi articolati in fatto ed in diritto nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare che in forza degli accordi divisionali contrattuali sottoscritti inter partes, posti a base del presente giudizio, la società rileva quale Controparte_2
“bene” di piena proprietà di accertare e dichiarare che, in forza delle Controparte_1 pattuizioni di cui agli accordi contrattuali divisionali intercorsi tra le parti, debbono essere accertate, altresì, le sopravvenienze attive modificative dei dati patrimoniali ( e non solo) di quale società di piena ed esclusiva proprietà (partecipazione al Controparte_2
100%) di -Accertare e dichiarare che è creditrice nei Controparte_1 Parte_1 confronti di quale società a cui fa integralmente capo il 100% delle Controparte_1 quote di a titolo di conguaglio fiscale e per tutte le ragioni di Controparte_2 cui alla scrittura privata generale 18/05/1995 e all'allegato A alla stessa, della somma, come accertata dal CTU dott ed indicata nel di lui elaborato peritale e condivisa dal CT di Per_1 parte attrice, di euro 90.295,77, oltre interessi ex art 1284 comma 1 cc sino alla domanda ed ex art 1284 comma IV dalla domanda al saldo effettivo e, per l'effetto, condannare
[...] al pagamento a favore di della somma di € 90.295,77 CP_1 Parte_1
(accertata in primo grado), ovvero della differente maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi come sopra;
-Accertato e dichiarato che il comportamento posto in essere a far tempo dall'anno 1999 e a seguire da Controparte_1
[... ha integrato violazione degli obblighi e dei doveri dalla medesima assunti con la sottoscrizione della clausola intestata al n. 10) della scrittura privata generale divisionale sottoscritta in data 18/05/1995; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'applicazione, a carico ed in capo a della penale prevista in seno a detta clausola e, per Controparte_1
l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 25.822,85 (pari a Lire Parte_1
50.000.000) per ciascun mese, o frazione, di ritardo, dalla data della messa in mora
(9/7/1999), ovvero, in subordine, dalla data del 24/9/1999 sino al saldo effettivo;
IN OGNI CASO: Senza riconoscimento alcuno, ferme le conclusioni rassegnate in via principale e le domande in via riconvenzionale;
pagina 2 di 15 RIGETTARE
Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare, per infondatezza, la domanda formulata da parte appellata di condanna degli appellati ex art 96 cpc comma I e comma III.
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, in sede di comparsa conclusionale”.
Appellata : Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
- dichiararsi inammissibile e/o improcedibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da , e alla sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
924 emessa dal Tribunale di Modena in data 14/07/2022 e pubblicata in pari data a definizione del giudizio civile rubricato al n. 7308/2020 R.G., non essendo stato proposto nelle forme prescritte dalla legge;
- dichiararsi inammissibile e/o improcedibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da , e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza n. 924 emessa dal Tribunale di Modena in data 14/07/2022 e pubblicata in pari data
a definizione del giudizio civile rubricato al n. 7308/2020 R.G., non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- respingersi in ogni sua parte l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e alla sentenza n. 924 emessa dal Tribunale di Modena in Parte_3 Parte_4 data 14/07/2022 e pubblicata in pari data a definizione del giudizio civile rubricato al n.
7308/2020 R.G., in quanto destituito di giuridico fondamento e non provato;
- per l'effetto, confermare integralmente ogni statuizione del Tribunale di Modena nella sentenza oggetto della presente impugnazione.
- accertare e dichiarare che gli appellanti hanno proposto la presente impugnazione con mala fede e/o colpa grave e, per l'effetto, condannarli ex art. 96 c.p.c., comma I e comma III, al risarcimento dei danni da liquidarsi in favore della concludente in via equitativa per aver perseverato nell'azione giudiziaria palesemente temeraria.
Con vittoria di spese e compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui ) con atto di citazione del Controparte_1 CP_1
12.11.2020 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Modena la società
[...]
ed i sig.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Pt_4
esponendo:
[...]
