Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00529/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2025, proposto dalla società Cpl Concordia Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Amerigo Penta, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Comune di Ostuni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
nei confronti
- della società Engie Servizi S.p.A. e della società Novimpianti S.r.l., entrambe non costituite in giudizio;
per l’annullamento:
- dell’Avviso Pubblico del 10.02.2025 con cui il Comune di Ostuni ha comunicato: “l’avvio del procedimento ex art. 57 del d.lgs. n. 209 del 31.12.2024 n. 209 […] e invitato “i promotori interessati alla presentazione e/o adeguamento delle proposte per l’affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto per l’Adeguamento Pubblica Illuminazione e degli edifici pubblici con efficientamento energetico e gestione del Servizio”, entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di pubblicazione - 1 - dell’avviso […]”
- di ogni altro atto antecedente, connesso o, consequenziale ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2026 il dott. TO LG e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 404 del 2025 di cui all’epigrafe, notificato il 10.02.2025 e depositato il 16.04.2025, la parte ricorrente ha domandato “l’annullamento, previa sospensione cautelare, - dell’Avviso Pubblico del 10.02.2025 con cui il Comune di Ostuni ha comunicato: “l’avvio del procedimento ex art. 57 del d.lgs. n. 209 del 31.12.2024 n. 209 […] e invitato “i promotori interessati alla presentazione e/o adeguamento delle proposte per l’affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto per l’Adeguamento Pubblica Illuminazione e degli edifici pubblici con efficientamento energetico e gestione del Servizio”, entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di pubblicazione - 2 - dell’avviso […]” - di ogni altro atto antecedente, connesso o, consequenziale ancorché non conosciuto e per il risarcimento del danno”.
1.1. Con il predetto atto introduttivo, la parte ricorrente ha proposto due doglianze di cui la seconda strettamente connessa alla domanda risarcitoria formulata nel medesimo atto. Con la prima doglianza, la parte ricorrente domanda l’annullamento dell’avviso pubblico impugnato facendo valere l’interesse alla legalità dell’azione amministrativa stante l’illegittimità dello stesso in quanto emanato in applicazione dell’art. 193 del d.lgs. n. 36 del 2023, come modificato dal d.lgs. n. 209 del 2024, e non in base alla versione normativa ante-vigente alla predetta modifica e ciò in palese violazione dell’art. 225- bis del d.lgs. n. 36 del 2023; di contro, con la seconda doglianza la stessa parte ricorrente lamenta la violazione dei principi di buona fede, affidamento e concorrenza e, in sostanza, domanda il risarcimento del danno subito – meglio precisato nella terza doglianza – (la condotta dell’Amministrazione avrebbe, di fatto, violato il legittimo affidamento riposto dalla stessa sulla normativa applicabile ratione temporis e comunque avrebbe leso la riservatezza e il relativo diritto di privativa intellettuale posto che la stessa – con l’avviso pubblico impugnato – avrebbe divulgato il progetto presentato dalla parte ricorrente comprensivo della documentazione allegata).
2. In data 24.04.2025 si è costituito l’ente locale intimato che, con memoria depositata in data 26.04.2025, in via pregiudiziale, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento prot. 14402 del 26.02.2025 e, nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso.
3. All’esito dell’udienza camerale del 28.04.2025, il Collegio – con l’ordinanza n. 168 del 30.04.2025 (confermata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1996/2025) – ha respinto l’istanza cautelare e fissato l’udienza pubblica del 22.09.2025 per l’esame del merito, stante la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
4. In data 09.07.2025, la parte ricorrente ha chiesto un rinvio dell’udienza pubblica posto che l’ente locale resistente con avviso pubblico del 09.06.2025 ha disposto un rinvio del termine per la presentazione delle proposte per l’affidamento in concessione di lavori/servizi mediante finanza di progetto, sicché il temine di scadenza fissato per l’11.06.2025 è stato rinviato al giorno 11 luglio 2025.
5. All’udienza pubblica del 22.09.2025, il Collegio – preso atto dell’istanza del 09.07.2025 reiterata il 12.09.2025 – ha disposto il rinvio dell’udienza pubblica al 23.03.2026.
