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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/12/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 505 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Tortolì presso lo studio dell'Avv. Mario Solanas, che li rappresenta e difende, come da procura speciale a margine dell'atto di citazione, attori contro
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio CP_1 C.F._3 dell'Avv. Gabriele Pisu, che la rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta e
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_2 C.F._4 CP_3 C.F._5
(c.f. , (c.f. , CP_4 C.F._6 CP_5 C.F._7 CP_6
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._8 Controparte_7 C.F._9 CP_8
(c.f. ) e (c.f. , C.F._10 Controparte_9 C.F._11 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
pagina 1 di 5 “Voglia l'On. Tribunale di Lanusei adito, respinta ogni contraria domanda, accertare quanto in premessa esposto e conseguentemente dichiarare: dichiarare
, nato a [...] il [...] e residente a [...], cf. Parte_1
, proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale dell'immobile sito C.F._1 nell'agro di Tortolì e distinto al Catasto Terreni del medesimo comune al Foglio 3, Particella 2467;
, nata a [...] il [...] e residente a [...], cf. Parte_2
, proprietaria per intervenuta usucapione ultraventennale degli immobili siti C.F._2 nell'agro di Tortolì e distinti al Catasto Terreni del medesimo comune al Foglio 3, Particelle 2469 e
2218.
Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza.”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione e risposta): CP_1
“Pertanto ed in conclusione si dichiara di non voler fare alcuna opposizione o contestazione alla succitata domanda giudiziale poiché fondata in fatto e diritto”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire Parte_1 Parte_2 dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, il primo dell'immobile sito in agro di
Tortolì e distinto al Catasto Terreni del Comune di Tortolì al foglio 3, particella 2467, e la seconda degli immobili siti in agro di Tortolì e distinti al Catasto Terreni al foglio 3, particella 2469 e particella
2218.
Gli attori hanno dedotto di essere al possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni, dall'anno 1985 e sino ad oggi, e di avere utilizzato, ciascuno i terreni di sua spettanza, provvedendo alla recinzione degli stessi con paletti in cemento e rete metallica dell'altezza di circa 1,5 metri, realizzando un accesso con rete metallica ed effettuando periodicamente il taglio delle piante di eucaliptus ivi presenti per la produzione di legna da ardere.
Si è costituita in giudizio la quale non si è opposta alla domanda degli attori, ma ha CP_1 dichiarato di aderire alla stessa e di non voler formulare alcuna opposizione, in quanto fondata in fatto e in diritto.
Gli altri convenuti, regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali, interrogatorio formale e prova per testi.
*** pagina 2 di 5 La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei rispettivi immobili oggetto di causa in capo agli attori per oltre vent'anni, dall'anno 1985 ad oggi.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sugli immobili oggetto delle rispettive domande, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini e che hanno riconosciuto anche nell'aerofotogrammetria mostrata loro in udienza, oltre che individuato con l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e rese, rispettivamente, all'udienza del 10 Tes_1 Testimone_2 gennaio 2025 e del 4 giugno 2025).
Sul possesso di (foglio 3, particella 2467). Parte_1
I testi hanno riferito che, dall'anno 1985 e sino ad oggi, ha utilizzato un terreno sito nel Parte_1
Comune di Tortolì, del quale hanno indicato l'estensione in circa 1500/1600 mq. Gli stessi hanno pagina 3 di 5 riferito che l'attore ha recintato detto terreno con rete metallica e paletti in cemento, senza cancello e chiuso con una porzione della stessa rete metallica, dotata di catena e lucchetto, per averlo aiutato personalmente nella realizzazione di detti lavori. I testi hanno saputo indicare l'ano di riferimento, riconducendolo all'inizio del servizio militare (teste ) e al piantamento degli alberi di Tes_1 eucaliptus sullo stesso terreno (teste . Testimone_2
I testi hanno riferito che, nel suddetto arco temporale, l'attore si è occupato personalmente di provvedere alla pulizia del terreno, anche per la prevenzione degli incendi, e che, nel 1985-1986, lo stesso ha messo a dimora numerose piante di eucaliptus, dalle quali ha ricavato legna da ardere, per averlo aiutato nell'esecuzione di tali lavori.
Sul possesso di (foglio 3, particelle 2469 e 2218). Parte_2
I testi hanno riferito che, dal 1985 e sino ad oggi, ha utilizzato due terreni, Pt_1 Parte_2 separati da un canale di bonifica, siti nel Comune di Tortolì, dei quali hanno indicato la rispettiva estensione (circa 1500 mq, per il primo, e 400/500 mq, per il secondo, teste;
circa 2000 Tes_1 mq complessivi, teste . Testimone_2
I testi hanno riferito di avere aiutato l'attrice a recintare entrambi i terreni con rete metallica e paletti in cemento e dotata di due cancelli artigianali chiusi con catena e lucchetto, e che la stessa si è occupata della pulizia di detti terreni, anche al fine della prevenzione degli incendi, sia personalmente che con l'aiuto del fratello , nonché per averla aiutata loro stessi nell'esecuzione di detti lavori (teste Pt_1
. Testimone_2
Inoltre, essi hanno riferito di avere aiutato l'attrice ad impiantare numerose piante di eucaliptus su tutta l'estensione del terreno, intorno al 1985-1986, dalle quali la stessa ha raccolto legna da ardere per uso familiare, anche con la loro collaborazione.
