TAR Lecce, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 529
TAR
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancanza di interesse ad agire

    Il Tribunale ha ritenuto che l'azione di annullamento sia inammissibile per carenza di interesse, poiché la ricorrente non ha partecipato alla procedura nonostante i rinvii del termine, non contesta l'indizione della procedura in sé, né clausole immediatamente escludenti. Inoltre, la fase procedimentale non si era ancora conclusa con un provvedimento lesivo.

  • Inammissibile
    Mancata impugnazione di atto endoprocedimentale

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso inammissibile anche per mancata impugnazione della nota del 26.02.2025, che richiedeva la revisione della proposta, la cui mancata ottemperanza, secondo l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 (versione ante-modifica), comportava il rigetto della proposta stessa.

  • Rigettato
    Mancanza di legittimo affidamento e danno non provato

    Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria poiché la prima fase della procedura di finanza di progetto è considerata pre-procedimentale e basata su mere aspettative di fatto non giuridicamente tutelate. Inoltre, la ricorrente non ha partecipato alla nuova procedura e non ha allegato né provato alcun danno-evento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 529
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 529
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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