6. In pendenza del presente giudizio, in data 26.09.2025 la parte ricorrente ha notificato e depositato un’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. che è stata definita con l’ordinanza di rigetto n. 1617 del 23.12.2025.
7. In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato le memorie ex art. 73 del codice del processo amministrativo.
8. All’udienza pubblica del 23.03.2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della causa su questione rilevata d’ufficio dal Collegio.
9. Così sinteticamente ricostruito il quadro fattuale e processuale di riferimento, il Collegio, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sua più autorevole composizione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 4/11 e ribadito dalle sentenze sempre dell’Adunanza plenaria n. 9/14 e n. 5/2015), ritiene prioritariamente ex artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., di dover scrutinare la questione di rito rilevata d’ufficio dal Tribunale in punto di inammissibilità dell’azione di annullamento per difetto di interesse al ricorso.
10. Più precisamente, come già evidenziato, la parte ricorrente con la prima doglianza – in sintesi – domanda l’annullamento dell’avviso pubblico impugnato facendo valere l’interesse alla legalità dell’azione amministrativa stante l’illegittimità dello stesso in quanto emanato in applicazione dell’art. 193 del d.lgs. n. 36 del 2023, come modificato dal d.lgs. n. 209 del 2024, e non in base alla versione normativa ante-vigente alla predetta modifica e ciò in palese violazione dell’art. 225- bis del d.lgs. n. 36 del 2023; di contro, con la seconda doglianza la stessa parte ricorrente lamenta la violazione dei principi di buona fede, affidamento e concorrenza e, in sostanza, domanda il risarcimento del danno subito – meglio precisato nella terza doglianza – (la condotta dell’Amministrazione avrebbe, di fatto, violato il legittimo affidamento riposto dalla stessa sulla normativa applicabile ratione temporis e comunque avrebbe leso la riservatezza e il relativo diritto di privativa intellettuale posto che la stessa – con l’avviso pubblico impugnato – avrebbe divulgato il progetto presentato dalla parte ricorrente comprensivo della documentazione allegata).
11. Il ricorso in parte è inammissibile (quanto all’azione di annullamento) per carenza di interesse e in parte va respinto (quanto all’azione di risarcimento).
12. Per quanto concerne l’azione di annullamento, il Collegio ritiene opportuno rammentare che, nel giudizio amministrativo la predetta azione è subordinata alla sussistenza (al momento della presentazione) e alla persistenza (al momento della decisione) di tre condizioni, e precisamente a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, b) l’interesse ad agire, c) la legittimazione ad agire (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. V, sentenza n. 8114/2025; T.A.R. Emilia-Romagna sez. II - Bologna, 18/02/2026, sentenza n. 319).
12.1. In particolare, per quanto qui rileva, l’interesse ad agire ( sub specie di interesse a ricorrere) si sostanzia nell’utilità o vantaggio (materiale o morale) che la parte ricorrente trarrebbe dall’eventuale accoglimento del ricorso. Esso presuppone, dunque, sia una effettiva e concreta lesione della situazione giuridica soggettiva della parte ricorrente derivate dall’esercizio dell’attività amministrativa, sia la possibilità di eliminare o riparare il pregiudizio, o quantomeno conseguire un concreto vantaggio, attraverso il processo amministrativo.
12.2. Per giurisprudenza costante, l’interesse a ricorrere si caratterizza per: i) la “personalità” nel senso che l’utilità deve essere riconducibile specificamente e direttamente al soggetto che propone il ricorso in quanto titolare di una posizione differenziata e qualificata e non dissolversi nel generico interesse alla legalità dell’azione amministrativa; ii) “l’attualità” nel senso che l’interesse deve esistere al momento della proposizione del ricorso e fino alla decisione per cui non è sufficiente la mera eventualità della lesione; iii) la “concretezza” , nel senso che il pregiudizio deve essersi effettivamente verificato (così, ex multis, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 7325/2025; T.A.R. Emilia-Romagna sez. II - Bologna, 18/02/2026, sentenza n. 319).