Infine, entrambi i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dei rispettivi immobili da parte degli attori e di avere visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale considerato, per essersi sempre comportati come proprietari e per averli considerati come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza ed amicizia con gli stessi, in quanto compaesani e vicini di casa (teste , il quale ha riferito di conoscere gli attori da oltre Tes_1 quarant'anni; teste il quale ha riferito di conoscere gli attori dagli anni Ottanta, e, pur Testimone_2 avendo un rapporto più stretto con , tramite quest'ultimo, di avere conosciuto e frequentato anche Pt_1
pagina 4 di 5 la sorella ) e per la loro conoscenza dei luoghi di causa, per avervi eseguito personalmente dei Pt_2 lavori (teste , il quale ha precisato di avere aiutato gli attori a recintare i loro terreni, Tes_1 quando lo stesso aveva 17 o 18 anni;
teste il quale ha specificato di aiutarsi a vicenda Testimone_2 con gli attori nei vari lavori agricoli).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1 [...] hanno acquistato la proprietà, rispettivamente, degli immobili di cui alle particelle 1467, Parte_2 foglio 3 e 2469 e 2218, foglio 3, per usucapione, per averli posseduti all'anno 1985 ad oggi.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
Considerato che si è costituita in giudizio senza contestare la domanda di parte attrice e CP_1 aderendo alla stessa, rispetto alla medesima deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara che (c.f. Parte_1
) è divenuto proprietario dell'immobile sito in Tortolì e distinto al Catasto C.F._1
Terreni del Comune di Tortolì al foglio 3, particella 2467 (vigneto) e che (c.f. Parte_2
) è divenuta proprietaria degli immobili siti in Tortolì e distinti al Catasto C.F._2
Terreni del Comune di Tortolì al foglio 3, particella 2469 (vigneto) e 2218 (vigneto);
2) spese compensate riguardo a CP_1
3) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 505 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Tortolì presso lo studio dell'Avv. Mario Solanas, che li rappresenta e difende, come da procura speciale a margine dell'atto di citazione, attori contro
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio CP_1 C.F._3 dell'Avv. Gabriele Pisu, che la rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta e
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_2 C.F._4 CP_3 C.F._5
(c.f. , (c.f. , CP_4 C.F._6 CP_5 C.F._7 CP_6
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._8 Controparte_7 C.F._9 CP_8
(c.f. ) e (c.f. , C.F._10 Controparte_9 C.F._11 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
pagina 1 di 5 “Voglia l'On. Tribunale di Lanusei adito, respinta ogni contraria domanda, accertare quanto in premessa esposto e conseguentemente dichiarare: dichiarare
, nato a [...] il [...] e residente a [...], cf. Parte_1
, proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale dell'immobile sito C.F._1 nell'agro di Tortolì e distinto al Catasto Terreni del medesimo comune al Foglio 3, Particella 2467;
, nata a [...] il [...] e residente a [...], cf. Parte_2
, proprietaria per intervenuta usucapione ultraventennale degli immobili siti C.F._2 nell'agro di Tortolì e distinti al Catasto Terreni del medesimo comune al Foglio 3, Particelle 2469 e
2218.
Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza.”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione e risposta): CP_1
“Pertanto ed in conclusione si dichiara di non voler fare alcuna opposizione o contestazione alla succitata domanda giudiziale poiché fondata in fatto e diritto”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire Parte_1 Parte_2 dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, il primo dell'immobile sito in agro di
Tortolì e distinto al Catasto Terreni del Comune di Tortolì al foglio 3, particella 2467, e la seconda degli immobili siti in agro di Tortolì e distinti al Catasto Terreni al foglio 3, particella 2469 e particella
2218.
Gli attori hanno dedotto di essere al possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni, dall'anno 1985 e sino ad oggi, e di avere utilizzato, ciascuno i terreni di sua spettanza, provvedendo alla recinzione degli stessi con paletti in cemento e rete metallica dell'altezza di circa 1,5 metri, realizzando un accesso con rete metallica ed effettuando periodicamente il taglio delle piante di eucaliptus ivi presenti per la produzione di legna da ardere.
Si è costituita in giudizio la quale non si è opposta alla domanda degli attori, ma ha CP_1 dichiarato di aderire alla stessa e di non voler formulare alcuna opposizione, in quanto fondata in fatto e in diritto.