- a seguito di accordi intercorsi tra le parti aventi ad oggetto la divisione patrimoniale familiare, le parti intestatarie di quote differenziate di due società (la Parte_1
e la Immobiliare Conti Nuova S.p.a) nel 1995 si erano accordate per separare i loro valori pagina 3 di 15 patrimoniali;
- con scrittura privata del 18.5.1995 (“divisione degli interessi patrimoniali”), le parti avevano convenuto, tramite la cessione delle rispettive quote, che la
[...]
(poi e la sig.ra (nata Controparte_3 Controparte_1 Parte_5 nel 1975) denominati convenzionalmente “Società”, divenivano titolari dell'intero capitale sociale della Immobiliare Conti Nuova s.p.a., mentre i sigg. Parte_3
, (nata nel 1949) e denominati Parte_2 Parte_5 Parte_4 convenzionalmente “Fratelli”, divenivano titolari dell'intero capitale sociale della
[...]
; Parte_1
- nella convenzione era prevista altresì la cessione reciproca degli immobili di proprietà
(i “Fratelli” si obbligavano a cedere alla l'immobile di Via Soli a Modena e la Pt_6
“Società” si obbligava a cedere ai “Fratelli” l'immobile di via Rota a Milano);
- nella clausola n. 9 della scrittura privata era stato previsto che le modalità operative della gestione degli impegni assunti dalle parti sarebbero stati regolati con scritture complementari da considerarsi quali pattuizioni integrative;
- in pari data era stata quindi sottoscritta la “scrittura privata generale - Allegato A” con la quale era stato valutato il patrimonio netto delle quote di capitale, comprendendovi i valori peritali relativi all'intero patrimonio immobiliare della e della Parte_1
Immobiliare Conti Nuova s.p.a.;
- con detta scrittura privata complementare, al punto 4) si stabiliva che “eventuali sopravvenienze o insussistenze sia attive che passive che modificassero i dati patrimoniali delle situazioni al 31 dicembre 1994 utilizzate nei calcoli di determinazione del patrimonio netto, saranno oggetto di successive integrazioni. In particolare, qualora si verificassero variazioni, sia incrementative che decrementative, nelle determinazioni di valore, si dovrà procedere al regolamento di tali differenze che la parte divenuta debitrice dovrà corrispondere nei 15 giorni successivi alla rilevazione” ed al punto 5) che “in ordine a quanto previsto al punto 6) della “scrittura privata generale”, cui la presente fa riferimento quale necessaria integrazione operativa, resta stabilito che anche le differenze patrimoniali, attive o passive, generate dalla gestione di entrambe le società nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1994 e il 30 giugno 1995 concorreranno alla determinazione del saldo conclusivo tra le parti.”;
- anche la scrittura privata “divisione degli interessi patrimoniali” all'art. 6 prevedeva che “eventuali sopravvenienze o insussistenze, sia attive che passive, dovranno concorrere alla determinazione del saldo di conguaglio e se realizzate dopo la scadenza
pagina 4 di 15 dei 90 (novanta) giorni, dovranno essere riconosciute dalla parte debitrice non oltre i 15
(quindici) giorni successivi dal loro verificarsi” ed era altresì prevista (art. 10) una penale di Lire 50.000.000 per ciascun mese di ritardo rispetto al termine fissato per l'adempimento degli impegni assunti (tre mesi);
- dal prospetto degli oneri fiscali previsto per la cessione dei beni immobili dell'1.5.1995 risultava, per la un carico fiscale complessivo alla Parte_1
data di sottoscrizione degli accordi pari a Lire 583.502.542 di cui la quota del 38,66% era di competenza della;
CP_1
- la il 9.7.1999 aveva richiesto alla la somma di Lire Parte_1 CP_1
90.050.000 a titolo di differenza del carico fiscale a consuntivo, secondo diverso conteggio;
- la aveva risposto il 7.8.1999, contestando il conteggio rilevando come, sulla CP_1
base dei medesimi parametri forniti dalla stessa risultava invece un Parte_1 credito della “Società” nei confronti dei “Fratelli” per Lire 66.362.000 e ne chiedeva quindi il pagamento;
- successivamente, il 31.1.2019 la sig.ra (nata nel 1975), aveva ceduto a Parte_5
tutti i propri crediti e tutti i propri diritti vantati nei confronti dei sigg. CP_1 [...]
