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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5646 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da
), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. GIOVANNI TESTA per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale
Email_1
- attrice opponente - contro
), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BARBARA CARBOGNANI per procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale Email_2
- convenuta opposta - avente ad OGGETTO: subappalto (opposizione a decreto ingiuntivo).
CONCLUSIONI
Per IN VIA PRELIMINARE: - per le Parte_1
ragioni e le argomentazioni ampiamente esposte in atti, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 2039/2023 ing. e n. 4469/2023 R.G. emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 12.07.2023, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta - per le ragioni e le argomentazioni esposte nella memoria di replica del 21.02.2024, rigettare
l'istanza di rimessione in termini depositata da controparte, accertare e dichiarare la inammissibilità e tardività del deposito della memoria integrativa ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. di controparte e dei relativi documenti e accertare e dichiarare le intervenute decadenze in cui è incorsa IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: respingere la domanda di Controparte_1
1 pagamento di tutte le somme ingiunte dalla alla Controparte_1 Parte_2
per i motivi ampiamente esposti in atti e, in ogni caso, respingere tutte le domande ex adverso proposte e proponende per gli stessi motivi;
per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto 2039/2023 Ing. e n. 4469/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12.07.2023 con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini di legge IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
Per Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - Munire ai sensi Controparte_1 dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 2039/2023 del Tribunale di Bergamo di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo opposto in quanto non fondata su prova scritta;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(in seguito ha proposto Parte_1 Pt_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento in favore di Controparte_1
(in seguito ) della somma di € 20.834,34 oltre agli interessi e alle spese. CP_1
A fondamento dell'opposizione ha esposto (in sintesi) che: le fatture di cui aveva CP_1
richiesto il pagamento in via monitoria si riferivano a un contratto (cantiere di Cetona) diverso da quello allegato al ricorso (cantiere di Ortignano Raggiolo) e da essa non sottoscritto;
non sussisteva alcuna prova scritta del credito azionato;
in ogni caso, la fattura 292/2021 risultava emessa per un sovraprezzo insussistente, stante l'intervenuto pagamento, per tutte le prestazioni svolte da , del corrispettivo calcolato in applicazione dei prezzi contrattuali;
non CP_1
era stato rilasciato il previsto benestare alla fatturazione;
le fatture 292/2022, 81/2023 e 82/2023 si riferivano a trattenute a garanzia di cui non ricorrevano i presupposti per lo svincolo.
Tanto esposto, ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con decreto ex art. 171-bis, terzo comma, c.p.c. del 27/11/2023, sul presupposto della mancata costituzione, è stata dichiarata contumace. CP_1
Con comparsa depositata in data 9/1/2024 si è costituita esponendo (in sintesi) che: ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo era sufficiente la sola fattura;
la fattura 292/2021 era stata emessa a seguito dell'ingiustificata esclusione dalla contabilità mensile di alcune lavorazioni e si riferiva, in particolare, a lavorazioni necessarie alla posa in opera dei cavi e agli scavi ulteriori resisi necessari per la riscontrata presenza di tubazioni;
le fatture 292/2022 e 82/2023 si
2 riferivano al contratto 32/2021 (cantiere di Cetona) e avevano ad oggetto rispettivamente l'acconto sui lavori di competenza novembre 2022 e lo svincolo delle ritenute a garanzia previsto nel contratto;
infine, la fattura 81/2023 si riferiva al contratto 5/2021 (cantiere di
Ortignano Raggiolo) e aveva anch'essa ad oggetto lo svincolo delle ritenute.
Tanto esposto, ha chiesto di rigettare l'opposizione e confermare il decreto opposto.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, in assenza di istanze istruttorie, all'esito dell'udienza cartolare dell'11/2/2025, con ordinanza del 13/2/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. L'eccezione di inammissibilità della costituzione di , sollevata da CP_1 Pt_1
per essere stata depositata in via telematica la scansione di una comparsa di risposta anziché un file nativo pdf, va disattesa.
La violazione segnalata dall'opponente ha comportato una mera irregolarità dell'atto, inidonea a determinarne l'invalidità, essendo stato comunque integrato lo scopo del deposito consistente nella messa a disposizione dell'atto difensivo all'altra parte.