Gli altri convenuti, regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali, interrogatorio formale e prova per testi.
*** pagina 2 di 5 La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei rispettivi immobili oggetto di causa in capo agli attori per oltre vent'anni, dall'anno 1985 ad oggi.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sugli immobili oggetto delle rispettive domande, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini e che hanno riconosciuto anche nell'aerofotogrammetria mostrata loro in udienza, oltre che individuato con l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e rese, rispettivamente, all'udienza del 10 Tes_1 Testimone_2 gennaio 2025 e del 4 giugno 2025).
Sul possesso di (foglio 3, particella 2467). Parte_1
I testi hanno riferito che, dall'anno 1985 e sino ad oggi, ha utilizzato un terreno sito nel Parte_1
Comune di Tortolì, del quale hanno indicato l'estensione in circa 1500/1600 mq. Gli stessi hanno pagina 3 di 5 riferito che l'attore ha recintato detto terreno con rete metallica e paletti in cemento, senza cancello e chiuso con una porzione della stessa rete metallica, dotata di catena e lucchetto, per averlo aiutato personalmente nella realizzazione di detti lavori. I testi hanno saputo indicare l'ano di riferimento, riconducendolo all'inizio del servizio militare (teste ) e al piantamento degli alberi di Tes_1 eucaliptus sullo stesso terreno (teste . Testimone_2
I testi hanno riferito che, nel suddetto arco temporale, l'attore si è occupato personalmente di provvedere alla pulizia del terreno, anche per la prevenzione degli incendi, e che, nel 1985-1986, lo stesso ha messo a dimora numerose piante di eucaliptus, dalle quali ha ricavato legna da ardere, per averlo aiutato nell'esecuzione di tali lavori.
Sul possesso di (foglio 3, particelle 2469 e 2218). Parte_2
I testi hanno riferito che, dal 1985 e sino ad oggi, ha utilizzato due terreni, Pt_1 Parte_2 separati da un canale di bonifica, siti nel Comune di Tortolì, dei quali hanno indicato la rispettiva estensione (circa 1500 mq, per il primo, e 400/500 mq, per il secondo, teste;
circa 2000 Tes_1 mq complessivi, teste . Testimone_2
I testi hanno riferito di avere aiutato l'attrice a recintare entrambi i terreni con rete metallica e paletti in cemento e dotata di due cancelli artigianali chiusi con catena e lucchetto, e che la stessa si è occupata della pulizia di detti terreni, anche al fine della prevenzione degli incendi, sia personalmente che con l'aiuto del fratello , nonché per averla aiutata loro stessi nell'esecuzione di detti lavori (teste Pt_1
. Testimone_2
Inoltre, essi hanno riferito di avere aiutato l'attrice ad impiantare numerose piante di eucaliptus su tutta l'estensione del terreno, intorno al 1985-1986, dalle quali la stessa ha raccolto legna da ardere per uso familiare, anche con la loro collaborazione.
Infine, entrambi i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dei rispettivi immobili da parte degli attori e di avere visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale considerato, per essersi sempre comportati come proprietari e per averli considerati come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza ed amicizia con gli stessi, in quanto compaesani e vicini di casa (teste , il quale ha riferito di conoscere gli attori da oltre Tes_1 quarant'anni; teste il quale ha riferito di conoscere gli attori dagli anni Ottanta, e, pur Testimone_2 avendo un rapporto più stretto con , tramite quest'ultimo, di avere conosciuto e frequentato anche Pt_1
pagina 4 di 5 la sorella ) e per la loro conoscenza dei luoghi di causa, per avervi eseguito personalmente dei Pt_2 lavori (teste , il quale ha precisato di avere aiutato gli attori a recintare i loro terreni, Tes_1 quando lo stesso aveva 17 o 18 anni;
teste il quale ha specificato di aiutarsi a vicenda Testimone_2 con gli attori nei vari lavori agricoli).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1 [...] hanno acquistato la proprietà, rispettivamente, degli immobili di cui alle particelle 1467, Parte_2 foglio 3 e 2469 e 2218, foglio 3, per usucapione, per averli posseduti all'anno 1985 ad oggi.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
Considerato che si è costituita in giudizio senza contestare la domanda di parte attrice e CP_1 aderendo alla stessa, rispetto alla medesima deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara che (c.f. Parte_1
) è divenuto proprietario dell'immobile sito in Tortolì e distinto al Catasto C.F._1
Terreni del Comune di Tortolì al foglio 3, particella 2467 (vigneto) e che (c.f. Parte_2
) è divenuta proprietaria degli immobili siti in Tortolì e distinti al Catasto C.F._2
Terreni del Comune di Tortolì al foglio 3, particella 2469 (vigneto) e 2218 (vigneto);
2) spese compensate riguardo a CP_1
3) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
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