12.3. Nei processi di parte, innervati dal principio della domanda e dal suo corollario, rappresentato dal principio dispositivo, la legittimazione e l’interesse ad agire assolvono a una funzione di filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice, fino ad assumere l’aspetto di un controllo di meritevolezza dell’interesse sostanziale in gioco, alla luce dei valori costituzionali ed internazionali rilevanti, veicolati dalle clausole generali fondamentali sancite dagli artt. 24 e 111 Cost. (T.A.R. Piemonte, sez. II, 27.2.2024 n. 202 che richiama T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 02/05/2022, n. 3003; T.A.R. Valle d'Aosta sez. I - Aosta, 08/05/2024, sentenza n. 22).
12.4. La giurisprudenza è, in specie, costante nell’affermare che “nel giudizio amministrativo non è consentito, ad eccezione di ipotesi specifiche, adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi propone l’azione giudiziaria” (Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6014). L’interesse a ricorrere è, infatti, condizione dell’azione e corrisponde ad una precisa utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente. Sussiste, pertanto, un interesse a ricorrere se la posizione azionata dalla parte ricorrente la colloca in una situazione differente dall’aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell’azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un’utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento” (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 13.3.2020, sentenza n. 1825; T.A.R. Valle d'Aosta sez. I - Aosta, 08/05/2024, sentenza n. 22).
12.5. Nel difetto di tali requisiti l’azione non è ammissibile in quanto sarebbe inutile prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata non si rinvenisse affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte (Cons. Stato, sentenza n. 1825/2020 cit.; T.A.R. Valle d’Aosta sez. I - Aosta, 08/05/2024, sentenza n. 22).
12.6. Declinati in relazione alle controversie inerenti alle procedure selettive, i principi sopra rassegnati implicano che la parte ricorrente, che – come accaduto in specie – non abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura (nonostante i plurimi rinvii del termine per la proposizione delle domande), non è legittimata, né ha interesse a contestare giudizialmente l’avviso pubblico impugnato (cfr. T.A.R. Puglia sez. I - Bari, 11/06/2021, sentenza n. 1008 cit. e Cons. Stato sez. V - 18/07/2017, sentenza n. 3543). L’impugnazione diretta dei bandi e degli avvisi pubblici è consentita solo allorché il ricorso abbia ad oggetto: a) la contestazione in radice dell’indizione della procedura selettiva; b) all’inverso, si contesti l’assenza della procedura selettiva; c) oppure la contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione direttamente ostativi all’ammissione dell’interessato (ossia clausole immediatamente escludenti) giacché, in tal caso, il sicuro e immediato effetto escludente relegherebbe la presentazione della domanda a mero adempimento formale (cfr. Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2003, sentenza n. 1; Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, sentenza n. 4).
12.7. Non è questa, tuttavia, la situazione in cui si versa nel caso in oggetto.
12.8. Nella specie, infatti, la parte ricorrente non contesta l’ an della procedura; essa stessa infatti vorrebbe partecipare alla procedura di “project financing” e rendersi promotrice per conseguire il diritto di prelazione (oggi, peraltro, da disapplicare alla luce della recente pronuncia della Corte di Giustizia sentenza (Seconda Sezione) 5 febbraio 2026 nella causa C810/24; cfr. anche Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 14/2026/PAR) e, tuttavia, si duole della disciplina normativa applicata alla predetta procedura, senza però evidenziare quali sarebbero i pregiudizi derivanti ad essa da tale opzione dell’Amministrazione. Dunque, non è in contestazione l’indizione della procedura di “project financing” di per sé, bensì la disciplina normativa applicata alla predetta procedura.
12.9. In sostanza, la parte ricorrente nel ricorso si limita a far valere l’interesse alla legalità dell’azione amministrativa e nella memoria ex art. 73 del codice del processo amministrativo (depositata in data 20.02.2026) deduce genericamente come “l’avviso (abbia) pregiudicato il legittimo affidamento riposto dalla CPL in un iter valutativo rispettoso delle procedure e delle prerogative ad essa attribuite, determinando una situazione di incertezza e iniquità, minando la fiducia nell’operato della pubblica amministrazione, da cui la scelta motivata di non partecipare all’illegittima iniziativa pubblica ex post adottata”.