, (nata nel 1949), ed Parte_7 Parte_2 Parte_5 Parte_4 [...]
a fronte dell'accollo, da parte di , di tutti gli oneri legali per le Parte_1 CP_1
cause in essere ed eventuali future;
- nonostante i solleciti, i convenuti omettevano di pagare la suddetta somma pari a €
34.273,12.
L'attrice concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €
34.273,12 oltre interessi legali, nonché la loro condanna al pagamento di € 25.822,85 (pari a
L. 50.000.000) per ciascun mese, o frazione, di ritardo dalla data di messa in mora (7.8.1999)
a titolo di penale prevista dall'art. 10 della scrittura privata del 18.5.1995.
2. Si costituivano in giudizio la società ed i sig. Parte_1 [...]
, e , esponendo: Parte_7 Parte_2 Parte_4
- parte attrice che non aveva mai fornito tutta la documentazione necessaria per verificare esattamente i conguagli fiscali e quindi la fondatezza della pretesa creditoria;
- la divisione patrimoniale dei beni delle famiglie era avvenuta nel 1995 Pt_1 dapprima con uno “scambio” di partecipazioni societarie e poi con il trasferimento, reciproco di porzioni immobiliari;
pagina 5 di 15 - i conteggi avversari presentavano diverse criticità in quanto il trasferimento suddetto aveva originato plusvalenze e quindi conseguenze fiscali non convergenti, con necessità di accertare i rispettivi carichi fiscali effettivi ed “attualizzati” della e Parte_1
della Immobiliare Conti Nuova s.p.a. e non su quelli stimati nel 1995;
- i sig. e erano privi di Parte_4 Parte_3 Parte_2 legittimazione passiva in quanto nella “scrittura privata generale” del 18.5.1995 avevano assunto gli impegni negoziali non quali persone fisiche, bensì dapprima quali soci ante
18.5.1995 delle due società ed Immobiliare Conti Nuova s.p.a. e poi Parte_1
sempre nella stessa scrittura (§ 4.1)quali rappresentanti dell'intero capitale sociale della
(per effetto dell'impegno alla cessione, ad opera dell'Avv. Parte_1 Pt_1
a mezzo della , di trasferire ai medesimi le sue quote della
[...] CP_1 Parte_1
;
[...]
- a conferma della carenza di legittimazione passiva dei sig. e Parte_3 Pt_4 [...]
rappresentanti l'intero capitale sociale della società la stessa Pt_2 Parte_1
non aveva mai richiesto alcunché in precedenza alle suddette persone fisiche ed CP_1
il trasferimento immobiliare era avvenuto a favore della sola Parte_1
- l'unico soggetto che quindi aveva assunto gli obblighi era la società Parte_1
ed era anche l'unico soggetto che poteva aver generato la plusvalenza con i
[...]
trasferimenti immobiliari;
- l'attrice non aveva mai tenuto alcun comportamento collaborativo, omettendo di fornire per anni la documentazione richiesta onde procedere alle verifiche sui conteggi, nonostante le diffide;
- quanto alla penale di cui al § 10) della “scrittura privata generale” del 18.5.1995, il ritardo era ascrivibile a che dal 1999 non aveva fornito alcuna documentazione, CP_1
né alcun conteggio dei conguagli fiscali di Immobiliare Conti Nuova s.p.a..
