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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2318/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 21.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Capristo. attore-opponente
contro
(CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Andrea Ornati e dall'Avv. Raffaele Zurlo. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
406/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 11.7.2022 con cui gli veniva ingiunto, su istanza della cessionaria il pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 31.278,43, oltre interessi e spese, in virtù dell'omesso versamento delle rate inerenti il contratto di prestito personale n. 1591614 stipulato in data 26.10.2012 con la ON S.p.A. Ha eccepito: -l'inidoneità probatoria della documentazione posta alla base del monitorio;
-che il contratto sotteso alla domanda monitoria era stato concesso al sig. in un momento di particolare difficoltà finanziaria per consentire Pt_1 all'azienda da lui gestita di poter accedere ad una linea di credito;
-l'applicazione di interessi usurari e anatocistici;
-l'addebito di commissioni e interessi non pattuiti.
Ha concluso chiedendo: “1)-accertare e dichiarare che il credito accordato agli opponenti, in virtù del contratto n.1591614, sia un ordinario finanziamento aziendale concesso in favore del sig.
titolare della ditta omonima, corrente in Corigliano-Rossano alla via Parte_1
Margherita 8, p.iva ; 2)-nel merito, in ogni caso, accogliere la presente opposizione P.IVA_2
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo N. 406/2022; RG N. 1640/2022, emesso da questo Tribunale Civile in data 18/7/2022, per i motivi di cui alla narrativa che precede, tanto per eccepita nullità del rapporto finanziario posto a base del monitorio, che per aver riportato una creditoria non dovuta, nonché determinata in modo illegittimo e contra legem;
3)-in via gradata, rideterminare, in esito a ctu tecnico contabile, la risultante finanziaria del rapporto contrattuale di finanziamento intercorso tra le parti e, così, accertare i rispettivi importi da imputare a credito e debito delle stesse;
4)-condannare, comunque, l'opposta al pagamento di tutte le spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
2. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
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3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Tribunale Cremona, 09/06/2020, n. 245; Tribunale Lecce sez. II, 09/03/2020, n. 764). Ciò posto, la parte opposta ha fornito la prova del credito azionato in sede monitoria producendo in giudizio il contratto di finanziamento n. 1591614 (doc. n. 5 fascicolo monitorio) sottoscritto dal sig. in data 26.10.2012 con Parte_1
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la ON S.p.A. nonché l'estratto conto al 19.2.2016 da cui si evince la posizione debitoria residua (doc. n. 6 fascicolo monitorio). L'opponente non ha disconosciuto di aver sottoscritto la sopra richiamata documentazione, né ha contestato l'effettiva erogazione della somma richiesta con il contratto di finanziamento. L'opponente, inoltre, non ha né allegato né dimostrato l'esistenza di pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati nell'estratto conto prodotto dall'opposta, né ha provato l'adempimento integrale dell'obbligazione relativa al rimborso della somma mutuata o di non aver potuto adempiere per cause a lui non imputabili. A ciò si aggiunga che l'opponente non ha contestato la titolarità del credito in capo alla parte opposta, circostanza che può pertanto dirsi provata ex art. 115 c.p.c. È poi rimasto del tutto privo di sufficienti riscontri l'assunto secondo cui il contratto di finanziamento in parola non avrebbe natura di un prestito personale ma sarebbe in realtà stato concesso al sig. “per affrontare le difficoltà economiche Pt_1 della sua ditta individuale, con l'intento di procedere ad un rilancio della stessa” non avendo la parte nemmeno allegato la tipologia dell'attività imprenditoriale esercitata. In ogni caso, quand'anche tali circostanze fossero state dimostrate, non sarebbe stato possibile ravvisare alcuna invalidità del contratto. Il fatto che in esso venga indicata quale “destinazione del prestito” l' “acquisto di mobili” non comporta per ciò solo che possa configurarsi un c.d. mutuo di scopo del quale ipoteticamente potrebbe predicarsi la nullità per carenza di causa laddove venisse accertato il mancato conseguimento della finalità indicata. Secondo gli insegnamenti offerti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, Sent., 25/01/2021, n. 1517) la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è, di per sé, idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano, nel concreto, rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione. In via correlata, occorre che il testo contrattuale contenga un patto o clausola (c.d. di destinazione) da cui si desuma in modo chiaro (seppur certo non per il necessario tramite di enunciazioni di tratto formale o comunque condotte con codici semantici qualificati) che l'erogazione è vincolata a una data e specifica utilizzazione (come appunto rispondente allo scopo in concreto rilevante). Nel caso di specie la sopra richiamata enunciazione della destinazione del prestito non implica che la stessa abbia carattere esclusivo e vincolante;
né sono emersi elementi per ritenere che l'istituto di credito avesse interesse a che la somma mutuata venisse utilizzata in quello specifico modo. Del resto, stando alle prospettazioni offerte dall'opponente, la ON S.p.A. era persino consapevole che quella destinazione non sarebbe stata rispettata.
4. Quanto all'asserita applicazione di interessi indeterminati e usurari, va rilevato, anzitutto, che la doglianza risulta del tutto generica e carente in punto di allegazione
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non avendo l'opponente indicato né il tasso soglia ratione temporis applicabile, né la percentuale di sconfinamento degli interessi concretamente applicabili, né l'ammontare dei costi a suo dire non pattuiti ma comunque applicati. In ogni caso si precisa che il “ per il contratto di cui si discute, Parte_2 determinato sulla base del TEGM rilevato per la categoria “crediti personali” (periodo di riferimento: 1 ottobre – 31 dicembre 2012), così come indicato nel relativo D.M., era pari al 18,9125%. Pertanto, per come risulta dal contratto di finanziamento, ove risultano riportate in maniera dettagliata ed esauriente tutte le condizioni economiche e contrattuali pattuite tra le parti, senza alcun margine di indeterminatezza o discrezionalità, non risultano essere stati applicati interessi usurari posto che il TAN indicato in contratto è pari al 12,40 % e il TAEG è pari al 14,36 %. Quanto al tasso di mora, si rileva che nel contratto in questione risulta pattuita (art. 8) una c.d. clausola di salvaguardia. Come noto si tratta di una “clausola particolarmente diffusa nella contrattazione bancaria, a partire dal 1996, secondo cui, quale che sia la fluttuazione del saggio di interesse convenzionalmente pattuito, esso non potrà mai superare il "tasso soglia", che ne costituisce quindi il tetto massimo” (Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, n.26286). Nel caso di specie è stato pattuito che il tasso di mora è pari al “tasso soglia di mora” determinato (in conformità ai parametri che poi saranno confermati da Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 18/09/2020, n. 19597) sommando al TEGM di riferimento il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM. dopo l'entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 come modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106. Non vi sono evidenze che suggeriscano che il tasso di mora effettivamente applicato abbia sforato tale limite nel corso del rapporto così sfociando nell'usura.
5. Quanto alla eccepita violazione dell'art. 1283 c.c. va detto che la clausola contenuta nel contratto di mutuo (art. 8) che prevede nell'ipotesi di mancato pagamento l'applicazione degli interessi moratori su ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del contratto è perfettamente legittima in quanto, in base al chiaro disposto di cui all'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000, “
1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. “2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte argomentazioni l'opposizione va rigettata in quanto infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.
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7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, con parziale riduzione del valori medi vista la non elevata complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto, visto l'art. 653 c.p.c. Parte_1
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 406/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 11.7.2022;
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in complessivi € 5.500,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
Castrovillari, 21/05/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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