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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3179 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 03/06/2025 tra
( rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti ROSANNA BUONANNO ( ) e ROBERTA BRANNO C.F._2
( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._3
RICORRENTE
e
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 C.F._4
LUCA GEREMIA ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._5
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 03/06/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti. Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 15/05/2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 27/05/1989 dal quale erano nati tre figli il 22/06/1992, Per_1
il 08/10/1997 e il 19/05/2004. Rilevava che in costanza di matrimonio i Per_2 Persona_3
coniugi avevano goduto di un elevato tenore di vita e che si erano separati con accordo di
1 negoziazione assistita del 20/09/2022, autorizzato in data 21/09/2022 dalla Procura del Tribunale di
S.M.C.V. Aggiungeva che tale separazione non si era mai attuata in quanto avevano deciso di continuare la vita coniugale presso la casa familiare e che, nel mese di giugno 2023, a seguito di una discussione tra lui e la figlia la resistente l'aveva improvvisamente cacciato di casa , Per_2
essendo stato costretto a trasferirsi presso l'abitazione della madre in Napoli. Esponeva che dal 1990 al 1998 aveva svolto attività lavorativa in qualità di funzionario della Regione Campania, successivamente, aveva collaborato con uno studio legale sino al 2016. Aggiungeva di aver svolto l'attività di consigliere (senza retribuzione) presso il Comune di IR RA dal 2017 al 2022
e che, attualmente, si trovava in precarie condizioni economiche. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie, la previsione di un assegno a proprio carico di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia studentessa universitaria da corrispondere direttamente a quest'ultima, oltre al 50% delle Persona_3
spese straordinarie, e nessun assegno per la moglie.
Con comparsa di risposta, depositata in data 24/07/2024, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, eccepiva l'inammissibilità della domanda di separazione del ricorrente, essendo già intervenuta separazione tra le parti con accordo di negoziazione assistita del 20/09/2022. Aggiungeva che non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e che, dal giorno successivo al deposito dell'accordo presso la Procura, il ricorrente si era trasferito a Napoli presso l'abitazione della madre e che rientrava a IR RA solo per incontrare i figli nell'abitazione come da accordi di separazione. Precisava che le uniche occasioni in cui si erano incontrati erano quelle relative ai figli (es. compleanni). Rappresentava inoltre il parziale adempimento del ricorrente agli obblighi economici, concordati in sede di separazione. Pertanto, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della domanda;
in subordine, concludeva per la pronuncia della separazione, il rigetto della domanda di addebito formulata dal ricorrente e la conferma della disciplina concordata in sede di negoziazione assistita del settembre 2022.
Sentite le parti ed espletata la prova in merito all'intervenuta riconciliazione dei coniugi (cfr. verbali del 17/01/2025 e del 11/02/2025), all'esito dell'udienza cartolare del 03/06/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulla sola domanda preliminare di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente.
L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso è fondata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che, ai sensi degli artt. 154 e 157 c.c. e secondo costante orientamento di legittimità, l'intervenuta riconciliazione dei coniugi consegue a una dichiarazione espressa o alla ripresa dei rapporti materiali e spirituali conseguente a comportamenti incompatibili con lo stato di separazione, quale manifestazione del ripristino del vincolo coniugale. A tal fine non basta tuttavia la
2 mera coabitazione, essendo la parte resistente onerata di provare l'avvenuta riconciliazione, prescindendosi dall'indagine su elementi psicologici. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità afferma in particolare che: “il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva” (vd. Cass.,
Sez. 6 - 1, 23/09/2022, n. 27963) e che “in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali” (vd. Cass., Sez.
6 - 1, 26/07/2019, n. 20323). In ogni caso, “la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e
d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale” (vd. Cass., Sez.
1, 17/09/2014, n. 19535). Infine, “l'accertamento dell'avvenuta riconciliazione tra coniugi separati per avere essi tenuto un comportamento non equivoco il quale risulti incompatibile con lo stato di separazione (da compiersi attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ripresa della convivenza ed alla costituzione di una rinnovata comunione, piuttosto che con riferimento a supposti elementi psicologici, tanto più difficili da provare in quanto appartenenti alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva Cass. n. 6031/1998, cit.;
Cass. n. 3744/2001, cit.), implicando un'indagine di fatto” (vd. Cass., Sez. I, 06/12/2006, n. 26165 e
Cass. n. 27963/2022 cit.). Nel caso di specie, non trova adeguato riscontro probatorio l'allegazione del ricorrente relativa all'intervenuta riconciliazione dei coniugi a seguito della separazione concordata in sede di procedimento di negoziazione assistita di settembre 2022.