Parte convenuta concludeva chiedendo in via preliminare la declaratoria del difetto di legittimazione passiva delle persone fisiche e Parte_2 Parte_3 Pt_4
nel merito chiedevano il rigetto della domanda attrice ed in subordine la riduzione
[...]
della penale. In via riconvenzionale parte convenuta chiedeva la condanna di
[...] al pagamento a favore di di € 6.368,94 quale somma Controparte_1 Parte_1
dovuta a titolo di conguaglio fiscale nonché della somma di € 25.822,85 per ciascun mese, o frazione, di ritardo, dalla data della messa in mora (9.7.1999), ovvero, in subordine, dalla data del 24.9.1999 sino al saldo effettivo a titolo di penale e in ogni caso previa eventuale compensazione dei rispetti debiti e crediti.
pagina 6 di 15 3. A seguito del deposito della documentazione contabile della Immobiliare Conti Nuova
s.p.a. e della su ordine del giudice, veniva espletata la CTU volta ad Parte_1
accertare il carico fiscale attualizzato effettivamente sostenuto dalle predette società; all'esito della trattazione, il Tribunale, con sentenza n. 924/2022, rigettava sia l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sia la domanda attrice, sia le domande riconvenzionali di parte convenuta.
4. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello la ed i Parte_1
sig. , e con due motivi di Parte_2 Parte_3 Parte_4
gravame.
5. Si è costituita in giudizio la hiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
6. All'udienza del 24.10.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
7. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo , l'atto di appello non avrebbe indicato né le parti della CP_1
sentenza impugnata e le modifiche richieste.
8. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum come precisato dalla Suprema Corte: "in questa prospettiva interpretativa, poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e
pagina 7 di 15 ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass.
2320/2023)” (Cass. n. 26151/2023).
9. Nella fattispecie, l'atto di appello è in linea con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., come sopra inteso: nello stesso, infatti, vengono indicate le parti della sentenza impugnata che si intendono appellare nonché le relative censure, oltreché la loro rilevanza ai fini della decisione finale, esponendo in modo ragionato le singole censure e sollevando una critica specifica della decisione impugnata, tale da consentire al giudice di appello di percepire il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
10. Sempre in via preliminare, ritiene che parte appellante abbia operato una CP_1
inammissibile mutatio libelli, avendo riportato nell'appello le conclusioni modificate con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., diverse da quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
parte appellante avrebbe prospettato una situazione giuridica non diversa da quella originaria (nella specie gli accertamenti sui dati patrimoniali di
Immobiliare Conti Nuova).
11. L'eccezione va disattesa.
12. L'ultimo momento entro il quale le parti hanno la possibilità di modificare le proprie domande o introdurre nuove allegazioni assertive o nuovi elementi di indagine è costituito proprio dalla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande con la quale si ha la cristallizzazione del complesso dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni che identificano l'oggetto del giudizio. La
Suprema Corte ha precisato i limiti della distinzione fra "emendatio libelli" e "mutatio libelli", ampliando notevolmente il diametro della modifica consentita della domanda, propendendo per un'impostazione più elastica, incentrata sull'intera vicenda sostanziale intercorsa fra le parti consentendo tale modifica allorché costituisca la soluzione più adeguata agli interessi della parte in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite. Il discrimine tra mutatio ed emendatio libelli sta quindi nel fatto che la seconda non deve comportare mutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione e non può introdurre un tema di indagine completamente nuovo perché concernente presupposti diversi da quelli prospettati con l'atto introduttivo del giudizio o con l'atto difensivo del convenuto (v. Cass. SS.UU. n.
12310/2015). In sintesi, l'unico limite della modifica della domanda, che poi costituisce il pagina 8 di 15 vero discrimen tra emendatio (ammissibile) e mutatio (inammissibile), è che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o quantomeno collegata (recte “connessa a vario titolo”) a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo (v. Cass. n. 29619/2017). Alla luce dell'orientamento sopra esposto, la Corte ritiene che nella fattispecie non vi sia stata mutatio libelli da parte degli appellanti nel senso sopra descritto, essendo comunque immutata l'intera vicenda sostanziale portata all'esame del giudicante.