12.10. La stessa parte ricorrente evidenzia poi la potenzialità, eventualità ed astrattezza del pregiudizio ove, sempre nella predetta memoria ex art. 73 c.p.a. precisa che “le utilità giuridiche e materiali derivano dall’eventuale posizione preferenziale di promotore procedimentale (con diritto di prelazione) che la CPL potrebbe assumere qualora la sua proposta fosse valutata di interesse pubblico”.
12.11. Inoltre, come già anticipato, la parte ricorrente non contesta nemmeno specifiche clausole dell’avviso impugnato che possano qualificarsi come immediatamente escludenti.
12.12. Da tutto ciò discende come la parte ricorrente, non avendo presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura (nonostante i plurimi rinvii del termine per la proposizione delle domande) e non ricorrendo le ipotesi derogatorie alla regola della necessaria impugnazione dei bandi e degli avvisi unitamente agli atti applicativi, non possa certo ritenersi legittimata né abbia interesse a contestare giudizialmente l’avviso pubblico impugnato.
12.13. Di qui l’inammissibilità del predetto ricorso.
12.14. Peraltro, anche qualora avesse partecipato alla predetta procedura, il ricorso sarebbe comunque inammissibile in quanto difetterebbe nella specie la concretezza del pregiudizio.
12.15. Com’è noto, infatti, la concretezza del pregiudizio presuppone di regola che il procedimento si sia concluso: è solo il provvedimento finale che determina la lesione della sfera giuridica di colui che intende agire giudizialmente, facendo sorgere per l’appunto l’interesse a ricorrere (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 5470/2025; T.A.R. Emilia-Romagna sez. II - Bologna, 18/02/2026, sentenza n. 319).
12.16. Di regola l’atto endoprocedimentale, salvo che non determini un arresto procedimentale o che non vincoli in via inderogabile il contenuto del provvedimento finale, non è immediatamente impugnabile (cfr., ex plurimis , T.A.R. Marche, Sez. I, sentenza n. 126/2025; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, sentenza n. 811/2025; T.A.R. Emilia-Romagna sez. II - Bologna, 18/02/2026, sentenza n. 319).
12.17. Nel caso della finanza di progetto il procedimento è – in sostanza – bifasico: ad una prima fase di valutazione della o delle proposte pervenute, che si conclude con l’approvazione del progetto di fattibilità e il suo successivo inserimento tra gli strumenti di programmazione dell’Ente concedente, segue una seconda fase di confronto concorrenziale tra gli offerenti sul progetto messo a gara, che si conclude con l’affidamento della concessione medesima (cfr., ex plurimis , T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 147/2025; T.A.R. Emilia-Romagna sez. II - Bologna, 18/02/2026, sentenza n. 319).
12.18. Il profilo su cui, per quanto concerne specificamente la finanza di progetto, il “Correttivo” (cfr. d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209) è intervenuto in maniera più intensa è la procedura di affidamento ( rectius, la seconda fase): l’art. 57 del “Correttivo” ha sostituito l’intero art. 193 del d.lgs. n. 36/2023. L’articolazione in due fasi principali viene sostanzialmente confermata dal “Correttivo” ; viene peraltro introdotta una fase preliminare (ed eventuale) rispetto all’avvio della procedura di affidamento. Inoltre, il “Correttivo” ha implementato la disciplina della prima fase (quella di individuazione del progetto da porre a base della gara per l’affidamento della concessione).
12.19. Entrambe le fasi del procedimento (sia nella versione antecedente al “Correttivo” cfr. art. 193 comma 2 e comma 7 e 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, sia nella versione successiva al “Correttivo” cfr. art. 193, comma 6, 11 e 12 del d.lgs. n. 36 cit.) si concludono con un provvedimento, che è immediatamente lesivo e che è suscettibile di essere impugnato dall’operatore economico che ha presentato proposte concorrenti, ma non è stato individuato come promotore (cfr. ex multis , C.d.S., Sez. V, sentenza n. 8766/2023).
12.20. Occorre, tuttavia, che la fase si sia effettivamente conclusa, che sia cioè intervenuta la dichiarazione di fattibilità del progetto, il suo inserimento negli strumenti di programmazione dell’Amministrazione e l’individuazione del soggetto promotore, giusto quanto dispone l’articolo 193 d.lgs. n. 36/2023 (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 8928/2025; T.A.R. Emilia-Romagna sez. II - Bologna, 18/02/2026, sentenza n. 319).