2. L'istanza di , volta a considerare tempestivo il deposito della memoria ex art. CP_1
171-ter n. 3) c.p.c. eseguito in data 19/2/2024, dopo la scadenza del termine assegnato del
16/2/2024, va disattesa.
Posto che il “deposito su fascicolo errato” da cui è dipeso il rifiuto finale dell'atto depositato il
16/2/2024 di per sé è imputabile alla parte, nella specie è da escludere che i tempi di comunicazione dell'esito negativo possano aver avuto rilevanza concreta nella verificazione della decadenza, tenuto conto che il primo deposito nel fascicolo errato è stato eseguito l'ultimo giorno utile.
Ne segue l'inammissibilità della memoria e della documentazione allegata che, comunque, tenuto conto delle argomentazioni di cui infra, non risulta dirimente ai fini della decisione.
3. La fattura n. 292 del 20/12/2021 di € 17.503,00 si riferisce al contratto n. 32/2021 (Cetona)
e ha ad oggetto la differenza tra l'importo complessivo dei lavori in tesi eseguiti da nel mese di settembre 2021 (€ 68.598,00) e l'importo già fatturato e pagato da CP_1
(€ 51.095,00) con riferimento al SAL di agosto e settembre 2021. Pt_1
Anche la fattura n. 292 del 31/10/2022 di € 36,49 riguarda il contratto 32/2021 e si riferisce a un preteso acconto per lavori di competenza del mese di novembre 2021.
Già in fase stragiudiziale ha contestato tale fatturazione escludendo la ricorrenza Pt_1
di qualsivoglia credito residuo della subappaltatrice per i lavori realizzati in esecuzione del subappalto n. 32/2021.
3 In particolare, la fattura 292 del 20/12/2021 è stata espressamente respinta con richiesta di annullamento in quanto predisposta senza la preventiva emissione del benestare alla fatturazione previsto nel contratto (doc. 1 del fascicolo dell'opposta).
Le contestazioni sono state reiterate in sede di opposizione dall'opponente la quale ha dedotto il completo pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori svolti in applicazione dei prezzi unitari previsti nel contratto.
A fronte di tali contestazioni, era onere di allegare e provare l'esecuzione di una CP_1
quantità di lavori maggiore di quella riconosciuta da in sede di approvazione dei Pt_1
SAL e di benestare alla fatturazione, al fine di dimostrare la sussistenza dei diritto a un maggiore corrispettivo a misura rispetto a quello già riconosciuto da con il pagamento delle Pt_1
fatture autorizzate.
Tale prova non è stata fornita.
A ben vedere, risultano carenti già le allegazioni della comparsa di risposta in cui non sono state dettagliate le specifiche quantità delle singole tipologie di lavorazioni che sarebbero state eseguite in eccedenza rispetto a quelle riconosciute.
Infatti, nell'atto risultano riportate le quantificazioni fatte dalla parte stessa per giunzioni
(5.757,00), posa cavi (20.135,00) e scavi (42.706,00) senza altre specificazioni.
Ad ogni modo, difetta la prova della contestata esecuzione di quantità ulteriori.
A fini probatori l'opposta si è limitata a richiamare le risultanze della propria contabilità da cui risultano lavori per un valore totale di € 68.598,00.
Tale contabilità, però, non può essere utilizzata per accertare il preteso credito, trattandosi di dati contestati dall'opponente sia in sede di revisione, che ha portato all'autorizzazione alla fatturazione per importo ridotto, sia in sede di opposizione.
Solo negli atti difensivi finali l'opposta ha invocato, a fini probatori, anche la comunicazione del 27/10/2021 inviata dal referente di presso il cantiere ( ) Pt_1 Persona_1
e prodotta dalla stessa opponente (doc. 5).
Il documento richiamato non risulta idoneo a integrare una sorta di riconoscimento del diritto alla differenza pretesa.