MERITO
13. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, parte appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle persone fisiche dei sig. , e sollevata con la Pt_2 Parte_3 Parte_4
comparsa di costituzione in giudizio. In particolare, secondo parte appellante, il giudice di prime cure non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 1362 c.c. nel ritenere che la sottoscrizione della scrittura privata del 18.5.1995 da parte delle suddette persone valesse come assunzione personale degli impegni. In sintesi, dall'accordo divisionale del 18.5.1995 emergerebbe la volontà delle parti di riferire le eventuali sopravvenienze attive/passive non alle persone fisiche ma alle società, in quanto l'intervento dei sig. (ancorché indicati Pt_1 convenzionalmente come “Fratelli”) sarebbe avvenuta sempre nella loro qualità di soci, dapprima delle due società ed Immobiliare Conti Nuova e subito dopo Parte_1
quali rappresentanti dell'intero capitale sociale della per effetto della Parte_1
cessione delle quote ivi previste;
pertanto, i sig. , e Pt_2 Parte_3 Parte_4
avrebbero rappresentato la volontà della predetta società (in quanto detentori dell'intero capitale sociale), con conseguente assunzione in capo alla persona giuridica delle obbligazioni e giammai come persone fisiche, ancorché quali firmatari delle scritture private. Secondo parte appellante, la conferma della irrilevanza delle posizioni delle persone fisiche si troverebbe nella stessa CTU e in quanto dichiarato dal legale rappresentante della e CP_1
CT (dott. che in sede di osservazioni alla bozza di CTU - con dichiarazione Parte_1
di natura confessoria - . L'estraneità al giudizio delle persone fisiche, troverebbe altresì conferma nella corrispondenza intercorsa e nei tentativi di mediazione intervenuti sempre fra le società e mai tra le persone fisiche.
14. Il motivo è infondato.
15. Va ricordato che nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo in capo al giudice di pagina 9 di 15 applicare, nell'ambito dell'attività di interpretazione della volontà contrattuale, sempre e tutti i criteri posti dal legislatore a presidio dello svolgimento di detta attività. Invero, i criteri dettati dall'art. 1362 c.c. sono da intendersi previsti in una posizione graduata. La Suprema Corte ha costantemente ribadito il principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti (v. Cass. n. 21059/2022). Pertanto, qualora il significato di una clausola possa essere chiaramente desunto dal dettato letterale di questa, il giudice non può spingersi oltre, andando a ricercare ulteriori significati con essa contrastanti ma presuntivamente conformi alla volontà delle parti o, per meglio dire, alla volontà di una delle parti.
16. Applicando tali principi alla fattispecie, la Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dell'art. 1362 c.c. dovendosi ritenere che dalle clausole della “scrittura privata generale - divisione degli interessi patrimoniali” e del correlato Allegato “A” del
18.5.1995, emerga la comune volontà delle parti di ritenere obbligati personalmente anche i sig. , e Pt_2 Parte_3 Parte_4
17. In primo luogo, sotto il profilo soggettivo, con la denominazione convenzionale di
, entrambe le scritture individuano come “parte” negoziale i sig. , CP_4 Pt_2 Parte_3
e che hanno sottoscritto personalmente gli accordi;
pertanto, laddove nelle Parte_4
clausole pattizie viene fatto riferimento alla parte , i contraenti hanno CP_4
inequivocabilmente inteso riferirsi alle singole persone.