12.21. Ebbene, nel caso di specie, tale fase – a cui, peraltro, come già detto, la parte ricorrente non ha neppure partecipato nonostante i plurimi rinvii – all’evidenza non si è ancora conclusa.
12.22. Dunque, allo stato non vi è un progetto dichiarato fattibile e come tale inserito negli strumenti di programmazione dell’ente locale resistente, e non vi è un soggetto promotore.
12.23. Attualmente, dunque, non vi sarebbe – lo si ribadisce, laddove avesse partecipato – alcuna lesione concreta e attuale alla posizione giuridica soggettiva della parte ricorrente (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna sez. II - Bologna, 18/02/2026, sentenza n. 319).
12.24. Anche sotto tale profilo la domanda di annullamento spiccata con il ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse.
12.25. Da ultimo, sempre sul piano dell’inammissibilità del ricorso, va evidenziato come la parte ricorrente non abbia impugnato con motivi aggiunti la nota del 26.02.2025 con cui l’ente locale resistente ha comunicato alla stessa la necessità di revisionare e aggiornare la proposta “per essere conformata sia al nuovo prezzario regionale anno 2025 e sia alle nuove progettazioni in corso di esecuzione e sopra richiamate” . Tale richiesta di revisione – alla luce dell’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 – nella versione antecedente alla modifica operata dal d.lgs. n. 209 del 2024 –, stante la mancata conformazione ad essa da parte della ricorrente, ha condotto ex lege alla reiezione della proposta.
12.26. Invero, la disposizione normativa sopra richiamata, nella versione invocata dalla stessa parte ricorrente, precisa espressamente che “se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta” .
12.27. Di qui l’inammissibilità – anche sotto tale profilo – della domanda di annullamento proposta.
13. Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa – per come formulata – va respinta.
13.1. Nessun legittimo affidamento può essersi ingenerato nella specie nella parte ricorrente posto che, com’è noto, la prima fase della procedura viene qualificata dalla giurisprudenza amministrativa come “<pre-procedimentale>: funzionale alla fattibilità di una data opera ed incentrata sull’interesse pubblico in relazione a tale opera – fase dunque ad elevata discrezionalità – non sindacabile nel merito, a fronte della quale il privato promotore vanta mere aspettative di fatto, accollandosi il rischio che la proposta non vada a buon fine” (Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2022, sentenza n. 8072) e posto che “la dichiarazione di pubblico interesse della proposta... non obbliga affatto l’amministrazione né ad approvare il progetto né ad indire la gara per l’affidamento della relativa concessione e dato che, anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato il promotore privato, l’Amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l’affidamento della relativa concessione e la valutazione amministrativa della perdurante attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera continua ad essere immanente ed insindacabile nel merito” (Consiglio di Stato, sez. III, 13 marzo 2017, sentenza n. 1139).
13.2. Ne consegue che, nella specie, è evidente come la parte ricorrente vanti una mera aspettativa di fatto non giuridicamente tutelata (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I sentenza n. 2418/2023; T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia sez. I, 2/01/2023, sentenza n. 1; Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 14/2026/PAR). Peraltro, la stessa – scientemente – non ha preso parte alla nuova procedura di cui all’avviso impugnato e, dunque, nel caso in esame, non è possibile ravvisare e comunque non risulta né allegato né provato alcun danno-evento.
13.3. Di qui la reiezione della domanda risarcitoria.
14. In conclusione, sulla base delle predette considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile (quanto alla domanda di annullamento) e in parte va respinto (quanto alla domanda risarcitoria).
15. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza e sono liquidate in favore della parte resistente nei termini di cui al dispositivo. Nulla sulle spese con riguardo alle parti controinteressate non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile (quanto alla domanda di annullamento) e in parte lo respinge (quanto alla domanda risarcitoria).
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Nulla sulle spese di lite con riguardo alle parti controinteressate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
NO DE PR, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
TO LG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO LG | NO DE PR |
IL SEGRETARIO