Infatti, nella richiamata mail risultano solo confermati, con riferimento alle quote minime di scavo i, “ragguagli” già forniti e, con riferimento ai 34 metri di scavo ritenuti mancanti, le quantità verificate in loco;
inoltre, con riferimento ai saggi per lo spostamento di pozzetti, risultano solo ribadite le condizioni, evidentemente ritenute insussistenti, per il relativo riconoscimento.
4 Per quanto riguarda le giunzioni, si dà atto dell'inserimento nella contabilità del mese di ottobre, inserimento riscontrato dalla documentazione prodotta dall'opponente (doc. 22), cui, però, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, è seguito il pagamento (pag. 4 del richiamato doc. 22) in conformità all'autorizzazione alla fatturazione.
In relazione alle “forniture”, che per contratto erano a carico di si rinviene solo il Pt_1
riferimento a un non meglio precisato errore della contabilità precedente e, comunque, in assenza di altri elementi, non si evincono le ragioni della rilevanza della questione rispetto alla quantificazione dei lavori.
Infine, con riferimento all'adeguamento del listino per le voci scavo, risulta solo ribadita la necessità di interlocuzione con l'ufficio acquisti, ferma comunque l'indisponibilità di dati specifici inerenti a tale voce tali da consentire un'eventuale rettifica parziale della contabilità.
Rispetto all'acconto di cui alla fattura 292 del 31/10/2022 l'opponente ha contestato del tutto l'esecuzione di lavori nel periodo di competenza indicato nella fattura stessa (novembre 2021)
e, a fronte di tale contestazione, l'opposta non ha dato prova dell'esecuzione di attività nel periodo di riferimento.
4. Le fatture n. 81 di € 2.609,09 e n. 82 di € 685,76 risultano emesse in data 20/4/2023 per svincolo delle ritenute di garanzia con riferimento rispettivamente al contratto 5/2021 e al contratto 32/2021.
L'opponente, con riferimento alle ritenute, per giustificare il mancato svincolo, ha invocato i benestare negativi dalla stessa emessi con riferimento al contratto 32/2021 per complessivi €
2.110,11 (doc. 9) e ha contestato la ricorrenza dei presupposti per lo svincolo stante la contestazione dei lavori e il mancato collaudo delle opere.
Il controcredito opposto alle ritenute non risulta provato.
A fondamento della pretesa CONVALT ha prodotto solo le autorizzazioni emesse per importi negativi che non risultano accettate da stante la mancata emissione delle CP_1
corrispondenti note di credito.
Rispetto agli addebiti negativi, l'onere della prova della fondatezza di essi era a carico della subcommittente che non ha neanche allegato le relative causali.
Pertanto, il credito non può ritenersi accertato.
Il mancato collaudo non esclude il pagamento delle ritenute che, secondo le previsioni contrattuali, dovevano comunque essere svincolate, in alternativa, “a 365 giorni” dall'esecuzione dei lavori sulle quale sono state applicate, periodo che nella specie risulta decorso.
5 Le contestazioni sulle modalità di esecuzione dei lavori risultano generiche e, comunque, non vi è prova della concreta irrogazione da parte della committente principale di “sanzioni e/o penali” meramente ipotizzata da Pt_1
Pertanto, non vi è ragione per escludere il pagamento delle ritenute.
5. In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato anche in punto spese stante la mancata conferma dell'intero credito ingiunto, ma va condannata al pagamento dell'importo Pt_1 complessivo di € 3.294,85 di cui alle fatture relative alle ritenute, oltre agli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 dall'1/5/2023, giorno successivo alla scadenza delle fatture, al saldo.
6. L'accoglimento anche in misura ridotta della domanda non comporta reciproca soccombenza e non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali, ma può giustificare solo una compensazione totale o parziale (Cass. S. U. 32061/2022).
Nel caso di specie l'entità del ridimensionamento è tale da giustificare la compensazione integrale delle spese processuali.
Il pur parziale accoglimento della domanda esclude di per sé la ricorrenza del presupposto per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2039/2023 del 12/07/2023;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 ella somma di € 3.294,85 oltre agli interessi di cui al d.lgs. Controparte_1
n. 231/2002 dall'1/5/2023 al saldo;
- compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Bergamo in data 26/05/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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