18. In secondo luogo, il § 5) della scrittura privata generale stabilisce che gli oneri derivanti dalle operazioni vengono divisi al termine delle stesse in base alle originarie partecipazioni, secondo le premesse di cui al punto d) (facenti parte integrante e pattizia dell'accordo); quest'ultime stabiliscono “che è stato concordemente stabilito ed accettato dalle parti che le spese e gli oneri tutti inerenti alle operazioni compiende faranno carico per quanto riguarda
a società ai “Fratelli” nella misura del 61,34% ed alla “Società” nella Parte_1
misura del 38,66%”. La clausola è quindi chiara nell'attribuire gli oneri di qualsiasi tipo (e quindi anche fiscali) alla parte identificata come “ e quindi alle persone fisiche ivi CP_4
elencate (non alla società che non figura nell'elenco). Il § 4.1) della stessa scrittura prevede inoltre che, concluse le operazioni di reciproco scambio delle partecipazioni sociali, i
– in quanto titolari dell'intero capitale sociale della - si CP_4 Parte_1
obbligano al trasferimento dell'immobile di Modena;
tale impegno viene assunto sempre dai pagina 10 di 15 quali persone fisiche ancorché titolari dell'intero capitale sociale. Né è significativo CP_4
il fatto che nel contratto di compravendita dell'immobile del 7.7.1995 la parte venditrice sia indicata la essendo la proprietaria. Parte_1
19. D'altra parte, nell'ambito della propria autonomia negoziale, le parti ben possono prevedere obbligazioni (conguagli riferiti ai patrimoni delle società, trasferimenti immobiliari ecc.) a carico di soggetti diversi da quelli che poi devono sostenerne gli oneri;
l'accertamento degli oneri fiscali doveva necessariamente riguardare le società che l'avevano sostenuti al termine delle operazioni divisionali, ma ciò non toglie che l'obbligazione di pagamento degli stessi, per la fossero a carico delle singole persone fisiche indicate Parte_1 convenzionalmente come “Fratelli”.
20. D'altra parte, laddove i contraenti hanno inteso porre a carico anche della società
[...]
le relative obbligazioni, l'hanno espressamente previsto (v. ad es. la “scrittura Parte_1 privata allegata B” - doc. 37 - ove nella parte convenzionalmente indicata come “ è CP_4
stata inserita anche la . Anche negli atti successivi, come nell'atto di Parte_1
transazione del 2000 (doc. 38), emerge che quando i contraenti hanno inteso ricomprendere nella parte la predetta società, l'hanno espressamente previsto. CP_4
21. Non può quindi revocarsi in dubbio che laddove l'accordo “scrittura privata generale - divisione degli interessi patrimoniali” del 18.5.1995, prevede che gli oneri derivanti dalle operazioni di divisione siano a carico dei “ “per quando riguarda la società CP_4 [...]
(premessa § d), debba intendersi riferito alle singole persone fisiche ivi elencate Parte_1
con conseguente loro assunzione delle relative obbligazioni previste dall'accordo.
22. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dalla
[...]
in quanto gli elementi per determinare i conguagli erano già disponibili nel Parte_1
1999/2000 e quindi il diritto doveva ritenersi prescritto;
secondo parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare le risultanze documentali dalle quali emergerebbe il rifiuto di controparte di fornire la documentazione necessaria per determinare detti conguagli che sarebbe stata disponibile da controparte solo in sede di CTU e dopo l'ordine di acquisizione disposto dal Tribunale. Sebbene la avesse già fornito i Parte_1
propri conteggi nel 1999, altrettanto non aveva fatto la , piena proprietaria della CP_1
Immobiliare Conti Nuova. Detto comportamento ostruzionistico di controparte (in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale), avrebbe determinato l'impossibilità per pagina 11 di 15 la di far valere il proprio credito nei termini prescrizionali. Infine, parte Parte_1
appellante sostiene che la e la Immobiliare Conti Nuova, con la nota del 3.4.2015 CP_1
(doc. 30) - nella quale veniva richiesta alla la documentazione per Parte_1
“procedere alla definitiva individuazione del conguaglio fiscale” – aveva tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di opporre una causa estintiva del diritto altrui e quindi avesse tacitamente rinunciato all'eccezione di prescrizione.
23. Il motivo è infondato.
24. Come insegna la Suprema Corte, la prescrizione può essere rinunciata dal debitore anche tacitamente, ove ciò risulti da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione medesima (art. 2937 co. 3 c.c.). Il riscontro di una rinuncia tacita alla prescrizione effettuato da parte del giudice, presuppone la verifica in fatto che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo oggettivo, assoluto e soprattutto inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui (cfr. Cass. n.
24263/2023, n. 8304/2025). Inoltre, la rinuncia alla prescrizione può essere invocata solo all'esito della maturazione della prescrizione stessa e non in epoca precedente (art. 2937 co. 2
c.c.) (v. Cass. n. 2758/2020, n. 18425/2013). In sintesi, perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione, occorre che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione (già maturata) e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto.
