Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/06/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2945/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
composto dai Magistrati
Dott. Veronica Marrapodi Presidente
Dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore
Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice onorario nel procedimento promosso da
(Cod. fisc. ) con l'Avv. ELISABETTA STEFANIA Parte_1 C.F._1
PIROMALLI e l'Avv. GIOVANNI VEZZOLI
e
TOMASSONI BEENA MARY (cod. fisc. , con l'Avv. BARBARA BONISOLLI C.F._2
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per le parti: come da ricorso
Per il PM: “esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51, ult. comma, c.p.c. le parti hanno chiesto al Tribunale la modifica delle statuizioni della sentenza n. 327/2024 pubblicata il 3/6/2024 e passata in giudicato, domandando in particolare di disporre il collocamento del nato a [...] il [...] presso il padre, che CP_1
avrebbe provveduto integralmente al mantenimento ordinario del figlio, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie tra i due genitori relative al figlio ad eccezione delle spese di iscrizione CP_1
a lei, a euro 20 0,00 (euroduecento/00), che verrà dalla stessa versato.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero acquisito in data 9/05/2025, ritiene che le condizioni concordate dalle parti – così come meglio precisate e documentate su richiesta del Giudice relatore – non siano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole così come disposto dall'art. 337 ter commi secondo e quarto c.c.
Stante l'accordo tra le parti, le spese di lite vanno compensate.
p.q.m.
provvede in conformità dell'accordo delle parti e dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 11/06/2025
IL PRESIDENTE
Veronica Marrapodi
IL GIUDICE RELATORE EST.
Raffaella Cimminiello