Occorre precisare che la resistente abita a IR RA nella casa familiare sita in via Roma, 66, piano primo, mentre il ricorrente ha un'abitazione in IR RA, via Roma, 62, piano terra.
Dall'accordo di separazione risulta infatti che il ricorrente avrebbe dovuto trasferire la sua residenza nell'immobile di sua proprietà sito in IR RA, via Roma, 62 (all'epoca non munito di angolo cottura, cfr. accordo di separazione punti 1 e 6). Ciò posto, i testi di parte resistente, ovvero i fratelli di lei ( e ), hanno confermato la ricostruzione di parte resistente Persona_4 Persona_5
(cfr. verbale di escussione testi del 17/01/2025 e del 14/02/2025). In particolare, hanno confermato che il ricorrente era andato a vivere a Napoli presso l'abitazione della madre (condotta in locazione)
e che incontrava talvolta i figli presso l'abitazione sita in IR RA, via Roma, 62, piano terra, nonché che avevano interrotto la convivenza e la frequentazione con parenti e amici da settembre
3 2022. ha precisato che i figli vivevano con la madre (resistente) al piano di sopra Persona_5
mentre il padre (ricorrente) li incontrava allo studio al piano di sotto (cfr. verbale del 17/01/2025 cit.).
ha altresì aggiunto di aver iniziato ad aiutare economicamente la sorella (parte Persona_4
resistente) da quando si era separata dal marito (ricorrente), ovvero da settembre 2022, dal momento che lei si era trovata in condizioni precarie che spesso nemmeno riferiva per vergogna. Ha aggiunto che tante volte aveva accompagnato il ricorrente nella sua abitazione a Napoli e che in un'occasione la nipote (figlia della coppia) lo aveva pregato di andare a prendere il padre a Napoli perché Pt_1 stava male e “minacciava di ammazzarsi” (cfr. verbale dell'11/02/2025 cit.).
Il teste, zio della resistente, invece nulla riferisce in merito alle circostanze Testimone_1
allegate dal ricorrente relative all'asserita convivenza sino al giugno 2023 e al successivo allontanamento dalla casa familiare, limitandosi a riferire che talvolta accompagnava il ricorrente alla stazione o lo riportava presso l'abitazione sita in IR RA (cfr. verbale del 17/01/2025 cit.).
Infine, il teste, amico della coppia, ha riferito di aver incontrato una volta la Testimone_2
resistente a casa del ricorrente, precisando di essere andato lì per aiutarli nella riconciliazione e che in quella occasione la resistente gli aveva riferito “pensa che poi io l'ho fatto rientrare a casa, addirittura nel mio letto, ma non mi piace comunque come si comporta”, premettendo che sapeva che si erano lasciati (cfr. verbale del 11/02/2025 cit.). Tali dichiarazioni non provano né una coabitazione stabile della coppia da settembre 2022 sino a giugno 2023, né la ricostituzione della comunione morale e materiale dei coniugi. Anzi, confermano la ricostruzione per cui le parti si erano lasciati e che lo stesso testimone era intervenuto per cercare di farli riconciliare.
Alcuna rilevanza può avere nemmeno l'aver intrattenuto un rapporto sessuale a seguito del quale il ricorrente poi avrebbe avuto un malore (cfr. certificato ASL del 16/12/2024 ove risulta una visita il
01/10/2022), in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte, per esserci una vera e propria riconciliazione, occorre la restaurazione di un nucleo familiare, non bastando il ripristino o il mantenimento di frequenti rapporti, anche sessuali, come nemmeno l'aver concepito un figlio nella fase separativa (cfr. Cass., Sez. I, 16/10/2003 n. 15481).
Alla luce del quadro sin qui emerso, non risulta quindi provata l'intervenuta riconciliazione dei coniugi successiva alla separazione di settembre 2022. Pertanto, la domanda di separazione del ricorrente va dichiarata inammissibile, essendo già stata pronunciata la separazione dei coniugi con accordo di negoziazione assistita del 20/09/2022, autorizzato dalla Procura in data 21/09/2022.
Attesa la natura del giudizio e le ragioni sottese alla pronuncia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 12/06/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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