25. Esclusa l'ipotesi di una rinuncia espressa alla prescrizione che non risulta nel testo della nota del 3.4.2015, la Corte ritiene che nella fattispecie il comportamento tenuto dalla non sia espressione inequivoca di una rinuncia tacita alla prescrizione. Nella CP_1
predetta nota, difatti, la aderisce alla lettera della Immobiliare Conti Nuova di pari CP_1
data, con la quale quest'ultima chiedeva specifica documentazione alla al Parte_1
fine di “poter poi congiuntamente procedere alla definitiva individuazione del conguaglio fiscale ed alle conseguenti determinazioni”. Trattasi quindi di una richiesta interlocutoria nella non è stata manifestata in modo inequivoco la volontà di rinunciare alla prescrizione;
la
Immobiliare Conti Nuova si riserva di assumere le “conseguenti determinazioni” all'esito dell'acquisizione della documentazione richiesta e la conclude la missiva CP_1
riservandosi un'azione giudiziale in difetto di riscontro e quindi assumendo un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare ai propri diritti (e quindi anche ad opporre il fatto estintivo dell'altrui diritto).
pagina 12 di 15 26. Posto che non sussiste alcuna rinuncia da parte dell'appellata alla prescrizione, la Corte
ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi in materia ritenendo che il diritto della fosse prescritto. Parte_1
27. Innanzitutto, quanto al momento in cui il diritto poteva essere fatto valere dalla
[...]
con la nota del 24.9.1999 (doc. 12), la era già in grado di Parte_1 Parte_1
quantificare le imposte a carico della , tanto da poter richiedere l'importo a CP_1
conguaglio dovuto da quest'ultima (pari a L. 12.332.000). Detta richiesta è stata reiterata con lettere del 15.9.2000 e del 6.10.2000 (doc. 15 e 17) nelle quali la stessa società minaccia l'applicazione dell'indennizzo previsto dalla scrittura privata a carico della per CP_1
l'inadempimento.
28. Pertanto, dal settembre 1999 o comunque dal 2000, la poteva Parte_1
esercitare il proprio diritto (art. 2935 c.c.), avendo anche a disposizione i dati relativi agli oneri fiscali sostenuti a seguito della rateizzazione delle plusvalenze nei cinque anni successivi alle operazioni immobiliari (v. bilanci al 30.6.2000). Successivamente non risultano altre richieste o atti interruttivi della prescrizione, fino alla lettera del 29.7.2013
(doc. 21) nella quale vengono richiamate le precedenti missive del 2000 e viene richiesto nuovamente il pagamento.
29. Né d'altra parte le eventuali difficoltà nella quantificazione del credito possono costituire un valido strumento per impedire il decorso del termine prescrizionale. Difatti giova ricordare che l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da impedimenti di carattere giuridico che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, mentre sono irrilevanti quelli di mero fatto;
“l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. n. 22072/2018; idem n. 3584/2012).
30. Pertanto non potrebbe ritenersi che la decorrenza del termine prescrizionale potesse ritenersi sospesa a causa del comportamento non collaborativo della ai fini CP_1
pagina 13 di 15 dell'accertamento del credito vantato. La Cassazione ha precisato che “l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione” (Cass. n. 21567/2014 - Rv. 633171 -
01). Pertanto il ritardo o la difficoltà nella quantificazione esatta del credito, ancorché imputabile al comportamento non collaborativo della controparte, rappresenta un mero impedimento di fatto irrilevante ai fini dell'esercizio del diritto (e quindi della prescrizione).
31. In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
32. Non sussistono invece i presupposti per la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. posto che sul piano soggettivo è richiesta la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (come nella fattispecie).
33. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
34. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte degli appellanti a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. Parte_3 Parte_4
924/2022 del 14.07.2022, pubblicata in pari data;
- condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 14 di 15 , in solido fra di loro, a rifondere a e spese Parte_4 Controparte_1
di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 22.7.2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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